CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. (C. 3097 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Art. 3.
(comma 5).

Le disposizioni indicate prevedono il conferimento di incarichi temporanei di consulenza anche in deroga ai limiti di spesa previsti. Per la copertura degli oneri derivanti, quantificati in euro 404.829,66, come evidenziato nella relazione tecnica, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di euro 22.300.000 recata dall'articolo 1, comma 1 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 nonché nei limiti dell'autorizzazione di spesa di euro 22.700.000 recata all'articolo 2, comma 1 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Pertanto dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 5 non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato né il venir meno di risparmi già scontati nei saldi a legislazione vigente.

Art. 3.
(comma 10).

La disposizione indicata, in analogia a quanto già previsto all'articolo 1, comma 10 della legge 3 agosto 2009 nonché all'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 concertito dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 prevede l'esclusione delle spese previste agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame dalle disposizioni recate dall'articolo 60, comma 15 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Inoltre si segnala che il comma 15-bis del citato articolo 60 dispone che «il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».
Infine si precisa che il provvedimento in esame, A.C. 3097, concerne la conversione in legge di un decreto-legge con efficacia giuridica e finanziaria limitate al 30 giugno 2010 e pertanto gli eventuali effetti finanziari sono contenuti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e nei limiti temporali recati dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

In relazione alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati in merito l'articolo 4 si osserva quanto segue.

1. In merito alla discrepanza tra l'importo indicato nella disposizione di copertura di cui al comma 6, e la spesa autorizzata

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a norma del comma 3, che risulta di importo superiore, nel rinviare alle considerazioni formulate in proposito della Ragioneria generale dello Stato, si fa presente di ritenere necessario un adeguamento dell'importo di cui al comma 3, tale da renderlo conforme all'importo indicato al comma 6 (euro 7.615,600) e coerente con quanto indicato nella relazione tecnica.
2. Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere si rappresenta che gli oneri sono quantificati in relazione al trattamento economico metropolitano. Per quanto riguarda il servizio all'estero, infatti, il trattamento economico dei funzionari diplomatici distaccati presso il Servizio europeo per l'azione esterna sarà, infatti corrisposto dalle Istituzioni dell'Unione europea. Qualora il trattamento economico inerente a tali posizioni non sia ritenuto sufficiente dall'Amministrazione degli affari esteri, secondo le procedure di cui all'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 come richiamato al comma 1 del presente articolo - ed alla luce del criterio ed alla luce del criterio generale di evitare discrepanze nel trattamento economico tra personale di pari grado, funzioni ed anzianità, della stessa amministrazione, inviato nel medesimo luogo - potrà essere corrisposta un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'economia e le finanze. L'applicazione delle procedure di cui all'articolo 189 citato dovrà avvenire, come precisato nella disposizione in esame, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si ritiene tuttavia che l'eventuale indennità integrativa da corrispondere, proprio per la sua natura di integrazione al trattamento economico corrisposto dall'unione europea, sia da prevedersi in di entità limitata ed in ogni caso compatibile con le ordinarie disponibilità.
L'autorizzazione di spesa prevista (fatto salvo quanto specificato sopra, al punto 1) comprende pertanto gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale della carriera diplomatica al grado iniziale (Segretario di legazione), in quanto ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 «ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni».
Tali assunzioni sono necessarie per consentire all'Amministrazione degli affari esteri di far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'attuazione del Trattato di Lisbona, ed in particolar nodo all'esigenza di porre a disposizione delle Istituzioni dell'Unione europea personale appartenente alla carriera diplomatica (determinato in un massimo di 50 unità senza distogliere risorse umane necessarie in via ordinaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione stessa.
Il personale della carriera diplomatica che sarà posto a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea potrà essere individuato tra i funzionari appartenenti ai gradi non apicali della carriera, in funzione degli incarichi che saranno determinati di volta in volta dall'istituzione europea richiedente (Segretariato Generale del Consiglio, Commissione europea), d'intesa con gli Stati membri.
In relazione all'asserita qualificazione dell'onere quale tetto massimo di spesa, si fa presente che esso è da considerarsi tale in quanto la disposizione in esame stabilisce che il Ministero degli affari esteri sia «autorizzato (...) ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione». È pertanto il numero delle unità che saranno di volta in volta effettivamente messe a concorso ed assunte a determinare l'effettiva spesa, nel limite dell'autorizzazione di cui alla presente disposizione.
3. Si conferma infine che le risorse dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dette quali è previsto l'utilizzo sono relative alla voce programmatica interventi diversi». Si sottolinea, al riguardo, che l'utilizzo dell'accantonamento riflette peraltro le esigenze derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali derivanti dal Trattato di Lisbona.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater-C Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, si fa presente quanto segue:

Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).
Comma 2.
Si fa presente di condividere quanto rappresentato dalla Commissione bilancio circa l'opportunità di riformulare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, coma 2, in conformità al disposto di cui alla legge n. 196 del 2009.

