CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 gennaio 2010
276.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01767 Brandolini: Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto ispettivo presentato dall'onorevole Brandolini, inerente questione già trattata in una precedente seduta. Mi limiterò, quindi, ad informare l'Onorevole in merito alla odierna situazione, facendo presente, fin d'ora, che la medesima risulta ancora non del tutto definita.
Con particolare riferimento al tavolo di confronto, costituito nell'intento di addivenire alla individuazione di soluzioni omogenee per l'INAIL e l'INPS in ordine all'individuazione della platea dei beneficiari delle agevolazioni contributive, di cui alta legge n. 67 del 1988, informo che sono ancora in corso degli incontri tra le competenti Direzioni tecniche INAIL e INPS.
In particolare, nell'ambito del predetto tavolo tecnico, da ultimo riunitosi nello scorso mese di dicembre, i rappresentanti degli istituti si sono riservati di operare puntuali approfondimenti in merito all'entità complessiva del fenomeno nonché alle modalità attuative delle disposizioni contenute nella normativa in parola. Ciò al fine di individuare soluzioni condivise per l'applicazione degli obblighi previdenziali e assicurativi e delle relative agevolazioni.
Una volta individuata dagli Istituti una soluzione condivisa in ordine alta situazione in parola, la stessa sarà sottoposta all'Amministrazione che rappresento. Al riguardo informo l'Onorevole Brandolini che il prossimo incontro tra le Direzioni tecniche degli Istituti si terrà 1° febbraio 2010.
Da ultimo, per quanto concerne la posizione della sede INAIL di Forlì, della quale si fa cenno nell'atto parlamentare, informo che l'istituto ha comunicato che la sede ha operato in conformità alte disposizioni impartite dall'istituto medesimo e che, qualora, all'esito del confronto in corso, si dovesse adottare un orientamento estensivo, conformemente all'lnps, si potrà procedere al rimborso dei premi assicurativi.

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ALLEGATO 2

5-02101 Bellanova: Tutela dei lavoratori dell'azienda Datacontact.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'onorevole Bellanova, inerente la società Datacontact, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento e di quelle fornite dal Ministero dello sviluppo economico.
La Datacontact srl, costituita nel 2001, è una società operante nel settore dell'outsourcing di contact center.
L'azienda, che acquisisce commesse di lavoro la cui durata ed entità variano in funzione delle specifiche e contingenti esigenze dei committenti, ha sede legale a Matera e sedi operative nella medesima provincia, a Milano, Bari, Lecce.
Il 9 dicembre dello scorso anno, il Consiglio di Amministrazione della società in argomento, ha deliberato, in considerazione delle difficoltà congiunturali dell'azienda e in particolare della sede di Lecce, l'interruzione, a decorrere dal 31 dicembre, delle attività espletate presso tale sede, prevedendo per i relativi dipendenti il distacco presso la sede di Bari, con decorrenza gennaio 2010. Al riguardo preciso che, a tutt'oggi, i lavoratori interessati non hanno preso servizio presso la predetta sede a causa delle difficoltà connesse alla distanza da percorrere.
Per completezza espositiva informo che il 28 dicembre dello scorso anno è stato sottoscritto, tra le rappresentanze aziendali e quelle dei lavoratori, un Accordo che prevede la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato sino 30 aprile 2010 in favore di 118 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Matera.
Da ultimo, con specifico riferimento ai progetti futuri dell'azienda nel territorio salentino, situazione posta all'attenzione nel presente atto parlamentare, faccio presente che i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento non hanno potuto acquisire, ad oggi, alcuna informazione a causa dell'indisponibilità al riguardo dei rappresentanti aziendali.
Sulla base di quanto comunicato dai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, non risulta formulata alcuna istanza per l'apertura di una vertenza con la società in argomento.
Non risulta altresì pervenuta ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di CIGS con riferimento alla società di che trattasi né altre istanze relative alla situazione aziendale medesima.
In conclusione voglio rassicurare l'onorevole Bellanova in ordine all'attenzione del Governo per la vicenda aziendale posta in evidenza, garantendo la piena disponibilità a monitorare la situazione e a valutare, qualora richiesto, nell'ambito di un tavolo di confronto, eventuali proposte e soluzioni finalizzate ad un'adeguata tutela dei lavoratori e delle loro famiglie.

