CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2010
279.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza ed istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato loschema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (atto n. 169),
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 2, capoverso articolo 1-ter, comma 8, dopo le parole: «o ritrasmissione di servizi di media» inserire le seguenti: «soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero»;
2) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da «e che comprende» fino a «meramente incidentale» con le seguenti: «. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Fermo restando quanto stabilito dai considerando da 16 a 23 della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, non rientrano nella definizione di «servizio di media audiovisivo» i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse, nonché ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Non rientrano altresì nella definizione di «servizio di media audiovisivo» i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari

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o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna, i giochi in linea, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi»;
3) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «che assume» con le seguenti: «cui è riconducibile»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse dalla definizione di «fornitore di servizi di media» le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;»
4) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere il terzo periodo;
5) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera q), dopo le parole: «il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato,» inserire le seguenti: «, compresa la pay per view,»;
6) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera mm), dopo le parole: «sia analogica che digitale,» inserire le seguenti: «nell'ambito di un programma,»;
7) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera nn);
8) all'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

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1-ter. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 1-bis e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
1-quater. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi del comma 1-bis o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 1-ter, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato»;
9) all'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 32, comma 2, dopo le parole: «alla giurisdizione italiana» inserire le seguenti: «rispettano la dignità umana e»;
10) all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 32-bis, comma 1, le parole da: «contenuti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.»
11) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 1, dopo le parole: «dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori» inserire le seguenti: «, d'intesa con l'Autorità,»;
12) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione,»;
b) sostituire le parole: «all'inizio della trasmissione» con le seguenti: «all'inizio e nel corso della trasmissione»;
13) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: « dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana» con le seguenti: «della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori,»;
b) sostituire la parola: «tecnici» con le seguenti: «tecnicamente realizzabili»;
14) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 6, dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione,»;
15) all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 37, comma 4, dopo la parola: «notiziari» inserire le seguenti: «televisivi»;
16) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;
17) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 7, sostituire le parole: «il 18 per cento» con le seguenti: «il 20 per cento»;

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18) all'articolo 13, comma 1, capoverso articolo 39, comma 5, sostituire le parole: «di notiziari e programmi di attualità» con le seguenti: «di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico»;
19) all'articolo 14, comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti»;
20) all'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 40-bis, comma 1, dopo le parole: «per i servizi di media audiovisivi,» inserire le seguenti: «in programmi sportivi e»;
21) all'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 40-bis, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «che ne verifica l'attuazione»;
22) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «su qualsiasi piattaforma di trasmissione,»;
b) aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte».
23) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: «indipendentemente» fino a: «del presente comma,» con le seguenti: «su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «inclusi quelli diffusi o distribuiti» con le seguenti: «inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti»;
c) al terzo periodo sostituire le parole: «di cui al presente comma» con le seguenti: «di cui al primo periodo»;
d) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.»;
e) all'ultimo periodo sostituire le parole da: «da emanarsi» fino a: «del presente decreto» con le seguenti: «da emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari,»;
f) al medesimo periodo, sostituire le parole: «della quota indicata» con le seguenti: «delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e»;
24) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri

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per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma.»;
25) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 5, sopprimere le parole da: «con l'eccezione» sino alla fine del comma;
26) all'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»
27) dopo l'articolo 16, inserire il seguente: «Art. 16-bis - (Norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in materia di disciplina della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa) - 1. Il comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si interpreta nel senso che, per quanto non sia diversamente previsto dal testo unico di cui al medesimo decreto legislativo, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità propria e dei propri amministratori, sindaci e dipendenti, è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria.»;
28) all'articolo 17, comma 1, lettera aa), dopo le parole: «servizi di media audiovisivi» inserire la seguente: «lineari»;
29) all'articolo 17, comma 1, lettera cc), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «servizi media audiovisivi» con le seguenti: «servizi di media audiovisivi lineari»;
b) sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è inserito in fine il seguente comma: «1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2010»»;
30) all'articolo 17, comma 1, lettera ee), capoverso articolo 22-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo sostituire le parole da: «al Ministero» fino alla fine del periodo con le seguenti: «all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dall'Autorità stessa con proprio regolamento»;
b) sopprimere l'ultimo periodo;
31) all'articolo 17, comma 1, lettera ee), capoverso articolo 22-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività»;
32) all'articolo 17, comma 1, lettera qq), capoverso articolo 32-quinquies, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «, inclusi quelli trasmessi dai fornitori di servizi di media a richiesta,»;

