CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2009
251.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 GENNAIO 2010

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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita dalle seguenti:
«i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;».

8-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.
8-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

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autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XII/2. 25.Bobba, Binetti, Mosca.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il limite di reddito di euro 36151,98 previsto dalla legge 537/93 e successive modificazioni, ai fini della esenzione per reddito, è elevato a 40.000 euro ed è annualmente aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XII/2. 29.Miotto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 12 del TUIR, la pensione di reversibilità corrisposta ai figli a carico di genitore lavoratore non costituisce reddito.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XII/2. 30.Miotto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 2 è soppressa;
2) dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:
«3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:
a) le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) le norme sul reddito d'impresa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:
a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;
b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;
c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di

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cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.
2936/XII/2. 33.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - All'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 7, alla fine del secondo capoverso siano aggiunte le seguenti parole: , del personale, anche dirigenziale, dell'Agenzia delle Entrate, risultato vincitore ed idoneo ai concorsi espletati e le cui graduatorie sono vigenti alla data del 30 dicembre 2009.
2936/XII/2. 31.Miotto.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. L'articolo 1, comma 15, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è abrogato.
2936/XII/2. 1.Fucci.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel saldo finanziario di cui al comma 5 i comuni non considerano altresì le risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato dalle regioni e dalle province per opere ed interventi per politiche sociali e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per le medesime finalità».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle seguenti voci:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

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Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102.

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108.

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107.

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

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Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione dì esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

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Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611).
2936/XII/2. 26.Murer, Miotto.

Al comma 41, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
2936/XII/2. 46.Burtone, Pedoto.
(Approvato)

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
41-bis. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XII/2. 4.Bossa, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 41, inserire il seguente:
41-bis. Al comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 129/08, le parole «31 ottobre 2008» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2011».
2936/XII/2. 32.Miotto.

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.
41-ter. Per le disposizioni di cui al precedente comma, e nel rispetto delle finalità espressamente indicate dal comma 3, articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

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n. 2, e successive modificazioni, è ridotto di 200 milioni per ciascun anno del triennio 2010-2012.
2936/XII/2. 34.Palagiano, Mura, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
41-bis. Per le professioni di medico chirurgo e odontoiatra è previsto un tentativo di conciliazione tra le parti, prima di poter adire il giudice ordinario. Il tentativo di conciliazione si svolgerà, ai sensi dell'articolo 3 lettera g) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, presso le competenti commissioni dell'albo dei medici e dell'albo degli odontoiatri istituite in seno agli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409.
2936/XII/2. 35.De Luca.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
41-bis. All'articolo 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409 sia aggiunto infine il seguente paragrafo: «I presidenti delle Commissioni albo odontoiatri eleggono i rappresentanti della Fondazione E.N.P.A.M. per la relativa professione».
2936/XII/2. 36.De Luca.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
41-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:
«7-bis. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
7-ter. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».
2936/XII/2. 37.De Luca.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
41-bis. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 8 milioni di euro per l'anno 2010.
*2936/XII/2. 38.Palumbo.
(Approvato)

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
41-bis. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato lo stanziamento di 8

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milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.
*2936/XII/2. 23.Pedoto.
(Approvato)

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

41-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
41-quater. I soggetti di cui al comma 41-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
41-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 41-quater.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.
2936/XII/2. 39.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
42-bis. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 2.000;
2936/XII/2. 40.Mussolini.
(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
52-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:
«29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2010».
2936/XII/2. 3.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
52-bis. Per il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XII/2. 2.Murer, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Pedoto, Sbrollini, Bobba.
(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
52-bis. Per il Fondo contro la violenza alle donne, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XII/2. 5.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare», di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla citata legge n. 184 del 1983.
52-ter. Ai fini di cui al comma 52-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
52-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2010.
2936/XII/2. 6.Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto.
(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
52-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e tre anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XII/2. 7.Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. Per il finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo denominato «Dopo di Noi», la cui dotazione annua è pari a di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
52-ter. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

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ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XII/2. 8.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
52-bis. «Per il Fondo inclusione sociale degli immigrati» di cui all'articolo 1, comma 1267 della legge n. 296 del 2006 è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 una somma pari a 100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XII/2. 9.D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. Al comma 1, dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per l'anno finanziario 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013» e le parole: «relative al periodo di imposta 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «relative ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012».
8-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 dopo le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «400 milioni per l'anno 2010, 400 milioni di euro per l'anno 2011, 400 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XII/2. 10.Murer, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto Pedoto, Sbrollini, Mattesini.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis: All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

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ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XII/2. 11.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, è istituito il «Fondo per la povertà estrema». La dotazione del Fondo per l'anno 2010 è fissata in 400 milioni di euro.
52-ter. Ai fini di cui al comma 52-bis, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 52-quater, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
52-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 52-bis, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 52-ter, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XII/2. 19.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
52-bis: «Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come rideterminato dall'articolo 1, comma 796 lettera n) della legge n.296 del 2006, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (UTIN).

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XII/2. 20.Binetti.

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
52-bis: «Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo

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20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come rideterminato dall'articolo 1, comma 796 lettera n) della legge n.296 del 2006, è incrementato di 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinati al potenziamento delle "Unità di risveglio dal coma"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XII/2. 21.Binetti.

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
52-bis: «All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole "è prorogato al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2010"».
2936/XII/2. 24.Pedoto.

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
52-bis: Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come rideterminato dall'articolo 1, comma 796 lettera n) della legge n. 296 del 2006, è incrementato di 1 miliardo di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e quelle in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010.
2936/XII/2. 27.Miotto, Livia Turco.

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:
52-bis: «Il bonus straordinario alle famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato con le stesse modalità anche per l'anno 2010».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XII/2. 28.Miotto.
(Approvato)

All'articolo 2, dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
52-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 248/05 e all'articolo 79, penultimo comma del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (finanziamento per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali del personale ospedaliero e del personale convenzionato), trovano applicazione anche per il personale degli ospedali classificati ed equiparati a quello degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del

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decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.
2936/XII/2. 47.Burtone.

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
52-bis: Il Governo, con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, è delegato a riformare la legge 24 luglio 1985, n. 409, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare è di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine e della Federazione al Presidente dell'albo con maggiore numero di iscritti;
b) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, n.223 e relativo regolamento di esecuzione.
2936/XII/2. 41.De Luca.
(Inammissibile)

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
55-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 504/1995) è aumentata dei 40 per cento.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000;
2936/XII/2. 42.Palagiano, Mura, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:
55-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, sia inserito il seguente:
1-bis. La sanzione di cui al precedente comma 1 non si applica ai medici i quali abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio della odontoiatria anche precedentemente alla formale iscrizione all'albo degli odontoiatri.
2936/XII/2. 43.Antonione, Di Virgilio.

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma, programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale legge n. 285 del 1997 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza apportare le seguenti variazioni
articolo 1 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza:

2010: + 50 milioni di euro;
2011: + 50 milioni di euro;
2012: + 50 milioni di euro;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis: «, le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012».
2936/XII/2. 12.Binetti, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma, programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale legge n. 328 del 2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, articolo 20, comma 8:
2010: + 500 milioni di euro;
2011: + 500 milioni di euro;
2012: + 500 milioni di euro;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis: «, le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 500 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011, 2012».
2936/XII/2. 13.Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca ed innovazione, Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico Decreto legislativo n. 502 del 1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, articolo 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione: apportare le seguenti variazioni:
2010: + 50 milioni di euro;
2011: + 50 milioni di euro;
2012: + 50 milioni di euro;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis: «le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012».
2936/XII/2. 14.Binetti, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza, voce decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4). (3.1.2 - Interventi - cap. 3457), apportare le seguenti modificazioni:
2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
2936/XII/2. 15.D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la

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razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19, comma 3,: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 20.000;
2011: - 20.000;
2012: - 20.000.
2936/XII/2. 16.Lenzi, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 65.000;
2011: + 65.000;
2012: + 65.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis: «, le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 65 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012».
2936/XII/2. 17.Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis: «, le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012».
2936/XII/2. 18. Lenzi, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento

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dell'Istituto Superiore di Sanità (6.2.2 - Interventi - cap. 3443) apportare le seguenti modificazioni:
2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
2936/XII/2. 22. Pedoto.

Alla Tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico decreto legislativo n. 267 del 1993, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 8.540;
2011: + 8.551;
2012: + 8.551.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione di quelle di cui alla voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8.540.000 euro per l'anno 2010, e a 8.551.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
2936/XII/2. 45. Palumbo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «1o Gennaio 2010» con le seguenti: «31 Marzo 2010».