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ALLEGATO 3

5-02121 Codurelli: Misure discriminatorie nei confronti delle donne lavoratrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge n. 188 del 2007, come ricordato dall'onorevole Codurelli, aveva introdotto, con l'intento di garantire maggiormente il lavoratore contro indebite pressioni del datore di lavoro, l'obbligo della forma scritta nel caso di dimissioni volontarie e l'utilizzo di moduli a numerazione progressiva.
Tale procedura, però, alla prova dei fatti, si è rivelata di difficile gestione e non idonea ad assicurare una adeguata tutela al lavoratore sotto il profilo del contrasto a forme di abuso, in quanto risultavano escluse dal suo ambito applicativo talune ipotesi di scioglimento del rapporto di lavoro, quale la risoluzione consensuale, ed inoltre perché mancava un controllo diretto sull'accesso del lavoratore al programma di accreditamento e compilazione del modello telematico di dimissioni.
In proposito, mi sembra importante ribadire che alla parità uomo-donna, il nostro ordinamento riserva un esteso corpus normativo anche di derivazione comunitaria, riguardanti l'accesso all'occupazione, la parità retributiva, protezione della maternità, i congedi parentali, le azioni e le misure di incentivazione anche economica alla conciliazione tra tempi di lavoro e familiari, presentando una delle legislazioni più avanzate in materia.
Faccio presente, inoltre, con riferimento al profilo ispettivo, che è stata promossa un'attività di vigilanza sempre più orientata a prevenire e contrastare gli abusi (tra i quali anche le cosiddette «dimissioni in bianco») e le irregolarità, in un'ottica sostanzialistica efficacemente diretta alla garanzia dell'uniforme rispetto delle tutele sotto ciascun profilo del diritto del lavoro e nello specifico per la tutela delle lavoratrici madri.
In particolare, si è riscontrato, nell'anno 2009, un notevole incremento, rispetto all'anno precedente, delle violazioni accertate sia con riferimento agli aspetti afferenti la tutela economica delle lavoratrici madri che per quelli attinenti la tutela fisica.
Si è registrato, infatti, un incremento percentuale dal 2009 al 2008 pari al 57 per cento relativamente alle violazioni amministrative in ordine alla tutela economica (astensione obbligatoria e facoltativa) nonché, in materia di tutela fisica, del 155 per cento per le ipotesi di reato (divieto di lavoro notturno) e del 242 per cento per gli illeciti amministrativi (permessi «per allattamento»; licenziamenti o ripristino del rapporto di lavoro).
Il Ministero che rappresento, al fine di garantire l'uniformità del comportamento del personale ispettivo nel delicato compito di convalida delle dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001, rilasciate da parte delle lavoratrici madri, ha, inoltre, provveduto all'elaborazione di un modello di dichiarazione e di un report per la rilevazione dei dati a carattere nazionale per i quali è prevista la trasmissione ai competenti uffici dell'Amministrazione entro la fine del corrente mese.
Ciò proprio con l'obiettivo di consentire un costante monitoraggio dei settori maggiormente interessati dal suddetto fenomeno nonché per effettuare l'accertamento della volontà e della spontaneità delle dimissioni.