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b) al comma 2, dopo le parole: «di servizi di media audiovisivi» inserire la seguente: «lineari»;
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 2, si evidenzia l'opportunità di prevedere, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l'obbligo per quest'ultima di identificare i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso del programma;
2) con riferimento all'articolo 10, comma 2, capoverso articolo 36-bis, comma 2, si evidenzia l'opportunità di sopprimere le parole da: «, relative a prodotti alimentari» fino alla fine del comma;
3) con riferimento all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 37, si evidenzia l'opportunità di recuperare la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 37 del vigente testo unico della radiotelevisione, in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie»;
4) con riferimento alla determinazione della quota di sostegno alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si evidenzia l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 3, si individui una quota di sostegno maggiore di quella attualmente prevista;
nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti ulteriori condizioni:
1) all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato»;
2) all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: «e dei valori dello sport»;
3) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 3, sostituire le parole: «dal comma 1» con le seguenti: «dai commi 1 e 2»;
4) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 6, aggiungere in fine le parole: «, e successive modificazioni.»;
5) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 8, sostituire le parole: «con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con le seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute»;
6) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 10, sostituire le parole: «a produzioni» con le seguenti: «produzioni»;
7) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire la parola da:»adotta» fino a «dall'entrata in vigore» con le seguenti: «stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5»;
b) sostituire le parole: «dalla sua adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità»;
8) all'articolo 10, comma 2, capoverso articolo 36-bis, comma 2, sostituire le parole: «il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con le seguenti: «il Ministero della salute»;

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9) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «da parte delle emittenti» inserire le seguenti: «radiofoniche e televisive»;
b) dopo le parole: «fermi restando» inserire le seguenti: «per le emittenti televisive»;
10) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, sostituire le parole: «Articolo 16» con le seguenti: «Articolo 44»;
11) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 6, sostituire le parole: «nonché tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 40-bis» con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis»;
12) all'articolo 17, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lettera a), dopo la parola «radiotelevisivo» sono aggiunte le seguenti: «, dei servizi di media a richiesta»» con le seguenti: « la parola: «radiotelevisivo» è sostituita con le seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera a), le parole «mercato radiotelevisivo» sono sostituite con le seguenti: «sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»;»;
13) all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera pp);
14) all'articolo 17, comma 1, lettera tt), capoverso articolo 35-bis, comma 1, sostituire le parole: «con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive» con le seguenti: «con il Ministro per la gioventù»;
15) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «entro 180 giorni» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

Le Commissioni Riunite VII e IX,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in oggetto appare censurabile sotto un duplice rilevante profilo: per eccesso di potere nell'esercizio della delega rilasciata dal Parlamento e per violazione dell'ordinamento comunitario soprastante;
quanto al primo aspetto, occorre preliminarmente ricordare che, in deroga al principio generale ex articolo 70 Cost., che riserva al Parlamento la funzione legislativa, l'articolo 76 Cost. stabilisce che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Nel caso dello schema di decreto legislativo in esame, la definizione dell'oggetto è chiaramente individuata, nella legge delega (articolo 26, legge 7 luglio 2009, n. 88 ) «nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/ 65/CE». Dunque, il decreto legislativo, per non deviare dal percorso disegnato nella Costituzione e per restare nell'alveo delle indicazioni fornite nella legge delega, avrebbe dovuto introdurre nel D.Lgs. 31 luglio 2005, Testo Unico radiotelevisione le sole modifiche resesi necessarie all'esito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, ed al solo scopo del suo corretto recepimento nell'ordinamento interno. Tale limite appare, invece, sistematicamente violato;
le modifiche introdotte al T.U. radiotelevisione infatti, contrariamente a quanto indicato nella legge delega, che richiedeva le sole modifiche «opportune» al recepimento della direttiva, riguardano settori che nulla o poco hanno a che fare con l'oggetto della legge delega (è il caso, ad esempio, dei temi relativi alla disciplina dell'internet, alla nuova disciplina del prodotto europeo e dei produttori indipendenti, alla materia del diritto d'autore), ovvero, addirittura in contrasto con l'ordinamento comunitario (come ad esempio la nuova definizione di programma/palinsesto o l'abrogazione della disciplina in materia di diritti residuali);
strettamente intrecciato al tema dell'eccesso di potere nell'esercizio della delega è quello relativo ai profili di violazione del diritto comunitario. A questo riguardo sarebbe sufficiente, per giustificare un passo indietro da parte del Governo