Conseguentemente dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:
t-bis) entro il 30 giugno 2010 l'avvio delle procedure di verifica dei requisiti da completarsi entro il 31 dicembre del 2010.
t-ter) l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 costituisce oggetto di valutazione da parte del comitato paritetico permanente per la verifica degli adempimenti regionali per l'accesso alla quota integrativa del finanziamento ordinario a cui concorre lo Stato.
2936/XII/2. 01. Di Virgilio.
(Approvato)

Pag. 371

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

ORDINE DEL GIORNO

La XII Commissione (Affari sociali),
nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria 2010 (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di potenziare e incrementare, sulla base di una rilevazione delle effettive necessità, le unità di risveglio dal coma, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
0/2936/XII/1.Pedoto, Stagno d'Alcontres, Di Virgilio, Livia Turco, Sbrollini, Lenzi, Miotto, Poliedri. D'Incecco, Sarubbi, Grassi.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminata la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), limitatamente alle parti di propria competenza, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 2936 Governo, approvato dal Senato);
considerato che le misure previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, nonché con i principi contabili previsti nel decreto-legge n 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, e successive modificazioni, che hanno razionalizzato e riordinato la finanza pubblica e che consente di preservare ed aumentare l'equità sociale e di continuare ad assicurare, nello stesso momento, la riqualificazione e la razionalizzazione del sistema sanitario nazionale,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 373

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), limitatamente alle parti di propria competenza, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 2936 Governo, approvato dal Senato);
considerato che le misure previste nei provvedimenti in esame mantengono sostanzialmente inalterato il livello degli interventi di competenza statale in materia di famiglia, come la «social card», anche in presenza di difficoltà economiche generali derivanti dalla crisi in atto;
considerato che il nuovo Patto per la salute, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura risorse aggiuntive aumentando le risorse destinate al Fondo sanitario nazionale in misura significativamente superiore all'incremento del prodotto interno lordo;
considerato che il medesimo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni ha previsto, altresì, lo stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali, nonché lo stanziamento di 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza;
valutata positivamente la norma che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'autorizzazione di spesa per garantire che la vaccinazione di tutti i bambini e lo screening neonatale siano sempre effettuati a carico del SSN.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL DEPUTATO LIVIA TURCO

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 2937 Governo, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Tabella 2)» e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2936 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»,
premesso che:
in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010, ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica allineata ai parametri previsti dalle autorità europee, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva;
ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;
nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni - a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (-0,6 per cento) e per il 2009 (-2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro - il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da

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-5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (Interim Assessment) e dalla Commissione UE (Interim Forecast); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;
in particolare la strategia anticrisi dei provvedimenti adottati tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009 appare, con chiara evidenza, «troppo poco, troppo tardi»;
la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l' indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;
l'avanzo primario in rapporto al PIL - essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito - è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia «d'urto» lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;
per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo l'ISAE, intervenuto in audizione sulla Finanziaria in Senato, le entrate crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del Pil) ma solo per la componente una tantum; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (-9,5 per cento) nel primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, «non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione»; e a proposito dello scudo: «può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro»; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la «tax compliance» dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;
le spese «primarie» crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, «dalle misure a sostegno dell'economia» contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi «non espansivi, senza effetti finanziari «netti» che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;
la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

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tale misura non è «eccezionale» e «transitoria» e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio «in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una exit strategy (dalla crisi) che sarà definita in sede europea» ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre «a regime» nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 -così come quelle degli anni successivi - non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;
considerato che:
la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime OCSE prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;
sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 -avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre - si stima una flessione di 300mila lavoratori «precari», soprattutto giovani;
sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la «doppia morale» del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;
il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;
quanto al Mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di «non neutralità» delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;
l'Italia, sicuramente colpita sul versante dell'export dalla crisi del commercio mondiale, è tuttora la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, il che dimostra che l'Italia ha - nonostante tutto - un sistema produttivo solido, che sta affrontando la crisi senza il sostegno delle necessarie politiche anticicliche; in audizione al Senato sulla manovra di bilancio le Associazioni imprenditoriali hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;

Pag. 377

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;
la strategia del Governo di rientro dal deficit e dal debito e di contrasto alla crisi («tentative recovery») appare ancora del tutto inadeguata alla gravità della crisi e a contrastare i suoi effetti sul sistema produttivo, sui lavoratori, sulle famiglie, sugli enti territoriali gravati da crescenti e pressanti responsabilità amministrative senza risorse adeguate;
evidenziato, per quanto riguarda le parti di competenza della XII Commissione:
la totale assenza di misure positive in campo sanitario e sociale atte a migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la normativa già esistente;
l'assenza di una vera e concreta politica di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze, nel momento in cui, il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare del lavoro dipendente e dei pensionati è fortemente in crisi; secondo la rilevazione ISTAT del marzo 2009, basata sull'introduzione di un nuovo indice di povertà assoluta, 975 mila famiglie, per un totale di 2 milioni e 424mila individui, sono risultati in povertà assoluta. In quest'ambito il Sud presenta le maggiori criticità, con un valore doppio rispetto ad altre compagini territoriali; dal punto di vista delle ripartizioni sociali, i soggetti più coinvolti risultano essere le famiglie numerose, con tre o più figli minori, le famiglie di anziani, le famiglie con capofamiglia una donna o un disoccupato o una persona occupata, ma con bassa qualifica; questi dati indicano un numero rilevantissimo di persone non dispone delle risorse per condurre uno standard di vita «minimo accettabile»;
il non rifinanziamento per il 2010 del «Bonus famiglia», intervento introdotto solo nel 2009 e già accantonato, per aiutare le famiglie con figli e gli anziani con redditi bassi a fronteggiare la crisi e l'esito ancora incerto per il triennio 201-2112 della «social card», ancora in attesa di finanziamenti certi e sicuri;
la scomparsa dalla finanziaria 2010 della misura del 5 per mille con grave danno per tutte quelle associazioni no- profit che operano nel sociale;
a fronte di una situazione così drammatica, la conferma da parte del governo di tutte le decurtazioni già avvenute con la finanziaria precedente di tutti i principali Fondi relativi alla spesa sociale, primo fra tutti, il Fondo nazionale per le politiche sociali che vede per il 2010 uno stanziamento pari solo a 1.024.944, là dove solo due anni fa la finanziaria 2008 ne prevedeva 1.647.541, la riduzione del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza che passa nel giro di due anni da uno stanziamento pari a 44.467 a 39.964, la riduzione del Fondo per le politiche della famiglia che passa dai 280.000 del 2008 agli attuali 185.289, la riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile che passa da 303.422 agli attuali 170.261 ed ancora, confermato, almeno per ora, solo a parole, lo stanziamento di 400 milioni di euro per il 2010 per il Fondo sulla non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente azzerato dai precedenti provvedimenti legislativi; non finanziamento del Fondo per l'inclusione degli immigrati; ed ancora il Fondo per le pari opportunità passa in due anni da 45.000 a 3.309, il Fondo per le politiche giovanili da 139.700 a 81.087;
per quanto attiene al settore della sanità, eccetto l'autorizzazione di spesa, al comma 41, di ben 4 milioni di euro per l'anno 2010 per la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici, la riduzioni degli stanziamenti previsti non solo dalla legge finanziaria 2008 ma anche rispetto a quella del 2009;

Pag. 378

considerato che:
nell'ambito della missione n. 20 «Tutela della salute», per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;
il programma 20.3 «Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza» prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;
la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;
il programma 3.2, «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;
il programma 3.3, «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria», reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 5,6 milioni in termini di competenza contabile e a 6,2 milioni in termini di cassa;
il programma 3.4, «Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano», reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 0,5 milioni in termini di competenza contabile e a 3,3 milioni in termini di cassa;
il programma 3.5, «Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario», reca un incremento di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 0,6 milioni, sia in termini di competenza contabile sia in termini di cassa;
il programma 6.2, «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 22,6 milioni in termini di competenza contabile e a 1,7 milioni in termini di cassa;
nell'ambito della missione n. 17 «Ricerca ed innovazione», per il programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», rispetto allo stato di previsione per l'anno 2009 è prevista una riduzione di ben 22,5 milioni di euro;
già lo scorso anno le risorse destinate alla missione n. 17 «Ricerca ed innovazione» erano irrisorie rappresentando, in percentuale rispetto al totale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 missioni, solo lo 0,7 per cento;
tutto ciò conferma la disattenzione di questo Governo per il settore della ricerca, continuamente penalizzato e mai considerato, diversamente da altri Paesi più accorti e lungimiranti, settore indispensabile per lo sviluppo e la crescita di questo Paese;
delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI PALAGIANO E MURA

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato per le parti di propria competenza la Stato di previsione del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (C 2937 Governo, approvato dal Senato - Tabella 4), e le parti corrispondenti del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
premesso che:
lo scorso anno, il Ministro dell'economia e delle finanze ha cercato di anticipare la manovra economica - normalmente affidata alla legge finanziaria - elaborando una serie di norme (contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie;
la legge finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti;
pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie omnibus come in passato è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza alla legge finanziaria 2010. Un gruppo di senatori del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;
in attesa di conoscere l'entità del gettito del c.d. «scudo fiscale», le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti:
la banca per il mezzogiorno;
il taglio dell'Irap;
lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;
il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;
la cedolare secca sugli affitti;
il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;

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la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento);
il 5 per mille;
le misure anche fiscali a favore del lavoro;
le risorse per la sicurezza e la giustizia;
al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale. Nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;
il Governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;
stiamo discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;
il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e - ciò che è più grave - è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;
la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;
il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;
la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;
bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;
i numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi;
se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;
gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziate per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008-2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);
se la crisi «è alle spalle» - come dice il nostro Governo - essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario. Ma