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Mi sembra importante far presente che, nella seduta del 3 dicembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 54/2006/CE, (di cui si fa cenno nell'atto parlamentare), inerente l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Da ultimo, nella consapevolezza che la questione dell'occupazione femminile deve essere affrontata avuto riguardo non solo alle politiche di incentivazione economica e di pari opportunità in senso stretto, bensì attraverso contestuali politiche di sviluppo e rilancio del territorio, di sostegno alla famiglia, di accesso all'istruzione e alla formazione continua, il Governo, il 1° dicembre scorso, ha presentato a Palazzo Chigi il «Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro» «Italia 2020» che si articola in cinque linee di azione per le quali sono stati stanziati 40 milioni di euro.
In particolare viene delineato un piano strategico di azione per la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi dedicati alla cura della famiglia e per la promozione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro.
Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di promozione dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini sul lavoro, sono già state impegnate risorse, a gravare sulla quota del Fondo di competenza dell'Ufficio della Consigliera nazionale di parità anno 2009, per la realizzazione di attività progettuali, che verranno sviluppate nel corso di tutto il 2010, per lo sviluppo e la promozione degli strumenti e delle azioni previste nel predetto piano strategico. In particolare, si intende: incentivare nuove tipologie di lavoro ad orario ridotto, modulato e flessibile in funzione di contrasto al lavoro nero e di incremento dei tassi di lavoro femminile; promuovere politiche di conciliazione ed evoluzione della contrattazione collettiva e delle prassi aziendali per realizzare intese sugli orari e sui tempi di lavoro nell'ottica della conciliazione; costituire l'Osservatorio Nazionale sulla conciliazione e prevenzione delle discriminazioni e sviluppo delle buone prassi aziendali; implementare i servizi per le persone non autosufficienti.

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ALLEGATO 4

5-02277 Gnecchi: Incremento di anzianità di servizio per ex dipendenti statali trasferiti all'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Gnecchi, sulla scorta di quanto comunicato dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dell'Inps e dell'Inpdap, faccio presente quanto segue.
In primo luogo voglio sottolineare che la questione sollecitata è sicuramente meritevole di attenzione in quanto relativa a dipendenti pubblici, cessati dal servizio senza diritto al trattamento pensionistico, che, in considerazione del passaggio della propria posizione assicurativa dall'Inpdap all'Inps, subiscono un pregiudizio non vedendosi riconosciute le maggiorazioni previste dalla legislazione sulle pensioni statali.
In tale contesto, a fronte di alcune sentenze della Corte dei conti, che hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto al computo del periodo di «maggiorazione» nella propria posizione assicurativa, gli interessati hanno chiesto all'Inps l'accredito di tali periodi che, non sempre, le ex Amministrazioni Statali di appartenenza trasferiscono a copertura.
L'Istituto, con proprio messaggio del 2008, ha confermato che, in corrispondenza dei periodi derivanti da costituzione di posizione assicurativa nel FPLD ai sensi della legge n. 322 del 1958, e norme similari, gli incrementi dell'anzianità di servizio, già valutati o valutabili dall'Ordinamento Statale di provenienza, possono essere riconosciuti esclusivamente nel caso in cui le somme contributive dovute per la costituzione della posizione assicurativa siano quantificate anche relativamente a detti periodi «convenzionali» e non solo per i periodi di effettivo servizio. Nessun accredito viene invece effettuato nei casi in cui i periodi di maggiorazione riconoscibili in favore degli interessati vengano semplicemente segnalati e siano perciò carenti della somme di copertura.
Sulla questione all'attenzione, come ribadito nell'atto ispettivo, è stato chiesto l'intervento del Ministero che rappresento che ha provveduto ad effettuare degli approfondimenti in materia, anche sotto il profilo dei connessi oneri finanziari, tenuto conto che il trasferimento di che trattasi risulta necessario perché il dipendente possa vedersi riconosciuto, al conseguimento del requisito anagrafico, il diritto al trattamento pensionistico. L'ordinamento dell'Inpdap, infatti, a differenza di quello dell'Inps, non contempla l'istituto della pensione differita.
Sono, quindi, in grado di informare che i competenti uffici del Ministero che rappresento, dell'Inps e dell'Inpdap, si riuniranno nuovamente nel mese di febbraio 2010 nell'intento di raggiungere, tenendo conto dei profili di copertura finanziaria, una posizione comune che salvaguardi le posizioni dei lavoratori interessati.