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riguardo a molti contenuti dello schema di decreto legislativo, prestare la dovuta attenzione alle osservazioni puntualmente formulate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso delle audizioni informali tenutesi nei giorni scorsi presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In particolare, nel corso di tali audizioni il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha così esordito: «la Direttiva afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di regolazione e autorizzazione a Autorità indipendenti. L'indipendenza dell'Autorità a cui vengono affidati i compiti di regolazione si pone infatti come un caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza nell'ordinamento interno degli Stati membri. Ebbene, dirò subito che lo schema di recepimento oggi all'esame del Parlamento non appare corrispondere adeguatamente a queste indicazioni comunitarie». Non in linea con il pertinente quadro giuridico comunitario a giudizio dell'Autorità di regolamentazione del settore, sono, tra gli altri, il conferimento di poteri autorizzatori all'Esecutivo; la scelta effettuata a favore della sola autoregolamentazione nella disciplina del product placement ed in tema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato nell'ambito della disciplina posta a tutela dei minori; l'omesso conferimento di poteri regolamentari all'Autorità per quanto riguarda la disciplina di dettaglio delle nuove disposizioni in materia di pubblicità; la definizione di autopromozione; l'attribuzione di competenze regolamentari all'Esecutivo in materia di tutela del prodotto europeo; l'eliminazione della disciplina legislativa in materia di diritti residuali.
considerato che:
particolare attenzione, in seno alla valutazione più complessiva dei profili di contrasto dello schema di decreto legislativo con l'ordinamento comunitario, merita la sistematica sottrazione di poteri regolamentari e autorizzatori compiuta nei riguardi dell'Autorità di settore. Quanto al profilo regolamentare, come abbiamo visto, si tratta di una circostanza che coinvolge tutti i più rilevanti campi di intervento dell'Autorità (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo). Quanto al tema delle autorizzazioni, non si può, ancora una volta, che convenire con le osservazioni formulate dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione il quale, muovendo dalla premessa dell'esistenza di un quadro normativo comune per tutti i servizi di media audiovisivi, su qualunque piattaforma trasmissiva diffusi, interroga il legislatore sulla opportunità di avere anche nell'ordinamento interno una disciplina omogenea. «Trattandosi di attività tecnica di rilevante impatto sul pluralismo e che non presuppone alcun margine di discrezionalità amministrativa - osserva il Presidente Agcom - sottopongo alla vostra attenzione se non sia più appropriato, ed in linea con l'aquis comunitario, che tutti i titoli abilitativi a diffondere contenuti radiotelevisivi sulle diverse piattaforme vengano rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
osservato che:
nel dettaglio delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, si riassumono i punti principali di contrasto con i principi della legge delega e con l'ordinamento comunitario sovrastante:
in tema di nuova definizione di «programma»,articolo 4, comma 1, lett. e dello schema di decreto legislativo in oggetto, e la definizione introdotta ex novo di «palinsesto « (articolo 4, comma 1, lett. g), con la esplicitata equivalenza tra «programmi televisivi» e «palinsesti televisivi» (articolo 4, comma 1, lett. h), non trovano fondamento alcuno nella nuova direttiva, e ciononostante innovano profondamente la disciplina interna previgente. In particolare, con la esclusione dalla definizione di «programma», dei programmi che consistono nella «trasmissione differita dello stesso palinsesto» e dei programmi lineari a pagamento, si determina un chiaro contrasto