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Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le prospettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro;
la crisi che sta allentando la presa del Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;
poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando siamo di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;
la competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni labour intensive sono ormai trasferite in altre parti del mondo;
la ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;
dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;
il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;
per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;
il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli eurobond, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito;
il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;
considerato inoltre che, per quanto concerne in particolare gli aspetti all'attenzione della Commissione:
le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, indicano - per le parti di competenza della Commissione - una preoccupante riduzione di quasi tutte le voci di spesa, rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, e ancora di più se confrontate da quanto stanziato dall'ultima legge finanziaria del governo Prodi;
le politiche sociali e per la famiglia subiscono una sensibile decurtazione di risorse:
il Fondo per le politiche della famiglia (Stato di previsione del ministero dell'Economia) prevede uno stanziamento di 185,289 milioni di euro, a fronte di 186,564 milioni di euro stanziati per il 2009 dalla finanziaria dello scorso anno, e a fronte di 276,462 milioni di euro stanziati per il 2008 dall'ultima finanziaria del governo Prodi;

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il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza vede uno stanziamento per il 2010 di 39,964 milioni di euro, a fronte di 43,892 milioni stanziati per il 2009 dalla finanziaria dello scorso anno;
il Fondo nazionale per le politiche sociali subisce ancora una volta una ennesima insostenibile riduzione. Per il 2010 il disegno di legge al nostro esame stanzia infatti poco meno di 1.025 milioni di euro, a fronte di 1.312 stanziati per il 2009 dalla precedente finanziaria, e a fronte di 1.583 milioni stanziati per il 2008 dalla legge finanziaria del governo Prodi;
per quanto riguarda il settore della Salute:
le risorse a favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco si riducono di 1 milione di euro rispetto a quanto stanziato per il 2009 dalla scorsa legge finanziaria;
il contributo alla Croce Rossa Italiana vede un taglio di 2,3 milioni di euro sempre rispetto allo stanziamento per il 2009 della precedente finanziaria;
il Contributo all'organizzazione mondiale della sanità si riduce di 1,7 milioni di euro;
il Finanziamento interventi prevenzione del randagismo vede una riduzione di oltre il 10 per cento;
anche l'esame del disegno di legge di Bilancio, conferma chiaramente una ennesima ulteriore riduzione delle principali voci di spesa di competenza della Commissione:
le risorse per il 2010 a favore del Fondo sanitario nazionale sono di 6.025 milioni di euro, a fronte di 6.462 milioni previsti per il 2009 dall'assestamento del bilancio di competenza dello scorso anno;
la Missione Tutela della salute vede per il 2010, vede una riduzione sensibile di 80,5 milioni di euro rispetto alle Previsioni assestate di competenza per il 2009;
il Programma ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico passa da 527,3 milioni di euro delle Previsioni assestate di competenza per il 2009, a 504,7 milioni di euro per il 2010;
la Missione Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria, si riduce da 71,2 milioni di euro delle Previsioni assestate di competenza per il 2009, a 76,8 milioni di euro per il 2010.
Infine, va sottolineato che ancora una volta il Governo ha deciso, con una gravità inaudita, di non rifinanziare il «Fondo per le non autosufficienze» (istituito dal comma 1264, articolo 1, della legge finanziaria 2007), che con il 2009 ha esaurito il suo ciclo di spesa,
delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

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ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 2350).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
2. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
3. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.
1. 01. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute.
2. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
1. 02. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato.
2. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 03. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
1. 04. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte pronunciato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
1. 05. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo 14 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 06. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi del comma 5, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 5.
1. 07. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Estensione del consenso).

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

Articolo 50.
(Consenso dell'avente diritto).

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile.
1. 08. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Divieto di accanimento terapeutico).

1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie

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alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.
2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.
3. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1 avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti di cui al comma 2.
4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.
1. 09. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Cure palliative).

1. In conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata ditali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
1. 010. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Consenso in formato).

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta

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ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente.
1. 011. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma i e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.
6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente.
1. 012. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Forma della dichiarazione).

1. Le dichiarazioni nonché la nomina del fiduciario di cui alla presente legge sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme

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sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
1. 013. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.
1. 014. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa.
1. 015. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta dalla presente legge.
1. 016. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa.
1. 017. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita.
1. 018. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Nomina del fiduciario).

1. La dichiarazione anticipata di cui alla presente legge può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

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2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.
3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.
4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.
1. 019. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Commissione nazionale di controllo).

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.
1. 020. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene.
1. 021. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
1. 022. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate, Il giudice decide in conformità a tali volontà.
2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dalla presente legge.
1. 023. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate

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di cui alla presente legge, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le suddette dichiarazioni. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.
2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.
3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.
4. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.
1. 024. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Attività di pubblicizzazione e informazione).

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.
2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.
3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI - Radiotelevisione italiana Spa. Gli spot devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 025. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 026. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 027. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 028. Farina Coscioni.

Pag. 390

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 029. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 030. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 031. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 032. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 033. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 034. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 035. Farina Coscioni.

Pag. 391

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 036. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 037. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 038. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 039. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 040. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 041. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione

Pag. 392

e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 042. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 043. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 044. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 045. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 046. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 047. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 048. Farina Coscioni.

Pag. 393

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 049. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 050. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 051.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 052.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 053.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 054.Farina Coscioni.

Pag. 394

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 055.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 056.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 057.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 058.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 059.Farina Coscioni.

Pag. 395

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 060.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 061.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 062.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 063.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 064.Farina Coscioni.

Pag. 396

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 065.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 066.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 067.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 068.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 069.Farina Coscioni.

Pag. 397

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 070.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 071.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 072.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 073.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 074.Farina Coscioni.

Pag. 398

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 075.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado dì provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 076.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione dì Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 077.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 078.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 079.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico

Pag. 399

e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 080.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 081.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 082.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 083.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 084.Farina Coscioni.

Pag. 400

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 085.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 086.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 087.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 088.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 089.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico

Pag. 401

e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 090.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 091.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 092.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 093.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 094.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari,

Pag. 402

possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 095.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 096.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 097.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 098.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 099.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0100.Farina Coscioni.

Pag. 403

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0101.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0102.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0103.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0104.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0105.Farina Coscioni.

Pag. 404

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0106.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0107.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0108.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0109.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0110.Farina Coscioni.

Pag. 405

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0111.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0112.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0113.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0114.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0115.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione

Pag. 406

artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0116.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0117.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0118.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0119.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0120.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti modici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo

Pag. 407

deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0121.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0122.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0123.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0124.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0124.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono

Pag. 408

essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0126.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0127.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0128.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0129.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0130.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono es

Pag. 409

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0131.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0132.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0133.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0134.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0135.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0136.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere o se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0137.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0138.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0139.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0140.Farina Coscioni.

Pag. 411

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0141.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0142.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0143.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0144.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni

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anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0145.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0146.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0147.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0148.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0149.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0150.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0151.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0152.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0153.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0154.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0155.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione

Pag. 414

e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0156.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0157.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0158.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatto.
1. 0159.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0160.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo

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per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0161.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente leggo disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0162.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0163.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0164.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0165.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti

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non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0166.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0167.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0168.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0169.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0170.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante,

Pag. 417

irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0171.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0172.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0173.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0174.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0175.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante,

Pag. 418

irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0176.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0177.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0178.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0179.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0180.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione

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artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0181.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0182.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0183.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0184.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0185.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0186.Farina Coscioni.

Pag. 420

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0187.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0188.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0189.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0190.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospeso in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0191.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante,

Pag. 421

irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0192.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0193.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0194.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0195.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0196.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

Pag. 422

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0197.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0198.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0199.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alta propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista a prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0200.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0201.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0202.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0203.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0204.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0205.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma

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persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0206.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0207.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0208.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0209.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0210.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto

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previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0211.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0212.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' all'articolo 25.
1. 0213.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0214.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0215.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0216.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0217.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0218.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0219.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0220.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine

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vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0221.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0222.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0223.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0224.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e li paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0225.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

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ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0226.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0227.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0228.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0229.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0230.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0231.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0232.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0233.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0234.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, Ia ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0235.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

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ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0236.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0237.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0238.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0239.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0240.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e (idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese

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in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0241.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0242.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0243.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0244.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0245.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono

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essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0246.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0247.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0248.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0249.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0250.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni

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anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0251.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0252.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0253.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0254.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0255.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

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ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0256.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0257.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0258.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0259.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0260.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante,

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irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0261.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0262.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0263.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
1. 0264.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.
2. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
3. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e

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segnalare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
1. 0265.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.
2. Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.
1. 0266.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.
2. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
3. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
4. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del codice di deontologia medica.
5. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
6. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
1. 0267.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale, il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.
2. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati cimici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con lo deroghe stabilite dalla legge.
3. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
1. 0268.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa.

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2. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, sarà necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato.
3. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie di cui alla presente legge anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.
1. 0269.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
2. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.
3. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
4. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
5. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
6. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
7. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
1. 0270.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.
2. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e

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mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
1. 0271.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
1. 0272.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
1. 0273.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
1. 0274.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
2. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.
1. 0275.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.
1. 0276.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
2. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.

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3. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
4. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
1. 0277.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
1. 0278.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La cartello clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
2. La cartello clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.
1. 0279.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.
2. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
3. E vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
4. Il medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie.
1. 0280.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
1. 0281.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale

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riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.
2. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.
3. Il medico deve:
essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi;
prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

4. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.
1. 0282.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
2. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
3. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
1. 0283.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
2. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
3. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
4. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
5. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
6. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
1. 0284.Farina Coscioni.

