CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2010
282.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02060 De Pasquale: Sull'erogazione di attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica.

TESTO DELLA RISPOSTA

La riconduzione delle ore di insegnamento effettivo a 18 settimanali nella scuola secondaria di primo grado ha indubbiamente ridotto la disponibilità di docenti da destinare alle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica (IRC). La situazione si presenta con maggiore rilevanza nella secondaria di primo grado, dato che l'età degli alunni suggerisce a coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica di optare per la frequenza di attività didattiche alternative, mentre nella secondaria di secondo grado tali studenti preferiscono, nella maggior parte dei casi, uscire da scuola o comunque non frequentare una specifica attività didattica. Nella scuola primaria e dell'infanzia, invece, rimangono sempre disponibili le ore non destinate all'insegnamento della religione cattolica dall'insegnante di classe o sezione (a ciò non idoneo o disponibile), che può - salvo diversa determinazione della programmazione didattica da parte della scuola (come previsto dalla circolare ministeriale n. 38 del 2009) - curare lo svolgimento delle attività riservate a coloro che non si avvalgono di detto insegnamento, i quali, come è noto, hanno avuto finora la possibilità di scegliere fra quattro diverse opzioni: 1) attività didattiche e formative; 2) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 3) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 4) uscita dalla scuola.
In merito la recente circolare ministeriale n. 4 del 2010 sulle iscrizioni alle scuole del primo ciclo per l'anno scolastico 2010-2011, ha parzialmente innovato prevedendo tre sole alternative all'insegnamento della religione cattolica con esclusione dello studio individuale non assistito, per l'evidente intento di evitare nel primo ciclo di istruzione una condizione di oggettivo abbandono a se stessi di alunni ancora poco autonomi. In proposito è anche intervenuta la nota di chiarimento del 21 gennaio 2010, che precisa come le scelte alternative all'insegnamento della religione cattolica previste dall'Allegato E alla medesima circolare n. 4 «costituiscono il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni». Il suddetto Allegato E, infatti, contiene due sole opzioni («attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente» e «non frequenza della scuola nelle ore di Irc») che devono essere considerate esemplificative delle possibili alternative che la scuola, nell'esercizio della propria autonomia, può offrire agli alunni che non si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
In materia sono comunque tuttora vigenti le istruzioni fornite in occasione della prima applicazione della nuova normativa concordataria. Con riferimento alla sola scuola secondaria di primo grado, che è l'ambito in cui probabilmente il problema risulta più avvertito, la circolare ministeriale n. 130 del 1986 stabilisce che «lo svolgimento di tali attività è programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori o chi esercita la potestà», precisando che i contenuti dovrebbero rivolgersi «all'approfondimento di quelle

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parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile».
La circolare ministeriale n. 211 del 1986 richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che i collegi dei docenti provvedano rapidamente a programmare dette attività, informandone i consigli di classe affinché questi contattino i genitori per le decisioni conseguenti. In proposito la circolare ministeriale n. 316 del 1987 «ribadisce la necessità che da parte dei Collegi dei docenti siano formulati dei precisi programmi», mentre per quanto riguarda l'eventuale scelta dello studio individuale con assistenza di personale docente, quest'ultima «può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti». Alla luce delle ulteriori recenti novità è quindi lasciata alle scuole ampia libertà di rispondere alle richieste dell'utenza, assicurando un servizio didatticamente qualificato.
Per quanto riguarda l'impiego del personale docente in tali attività, la circolare ministeriale n. 211 del 1986 ribadiva che «tutto il personale docente, in particolare quello appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o comunque a disposizione perché in soprannumero, deve essere interamente utilizzato» e che solo «qualora l'applicazione dei criteri sopraindicati e, per ultimo, il ricorso all'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo da parte di docenti in tal senso disponibili non consentano di assicurare lo svolgimento delle attività in questione, potrà procedersi, con provvedimento adeguatamente motivato, all'assunzione di personale supplente temporaneo».
La circolare ministeriale n. 302 del 1987 precisava inoltre che per le attività alternative «si farà ricorso a docenti disponibili all'effettuazione delle ore eccedenti», mentre solo «in via assolutamente residuale» si potranno conferire «supplenze agli aspiranti inclusi nelle graduatorie [...], raggruppando per quanto possibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza dell'orario obbligatorio di servizio». Peraltro, la medesima circolare chiariva anche che «attività diverse rispetto a quelle indicate nella più volte richiamata circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986 (relativa alle scuole secondarie di secondo grado) sono da ritenersi consentite subordinatamente alla utilizzazione di risorse certamente già disponibili e purché, comunque, il loro svolgimento non comporti il ricorso a supplenze. [...] Resta fermo, in ogni caso, con riferimento all'attività di studio individuale, che non potrà accedersi all'impiego di personale supplente».
La circolare ministeriale n. 316 del 1987, infine, ribadiva che «debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni che si avvalgono e per quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, il rispetto del principio della par condicio. [...] Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio».
Dal quadro richiamato risulta che, le attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica devono essere assicurate nelle scuole ricorrendo, nell'ordine: 1) a personale docente in soprannumero o comunque a disposizione della scuola; 2) a docenti tenuti al completamento dell'orario di servizio; 3) a docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive.
Poiché nella scuola secondaria di primo grado può accadere che manchi la disponibilità oraria di personale già in servizio, i dirigenti scolastici, una volta accertata la