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con la direttiva UE e con la giurisprudenza comunitaria (sentenza Mediakabel, causa C-89/04 2 giugno 2005) dal momento che si determina, su tali tipologie di programmi, un effetto di disapplicazione dell'intero corpus di regole comunitarie previsto nel settore televisivo (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo, rettifica, ecc.). Peraltro, l'esclusione dalla nozione di programma di questa tipologia di contenuti ha conseguenze profonde sui criteri di calcolo ai fini del tetto al numero massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore (articolo 43, comma 8 del T.U. radiotelevisione), con evidenti effetti di allentamento dei vincoli pro-pluralismo e pro-concorrenziali stabiliti dal legislatore nel 2004 e con immediate conseguenze di disarticolazione dell'istruttoria (in corso) avviata da Agcom ai fini della verifica dei limiti al numero massimo di programmi ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs 31 luglio, 2005, T.U. radiotelevisione. Si tratta di circostanze chiaramente messe in luce dalla stessa Autorità di settore nel corso della richiamata audizione del suo Presidente.
in materia di tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, le disposizioni contenute nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, e l'abrogazione che ne consegue degli articoli 6 e 44 del vigente T.U. radiotelevisione, sono altrettanto censurabili sia sotto il profilo dell'eccesso di delega che sotto il profilo del contrasto col diritto comunitario. In particolare, come ancora una volta sottolineato dalla stessa Autorità di settore, il recepimento della direttiva non giustifica in alcun modo lo spostamento in capo al Ministero delle competenze regolamentari in tema di investimenti in opere europee, per quanto concerne i servizi lineari. È necessario che tali competenze restino attribuite ad Agcom. Al tempo stesso, per dirla ancora una volta con le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, « non trovano giustificazione né la riduzione della quota di investimenti in produzioni indipendenti stabilita in capo a RAI, né la sostanziale penalizzazione del cinema italiano, per il quale non è più prevista una sottoquota di garanzia». Infine, anche la soppressione della disciplina in materia di diritti residuali contraddice lo spirito e la lettera della direttiva, all'interno della quale la definizione di produttori indipendenti presuppone pacificamente l'esistenza della tutela dei diritti derivati, e a tal fine suggerisce una più precisa individuazione dei relativi beneficiari, laddove lo schema di decreto legislativo, al contrario, abolisce l'intera disciplina in materia, «pur in mancanza - riportiamo di nuovo dall'audizione Agcom - di elementi innovativi da parte della direttiva che possano giustificare un intervento di tal tipo»;
sui temi legati alla disciplina del web, diversamente da quanto previsto nella Direttiva, l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo in oggetto include nella definizione di servizio media audiovisivo «i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale [...]». Tale previsione comporta l'estensione degli obblighi contenuti nello schema di recepimento anche a tutti i servizi che forniscono immagine tramite Internet. Ancora una volta vogliamo richiamare le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione: «c'è il rischio di una estensione degli obblighi contenuti nello schema di decreto a tutti i servizi che forniscono immagini tramite internet, con conseguente impatto sui mercati emergenti quali la IPTV e la web TV. Cosa che risulterebbe anche in potenziale contrasto con la nuova disciplina comunitaria sulle comunicazioni elettroniche che richiede l'adozione di un approccio estremamente cauto nei confronti dei mercati emergenti, prediligendo una assenza di regolamentazione piuttosto che l'imposizione di obblighi che ne pregiudichino lo sviluppo, i quali, tra l'altro, non possono essere imposti se non a seguito di un'approfondita analisi, svolta dall'Autorità, sulle caratteristiche dei mercati» . Desta