Pag. 441

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 e all'articolo 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
1. 0285.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.
2. Il consenso, espresso in forma scritta noi casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'articolo 33.
3. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
4. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
5. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.
1. 0286.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile.
1. 0287.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
2. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.
3. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.
1. 0288.Farina Coscioni.

Pag. 442

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.
2. Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
3. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
4. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
1. 0289.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.
2. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.
1. 0290.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo.
1. 0291.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.
2. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.
3. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
1. 0292.Farina Coscioni.

Pag. 443

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0293.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0294.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0295.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0296.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0297.Farina Coscioni.

Pag. 444

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0298.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per medici, devono essere redatte.
1. 0299.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per medici, devono essere redatte.
1. 0300.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0301. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0302. Farina Coscioni.

Pag. 445

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospeso in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0303. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0304. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0305. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0306. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0307. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare

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entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0308. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0309. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0310. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0311. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con culle dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0312. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0313. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0314. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0315. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui e dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0316. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0317. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0318. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti

Pag. 448

medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25, Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0319. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0320. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0321. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0322. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0323. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Pag. 449

Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0324. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0325. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0326. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0327. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0328. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non n grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32, Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0329. Farina Coscioni.

Pag. 450

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0330. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0331. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0332. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0333. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0334. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti

Pag. 451

sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0335. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0336. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0337. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0338. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0339. Farina Coscioni.

Pag. 452

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0340. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0341. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0342. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0343. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0344. Farina Coscioni.

Pag. 453

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0345. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0346. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0347. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0348. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0349. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 0350. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0351.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0352.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0353.Farina Coscioni.

Pag. 455

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0354.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate dì trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0355.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0356.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0357.Farina Coscioni.

Pag. 456

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0358.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0359.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0360.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente

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una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0361.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0362.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0363.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0364.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente

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una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0365.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0366.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0367.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0368.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0369.Farina Coscioni.

Pag. 459

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0370.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0371.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0372.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0373.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0374.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0375.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0376. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0377. Farina Coscioni.

Pag. 461

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0378. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0379. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0380. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0381. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in

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linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0382. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0383. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0384. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0385. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione

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artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0386. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0387. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0388. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0389. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0390. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0391. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0392. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione

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stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0393. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0394. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0395. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0396. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono

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essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0397. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione dì incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0398. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili dì prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0399. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0400. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento,

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vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0401.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0402.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0403.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0404.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare

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le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0405.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0406.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0407.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0408.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti

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non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0409.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà dì rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0410.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0411.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico o il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0412.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione

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artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0413.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0414.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione o l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni
1. 0415.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0416.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0417.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0418.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0419.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0420.Farina Coscioni.

Pag. 472

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0421.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0422.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0423.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0424.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0425.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0426.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0427.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0428.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0429.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0430.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0431.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0432.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0433.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0434.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili dì prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0435.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0436.Farina Coscioni.

Pag. 476

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0437.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0438.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0439.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari

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suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0440.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0441.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0442.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0443.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari

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suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0444.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0445.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0446.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0447.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità

Pag. 479

con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0448.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0449.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 0450.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0451.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità

Pag. 480

con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0452.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0453.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0454.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0455.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato,

Pag. 481

o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0456.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0457.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0458.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0459.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina Il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui lo dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso

Pag. 482

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0460.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0461.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare lo modalità con culle dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0462.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0463.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0464.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti

Pag. 483

medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0465.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0466.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0467.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0468.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso

Pag. 484

informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0469.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0470.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0471.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0472.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0473.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario

Pag. 485

somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0474.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0475.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0476.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0477.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0478.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0479.Farina Coscioni.

Pag. 486

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0480.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0481.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0482.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0483.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0484.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso

Pag. 487

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0485.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0486.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0487.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0488.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0489.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0490.Farina Coscioni.

Pag. 488

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0491.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0492.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0493.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina li fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0494.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0495.Farina Coscioni.

Pag. 489

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0496.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0497.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0498.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0499.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0500.Farina Coscioni.

Pag. 490

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0501.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0502.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0503.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0504.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0505.Farina Coscioni.

Pag. 491

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0506.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0507.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina li consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0508.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0509.Farina Coscioni.

Pag. 492

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0510.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0511.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0512.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0513.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0514.Farina Coscioni.

Pag. 493

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0515.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0516.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate dì trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0517.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0518.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione

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artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0519.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0520.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0521.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0522.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in

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quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0523.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0524.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0525.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0526.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma

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persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0527.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0528.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0529.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0530.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del con- senso

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informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0531.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0532.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0533.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0534.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0535.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti

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sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0536.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0537.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate dì trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0538.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0539.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione

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di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0540.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0541.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0542.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0543.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0544.Farina Coscioni.

Pag. 500

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0545.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0546.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0547.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0548.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0549.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0550.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0551.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0552.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in

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linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0553.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0554.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0555.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0556.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere

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redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0557.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0558.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0559.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0560.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0561.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico

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e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0562.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0563.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0564.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0565.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con

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cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0566.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0567.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate dì trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0568.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0569.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0570.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0571.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0572.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0573.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0574.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0575.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0576.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0577.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0578.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto

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trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0579.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0580.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0581.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento vincolanti per i medici, devono essere redatte, Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0582.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla

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Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0583.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0584.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0585.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0586.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0587.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0588.Farina Coscioni.

Pag. 510

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0589.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0590.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0591.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0592.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0593.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0594.Farina Coscioni.

Pag. 511

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0595.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0596.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospeso da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0597.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0598.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
1. 0599.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 0600.Farina Coscioni.

Pag. 512

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 0601.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0602.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0603.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0604.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0605.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea del Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0606.Farina Coscioni.

Pag. 513

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presento legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0607.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0608.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea del diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0609.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0610.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0611.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0612.Farina Coscioni.

Pag. 514

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0613.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0614.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0615.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0616.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0617.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0618.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente

Pag. 515

finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0619.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0620.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0621.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0622.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 0623.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0624.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0625.Farina Coscioni.

Pag. 516

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0626.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0627.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0628.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme dì sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0629.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0630.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea del diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0631.Farina Coscioni.

Pag. 517

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0632.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0633.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0634.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0635.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0636.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0637.Farina Coscioni.

Pag. 518

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
1. 0638.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 0639.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 0640.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0641.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0641.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0642.Farina Coscioni.

Pag. 519

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0643.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0644.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0645.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0646.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea del diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0647.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0648.Farina Coscioni.

Pag. 520

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0649.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0650.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0651.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto degli articoli e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0652. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0653. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0654. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di

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sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0655. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0656. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0657. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0658. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0659. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0660. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0661. Farina Coscioni.

Pag. 522

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione a l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0662. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0663. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0664. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0665. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0666. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere

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a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0667. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0668. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0669. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace sì sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0670. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0671. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0672. Farina Coscioni.

Pag. 524

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0673. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione o l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0674. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere m se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0675. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche dì sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
1. 0676. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza dei medico curante, in tal senso.
1. 0677. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da ohi assiste soggetti non in grado di provvedere a me stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza dei medico curante, in tal senso.
1. 0678. Farina Coscioni.

Pag. 525

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0679. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0680. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0681. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0682. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0683. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto

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incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0684. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0685. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0686. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0687. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0688. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0689. Farina Coscioni.

Pag. 527

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0690. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere m se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0691. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0692. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0693. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0694. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0695. Farina Coscioni.

Pag. 528

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0696. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0697. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0698. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0699. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 0700. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi

Pag. 529

assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0701.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0702.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0703.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0704.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0705.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0706.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0707.Farina Coscioni.

Pag. 530

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0708.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0709.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0710.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0711.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0712.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 0713.Farina Coscioni.

Pag. 531

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.
1. 0714.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
1. 0715.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 0716.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 0717.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0718.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0719.Farina Coscioni.

Pag. 532

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente. Farina Coscioni
1. 0720.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme dì sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0721.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0722.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0723.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme dì sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0724.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0725.Farina Coscioni.

Pag. 533

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0726.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0727.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0728.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0729.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0730.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0731.Farina Coscioni.

Pag. 534

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0732.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0733.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme dì sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0734.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0735.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0736.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0737.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la

Pag. 535

nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0738.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 0739.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, potrebbero essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0740.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0741.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0742.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0743.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e (idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0744.Farina Coscioni.

Pag. 536

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0745.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0746.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0747.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0748.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e (idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0749.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0750.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0751.Farina Coscioni.

Pag. 537

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0752.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0753.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0754.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0755.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0756.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0757.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 2.
1. 0758.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

Pag. 538

quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0759.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0760.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0761.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0762.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0763.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0764.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0765.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0766.Farina Coscioni.

Pag. 539

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0767.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0768.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0769.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0770.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0771.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0772.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0773.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0774.Farina Coscioni.

Pag. 540

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0775.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0776.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0777.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0778.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0779.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui e prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0780.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista

Pag. 541

la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0781.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0782.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0783.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0784.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0785.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0786.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0787.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere

Pag. 542

sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0788.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0789.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0790.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0791.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0792.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0793.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0794.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in

Pag. 543

grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0795.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0796.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0797.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0798.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0799.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0800.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0801.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere

Pag. 544

sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0802.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0803.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0804.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0805.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0806.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0807.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0808.Farina Coscioni.