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mancanza di personale comunque a disposizione, devono attivarsi per acquisire la disponibilità di docenti per lo svolgimento di ore aggiuntive nell'espletamento delle attività alternative variamente richieste e programmate, avendo cura che tali docenti non prestino già servizio nelle classi degli studenti loro affidati.
Le risorse economiche per coprire tali esigenze possono essere poste a carico della Direzione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze nel caso in cui si tratti di ore aggiuntive di docenti già retribuiti da tale ufficio, atteso che si tratta di un servizio stabilmente e continuativamente assicurato dal docente fino al termine delle lezioni.
Una ulteriore, possibilità di intervento può essere individuata nell'utilizzo del Fondo di istituto che ogni scuola ha a disposizione per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa. In tale ambito le singole istituzioni scolastiche possono prevedere uno specifico progetto da destinare alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.
Con tali accorgimenti, e nel puntuale rispetto delle richieste presentate dagli interessati, è quindi possibile assicurare il regolare svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

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ALLEGATO 2

5-02091 Giulietti: Sulla nascita della holding «The Space Cinema».

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Giulietti e De Biasi con la quale chiedono informazioni sul circuito «The Space Cinema».
A tal proposito voglio anzitutto premettere che l'articolo 26 del decreto legislativo n, 28 del 2004 (cosiddetta «legge cinema»), prevede che le operazioni di concentrazione debbano essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale valuta, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali le operazioni comunicate siano da vietare.
Ciò premesso, voglio rappresentare che con provvedimento n. 19995 del 18 giugno 2009 trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 287 del 1990, alle imprese interessate ed al Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di non avviare l'istruttoria sull'operazione di concentrazione in argomento in quanto - come si legge nella premessa al deliberato - «l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287 del 1990, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza».

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ALLEGATO 3

5-02187 Murgia: Misure a tutela del patrimonio di architettura militare e civile nell'arcipelago di La Maddalena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Murgia e Granata con la quale si chiedono informazioni in merito alle misure adottate dal Ministero a tutela del patrimonio di architettura militare e civile dell'Arcipelago della Maddalena.
A tal proposito voglio anzitutto evidenziare che le questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti, si riferiscono ad una serie di situazioni, con contenuti dissimili che coinvolgono le competenze di più Ministeri (in primis Difesa e Ambiente) oltre che degli Enti Pubblici Territoriali interessati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ciò che concerne la «destinazione finale» di alcune opere realizzate per il G8.
Ciò premesso, voglio comunque riferire circa lo stato delle iniziative e delle tutele monumentali attualmente poste in essere dal Ministero nel Comune della Maddalena, in relazione a quanto citato dagli Onorevoli interroganti.
Il complesso di beni costituenti il «Compendio Garibaldino di Caprera e Museo Nazionale», attualmente in consegna al Ministero, costituisce parte integrante dell'attività istituzionale attualmente svolta dalla struttura museale esistente o, in un'ottica di futuro sviluppo del Museo in questione, la competente Direzione Regionale del Ministero ha recentemente rappresentato all'Agenzia del Demanio la necessità di acquisire in uso governativo ulteriori aree strettamente connesse e contigue ai Compendio Garibaldino. Tutto ciò, sia al fine di una ricomposizione storico-ambientale del complesso in questione sia allo scopo di perseguire una più incisiva azione di valorizzazione e fruizione dell'importante istituzione museale.
In particolare, sono state richieste le aree situate a Nord del Compendio Garibaldino fino alla Cala Garibaldi, il Casotto per la rimessa delle imbarcazioni del Generale, oggetto negli anni scorso di restauro da parte di questo Ministero, nonché il vicino approdo per le imbarcazioni. Inoltre, è stata richiesta l'acquisizione delle aree poste a sud del Compendio che, ancorché attualmente parzialmente in consegna al Corpo Forestale dello Stato, contengono diverse strutture e aree facenti parte del sistema agricolo impiantato da Garibaldi che sarebbe opportuno ricondurre ad unitarietà con la struttura museale.
Voglio peraltro aggiungere che sono in corso di svolgimento le verifiche istruttorie relative all'interesse culturale delle seguenti strutture storico-militari localizzate nell'isola Caprera:
località Arbuticci-Batteria Arbuticci;
località Punta Galera-Pian delle Spugne; Batteria Candeo;
località Poggio Raso-Batteria di Poggio Raso.