Articolo 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).
Si rinvia ai chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute relativamente agli aspetti evidenziati dal relatore precisando, per quanto di competenza, con riferimento alla richiesta sul trattamento economico del personale degli enti interessati alla riorganizzazione, che detto trattamento non potrà in ogni caso subire incrementi stante la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3 e considerati i principi e criteri di razionalizzazione ed economicità stabiliti al comma 1.
In ogni caso si precisa che lo scrivente ha espresso le seguenti valutazioni.
Comma 1, lettera a).
Occorre inserire apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dal riordino delle competenze dell'ISFOL, dell'Istituto affari sociali e della Società Italia lavoro S.p.A., discendano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 1, lettera c).
La disposizione è finalizzata a realizzare, tra l'altro, un raccordo e coordinamento tra ISPESL e INAIL, attribuendo all'INAIL la competenza ad emanare specifiche direttive all'ISPESL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Al riguardo, si evidenzia che dalla proposta in esame potrebbero discendere conseguenze in tema di assetto istituzionale dei due enti nonché eventuali ricadute in materia di personale.
Comma 1, lettera c-bis).
Risulta necessario specificare, mediante l'inserimento di apposita clausola di invarianza finanziaria, che dalla riorganizzazione del Casellario centrale infortuni non devono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21 (Disposizioni per l'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro).
In ordine ai chiarimenti richiesti si fa rinvio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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Articolo 23 (Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale).
Nel confermare quanto già rappresentato con la precorsa corrispondenza in riferimento alla norma in esame, si fa presente altresì che, considerata la lunga durata del percorso formativo richiesto per l'accesso alla dirigenza sanitaria ed, in particolare, di quella medica (per quest'ultima è previsto il superamento del corso di laurea della durata di sei anni e del corso di specializzazione di minimo quattro anni) è verosimile ritenere che la maggior parte del personale in questione possa chiedere il collocamento in pensione al compimento dei settanta anni di età. Pertanto la disposizione in esame, come già evidenziato nella citata precorsa corrispondenza, introduce, in termini generali, un elemento di rigidità per l'eventuale attuazione, nei vari ambiti regionali, di processi di riorganizzazione finalizzati ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale. Inoltre si fa presente che la disposizione non determina effetti di maggiore spesa pensionistica, ma si ribadisce, nel merito, che la stessa introduce elementi di asistematicità in quanto settoriali. Infine, la norma, determinando per il personale dirigente sanitario dipendente del Sistema sanitario nazionale l'elevazione dei limiti di età da 65 anni fino d un limite variabile a seconda dei requisiti soggettivi, in deroga alla norma generale che stabilisce i limiti di età a 65 anni, è suscettibile di generare effetti emulativi da parte di altre categorie.

Articolo 26, comma lettera c), capoverso 7-bis (Disposizioni in materia di permessi per assistenza a parente gravemente disabile).
In ordine alla richiesta di richiesta di chiarimenti sulle modalità organizzative con cui l'INPS possa far fronte al compito di verifica assegnatogli, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, si rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto proponente della norma in esame e nella sua qualità di amministrazione vigilante dell'INPS.

Articolo 29 (Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa).
Comma 2, lettera a):
Introduce la possibilità di computare ai soli fini della quantificazione dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ), (escludendo quindi eventuali ulteriori utilizzi, quali la creazione di vacanze utili ai fini delle promozioni o di maggiori reclutamenti) le posizioni effettivamente ricoperte alla data del 31 dicembre di ogni anno ai sensi delle leggi n. 642 del 1961 e n. 838 del 1973, non computando le unità effettivamente impiegate all'estero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che il decreto che annualmente determina le consistenze del personale militare in servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, deve assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle risorse finanziarie rese disponibili dalla legislazione vigente (Tabella A allegata alla legge n. 331 del 2000; Tabella C allegata alla legge n. 226 del 2004). Pertanto, ogni eventuale ufficiale non posto in ARQ ai sensi della disposizione in esame, verrebbe comunque compensato con minori assunzioni o maggiori fuoriuscite senza produrre maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Comma 2, lettera b).
Si rappresenta che l'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1997 ha abrogato il meccanismo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 804 del 1973 e, pertanto, gli ufficiali che transitano in ARQ rimangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età, senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 3.
La norma prevede l'esclusione dal collocamento in ARQ degli ufficiali che ricoprano posizioni di particolare livello in ambito internazionale (alti comandanti NATO e internazionali). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto non alterando l'entità delle eccedenze e gli