Pag. 545

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0809.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0810.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0811.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0812.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0813.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0814.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0815.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

Pag. 546

quanto trattamenti medici possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0816.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0817.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0818.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0819.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0820.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0821.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0822.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0823.Farina Coscioni.

Pag. 547

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0824.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0825.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0826.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0827.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0828.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0829.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0830.Farina Coscioni.

Pag. 548

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0831.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0832.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0833.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0834.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0835.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0836.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato

Pag. 549

di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0837.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0838.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0839.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0840.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 0841.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0842.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0843.Farina Coscioni.

Pag. 550

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0844.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0845.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0846.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0847.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0848.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato,

Pag. 551

o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0849.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0850.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0851.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0852.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0853.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0854.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in

Pag. 552

grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0855.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0856.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0857.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0858.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0859.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0860.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

Pag. 553

quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0861.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0862.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0863.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0864.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0865.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0866.Farina Coscioni.

Pag. 554

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0867.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0868.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0869.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0870.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0871.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0872.Farina Coscioni.

Pag. 555

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0873.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0874.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0875.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0876.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0877.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di

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coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0878.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0879.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0880.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0881.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0882.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato

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in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0883.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0884.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0885.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0886.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0887.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0888.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista

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la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0889.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0890.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0891.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0892.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0893.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalia Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0894.Farina Coscioni.

Pag. 559

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0895.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0896.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0897.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0898.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0899.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

Pag. 560

quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0900.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0901.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0902.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0903.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0904.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di

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Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0905.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0906.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0907.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0908.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0909.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0910.Farina Coscioni.

Pag. 562

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0911.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0912.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0913.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0914.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0915.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è

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perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0916.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0917.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0918.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0919.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una compieta e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0920.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0921.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla

Pag. 564

Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0922.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0923.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0924.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0925.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0926.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0927.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0928.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0929.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0930.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0931.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0932.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

Pag. 566

quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0933.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0934.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0935.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0936.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0937.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario

Pag. 567

somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0938.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0939.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0940.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0941.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 0942.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0943.Farina Coscioni.

Pag. 568

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0944.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0945.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0946.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0947.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0948.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria

Pag. 569

esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0949.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0950.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0951.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0952.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0953.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere

Pag. 570

sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0954.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0955.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0956.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0957.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0958.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0959.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

Pag. 571

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0960.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0961.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0962.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0963.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0964.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0965.Farina Coscioni.

Pag. 572

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0966.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0967.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0968.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0969.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0970.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0971.Farina Coscioni.

Pag. 573

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0972.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0973.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0974.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0975.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0976.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione l'idratazione, in quanto

Pag. 574

trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0977.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0978.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0979.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0980.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0981.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0982.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0983.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0984.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0985.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0986.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0987.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante,

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irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0988.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0989.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 0990.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0991.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0992.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla

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Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0993.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 0994.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0995.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0996.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0997.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere

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sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0998.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 0999.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 1000.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01001.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01002.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01003.Farina Coscioni.

Pag. 579

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01004.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01005.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01006.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01007.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01008.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01009.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01010.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione dì Oviedo.
1. 01011.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01012.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01013.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01014.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01015.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01016.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01017.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01018.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria

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esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01019.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01020.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01021.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01022.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01023.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01024.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01025.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01026.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 01027.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 01028.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01029.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante,

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irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01030.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01031.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01032.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01033.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01034.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine

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vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01035.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01036.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01037.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione dì una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01038.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione dì Oviedo all'articolo 9.
1. 01039.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di

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coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01040.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione dì una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01041.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01042.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01043.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01044.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01045.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01046.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e (idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01047.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01048.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01049.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01050.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

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quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01051. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01052. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01053. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01054. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01055. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipato di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01056. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01057. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01058. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01059. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana.
1. 01060. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del reato di tortura ai sensi della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986.
1. 01061. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità

Pag. 590

con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01062. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01063. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01064. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01065. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01066. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01067. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in

Pag. 591

materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01068. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01069. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01070. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01071. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01072. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01073. Farina Coscioni.

Pag. 592

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01074. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01075. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01076. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01077. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01078. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità

Pag. 593

con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01079. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01080. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01081. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32, Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01082. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01083. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Pag. 594

Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01084. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01085. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01086. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01087. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01088. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

Pag. 595

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01089. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01090. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01091. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01092. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione o l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01093. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01094. Farina Coscioni.

Pag. 596

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01095. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01096. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01097. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01098. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01099. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti

Pag. 597

sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01100. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato dei paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01101.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01102.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate dì trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01103.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01104.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di

Pag. 598

Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01105.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01106.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01107.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01108.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01109.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare

Pag. 599

le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01110.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01111.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01112.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato dei soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01113.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01114.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01115.Farina Coscioni.

Pag. 600

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01116.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01117.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01118.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01119.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01120.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto

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legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01121.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01122.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01123.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01124.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01125.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01126.Farina Coscioni.

Pag. 602

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01127.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01128.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01129.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01130.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01131.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in

Pag. 603

quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01132.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01133.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01134.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato dì coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01135.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01136.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un

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decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01137.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01138.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01139.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01140.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01141.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato dei paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01142.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01143.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01144.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. II Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01145.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato dei soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
1. 01146.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

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indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01147.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01148.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01149.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01150.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

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indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01151.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01152.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01153.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01154.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione

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stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01155.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01156.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01157.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01158.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

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indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01159.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01160.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01161.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01162.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01163.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01164.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01165.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01166.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate dì trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01167.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà dì rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01168.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01169.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01170.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01171.Farina Coscioni.

Pag. 612

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01172.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01173.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01174.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01175.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es- sere

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sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01176.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. 11 Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01177.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01178.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01179.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità

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con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01180.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01181.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o dì provocare menomazioni.
1. 01182.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01183.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi

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assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01184.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01185.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01186.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01187.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione

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e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01188.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01189.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà dì rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01190.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01191.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere

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sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà dì rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01192.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01193.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01194.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01195.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui

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diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01196.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01197.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01198.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01199.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i

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medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01200.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01201.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01202.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 1.
1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01203.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

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trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01204.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01205.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01206.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01207.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le

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dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01208.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01209.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01210.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01211.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

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Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01212.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01213.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare e modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01214.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01215.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento,

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vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01216.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01217.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01218.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01219.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

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indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01220.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01221.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01222.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01223.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. lI Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con culle dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01224.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. lI Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatto. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01225.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01226.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01227.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01228.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. lI Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01229.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01230.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01231.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. lI Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01232.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01233.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01234.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01235.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01236.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01237.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01238.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01239.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01240.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01241.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01242.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. lI Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01243.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01244.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01245.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01246.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
1. 01247.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01248.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma i del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01249.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01250.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01251. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01252. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare lo modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01253. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01254. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01255. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01256. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01257. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01258. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01259. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01260. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es- sere

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sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01261. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01262. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01263. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01264. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1

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del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01265. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01266. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01267. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01268. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01269. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01270. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01271. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01272. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01273. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere

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sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01274. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01275. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01276. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01277. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01278. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 deI presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01279. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01280. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente leggo disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01281. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01282. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01283. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01284. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01285. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01286. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01287. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01288. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01289. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01290. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i modici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01291. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01292. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01293. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01294. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01295. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01296. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01297. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01298. Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01299. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01300. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01301.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01302.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente.

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L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01303.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 dei presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01304.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01305.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01306.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere

Pag. 645

a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01307.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01308.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01309.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01310.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare

Pag. 646

entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01311.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01312.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01313.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01314.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i

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medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01315.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01316.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01317.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01318.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01319.Farina Coscioni.

Pag. 648

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01320.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato dì cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01321.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01322.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01323.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un

Pag. 649

decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01324.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01325.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01326.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01327.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso

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contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01328.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01329.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01330.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01331.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01332.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere

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sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01333.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01334.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01335.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01336.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo

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deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01337.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01338.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01339.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01340.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1

Pag. 653

e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01341.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato dì coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01342.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01343.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01344.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso

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contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01345.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01346.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01347.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 01348.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana.
1. 01349.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella

Pag. 655

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del reato di tortura ai sensi della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986.
1. 01350.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01351. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01352. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01353. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01354. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01355. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa

Pag. 656

dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01356. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01357. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01358. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01359. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01360. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01361. Farina Coscioni.

Pag. 657

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01362. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01363. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato a loro volontà in tal senso.
1. 01364. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
1. 01365. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 01366. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 01367. Farina Coscioni.

Pag. 658

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01368. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01369. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01370. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01371. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Cada Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di
sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01372. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01373. Farina Coscioni.

Pag. 659

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01374. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01375. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01376. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01377. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01378. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto

Pag. 660

forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01379. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01380. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01381. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01382. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01383. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01384. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01385. Farina Coscioni.

Pag. 661

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01386. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01387. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01388. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
1. 01389. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01390. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01391. Farina Coscioni.

Pag. 662

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01392. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01393. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01394. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01395. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01396. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01397. Farina Coscioni.

Pag. 663

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01398. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01399. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01400. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01401.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01402.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01403.Farina Coscioni.

Pag. 664

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
1. 01404.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 01405.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 01406.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme dì sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01407.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01408.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale

Pag. 665

e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01409.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01410.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01411.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01412.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01413.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01414.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa

Pag. 666

dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01415.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01416.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01417.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01418.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01419.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01420.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale,

Pag. 667

l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01421.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01422.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01423.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01424.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01425.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01426.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e

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l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01427.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01428.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità dì agire.
1. 01429.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01430.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01431.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01432.Farina Coscioni.

