CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2009
265.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02264 Barani: Tempi di attuazione del regolamento (CE) 2032/2003 per l'immissione sul mercato comune dei biocidi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta con la presente I.P., intendo chiarire fin da subito che, come è noto i Regolamenti Comunitari sono di portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Pertanto, il Regolamento (CE) 2032, segnalato dell'onorevole interrogante, peraltro aggiornato dal Regolamento (CE) N. 1048/2005, non necessita di un apposito provvedimento di recepimento.
Tuttavia, per maggiore chiarezza, mi sembra opportuno segnalare che, il decreto legislativo n. 174 del 2000 che recepisce la direttiva 98/8/CE, ha armonizzato le procedure comunitarie in materia di autorizzazione dei prodotti biocidi, con la previsione di un periodo transitorio durante il quale doveva essere operata una revisione delle sostanze attive, ad uso biocida, presenti sul mercato alla data del 14 maggio 2000 (data ultima per l'attuazione della direttiva medesima).
Nel corso del suddetto periodo transitorio, stabilito originariamente in dieci anni decorrenti dal 14 maggio 2000, gli Stati membri potevano continuare ad applicare le disposizioni nazionali relative ai prodotti ricompresi nell'ambito dei biocidi (articolo 16); tale periodo era stato concesso in quanto la revisione delle sostanze attive era propedeutica alla successiva fase di autorizzazione dei prodotti biocidi.
La procedura di revisione è stata disciplinata con Regolamenti fin dal 2000; da ultimo il Reg. (CE) n. 1048/2005, di cui sopra, che prevede un calendario dei lavori per la revisione delle diverse tipologie di prodotti.
Ne consegue che la procedura di revisione delle sostanze attive è una procedura comunitaria, i cui tempi e modalità, definiti dalla Commissione europea, non possono essere oggetto di variazioni da parte degli Stati membri.
Aggiungo che, a livello comunitario si è preso atto che tale programma di revisione non potrà essere completato entro il 14 maggio 2010; pertanto si è ritenuta necessaria una proroga del programma di lavoro decennale per consentire il completamento del riesame dei principi attivi.
A tal fine è stata emanata la Direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, che proroga il termine di completamento della procedura di revisione comunitaria al 14 maggio 2014.
L'Italia sta partecipando al programma di revisione secondo i tempi e le modalità indicate dal Regolamento (CE) N. 1048/2005, più volte citato, procedendo alla valutazione delle sostanze attive che le sono state assegnate dalla Commissione Europea.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordi-namento interno», quale risultante dagli emendamenti approvati,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 608-octies prevedere che la diminuzione della pena sia pari ad un terzo.