CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 gennaio 2010
275.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02385 Fugatti e Polledri: Requisiti per l'applicazione del beneficio della sospensione dal pagamento dell'IVA per acquisti di beni e servizi per cessioni all'esportazione nel caso di affitto di azienda.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se l'Agenzia delle entrate abbia effettuato opportuni approfondimenti in merito all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di trasferimento del cosiddetto plafond all'affittuario in sede di affitto di azienda, cioè del diritto, maturato in capo agli esportatori abituali (articolo I del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge n. 17 del 1984), di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'IVA.
Gli interroganti chiedono, più precisamente, quali siano le condizioni giuridiche a fronte delle quali, in caso di affitto di azienda, è ammesso il trasferimento del plafond medesimo ed, in particolare, se, ai fini della trasferibilità del plafond, sia sufficiente che il suddetto trasferimento venga testualmente previsto dalle parti nel contratto di affitto d'azienda e comunicato nei, successivi trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate o se, al contrario, sia anche necessario l'ulteriore requisito del trasferimento dei rapporti con la clientela, cui, tuttavia, la norma sopra menzionata non compie espresso riferimento.
In via preliminare, l'Agenzia delle entrate ritiene utile compiere una succinta ricostruzione in merito all'istituto del plafond, nonché alla relativa ratio ispiratrice.
L'istituto del plafond rappresenta una deroga rispetto all'ordinario sistema dell'IVA, ai sensi del quale l'imposta va applicata su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato.
La ratio dell'istituto risponde all'esigenza di evitare che determinate categorie di operatori economici che effettuano un notevole volume di cessioni all'esportazione si trovino gravati da un consistente credito di imposta nei confronti dell'Erario.
Il plafond di cui al menzionato articolo 8 individua, più precisamente, il limite entro il quale l'esportatore abituale può esercitare la facoltà di acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (ad eccezione di fabbricati, aree edificabili e beni e servizi per i quali l'IVA è indetraibile). L'ammontare del plafond è determinato dalle cessioni all'esportazione o dalle altre operazioni non imponibili ad esse assimilate registrate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti.
Il meccanismo del plafond sul piano funzionale elimina, pertanto, lo «svantaggio economico» derivante dal credito IVA maturato dal produttore-esportatore che fisiologicamente non è possibile ottenere a rimborso in tempi sufficientemente brevi, con conseguente penalizzazione, sotto il profilo finanziario, dello stesso soggetto e, più in generale, delle operazioni di esportazione.
Ciò premesso, con particolare riferimento alla trasferibilità del plafond in ipotesi di affitto d'azienda, l'Agenzia fa presente che la relativa disciplina è stata introdotta per il tramite del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,

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n. 66), il cui articolo 1, comma 5 - nell'aggiungere un nuovo comma dopo il terzo nel menzionato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - ha dettato norme sulle condizioni per la trasferibilità del plafond formatosi in capo ad un'azienda che venga affittata.
La formulazione attualmente vigente del quarto comma dell'articolo 8 subordina il subentro dell'affittuario nella possibilità di utilizzare il plafond generatosi in capo alla azienda oggetto di affitto alla circostanza che detto trasferimento sia specificamente previsto nel relativo contratto e che, inoltre, dello stesso sia data comunicazione, mediante lettera raccomandata, nei successivi trenta giorni, al competente ufficio IVA (ora ufficio locale dell'Agenzia delle entrate).
L'acquisizione a titolo derivativo del diritto di utilizzazione del plafond giustifica la previsione di una serie di adempimenti puntuali e specifici per la trasferibilità del diritto in questione: l'obbligo della comunicazione all'Amministrazione finanziaria del trasferimento del plafond è, a ben vedere, stabilito proprio per evitare dubbi applicativi circa il soggetto titolato all'utilizzo del diritto (affittante o affittuario).
La citata previsione normativa non richiede che nel contratto d'affitto sia espressamente indicata la trasmissione in capo all'affittuario di tutti i rapporti con la clientela o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative all'azienda affittata, tra le quali può farsi rientrare in senso lato il diritto all'utilizzazione del plafond.
Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene che, qualora ricorrano astrattamente i presupposti richiesti dalla norma ed i contribuenti provvedano puntualmente ad espletare gli adempimenti dalla stessa enucleati (espressa previsione nel contratto di affitto e comunicazione in terminis all'ufficio competente), l'affittuario può, in linea di principio, utilizzare il plafond maturato dall'affittante.
Tuttavia, resta impregiudicata la possibilità di contestare eventuali profili elusivi connessi all'operazione di affitto di azienda in relazione al trasferimento e all'utilizzo del plafond, specie in situazioni peculiari quali quelle in cui il contratto di affitto dell'azienda non prevede il trasferimento dei rapporti con la clientela.
In particolare, a seguito della comunicazione all'Agenzia delle entrate, espressamente prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, considerato il rischio di utilizzo distorto dell'istituto, l'Agenzia valuterà l'opportunità di procedere a specifici controlli sostanziali.