Aggiungo altresì che la locale Soprintendenza, proprio al fine di salvaguardare ed impedire l'ulteriore compromissione del patrimonio dell'architettura militare e civile dell'Arcipelago Maddalenino, ha proceduto a dichiarare formalmente l'interesse culturale del Forte Balbiano nell'isola della Maddalena e che è in avanzata

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fase di completamento l'attività preliminare ed istruttoria della dichiarazione di interesse del Forte quadrato detto di Vela Marina e del Forte di San Giorgio detto Napoleonico nell'isola di Santo Stefano. In quest'ultima isola è stato formalmente avviato anche il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell'area della Cava di Santo Stefano, famosa per ospitare l'incompiuto colosso monumentale dedicato da Mussolini a Costanzo Ciano.
Faccio altresì presente che, oltre al «Compendio Garibaldino», sono già stati sottoposti a vincolo di tutela diretta gli immobili demaniali situati nell'isola La Maddalena denominati «Dogane via G. Bruno», «Villa Barra Caracciolo» e «Fortino».
Per quanto riguarda infine i lavori citati dagli Onorevoli interroganti riguardanti il faro di Razzoli, il faro di S. Maria, gli edifici in Spargi e Forte Opera Colmi, autorizzati dalla locale Soprintendenza, premesso che si tratta di lavori avviati e condotti per iniziativa e sotto la responsabilità di altre amministrazioni, rappresento che lo stato dei cantieri è stato verificato durante un sopralluogo in elicottero svolto congiuntamente con il Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio e che, verificata l'effettiva interruzione dei lavori, è stato immediatamente sollecitato l'Ente Parco al fine di una loro rapida ripresa.
Sulla base di quanto esposto, ritengo sia evidente il grande sforzo propositivo, metodologico e concretamente operativo effettuato dal Ministero sui vasti complessi nonché, anche in corrispondenza del programmato G8, su opere infrastrutturali presenti nell'Arcipelago della Maddalena che, nel condurre a qualificate risistemazioni, realizzate o programmate, soprattutto sull'isola della Maddalena, esprime la costante attenzione e l'interesse di queste Dicastero alla tutela del patrimonio ivi esistente.