Pag. 669

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01433.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01434.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01435.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01436.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno dello sue capacità di agire.
1. 01437.Farina Coscioni.

Pag. 670

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01438.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nei pieno della sue capacità di agire.
1. 01439.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01440.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01441.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01442.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di

Pag. 671

sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
1. 01443.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 01444.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 01445.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01446.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme dì sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01447.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01448.Farina Coscioni.

Pag. 672

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01449.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01450.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01451.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01452.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01453.Farina Coscioni.

Pag. 673

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01454.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01455.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01456.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01457.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01458.Farina Coscioni.

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All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01459.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01460.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01461.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01462.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01463.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale

Pag. 675

e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01464.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01465.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01466.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.
1. 01467.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01468.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01469.Farina Coscioni.

Pag. 676

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01470.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01471.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01472.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01473.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01474.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01475.Farina Coscioni.

Pag. 677

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01476.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01477.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01478.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01479.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado dì provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.
1. 01480.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate

Pag. 678

ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.
1. 01481.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.
1. 01482.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 01483.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.
1. 01484.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01485.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01486.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della

Pag. 679

convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01487.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01488.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01489.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01490.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01491.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01492.Farina Coscioni.

Pag. 680

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01493.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01494.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01495.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, fallimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01496.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01497.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01498.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale,

Pag. 681

l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01499.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01500.Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01501. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01502. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01503. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01504. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la

Pag. 682

ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01505. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
1. 01506. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, potrebbero essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01507. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01508. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01509. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01510. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono

Pag. 683

essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01511. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01512. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01513. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01514. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01515. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01516. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01517. Farina Coscioni.

Pag. 684

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01518. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01519. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01520. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01521. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01522. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01523. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01524. Farina Coscioni.

Pag. 685

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01525. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01526. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01527. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01528. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01529. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01530. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01531. Farina Coscioni.

Pag. 686

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01532. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01533. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01534. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01535. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01536. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01537. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01538. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti

Pag. 687

medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01539. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01540. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01541. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01542. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01543. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01544. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere

Pag. 688

sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01545. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01546. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01547. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01548. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01549. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01550. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01551. Farina Coscioni.

Pag. 689

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01552. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01553. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01554. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
1. 01555. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 01556. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 01557. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione

Pag. 690

Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 01558. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
1. 01559. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01560. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01561. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01562. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01563. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01564. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione

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artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01565. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01566. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01567. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01568. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01569. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01570. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se

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stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01571. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01572. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01573. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01574. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
1. 01575. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01576. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01577. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione

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artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01578. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01579. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01580. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01581. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 01582. Farina Coscioni.

Sopprimerlo.
1. 79. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Tutela della vita e della salute e disciplina del rapporto terapeutico).

1. La Repubblica italiana, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché della normativa deontologica che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie:
a) tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e quindi, in coerenza con le disposizioni deontologiche, nonché con le disposizioni del codice penale, non autorizza, neppure indirettamente, condotte attive o omissive intenzionalmente volte a provocare la morte del paziente;

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d) impone al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, acquisendone il consenso informato, sempre revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato;
e) rispetta come ambito esclusivo in cui matura ogni scelta di cura il rapporto terapeutico tra il medico e il paziente, o, in caso di incapacità di quest'ultimo, tra il medico e il soggetto che legalmente rappresenta il paziente; in tal caso, il personale sanitario e il rappresentante legale sono tenuti ad operare nel suo esclusivo interesse e a tenere conto delle volontà espresse dal paziente, quando non contrastino con la disciplina deontologica o le norme di legge; ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, dopo avere preso atto delle volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; in tutti gli altri casi di incapacità, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile, nell'ordine indicato dalla stessa norma, e quindi dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, sino alla nomina dell'amministratore di sostegno, e dall'amministratore di sostegno, non appena questi sia stato nominato nelle forme previste dal codice civile; in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato;
f) riconosce che nessun trattamento in campo sanitario può essere attivato o proseguito senza o contro il consenso informato del paziente, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
g) stabilisce che, in ogni caso, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 1. Della Vedova, Barbareschi, Barbaro, Bellotti, Bernini Bovicelli, Briguglio, Calderisi, Castiello, Consolo, Contento, Cosenza, Cristaldi, De Angelis, Divella, Gava, Granata, Laboccetta, Lamorte, Lo Presti, Martino, Moffa, Moles, Nucara, Pecorella, Perina, Polidori, Proietti Cosimi, Raisi, Scalia, Siliquini, Versace, Ruben, Zacchera, Tremaglia, Angeli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Tutela della vita e della salute).

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione:
a) tutela il diritto alla vita anche nella fase terminale dell'esistenza e anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere;
b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e vieta di conseguenza, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penate e in coerenza con le norme deontologiche, ogni forma di eutanasia e ogni altra forma di condotta intenzionalmente volta a provocare o favorire la morte del paziente;
d) rispetta il rapporto di alleanza terapeutica tra il medico e il paziente come ambito fondamentale in cui matura ogni scelta di cura;
e) impone al medico l'obbligo di informare in modo comprensibile il paziente sulla diagnosi e la prognosi, sui trattamenti sanitari da lui giudicati più appropriati, i loro benefici e gli eventuali rischi, nonché sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di sottoporsi ad essi, soprattutto nei

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casi in cui tale rifiuto potrebbe avere gravi conseguenze sulle condizioni di salute del paziente;
f) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato o proseguito in caso di rifiuto del consenso informato da parte del paziente, fatto salvo il dovere di intervenire e garantire comunque l'assistenza d'urgenza quando tale consenso non sia acquisibile perché la persona si trova in imminente pericolo di vita a causa di un evento acuto o comunque in pericolo attuale di un danno grave;
g) stabilisce che, in ogni caso, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari, non proporzionati, non efficaci o non adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 2. Della Vedova, Perina, Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Tutela della vita, della salute, della dignità e della autonomia del paziente).

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;
c) garantisce che, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, nessun atto medico sia attuato o proseguito senza il consenso informato o comunque contro il valido rifiuto di cure del paziente;
d) fermo restando il diritto del medico di non offrire prestazioni la cui congruità rispetto allo specifico caso clinico non sia riconosciuta dalla scienza medica, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza;
f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico;
e) garantisce la continuità dell'assistenza medica, sia pure al solo fine di lenire le sofferenze fisiche e psichiche, anche in caso di rifiuto di determinate cure ed anche nei confronti di malati inguaribili, in stato di incoscienza o in condizioni di fine vita.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.
1. 74. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.
1. 196. Farina Coscioni.

Pag. 696

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge tutela la salute della persona nel rispetto degli articoli 2, 13 e 33 della Costituzione.
1. 197. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.
1. 195. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana.
1. 190. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona.
1. 194. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
1. 193. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione.
1. 192. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo.
1. 191. Farina Coscioni.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
1. 11. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 29. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello, Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 223. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
1. 87. Farina Coscioni.

Pag. 697

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, e per garantire il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, la presente legge:.
1. 260. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, in primis quello a non essere sottoposto a cure senza il consenso dell'individuo, la presente legge:.
1. 261. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32 la presente legge:.
1. 262. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esercizio dell'autodeterminazione nella fase di fine vita dell'individuo. A tal fine:.
1. 263. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita. A tal fine:.
1. 265. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica garantisce l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:.
1. 266. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire in simbiosi la salute e l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:.
1. 264. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire il diritto alla salute e all'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:.
1. 267. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:.
1. 268. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:.
1. 269. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:.
1. 270. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, pone limiti all'impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo nella fase di fine vita. A tal fine:.
1. 271. Farina Coscioni.

Pag. 698

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela della salute dell'individuo e sua autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:.
1. 272. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:.
1. 273. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:.
1. 274. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge non intende scalfire i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma solo dettare regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:.
1. 275. Farina Coscioni.

Al comma, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli.
1. 42. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Lucà, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
* 1. 41. Palagiano, Mura Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello, Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dei principi di cui agli.
1. 216. Farina Coscioni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: articoli 2 aggiungere le seguenti: 3, 10.
1. 21. Catanoso.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
1. 43. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione europea dei diritti fondamentali.
1. 209. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25, e dell'articolo 3 Convenzione europea dei diritti fondamentali.
1. 210. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
1. 211. Farina Coscioni.

Pag. 699

Al comma 1, dopo le parole: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9, e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25.
1. 212. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25.
1. 213. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9.
1. 214. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo.
1. 215. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali.
1. 208. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali.
1. 207. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti:, secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.
1. 206. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 221. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e f) con le seguenti:
a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;
b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute ai sensi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione;
c) promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari ed individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente;
d) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società ed alle applicazioni della tecnologia e della scienza, così come indicato dall'articolo 1 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina;
e) vieta ogni forma di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio;
f) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che il rispetto delle sue volontà sia vincolante per il sistema sanitario nazionale e garantisce il diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza;
g) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 44. Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Pag. 700

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con la seguente:
a) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 189. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con la seguente:
a) ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 188. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con la seguente:
a) ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 187. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.
1. 45. Livia Turco, Argentin Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 251. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 252. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 253. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 254. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 255. Farina Coscioni.