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ALLEGATO 2

5-02386 Fluvi: Adozione della normativa regolamentare in materia di operazioni con parti correlate compiute da società quotate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fluvi chiede quali iniziative il Governo intenda prendere, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della CONSOB, affinché il Paese si doti celermente di una normativa sui conflitti d'interessi nella gestione delle società quotate, che assicuri un'adeguata tutela ai risparmiatori e incoraggi l'investimento azionario diretto e indiretto nelle imprese italiane.
Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato di aver sottoposto, in data 9 aprile 2008, alla pubblica consultazione una proposta di disciplina delle operazioni con parti correlate elaborata sulla base di una approfondita analisi delle ragioni dell'intervento regolamentare, della disciplina vigente e delle esperienze di altri ordinamenti, nonché dell'impatto delle diverse possibili opzioni regolamentari prese in considerazione. Al fine di fornire chiarimenti sulla proposta di regolamentazione, in data 20 giugno 2008, si è svolto presso la sede della CONSOB di Roma un incontro aperto al pubblico. Tale consultazione si è conclusa il 30 giugno 2008.
Il termine per la presentazione delle osservazioni, inizialmente fissato al 9 giugno 2008, è stato prorogato al 30 giugno 2008 su richiesta delle principali associazioni di categoria. Su tale prima bozza di regolamento hanno inviato commenti 30 soggetti, tra cui associazioni di categoria, studi legali, professori universitari e singole società quotate.
Dall'insieme dei commenti ricevuti, la CONSOB ha rilevato un generale apprezzamento per il metodo utilizzato nell'elaborazione della proposta regolamentare e per la qualità delle analisi riportate nel documento stesso. Nel merito, oltre ad un consenso generalizzato per il rafforzamento degli obblighi di trasparenza, sono emerse indicazioni critiche, anche di segno opposto, sull'articolazione dei poteri attribuiti agli Organi delle società nell'ambito delle procedure individuate per assicurare condizioni di correttezza nella realizzazione di operazioni con parti correlate. Infine, è emersa una generale richiesta di prevedere una diversa articolazione della disciplina, in modo da garantire un'applicazione più flessibile.
Considerata la rilevanza delle osservazioni inviate e alla luce della complessità della materia e dell'impatto che la disciplina in questione dovrebbe avere sull'organizzazione interna delle società, la CONSOB ha ritenuto necessario avviare una seconda fase di consultazione. Pertanto, in data 3 agosto 2009, è stata sottoposta alla pubblica consultazione una nuova bozza di regolamentazione, fissando il termine per la presentazione delle osservazioni al 31 ottobre 2009. Anche nell'ambito della seconda fase di consultazione è stato organizzato un seminario aperto al pubblico volto a chiarire i dettagli della nuova proposta regolamentare, che si è svolto il 13 ottobre 2009 presso la sede di Roma dell'Istituto.
La seconda proposta di regolamentazione, pur confermando le scelte di fondo della prima proposta, ha:
aumentato la flessibilità della disciplina ampliando le opzioni procedurali a disposizione delle società;

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circoscritto con più precisione le operazioni «rilevanti» alle quali applicare la procedura speciale più rigorosa e la disciplina della trasparenza con pubblicazione di un documento informativo;
delimitato la funzione degli amministratori indipendenti (mantenendone la rilevanza di ruolo, ma in più stretta aderenza con le tradizionali funzioni esecutive e deliberative degli organi sociali);
introdotto specifiche norme di coordinamento con la disciplina bancaria e la disciplina dei gruppi.