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ALLEGATO 4

5-02192 Antonino Russo: Sul diritto alla mobilità territoriale del personale docente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Non mi soffermerò sulle note vicende che hanno caratterizzato il tormentato percorso delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) istituite dalla legge n. 124 del 1999, che ha ingenerato negli interessati aspettative non corrispondenti alle reali capacità di assorbimento da parte del sistema scolastico.
Anche in considerazione dell'ampio excursus contenuto nel preambolo dell'atto in discussione, mi limiterò a richiamare i provvedimenti più recenti intervenuti in materia avendo riguardo alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, che sollecita l'urgente emanazione di «un decreto integrativo che rispetti il diritto al trasferimento del personale docente e consenta il trasferimento, secondo il proprio punteggio, del personale docente in una delle quattro province scelte entro i termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale n. 42/2009 dell'8 aprile 2009».
È noto che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 605, ha disposto la trasformazione, per il biennio 2007/2009, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e non ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti.
L'Amministrazione ha ritenuto che, con tale disposizione, il legislatore abbia inteso, tra l'altro, in attesa della riforma del reclutamento, cristallizzare la posizione in graduatoria, salvaguardando i diritti quesiti di coloro che erano inseriti in prima applicazione in una provincia, fino alla loro assunzione nel ruolo.
Successivamente, la legge n. 169 del 30 ottobre 2008, all'articolo 5-bis, ha consentito ad alcune categorie di personale docente, già iscritto a corsi abilitanti universitari nell'anno accademico 2007/2008, di completare il proprio percorso e di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento relative al biennio 2009/2011, senza nulla prevedere in merito alla possibilità di mobilità territoriale.
È noto, altresì, che l'Amministrazione ha ritenuto più aderente alla ratio della legge consentire i trasferimenti solo in posizione subordinata, cioè in coda, rispetto a coloro che erano inseriti inizialmente nelle graduatorie ad esaurimento; in tal senso dispone infatti il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 al comma 11 dell'articolo 1.
La legge n. 167 del 24 novembre 2009, all'articolo 1, comma 4-ter, ha dato l'interpretazione autentica della normativa vigente, confermando la correttezza dell'orientamento dell'Amministrazione per il biennio 2009/2011, ed ha riconosciuto, nel contempo, il diritto del candidato al trasferimento, per il successivo biennio scolastico 2011/2013, dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione ed aggiornamento per il biennio 2007/2009 ad altra provincia di sua scelta, sulla base del proprio punteggio e della conseguente posizione in graduatoria.
Il citato articolo 1, comma 4-ter, dispone infatti, nella seconda parte, che «Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni,

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dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria».
Il legislatore ha dunque riconosciuto la possibilità di far valere il diritto del candidato di trasferirsi con il proprio punteggio in altra provincia, quindi con inserimento «a pettine», ma ciò soltanto in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013; non ha invece inteso intervenire sugli assetti delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, definiti secondo il decreto ministeriale n. 42 del 2008 la cui correttezza, ribadisco, è stata confermata con la suddetta norma di interpretazione autentica.

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ALLEGATO 5

5-02200 Pes: Rischio di chiusura della sede universitaria decentrata di Oristano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari attraverso la individuazione di criteri generali atti a consentire agli Atenei la progettazione dei propri corsi di studio in regime di completa autonomia didattica.
Successivamente il medesimo è stato modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che, all'articolo 9, commi 2 e 3, prevede che le Università decidono autonomamente, nel rispetto dei requisiti di risorse necessari stabiliti con decreto del Ministro, i corsi di studio che intendono attivare e/o disattivare e che gli stessi devono essere annualmente inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa, costituita presso il Ministero, il quale provvede alla verifica, con procedura informatizzata, del possesso dei predetti requisiti; inoltre, come indicato dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le Università, nella loro autonomia finanziaria, decidono in merito all'utilizzo delle risorse alle stesse attribuite, secondo principi di efficienza ed efficacia.
Si fa presente che, anche in relazione alla forte contrazione delle risorse finanziarie destinate alle Università, disposte dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministro, con nota n. 160 del 4 settembre 2009, (peraltro disponibile sul sito internet del Ministero), indirizzata a tutti i Rettori, ha previsto l'adozione di provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'offerta formativa, anche con riferimento alle sedi decentrate, per il conseguimento di tre obiettivi:
A) la determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi;
B) l'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti;
C) l'assicurazione che le Università eroghino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona.

Nell'allegato alla nota si illustrano quindi i principi e i contenuti generali degli interventi che si intende attuare, al fine di conseguire i suddetti obiettivi.
Le Università, peraltro, possono fin d'ora mettere a punto l'offerta formativa per l'anno accademico 2010/2011 tenendo presenti gli obiettivi in parola, anche valutandone attentamente le implicazioni per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività nelle sedi decentrate; requisiti e caratteristiche delle medesime, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 1 del 2009, costituiranno l'oggetto di appositi interventi ministeriali, come previsto nelle Linee Guida.
Per quanto riguarda in particolare il Consorzio UNO, compete alle Università di

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Cagliari e Sassari valutare l'importanza strategica dei corsi già attivati presso la sede decentrata di Oristano, sempre nell'ambito delle risorse disponibili, anche sensibilizzando al riguardo la Regione e gli altri soggetti che hanno costituito e finanziato il Consorzio con proprie risorse il funzionamento della sede medesima, al fine di assicurare il proseguimento dei corsi in parola.

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ALLEGATO 6

5-02212 Schirru: Potenziamento delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità presso le scuole dell'I.C. Settimo San Pietro (Cagliari).