Pag. 701

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 256. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la Repubblica tutela il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 250. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 249. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e disponibile dalla persona.
1. 181. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte.
1. 182. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
riconosce il diritto alla integrità, alla libertà e alla dignità della persona.
1. 111. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano.
1. 110. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la vita, la salute e un fine-vita dignitoso come fondamentale diritto dell'individuo, che determina delle stesse e per sé la dignità a suo personale giudizio.
1. 78. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la presente legge tutela la pari dignità delle persone e del loro libero pensiero nella vita come in prossimità del fine-vita.
1. 77. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano.
1. 76. Farina Coscioni.

Pag. 702

Al comma 1, lettera a), sopprimere: riconosce e.
1. 205. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tutela la vita umana con le seguenti: tutela la dignità della vita umana.
1. 40. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Alla lettera a) sostituire la parola: tutela con la seguente: garantisce.

Conseguentemente, sostituire la parola: garantito con la seguente: tutelato.
1. 19. Catanoso.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: diritto inviolabile ed indisponibile, con le seguenti: diritto individuale.
1. 37. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inviolabile ed indisponibile.
* 1. 258. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inviolabile ed indisponibile.
* 1. 38. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.
** 1. 39. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ed indisponibile.
** 1. 204. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: indisponibile.
* 1. 20. Catanoso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: indisponibile.
* 1. 109. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, garantito fino alla fine della lettera.
** 1. 46. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da:, garantito fino alla fine della lettera.
** 1. 200. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, garantito fino a: volere.
1. 23. Calgaro, Mosella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche nella fase terminale dell'esistenza e.
1. 203. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: persona con la seguente: cittadino.
1. 184. Farina Coscioni.

Pag. 703

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: persona con la seguente: paziente.
1. 185. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: persona con la seguente: individuo.
1. 186. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di intendere e di volere con le seguenti: di intendere o di volere.
1. 199. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, fino alla morte accertata nei modi di legge.
1. 201. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:, fino alla morte accertata nei modi di legge con le seguenti: fino alla morte naturale.
1. 198. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, fino alla morte accertata nei modi di legge con le seguenti: e ne impedisce la morte.
1. 183. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nei modi di legge con le seguenti: in base alle specifiche riconosciute dalla comunità medico scientifica allargata.
1. 108. Farina Coscioni.

Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: nei modi di legge aggiungere le seguenti: nel rispetto delle volontà espresse dall'individuo nel corso della vita.
1. 257. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sulla base di accertate determinazioni scientifiche.
1. 69. Farina Coscioni.

Sopprimere la lettera b).
1. 80. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, garantendo la dignità della persona umana e permettendo le applicazioni della biologia e della medicina ove queste siano indispensabili, salvo dichiarate volontà della persona.
1. 88. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riconosce e tutela la dignità di ogni persona in tutte le situazioni di vita e particolarmente in quelle di maggiore precarietà come la disabilità, l'età avanza e la malattia.
1. 24. Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione.
1. 171. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) promuove lo sviluppo della scienza.
1. 172. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riconosce come la libera scienza sia al servizio dell'interesse della società.
1. 173. Farina Coscioni.

Pag. 704

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: riconosce e.
1. 178. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la dignità con le seguenti: l'inviolabilità della libertà personale e della dignità.
1. 18. Catanoso.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: cittadino.
1. 174. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: paziente.
1. 176. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: individuo.
1. 177. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.
1. 105. Farina Coscioni.

Alla lettera b), sopprimere le parole: in via prioritaria.
1. 17. Catanoso.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza, con le seguenti: assolutamente prioritaria.
1. 106. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione la scienza è libera.
1. 170. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente, il diritto all'eutanasia attiva e passiva.
1. 240. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) vieta ogni forma di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 47. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate.
1. 246. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.
1. 244. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali

Pag. 705

diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 245. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 242. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico.
1. 241. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare.
1. 167. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure nel rispetto della Convenzione di Oviedo.
1. 168. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare e rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
1. 169. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche.
1. 243. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana nel rispetto della volontà dell'individuo.
1. 89. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende note le proprie determinazioni, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 62. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge

Pag. 706

28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 61. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce il diritto alla morte dignitosa.
1. 149. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza.
1. 143. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico.
1. 147. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza.
1. 148. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla pro
pria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 144. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicido quando a farne richiesta è il paziente.
1. 235. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente.
1. 232. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono regolamentate in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione.
1. 95. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente.
1. 236. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e ogni

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forma di assistenza o di aiuto al suicidio, se espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento in deroga alle previsioni degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 234. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) abroga gli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 233. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) vieta ai sensi dell'articolo 583 del codice penale ogni forma di lesioni personali gravi, anche quando queste fossero compiute da un medico su un paziente in assenza del suo consenso.
1. 140. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ricorda l'esistenza del codice penale e, in particolare, degli articoli 575, 579, 580.
1. 142. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
*1. 148. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
*1. 16. Catanoso.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 575, 579, 580, con le seguenti: 575, 579, 580 e 583.
1. 141. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ogni forma di eutanasia, con le seguenti: l'eutanasia attiva.
1. 139. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ogni forma di eutanasia, con le seguenti: ogni forma di dolce morte.
1. 136. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 137. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: considerando, fino alla fine della lettera.
*1. 49. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: considerando, fino alla fine della lettera.
*1. 35. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza, con le seguenti: che l'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente.
1. 135. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: nonché, con la seguente: e.
1. 15. Catanoso.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
*1. 14. Catanoso.

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Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
*1. 134. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola:, nonché all'alleviamento della sofferenza.
1. 131. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto delle volontà espresse dal paziente di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
1. 174. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con tutti i mezzi disponibili e praticabili, compreso l'uso di farmaci palliativi e di terapie antidolore;.
1. 71.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 239.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari ed individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente.
1. 50.Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) individua il consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, come atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente anche nelle fasi terminali della vita.
1. 25.Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 64.Farina Coscioni.

Sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo allo possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 85.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico.
1. 63.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione

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fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 86.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 81.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: più appropriati.
1. 162.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: appropriati fino alla fine della lettera.
1. 238.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: comma 4, inserire le seguenti: e sul divieto di qualunque forma di eutanasia.
1. 13.Catanoso.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
1. 160.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza.
1. 100.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo.
1. 155.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole:, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente.
1. 156.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria con le seguenti: promuovendo.
1. 70.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: riconoscendo con le seguenti: e riconosce.
1. 157.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: come prioritaria.
1. 161.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente con le seguenti: prioritario il consenso informato.
1. 154.Farina Coscioni.

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Al comma 1, lettera d), dopo le parole: riconoscendo come prioritaria aggiungere le seguenti: la volontà del paziente e.
1. 34.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
1. 97.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti:, in ogni fase della vita.
1. 298.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, il medico deve aderire alla richiesta.
1. 66.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che il rispetto delle sue volontà sia vincolante per il sistema sanitario nazionale e garantisce il diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza;.
1. 51.Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le informazioni che gli competono;.
1. 52.Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
garantisce al soggetto interessato, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari;.
1. 53.Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d)-bis) nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge;.
1. 151.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d)-bis garantisce le terapie antidolore;.
1. 152.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d)-bis) promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita.
1. 153.Farina Coscioni.

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Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera precedente, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione; salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal paziente;.
1. 65.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione, salvo espresso consenso del paziente;.
1. 184.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 96.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:
informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita;
chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;
dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;
accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;
consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;
consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;
informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicato dallo stesso paziente;

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garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia.
1. 146.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente.
1. 90.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a prescindere dall'espressione del con le seguenti: senza il.
1. 12.Catanoso.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a prescindere dall' con le seguenti: senza l'.
1. 31.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: e da quanto previsto dall'articolo 3,.
1. 33.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: fermo fino alla fine della lettera.
1. 10.Catanoso.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: fermo fino alla fine della lettera con le seguenti: fermi i principi di tutela della salute dettati dalla tradizionale deontologia medica, e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario nemmeno per disposizione di legge.
1. 103.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e interesse della collettività.
1. 102.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: può essere obbligato con le seguenti: deve essere obbligato.
1. 32.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: se non per disposizione fino alla fine della lettera.
* 1. 30.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: se non per disposizione di legge fino alla fine della lettera.
* 1. 101.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente.
1. 133.Farina Coscioni.

