CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2010
268.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 56

ALLEGATO

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (C. 2966 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il comma 5 dell'articolo 137, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se lo scarico riguarda le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, o se si sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro».
1. 1. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro con le seguenti: da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquemila euro a cinquantamila euro:

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni è l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro con le seguenti: da sei mesi a cinque anni e l'ammenda da diecimila euro a duecentomila euro».
1. 2. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 13 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: da due mesi a due anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.
1. 3. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere in fine il seguente comma: 14-bis. Se dagli scarichi di cui al presente articolo derivi una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, per la flora o per la fauna selvatica, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 150.000 euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Se dall'illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
1. 4. Piffari, Scilipoti.