Su tale seconda proposta di regolamentazione sono pervenuti alla CONSOB 31 documenti caratterizzati da una notevole ampiezza e complessità di analisi (per 29 dei quali i mittenti hanno dato il consenso alla pubblicazione avvenuta sul sito della CONSOB all'inizio del mese di dicembre scorso). Benché il termine per l'invio delle osservazioni fosse stato fissato al 31 ottobre 2009, i documenti sono stati inviati anche nel corso del mese di novembre e nei primi giorni di dicembre. La CONSOB ha provveduto ad esaminare anche questi ultimi documenti in ragione del fatto che essi contenevano indicazioni utili per poter coniugare chiarezza e semplicità delle modalità applicative con l'articolazione delle molteplici opzioni concesse alle società.
Anche le osservazioni sulla seconda consultazione sono state trasmesse da associazioni di categoria, società quotate, investitori di diritto estero, professori universitari e studi legali. Tale seconda bozza di articolato ha ricevuto un generale apprezzamento dal mercato con riferimento alle principali modifiche apportate all'impianto della regolamentazione. Tuttavia, la maggior parte dei documenti trasmessi, oltre ad esprimere valutazioni sugli aspetti essenziali della disciplina, si sono soffermati anche sui dettagli della proposta regolamentare, richiedendo ulteriori chiarimenti e fornendo suggerimenti anche redazionali, sui quali è necessario compiere le valutazioni del caso.
Dalla data di conclusione della seconda consultazione, gli Uffici della CONSOB hanno provveduto ad esaminare in modo analitico le osservazioni trasmesse al fine di pervenire ad un testo definitivo della regolamentazione, che contemperi con il maggior equilibrio possibile l'esigenza di tutela dei risparmiatori (anche al fine di incentivare l'investimento azionario) con l'obiettivo di non bloccare l'operatività corrente delle società quotate.
La disciplina in esame deve, inoltre, essere coordinata con la normativa bancaria riguardante i rapporti con i soggetti in grado di esercitare un'influenza sulla gestione delle banche e i rapporti con gli esponenti aziendali (articoli 53 e 136 del Testo Unico Bancario).
Alla luce di tali considerazioni, la CONSOB ha avviato contatti con gli Uffici della Banca d'Italia al fine di definire una normativa coerente con le emanande disposizioni della Banca d'Italia attuative dell'articolo 53 del Testo Unico Bancario.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, infine, soggiunto che i complessi approfondimenti dinanzi esposti - giustificati dalla delicatezza della materia e dal suo potenziale impatto sui sistemi di governance degli emittenti azioni quotate e diffuse - sono nella fase conclusiva e la normativa in questione dovrebbe essere approvata in tempi brevi.

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ALLEGATO 3

5-02388 Barbato: Problematiche relative all'erogazione del credito nei confronti di imprenditori impegnati nella lotta alla mafia e alle altre forme di criminalità organizzata.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Barbato chiede quali iniziative si intendano assumere per favorire l'erogazione del credito nei confronti di quegli imprenditori, come Ignazio Cutrò, che si trovano in condizioni di particolare difficoltà per l'impegno da loro profuso nel contrasto alla mafia ed alle altre forme di criminalità organizzata, nonché per monitorare il comportamento al riguardo delle banche e degli altri intermediari creditizi.
Al riguardo, si fa presente che con la legge n. 108 del 1996 è stato introdotto un complesso sistema di lotta all'usura, che si traduce anche nella previsione di due strumenti di sostegno economico a favore dei cittadini:
1) il fondo di solidarietà, disciplinato dall'articolo 14, istituito presso il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, (organo del Ministero dell'interno), che destina contributi pubblici a soggetti vittime di usura;
2) il fondo di prevenzione disciplinato dall'articolo 15, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che mette a disposizione di Confidi, Fondazioni e Associazioni riconosciute, dei contributi da utilizzare per garantire i finanziamenti che banche e intermediari finanziari concedono a soggetti e imprese in difficoltà economica e a rischio di usura.