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preoccupazioni ancora maggiori l'articolo 17, comma 1, lett. cc) dello schema di decreto che - modificando l'articolo 21 del vigente TU radiotelevisione - stabilisce che «l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo , ivi inclusa la diffusione continua in diretta o live streaming e su Internet o web casting, è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dall'Autorità». Come apoditticamente sottolineato in audizione dall'Autorità, una disposizione siffatta «pone il nostro paese in una situazione unica nel mondo occidentale». E perché non sussistano equivoci sull'opinione dell'Autorità di settore, il suo Presidente ha aggiunto al riguardo che «solo i paesi a regime autoritario hanno attuato interventi limitativi sulla rete».

La sostanziale equiparazione tra le modalità di funzionamento di un sito web e quelle dei canali televisivi determina una pesante violazione delle norme contenute nella c.d. «Direttiva sul commercio elettronico» n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 la quale, ad esempio, vieta agli Stati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi di autorizzazione speciali e quindi l'assoggettamento dell'apertura di un sito web ad un qualsiasi procedimento di autorizzazione. Inoltre, in forza della direttiva sul commercio elettronico, l'attività del c.d. ''hosting service provider', ovvero del sito che ospita contenuti generati da terzi, deve essere tenuta distinta da quella di un canale televisivo che sceglie meticolosamente cosa trasmettere ai suoi spettatori: spettatori che a loro volta non possono essere paragonati agli utenti di Internet, i quali fruiscono dei contenuti del web, ma possono anche caricare contenuti sul web stesso. Inoltre, il contenuto della direttiva 2007/65/CE - di cui lo schema di decreto in esame costituisce attuazione - stabilisce chiaramente al Considerando n. 16 che essa dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico.
Inoltre, sempre sotto il profilo della violazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercio elettronico si segnala che, lo schema di decreto in esame, con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sembrerebbe far rientrare nella definizione di «operatore di rete» anche i Provider e le loro infrastrutture di rete e allo stesso tempo stabilire che potrebbero adottarsi forme di filtraggio a carico dei Provider stessi. Una tale ambiguità interpretativa comporterebbe una violazione della già citata Direttiva sul Commercio Elettronico che esonera da qualsiasi responsabilità i provider-trasportatori, ovvero gli intermediari che hanno un ruolo passivo, nella misura in cui provvedono semplicemente al «trasporto» di informazioni provenienti da terzi. Inoltre si sottolinea, come anche rilevato da Associazioni di categoria quali (Assoprovider-AssociazioneProvider Indipendenti), che in una rete Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP), il filtraggio attuato «nei nodi intermedi»è impossibile da realizzare e che qualsiasi strumento di analisi del traffico (deep packet inspection) per quanto sofisticato e costoso, può essere facilmente eluso se sorgente e destinatario della comunicazione lo desiderano. Ignorare questo aspetto ed ostinarsi sul filtraggio attuato dai provider significa solo rimandare a chissà quando la soluzione dei problemi derivanti dalle violazioni di legge compiute su internet e al contempo innalzare la barriera economica di ingresso rendendola un'attività esercitabile solo da una ristretta oligarchia finanziaria. Ne consegue, pertanto, una chiara inesigibilità tecnica del comma 3 dell'articolo 8 dello schema di decreto;
per quanto concerne gli affollamenti pubblicitari, l'attuale testo dell'articolo 38 del TU radiotelevisione, in materia di affollamenti pubblicitari orari in capo alle tv nazionali, non distingue tra emittenti free e emittenti pay. La nuova direttiva non fornisce al riguardo alcuna indicazione.