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effettivi collocamenti in ARQ non determina incrementi nelle consistenze rispetto agli organici.
Comma 5.
L'attuale sistema di avanzamento al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri (anzianità/scelta) prevede la promozione a scelta dopo 6 anni di permanenza nel grado di capitano, e solo per la parte residuale di coloro che non ottengono la promozione nelle prime due valutazioni si applica l'avanzamento ad anzianità (9 anni). La modifica proposta trasforma l'avanzamento solo ad anzianità e richiede 7 anni di permanenza nel grado per tutti i capitani, compresi quelli a scelta. La norma, quindi, non determina accelerazioni di carriera in quanto aumenta di un anno la permanenza nel grado per i capitani che attualmente vengono promossi a scelta dopo 6 anni e, conseguentemente non è produttiva di oneri. In merito alla possibilità che la riduzione (per i soli ufficiali in servizio permanete effettivo dell'Arma dei carabinieri) del numero di anni di permanenza nel grado di capitano per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore, determini richieste emulative da parte degli ufficiali delle Forze armate si fa presente che per i capitani del ruolo normale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, già prevedono 7 anni di permanenza nel grado per la promozione a maggiore.
Commi 7 e 8.
Va rilevato che si prevede un onere pari a 20 milioni per il 2010 e 1 milione di euro a decorrere da 2011 a fronte del quale viene prevista una copertura finanziaria inidonea, senza peraltro alcuna relazione tecnica a sostegno della congruità della predetta quantificazione.

Articolo 37 (Disposizioni in materia di indennizzo per le aziende commerciali in crisi).
Comma 1.
Il relatore sostiene che l'attuale formulazione delle disposizioni in materia di proroga dell'indennizzo fino all'accesso della pensione di vecchiaia determinerebbe l'erogazione del beneficio per un numero mediamente maggiore di anni, richiedendo chiarimenti circa l'esatta interpretazione della norma e le relative conseguenze di carattere finanziario.
Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che la disposizione è diretta a modificare l'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, al fine di chiarire l'applicazione circa l'erogazione del beneficio in presenza delle disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007, che hanno introdotto le cosiddette «finestre» per le pensioni di vecchiaia. Conseguentemente, il solo effetto modificativo introdotto rispetto alla legislazione vigente è costituito dalla previsione che l'erogazione dell'indennizzo fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia (peraltro già previsto dal comma 4 del citato articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008), avvenga a condizione che l'assicurato sia in possesso, al momento della maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, anche del relativo requisito contributivo minimo. Pertanto, rispetto alla normativa vigente, l'effetto della modifica è esclusivamente quello di limitare la durata dell'erogazione del beneficio, in assenza del predetto requisito contributivo minimo.

Articolo 37, comma 3 (Disposizioni in materia di appalti e contratti pubblici).
Con riferimento agli ulteriori elementi richiesti in ordine alla disposizione di cui all'articolo 61, comma 7-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, si fa presente che la prevista soppressione della citata disposizione determina minori economie da destinare al fondo di cui all'articolo 61, comma 17 sottraendo risorse alla contrattazione integrativa, considerato anche che tali risorse sono già state riassegnate al predetto fondo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127536 con conseguenti ripercussioni di natura sindacale, tenuto presenta anche gli accordi contrattuali di comparto sottoscritti recentemente dalle parti.

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Articolo 38 (Misure di sostegno al reddito).
Circa la disposizione in esame, relativa all'attivazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, ribadite le criticità segnalate da ultimo con nota n. 5931/2010, si fa presente che in ogni caso le misure previste vanno ovviamente attuate nei limiti delle risorse del predetto Fondo.