TESTO DELLA RISPOSTA

Premetto che tra le nostre specificità positive in ambito europeo c'è l'integrazione degli allievi con disabilità nella scuola; nessun altro sistema educativo ha a questo proposito norme d'avanguardia come le nostre.
Per le esigenze di sostegno degli allievi disabili è stato previsto un apposito organico di diritto e annualmente vengono assegnate apposite risorse.
Ricordo che le modalità attraverso le quali l'amministrazione scolastica è chiamata ad assicurare la piena e proficua integrazione scolastica degli alunni in stato di disabilità, derivano da norme che, nel corso degli anni, hanno subito diverse modifiche fino a giungere alla recente legge n. 244 del 2007 emanata dal precedente Governo.
L'articolo 2, commi 413 e 414 della suddetta legge, finanziaria per il 2008, individua infatti nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale.
Il comma 413 succitato, tenuto conto dell'obiettivo del graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti in organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Questi posti sono comprensivi anche delle «deroghe» che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate.
Il comma 414 prevede inoltre che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Sulla base di tale incremento sarà possibile, alla fine del triennio, formare un organico di diritto di complessivi n. 63.347 posti.
In applicazione delle suddette disposizioni è stato predisposto lo schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, diramato con circolare n. 38 del 2 aprile 2009, con il quale sono stati confermati per l'anno scolastico 2009-2010 a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto nell'anno scolastico 2008-2009, con limitate variazioni a livello regionale, resesi necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla citata legge n. 244, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Il medesimo provvedimento demanda ai direttori generali regionali, in accordo con le Regioni, gli enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, le modalità di equilibrata ed accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, tenendo conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

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Con circolare n. 38 del 2 aprile 2009 è stata raccomandata la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.
Alla luce della vigente normativa quindi l'alunno portatore di handicap ha diritto al massimo del sostegno nell'ambito delle risorse fissate dal legislatore e dai conseguenti provvedimenti attuativi.
Del resto il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione e l'apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) - che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile - è infatti espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al «personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola», vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo docente di sostegno.
Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo portatore di handicap, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e non al solo allievo disabile (come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato dal decreto legislativo n. 297 del 1994).
Tanto premesso in via generale passo al caso dell'istituto comprensivo «Settimio Severo» di Cagliari sul quale l'Ufficio scolastico regionale ha riferito nei termini che seguono.
Il gruppo di lavoro per l'handicap dell'Ufficio scolastico provinciale Cagliari cui è affidata la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun allievo, vista l'assegnazione delle risorse attribuite dalla Direzione scolastica regionale all'Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, tenuto conto della normativa statale e regionale di riferimento ha individuato i seguenti criteri per la distribuzione delle risorse a ciascun ordine di scuola: numero degli alunni per classe; presenza di più alunni disabili nella stessa classe; intervento educativo da parte dell'ente locale; terapie da eseguirsi in orario scolastico.
Sulla base di tali criteri, il gruppo medesimo, preso atto delle necessità afferenti a ciascun ordine di scuola, ha fatto le sue proposte in merito all'assegnazione delle risorse disponibili, al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, il quale ha assegnato a ciascuna Istituzione scolastica un numero di posti che permettesse la gestione ottimale delle risorse finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità.
Dette valutazioni hanno portato all'assegnazione all'istituto comprensivo di n. 8,5 posti per n. 13 allievi disabili con un rapporto medio docente-alunni inferiore al rapporto di 1 a 2 tendenzialmente previsto dalla legge.
Nello specifico alla scuola dell'infanzia in presenza di due alunni con disabilità sono stati assegnati in organico n. 1,5 posti; alla scuola primaria, in presenza di cinque alunni con disabilità, sono stati assegnati in organico n. 3 posti, alla scuola secondaria di primo grado in presenza di sei alunni disabili sono state assegnate in organico n. 4 cattedre.
Faccio presente, infine che a breve, per la scuola primaria, è previsto un aumento di 16 ore settimanali di sostegno per l'utilizzo di un docente specializzato, da retribuire con fondi messi a disposizione dalla Regione Sardegna.
Questa ulteriore risorsa permetterà una redistribuzione delle ore di sostegno per gli alunni disabili.