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Lo schema di decreto interviene in materia lasciando inalterati i limiti stabiliti per la televisione in chiaro e prevedendo invece tetti più restrittivi (attraverso un meccanismo a decalage progressivo nell'arco di un triennio) per la pubblicità sulle emittenti a pagamento. Ora, è ben vero (come ricorda anche il Presidente i dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione in audizione) che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva prevede la nota clausola di restrittività, attribuendo al Paese membro facoltà di imporre norme più rigorose e particolareggiate. Tuttavia, è altresì evidente, che tale facoltà deve essere esercitata in conformità ai principi comunitari generali. Al riguardo si rammenta che il considerando articolo 6 della stessa direttiva, richiede che «per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d'accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi». Tali indicazioni non possono non trovare in concreto applicazione sia con riferimento al confronto competitivo tra i diversi mercati nazionali, sia in particolare con riferimento a ciascun mercato interno. Al contrario, la misura proposta, nel distinguere il trattamento riservato agli operatori pay rispetto agli operatori free, è suscettibile di indebolire la posizione di mercato dei pochi e deboli produttori indipendenti operanti su piattaforme televisive a pagamento, oltre che di rafforzare la posizione dominante dell'operatore incumbent sul mercato pubblicitario televisivo nazionale, con un conseguente chiaro pregiudizio dei principi del mercato interno, come la libertà di concorrenza e la parità di trattamento.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 15, reca, inoltre, la disciplina del c.d. «product placement», ovvero «l'inserimento di prodotti». A tal fine si individuano i programmi nei quali, sia consentito detto inserimento (opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi di intrattenimento leggero con esclusione di quelli per bambini) senza tuttavia prevedere, come rilevato anche nel corso delle audizioni svoltesi presso le Commissioni VII (Cultura e Istruzione) e IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, alcun limite di tempo e/o di numero degli inserimenti, limitandosi a stabilire che i produttori, le emittenti anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottino, con procedure di autoregolamentazione, una disciplina applicativa dei principi enunciati dallo stesso articolo 15 in materia di trasparenza e di requisiti dei programmi in cui inserire in prodotti. A questo proposito è stato osservato dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) che il Parlamento, tra i criteri direttivi della delega al Governo, ha indicato l'opportunità di ammettere e conseguentemente, di disciplinare l'inserimento di prodotti nei programmi nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dalla Direttiva in via di recepimento. La fondatezza di tali preoccupazioni ha consigliato allo stesso regolatore comunitario di vietare, in linea di principio, l'inserimento dei prodotti nei programmi («È vietato l'inserimento di prodotti» - paragrafo 1 dell'articolo 3-octies della direttiva) per poi prevedere, fissando alcune precise prescrizioni e condizioni, la possibilità di derogare a tale divieto limitatamente alle sole «opere cinematografiche, ai film e alle serie di prodotti per i servizi media audiovisivi, ai programmi sportivi e ai programmi di intrattenimento leggero» paragrafo 2 dello stesso articolo 3-octies della Direttiva), cedendo così a comprensibili ragioni economiche di mercato «internazionale»;
lo schema di decreto in esame, dunque, avrebbe dovuto prevedere le necessarie disposizioni al fine di garantire l'osservanza di tutte le condizioni e i divieti previsti dalla direttiva comunitaria in materia di product placement e più in particolare