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ALLEGATO 5

5-02343 Paladini: Applicabilità della disciplina dell'esposizione all'amianto ai lavoratori dell'ILVA in Liguria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine alla questione sollecitata dall'onorevole Paladini con il presente atto ispettivo passo ad illustrare le notizie fornite in merito dall'Inail.
La legge 9 aprile 2009, n. 33 prevede, all'articolo 7-ter, comma 14, che restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa (12 aprile 2009), a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (e successive modificazioni), sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Pertanto, nei casi rientranti nella previsione dalla predetta disposizione normativa, il trattamento pensionistico e, con esso, la certificazione sulla quale si fonda, acquista carattere di definitività, con l'unica eccezione del caso di dolo del lavoratore, accertato con sentenza passata in giudicato.
Sulla base del quadro normativo preesistente e della citata disposizione, l'INAIL può quindi procedere alla revoca delle certificazioni di esposizione all'amianto per le quali venga verificata l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ad esclusione di quelle rilasciate a titolari di trattamento pensionistico alla data del 12 aprile 2009.
Pertanto, le revoche operate dalla sede di Genova, portate all'attenzione con il presente atto parlamentare, riguardano esclusivamente le certificazioni valutate dalla Polizia giudiziaria, nel corso del procedimento instaurato dalla locale Procura, ovvero riesaminate dall'INAIL, anche in sede di autotutela, nell'ambito di un articolato procedimento amministrativo.
Nell'iter procedimentale di cui sopra vengono comunque attuate tutte le possibili cautele a salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nel rispetto dei principi di legittimità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
L'Istituto, riguardo ad una presunta applicazione difforme sul territorio delle disposizioni in argomento, ha reso noto di avere impartito in materia indirizzi uniformi a tutte le sedi e che non risultano, al momento, applicazioni delle disposizioni non conformi al dettato normativo nel capoluogo ligure e tantomeno per l'ILVA di Cornigliano rispetto ad altre realtà del paese, in particolare Taranto.
Al riguardo è tuttavia opportuno evidenziare alcune considerazioni al fine di chiarire il contesto normativo di riferimento.
L'articolo 1, commi 20 e 21 della legge n. 247 del 2007, prevede, per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008) e che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, l'estensione dei riconoscimenti dell'esposizione all'amianto per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

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Il decreto ministeriale 12 marzo 2008, attuativo della predetta norma, nell'individuare i destinatari della medesima, ha previsto che «La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
Sulla base del citato quadro normativo, è necessario, pertanto, che la ASL competente per territorio determini, in modo univoco, per ciascuno stabilimento interessato dalla predetta disposizione, in rapporto ai singoli reparti o aree produttive individuati nel relativo atto di indirizzo ministeriale, la data di avvio dell'azione di bonifica.
In attesa di tali comunicazioni la Sede INAIL di Genova non può procedere all'istruttoria delle domande presentate dai lavoratori dell'ILVA di Cornigliano per il riconoscimento dei periodi successivi al 1992.
Ciò premesso, l'istituto ha ribadito l'assoluta indipendenza dei procedimenti rispettivamente avviati dalle sedi di Genova e di Taranto alfine di acquisire dalle distinte Aziende Sanitarie Locali le date di avvio bonifica dei due stabilimenti ILVA. Dal quadro normativo emerge, altresì, la piena autonomia conferita alle ASL nella determinazione delle predette date di avvio bonifica, acquisite le quali l'INAIL si limita ad effettuare il riscontro con i dati dei curricula lavorativi e ad emettere le certificazioni.
In conclusione l'Inail ha comunicato che, se nel corso dell'istruttoria delle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 247 del 2007, dai lavoratori dell'ILVA di Cornigliano, (così come di qualsiasi altra azienda), dovessero evidenziarsi delle irregolarità, (anche a seguito di segnalazioni effettuate dalla Polizia giudiziaria), tali da richiedere da parte dell'istituto il riesame della certificazione già rilasciata per periodi antecedenti al 31 dicembre 1992, le eventuali revoche sarebbero effettuate nei limiti consentiti dalla citata legge n. 33 del 2009.