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ALLEGATO 7

5-02283 Marco Carra: Sulla proposta di riqualificazione ambientale dell'azienda «Panguaneta» nel comune di Sabbioneta (Mantova).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Carra con la quale si chiede quali precise indicazioni il Ministero intenda impartire all'Amministrazione comunale di Sabbioneta in merito alla proposta di ampliamento dell'azienda Panguaneta.
A tal proposito voglio anzitutto premettere che l'iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale comporta da parte dello Stato l'obbligo della massima tutela e della migliore conservazione dei beni che sì propongono.
Per ottemperare a tali impegni, in Italia nella definizione delle perimetrazioni dell'area da candidare e della relativa area di protezione (zona tampone), si tiene conto delle normative di tutela, di pianificazione territoriale e urbanistica per essere in condizione di garantire le condizioni di integrità dei beni proposti per l'iscrizione.
Si precisa che, nel caso di specie, lo stabilimento in questione è situato all'interno della zona tampone e a ridosso delle mura di Sabbioneta. La destinazione d'uso dell'area su cui oggi si vuole ampliare lo stabilimento, ai momento dell'iscrizione, era di tipo agricolo.
Una così importante modifica nella destinazione d'uso dei terreni, e la realizzazione dell'ampliamento, con le conseguenze che comporta in termini di impatto visivo, potrebbero creare problemi al sito UNESCO di Mantova e Sabbioneta, ed aprire un procedimento da parte dell'UNESCO, qualora ritenesse l'intervento compromettente per il sito stesso.
In particolare, occorre precisare che al momento della redazione della candidatura, la perimetrazione delle aree era stata definita sulla base delle previsioni della normativa urbanistica vigente. L'area in questione, peraltro, non è assoggettata, allo stato, a vincolo paesaggistico o di tutela indiretta per il quale tuttavia i competenti organi tecnici del Ministero si stanno attivando.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene di competenza dell'amministrazione comunale vigilare sull'attuazione della normativa vigente sia nell'area iscritta sia nell'area tampone, in cui è prevista la conservazione della zona agricola che si estende oltre le mura della città. Ciò al fine di mantenere gli impegni assunti nei confronti dell'UNESCO al momento della presentazione dei la candidatura.
Allo stato attuale, quindi, non sussistono profili di competenza diretta degli uffici del Ministero, che potranno esprimersi con parere unicamente in sede di eventuale Conferenza dei Servizi, qualora dovesse essere avviata da parte del Comune di Mantova una procedura di variante urbanistica.

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ALLEGATO 8

5-02287 Trappolino: Intervento di ricostruzione delle mura poligonali del comune di Amelia (Terni).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'Onorevole Trappolino con la quale chiede informazioni sulle iniziative del Ministero per la ricostruzione e la stabilizzazione delle Mura poligonali del Comune di Amelia.
A tal proposito voglio anzitutto evidenziare che sono attualmente previsti, nell'ambito delle risorse disponibili, due distinti interventi di prosecuzione dei restauri da tempo intrapresi sulle mura poligonali di Amelia che riguardano sia il settore dei beni archeologici sia quello dei beni architettonici. Tale duplice attenzione che coinvolge direttamente le Soprintendenze competenti per materia, dipende dalla compresenza di elementi di carattere architettonico e di carattere archeologico del perimetro monumentale in oggetto, che ha inoltre un marcato carattere di palinsesto con sovrapposizione di varie fasi di intervento in diverse epoche storiche.
Ciò premesso, nel condividere le dichiarazioni di interesse del complesso che fanno da premessa alta presente interrogazione, voglio però evidenziare che non corrisponde al, vero quanto in essa sostenuto e cioè che l'impegno da me assunto in data 16 luglio 2008 in occasione della risposta ad analoga interrogazione presentata dall'Onorevole Bocci non sia stato rispettato.
Infatti, nel pieno rispetto degli impegni assunti, i lavori di risanamento delle mura di Amelia sono stati inseriti, tra le priorità del programma ordinario 2009/2011 per 150.000,00 euro per i beni archeologici e per 200.000,00 euro per i beni architettonici.
Nella programmazione ordinaria con decreto ministeriale 19 gennaio 2010, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, sono stati assegnati all'intervento in oggetto 150.000,00 euro, nell'ambito del settore antichità.