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avrebbe dovuto assicurare il rispetto non solo di tutte le condizioni e i divieti previsti dal citato articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della Direttiva (come per altro espressamente indicato dalla legge delega), ma anche tutte le norme previste dalla stessa Direttiva in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, ovvero le disposizioni di cui agli articoli 3-ter, 3-quater, 3-sexies, 3-septies e 3-novies della Direttiva in oggetto e le norme contenute nei capitoli IV e V della direttiva madre (Direttiva 89/552/CEE).
Anche con riferimento al delicato tema della tutela della fascia più debole degli utenti, ovvero i minori, lo schema di decreto legislativo presenta incongruenze e carenze che evidenziano una scarsa attenzione dei diritti e degli interessi dei minori e delle famiglie. In particolare si evidenzia il non casuale ricorso a differenti termini per indicare i destinatari di misure di salvaguardia previste dagli articoli 9 e 15, laddove nel primo, relativamente alla trasmissione di programmi di particolare contenuto, si fa riferimento alla categoria dei «minori», mentre nel secondo, riguardante la possibilità di inserire prodotti nel corso di programmi televisivi (cosiddetto product placement), ci si limita a prevederne l'esclusione solo nei confronti dei «bambini». A parte l'indeterminatezza della distinzione sottesa all'utilizzo dei due termini di «minori» e bambini», appare evidente la volontà di consentire l'estensione della diffusione di messaggi pubblicitari ad una più ampia platea di utenti, ricomprendendovi anche gli adolescenti, che rappresentano senz'altro un potenziale target redditizio dal punto di vista della comunicazione commerciale;
Ancora riguardo al tema dei minori e di un uso responsabile del mezzo televisivo, si segnala l'assenza nello schema di decreto legislativo in oggetto di misure atte a consentire ai genitori di avvalersi di strumenti di controllo dell'utilizzo dello strumento televisivo da parte dei minori, come ad esempio il parental control e la segnalazione visiva e acustica delle tipologie e dei target dei programmi;
La necessità di dotare i giovani di strumenti critici di approccio e conoscenza della funzione, dell'uso e del senso dei mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo al mezzo televisivo, è questione che ancora una volta non trova riscontro nel provvedimento in oggetto né, tanto meno, nel complesso della politica formativa proposta dall'attuale Governo;
inoltre, il Presidente dell'Autorità Garante per le Comunicazioni, dopo aver messo in luce come lo schema di decreto in esame contenga numerose disposizioni che confliggono palesemente con la normativa nazionale e le normativa comunitaria, ha inoltre segnalato l'opportunità di prevedere nel decreto legislativo in esame una norma di rango primario relativa all'ordinamento automatico dei programmi. L'ordinamento automatico è direttamente legato alla possibilità dei cittadini (più volte richiamata dalla Direttiva) di fruire di contenuti innovativi della programmazione digitale. La norma potrebbe affidare all'Autorità il compito di predisporre un piano per la numerazione automatica dei programmi, in particolare per il digitale terrestre. Come è noto l'anarchia in tema di numerazione automatica sta provocando disagi ai cittadini nelle zone dove è avvenuto il passaggio al digitale. L'autorità Garante per le comunicazioni sta intervenendo ma manca un consolidamento del potere di intervento nella normativa primaria.
In conclusione, considerato che:
quanto alla disciplina dell'Internet, si propone, in sintonia con l'approccio suggerito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lo stralcio dell'intera materia, al fine di maturare «un'autonoma riflessione legislativa a tutto campo» (Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione) idonea ad assicurare il coordinamento con le diverse direttive che disciplinano la materia, a cominciare dalla direttiva sul commercio elettronico. Un analogo approccio si propone con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto in tema di diritto d'autore. Qui, l'approccio proposto dal Governo si basa

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ancora sulla legge n. 633 del 1941, di difficile applicazione nel contesto di evoluzione tecnologica che caratterizza il mercato dei contenuti digitali. Ciò che oggi si richiede, è invece un modus operandi che contemperi il diritto degli autori ad essere tutelati col diritto degli utenti all'accesso alla rete ed ai contenuti digitali. Al riguardo, appare opportuno avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati, ma soprattutto, come suggerito dall'Agcom, promuovere un approccio transnazionale alla disciplina del web.
quanto alla tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, si propone, in analogia a quanto richiesto compattamente dal mondo autoriale e delle produzioni, ed a quanto sostenuto dallo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di lasciare immutato l'attuale assetto legislativo, conferendo semmai delega all'Autorità di settore, sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi, a disciplinare ulteriormente la materia con propri regolamenti;
anche in tema di affollamenti pubblicitari e di definizione di programma televisivo si chiede di lasciare immutato il vigente ordinamento;
esprimono

PARERE CONTRARIO

Gentiloni Silveri, Monai, Rao, De Biasi, Meta, Giulietti, Nicco, Ghizzoni, Zazzera, Bachelet, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Compagnon, Coscia, De Pasquale, De Torre, Fiano, Ginefra, Laratta, Levi, Lolli, Lovelli, Martino, Mazzarella, Melandri, Mereu, Merlo, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Sarubbi, Tullo e Velo.