Articolo 42 (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa).
Il relatore rileva che la disposizione determinerebbe una maggiore spesa previdenziale non quantificata, dal momento che il valore della retribuzione a cui rapportare sia il trattamento pensionistico, sia le prestazioni a sostegno del reddito risulterebbe essere «più alto rispetto a quello previsto dalla normativa vigente».
Al riguardo, si fa presente che il computo della contribuzione figurativa in riferimento al mese in cui si colloca l'evento che determina la corresponsione della contribuzione figurativa medesima, può determinare - a seconda delle differenti situazioni soggettive - sia un valore più alto che un valore più basso, rispetto al computo in base alla media retributiva annuale. Infatti, qualora all'assicurato, ad esempio, siano riconosciuti incrementi retributivi nel corso dell'anno solare di riferimento, la contribuzione figurativa relativa agli eventi verificatisi nei periodi precedenti alla decorrenza dei suddetti incrementi retributivi risulterebbe inferiore, rispetto a quella calcolata in base alla media retributiva annua. Sulla base delle informazioni acquisite dall'INPS, i complessivi effetti di maggiore spesa, che si realizzano nel caso in cui la retribuzione degli effettivi periodi cui si riferisce l'accredito figurativo è più elevata rispetto alla media annua, sono compensati dagli effetti di minore spesa che si riscontrano nel caso opposto, con conseguente complessiva assenza di apprezzabili effetti onerosi.

Articolo 44 (Comunicazione delle imprese di assicurazione all'INPS).
In ordine alla richiesta di chiarimenti sulla possibilità da parte dell'INPS di svolgere le attività previste dalla nuova procedura introdotta dalla norma in esame, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto proponente della norma in esame e nella sua qualità di amministrazione vigilante dell'INPS.

Articolo 45 (Disposizioni riguardanti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane).
Circa l'avviso richiesto dal relatore, si fa presente che la disposizione, che attiene all'inopponibilità nei confronti dell'INPS degli atti di modifica di stato delle imprese artigiane trascorsi due anni dal verificarsi dei presupposti della modifica stessa, non comporta responsabilità dell'Istituto previdenziale circa omesse o inesatte comunicazioni delle imprese artigiane.

Articolo 47 (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia).
Il relatore ritiene necessari chiarimenti sull'esatta portata normativa della disposizione, allo scopo di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica. Infatti, la disposizione in esame potrebbe implicare una prosecuzione del pagamento della contribuzione figurativa fino e anche oltre limiti di età attualmente previsti, allo scopo di permettere agli interessati sia la liquidazione di un trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia) di importo superiore a quello che percepirebbero a normativa vigente, sia eventualmente il ritorno al lavoro. La disposizione potrebbe quindi comportare maggiori oneri, che andrebbero quantificati, allo scopo di individuare la corrispondente copertura. Inoltre, non risulta chiaro se, optando per il beneficio in esame, l'interessato continuerebbe o meno a godere dell'assegno mensile di assistenza. Al riguardo, si conviene

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con le osservazioni del relatore, segnalando che sulla disposizione, introdotta dal Senato e priva di relazione tecnica, lo scrivente ha in più occasioni segnalato la necessità che il competente Ministero del lavoro, sulla base dei dati in possesso dell'INPS, fornisse una dettagliata relazione tecnica, relativa agli effetti finanziari della disposizione.

Articolo 49 (Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie).
Con riferimento a quanto rappresentato dal relatore, si fa presente quanto segue. La disposizione è finalizzata a risolvere la questione dell'assegno una tantum in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, previsto dall'articolo 4 della legge n. 210 del 1992, si fa presente che il Ministero della salute ha rappresentato l'esigenza di una diversa soluzione rispetto a quella contenuta nel predetto articolo 49, proponendo un emendamento all'A.S. 1955 (Conversione in legge del decreto-legge n. 194 del 2009 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative). Ciò in quanto:
l'incremento dell'autorizzazione di spesa viene correttamente proposto solo per l'anno 2010, anziché per gli anni 2009 e 2010 come disposto dall'articolo 49;
l'onere necessario risulterebbe essere pari a 120 milioni di euro secondo le stime più aggiornate e non 110 milioni di euro;
sarebbe auspicabile utilizzare un veicolo normativo più veloce, in funzione delle aspettative dei soggetti danneggiati e dei termini di legge stabiliti per procedere alle liquidazioni di cui trattasi (scadenti appunto nel 2010).

Su tale emendamento lo scrivente Dipartimento ha espresso il proprio nulla osta. In tali termini, qualora il Ministero della salute confermasse l'intendimento di proporre l'emendamento all'A.S. 1955, l'attuale articolo 49 andrebbe soppresso.