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ALLEGATO 9

5-02330 Ghizzoni: Sulla circolare relativa agli stanziamenti per le scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione parlamentare in discussione gli Onorevoli interroganti formulano diverse osservazioni in merito alla circolare n. 9537 del 14 dicembre 2009 con la quale sono state comunicate alle scuole le risorse finanziarie su cui fare affidamento per la predisposizione del programma annuale relativo al 2010 e nel contempo sono state fornite alcune indicazioni per redigere il predetto documento contabile.
Quanto all'osservazione di cui al punto a) dell'atto, circa l'utilizzazione nella circolare del 14 dicembre dell'espressione «risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento» anziché «dotazione finanziaria ordinaria di istituto», si ritiene che la diversa formulazione non sia influente ai fini della predisposizione del programma annuale.
In merito al punto b) faccio presente che la circolare in parola non si pone in contrasto con il decreto ministeriale n. 21 del 2007.
Con riguardo al punto c) ricordo che l'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 44 del 2001 prevede che «le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa».
In merito alle assegnazioni delle risorse aggiuntive per le supplenze di cui al punto d), l'ulteriore fabbisogno per supplenze brevi, non quantificabile alla data della circolare, vista l'estrema variabilità dello stesso nel tempo, sarà sicuramente coperto. Il tasso medio di assenza non costituisce un limite per l'assegnazione delle risorse finanziarie, ma è un indicatore per una verifica della eventuale maggior spesa. Il fabbisogno ulteriore sarà anch'esso coperto in via generale, fatta salva la riserva, per l'Amministrazione, di verificare l'effettiva inderogabilità del fabbisogno nel caso di richieste finanziarie all'apparenza non rispondenti alla dimensione della scuola.
Quanto al finanziamento alle scuole individuate come capofila per la corresponsione dei compensi ai revisori dei conti, di cui al punto e), il medesimo è compreso nelle spese generali di funzionamento. Tale compenso viene erogato dalla scuola capofila ma grava in parti uguali su tutte le scuole facenti parte dello stesso ambito.
In riferimento al punto f) la circolare citata si limita a fornire indicazioni per gli accertamenti che comportano variazioni di entrata senza specificare il soggetto competente ad adottare il provvedimento di variazione e pertanto non sussiste alcun contrasto con l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 44 del 2001.
Relativamente alle osservazioni di cui al punto g) faccio presente che le risorse finanziarie sulle quali le scuole possono fare affidamento permettono alle stesse di far fronte alle spese accessorie di personale già definite a livello contrattuale,

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nonché alle altre spese per le quali era possibile, alla data della circolare, prevederne l'entità.
Le risorse di cui agli articoli 33 (funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa), 62 (sequenza contrattuale) e 87 (attività complementari di educazione fisica) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro saranno attribuite alla conclusione della relativa contrattazione. Dette risorse sono aggiuntive rispetto a quelle summenzionate e saranno ripartite sulla base di quanto verrà disposto nel contratto. Preciso anche che è stata richiamata l'attenzione delle scuole sulla necessità di impegnare la spesa per il contratto decentrato.
Le indicazioni circa l'impiego dell'avanzo di amministrazione di cui al punto h) sono coerenti con quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale n. 44 del 2001.
Passando al punto i) chiarisco che il vincolo sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è dato dal predetto articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 44 del 2001.
Circa il punto j) faccio presente che i contributi delle famiglie, degli enti locali e dei privati sono generalmente finalizzati e devono essere impegnati per il fine proprio; conseguentemente non possono «coprire il mancato finanziamento dello Stato».
Quanto al punto k), l'opportunità, prevista dalla circolare del 14 dicembre 2009, di iscrivere «l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione generale nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" fino alla loro riscossione» deriva dall'applicazione delle disposizioni contenute nel più volte richiamato articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 44 del 2001.
Ed ancora, al punto l), le risorse di bilancio disponibili possono essere impegnate con il perfezionamento dell'obbligazione giuridica.
Per quanto riguarda la spesa degli appalti di cui al punto m), faccio presente che a tutte le scuole in cui il servizio di pulizia è esternalizzato sono state assegnate risorse almeno pari al costo del personale della scuola ridotto per effetto della esternalizzazione stessa. Di conseguenza non si verificano carichi di lavoro aggiuntivi per i collaboratori scolastici e il servizio previsto per i dipendenti delle ditte di pulizia è pari a quello che sarebbe reso dai collaboratori scolastici.
In merito all'ultimo punto preciso che il finanziamento per le ore eccedenti sarà comunicato appena definito l'accordo sindacale nazionale.