Tale secondo fondo, in considerazione della sua natura preventiva, interviene prima che si configuri il delitto di usura, nel tentativo di facilitare l'accesso al credito a soggetti in difficoltà economica, evitando che siano alimentati dal canale illegale del credito, non sempre gestito esclusivamente da organizzazioni criminali.
A tale scopo il Ministero ha erogato dall'anno di entrata in vigore della legge più di 400 milioni di euro, monitorando costantemente l'allocazione di tali risorse tramite un annuale programma di ispezioni e l'attività sul territorio delle sue strutture periferiche (Direzione Territoriali dell'Economia e delle Finanze).
Tutta la normativa in materia e l'elenco dei beneficiari dei contributi pubblici, a cui è possibile rivolgersi per agevolare l'erogazione del credito, è sul sito ministeriale, all'indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_ usura/normativa.html.
Con riferimento allo specifico caso segnalato nell'interrogazione, non si comprende, però, dai riferimenti forniti nel documento parlamentare, se il sig. Cutrò sia già vittima di usura o soggetto in difficoltà economica, al fine di individuare lo strumento più consono di sostegno tra il fondo di solidarietà e quello di prevenzione, né è possibile identificare con certezza il Confidi indicato, al fine di acclarare se sia gestore di fondi Antiusura.
Sulla questione la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha comunicato che la Banca d'Italia ha sempre fornito il proprio contributo nella prevenzione e nella repressione di comportamenti illegali, in particolare nel settore finanziario.

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In tale contesto rientra la sottoscrizione, nel luglio 2007, dell'Accordo-Quadro (tra il Ministero dell'Interno, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, le Associazioni imprenditoriali e di categoria, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura), volto a rendere più proficuo il rapporto di collaborazione tra le istituzioni e i soggetti impegnati nella prevenzione dell'usura e del racket e a incentivare l'utilizzo del Fondo di prevenzione previsto dall'articolo 15 della legge n. 44 del 1999.
L'Accordo mira a promuovere iniziative volte a incrementare gli strumenti di sostegno delle piccole e medie imprese e dei soggetti in momentanea difficoltà attraverso il contributo del sistema bancario, dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni antiracket e antiusura.
La Banca d'Italia si è costantemente impegnata a sensibilizzare gli intermediari affinché gli stessi adottino comportamenti di fattiva adesione alle finalità dell'«Accordo».
Nel maggio scorso l'Autorità di Vigilanza ha invitato gli intermediari a una puntuale osservanza degli impegni assunti nel citato «Accordo». In particolare - ferma restando la necessità per le banche di preservare criteri di sana e prudente gestione nell'erogazione dei prestiti - è stato sottolineato che, nell'ambito dell'attività istruttoria delle pratiche di fido, la circostanza che il richiedente abbia subito atti estorsivi o di usura non può costituire un elemento ostativo alla concessione del finanziamento.
Gli intermediari sono stati inoltre richiamati a valutare con attenzione il caso di soggetti che, avendo chiesto l'elargizione a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, siano stati ammessi al beneficio della sospensione dei termini previsto dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, fattispecie nel cui ambito, secondo notizie di stampa, sembrerebbe rientrare il caso dell'imprenditore Cutrò. In tali occasioni, nell'ottica di non pregiudicare la posizione degli interessati successivamente alla concessione del beneficio, gli intermediari sono stati esortati a evitare di compiere atti peggiorativi della situazione di clientela già affidata e ciò con particolare riguardo alle segnalazioni in Centrale dei Rischi.