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Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina per le terapie contro il dolore, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali.
1. 132.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 231.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:
f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si posso fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;
g) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché, per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;
h) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospendere i trattamenti;
i) garantisce che la proporzionalità dei trattamenti agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.
1. 68.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 54. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) qualora il malato sia un minore o una persona incapace di intendere e di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico.
1. 55.Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente

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adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura di sostegno vitale del medesimo.
1. 82. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore.
1. 126. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) riserva al paziente la puntuale individuazione del significato di accanimento terapeutico.
1. 225. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) il divieto di accanimento terapeutico non può comportare l'abbandono di cure mediche.
1. 125. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) il divieto di accanimento terapeutico non comporta la non garanzia di prestazioni sanitarie.
1. 124. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente.
1. 122. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o in condizioni di morte prevista come imminente.
1. 123. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in condizioni di morte prevista come imminente, con la seguente: morti.
1. 121. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: imminente con la seguente: certa.
1. 230. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: debba con la seguente: deve.
1. 118. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da : astenersi da trattamenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: garantire il rispetto delle volontà del paziente o, qualora esso sia impossibilitato ad esplicitarle, di quelle dei suoi familiari, di coloro che ne esercitano la patria potestà o dei tutori legali.
1. 93. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: da trattamenti fino alla fine della lettera con le seguenti: dall'instaurare o proseguire trattamenti terapeutici non proporzionati, futili o inutilmente invasivi e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. Egli non ha l'obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l'esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del miglior interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo e assisterlo verso la sua fine naturale.
1. 5. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della

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lettera, con le seguenti: non proporzionati alle condizioni cliniche del paziente o agli obbiettivi di cura.
1. 26. Calgaro, Mosella.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della lettera, con le seguenti: non espressamente voluti.
1. 115. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della lettera, con le seguenti: non voluti.
1. 116. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: straordinari non proporzionati, con le seguenti: non voluti dal paziente.
1. 120. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: straordinari con la seguente: eccezionali.
1. 229. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: non proporzionati fino alla fine della lettera, con le seguenti: non espressamente accettati dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento.
1. 94. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: non proporzionati con la seguente: sproporzionati.
1. 228. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: non efficaci con la seguente: inefficaci.
1. 227. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: adeguati inserire le seguenti:, futili o inutilmente invasivi.
1. 8. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 117. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: condizioni cliniche con le seguenti: dichiarazioni anticipate di trattamento.
1. 226. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno.
1. 128. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge.
1. 127. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente.
1. 129. Farina Coscioni.

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Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) assicura che il medico, nel caso di cui alla lettera c), presti i farmaci che rendano meno doloroso possibile il naturale decorso della malattia.
1. 4. Catanoso.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) garantisce il diritto del paziente a essere protetto contro il dolore. Nel caso dei malati terminali, il medico applica tutte le terapie antidolorifiche disponibili, anche nel caso in cui esse possono avere l'effetto non intenzionale di accelerare la morte del paziente.
1. 6. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) riconosce che non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione e l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi solo per comprovate esigenze sanitarie.
1. 7. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) garantisce a tutti i pazienti le cure palliative più idonee a ridurre ogni possibile forma di dolore e di sofferenza, in particolare le terapie contro il dolore.
1. 56. Binetti, Livia Turco, Burtone, Bucchino, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Pedoto.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 130. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate, oppure si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale.
1. 60. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzioni fisiche e mentali del corpo.
1. 59. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 2.
1. 222. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole da : volte alla presa in carico fino alla fine del comma con le seguenti: specificamente indirizzate e mirate ai soggetti incapaci e alle loro famiglie.
1. 113. Farina Coscioni.

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Al comma 2, sostituire la parola: volte con la seguente: rivolte.
1. 114. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: alla presa in carico con le seguenti: ad offrire sostegno adeguato.
1. 27. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, dopo la parola: paziente aggiungere le seguenti: da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
1. 28. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, dopo la parola: soggetti inserire le seguenti: indigenti.
1. 72. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: di volere inserire le seguenti:, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi,.
1. 57. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Lucà, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito.
1. 112. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sempre nel rispetto prioritario dei diritti delle persone alla propria dignità di esseri umani.
1. 92. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 91. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Tutte le informazioni di carattere scientifico o metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. 58. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di soggetti indigenti o non in grado di provvedere alle spese necessarie, l'azienda sanitaria locale competente si assume tutte le spese relative ai trattamenti sanitari e all'assistenza, e in ogni caso a tutte le spese necessarie al proseguimento delle cure prescritte dal medico curante.
1. 73. Farina Coscioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il paziente affetto da dolore acuto persistente o cronico ha diritto a essere protetto con una adeguata terapia contro il dolore e con quanto previsto dai protocolli delle cure palliative. Nei casi dei malati terminali il medico può utilizzare tutte le terapie antidolorifiche disponibili.
1. 22. Il Relatore.

Pag. 718

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per assicurare in ambito sociale l'attuazione delle politiche di cui al comma 2, sono definite ed assicurate ad ogni famiglia le seguenti prestazioni minime:
a) informazione e formazione adeguata relativa alle modalità per affrontare e gestire la presenza domiciliare del paziente;
b) assistenza domiciliare integrata di tipo medico, infermieristico, fisioterapico e psicologico;
c) aiuto domestico-familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate dai familiari;
d) fornitura di ausili idonei ad agevolare le cure igieniche, la permanenza a letto, il sollevamento, la mobilizzazione e la nutrizione del paziente;
e) assistenza economica;
f) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una migliore fruizione dell'abitazione;
g) sostegno alla mobilità;
h) cure palliative più idonee a ridurre ogni possibile forma di dolore e si sofferenza.
1. 9. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita, della salute e della libertà individuale).
1. 276. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione).
1. 277. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della salute e dell'autodeterminazione).
1. 278. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della salute e della libertà individuale).
1. 279. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La salute dell'individuo nella fase terminale: tutele e diritti).
1. 281. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La salute dell'individuo nella fase di fine vita: tutele e diritti).
1. 282. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La vita dell'individuo nella fase terminale, i diritti e la tutela della salute).
1. 283. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo e la tutela della salute).
1. 284. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La vita nella fase terminali, i diritti dell'individuo).
1. 285. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza).
1. 286. Farina Coscioni.

Pag. 719

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita dell'individuo nella fase del fine vita).
1. 287. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'individuo e nella fase terminale dell'esistenza).
1. 288. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita dell'individuo: i diritti).
1. 289. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (L'individuo nella fase del fine vita, i diritti).
1. 290. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Diritti dell'individuo nella fase di fine vita).
1. 291. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Della tutela dei diritti dell'individuo nella fase di fine vita).
1. 293. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (I diritti dell'individuo nella fase del fine vita).
1. 294. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Fine vita, i diritti dell'individuo).
1. 295. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La salute e i diritti dell'individuo nella fase di fine vita).
1. 296. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela dei diritti dell'individuo nella fase del fine vita).
1. 297. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Eutanasia e suicidio assistito).

1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà dei paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.
2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute.
1. 01. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione del consenso).

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dai seguente:

«Articolo 50.
(Consenso dell'avente diritto).

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma di cui al primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile.».
1. 02. Farina Coscioni.

Pag. 720

Sopprimerlo.
2. 36. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.
(Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento).

1. Il consenso informato del paziente deve essere esplicito ed attuale, prestato in modo libero e consapevole. È sempre rifiutabile e revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato. Per gli accertamenti diagnostici e gli interventi terapeutici farmacologici o chirurgici che comportino rischi significativi è obbligatoria la forma di un documento scritto, firmato dal paziente.
2. Il rifiuto o la revoca del consenso possono avere come oggetto anche trattamenti giudicati dal medico ordinari, proporzionati ed efficaci. In tali casi va esercitata una speciale cura perché la volontà del paziente sia manifestata in modo consapevole, autentico e in riferimento alle sue oggettive situazioni personali, considerando approfonditamente nel dialogo con il medico e con le persone più vicine tutte le informazioni utili a favorire una scelta diversa. Ove fosse necessaria un'azione positiva del medico al fine di dare attuazione alla volontà del paziente di rifiuto o revoca del trattamento terapeutico, egli ha il diritto di astenersi da condotte che consideri contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico, deontologico o morale. Il paziente ha comunque il diritto di ottenere altrimenti la realizzazione della sua richiesta.
3. Ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, tenendo conto della sensibilità e, nei limiti in cui è in grado di esprimerla, della volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; ove invece il paziente, in ragione di una condizione patologica, versi in condizioni di incapacità naturale transitoria o irreversibile, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito. Qualora sia stato nominato e ne abbia i poteri secondo il decreto di nomina, il consenso informato è prestato dall'amministratore di sostegno. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato. Nei casi di incapacità temporanea, all'atto della riacquisizione delle proprie capacità decisionali, al soggetto deve essere richiesto il consenso informato al proseguimento del trattamento terapeutico.
4. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, ad operare sempre avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente. I rappresentanti legali dovranno essere debitamente informati sulla natura e lo scopo del trattamento, ma non potranno opporvisi se la lex artis e le norme deontologiche li considerano manifestamente appropriati e proporzionati.
5. Ogni cittadino maggiorenne può, in vista di un'eventuale futura propria incapacità di intendere e di volere, dichiarare il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di determinati trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere sottoscritta solo da un soggetto in stato di piena capacità di intendere e di volere ed assume rilievo nel momento in cui è accertata nei termini di legge la perdita di tale capacità.
6. Le volontà espresse dal soggetto relativamente alla rinuncia a trattamenti sperimentali, di rianimazione o tali da prevedere l'utilizzazione di macchine a sostegno di funzioni vitali, interventi chirurgici invasivi o terapie comunque particolarmente gravose per patologie a esito inevitabilmente e rapidamente infausto,

Pag. 721

possono essere disattese dal medico solo in presenza di sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche tali da modificare sostanzialmente il contesto terapeutico rispetto a quello valutato dall'interessato nel momento della manifestazione della sua volontà. La decisione del medico di disattendere quanto indicato nelle dichiarazioni anticipate dovrà essere condivisa dal fiduciario, se nominato dal dichiarante. Le motivazioni della decisione dovranno essere annotate nella cartella clinica. In caso di contrasto fra la valutazione del medico e quella del fiduciario, deciderà il Collegio di cui al successivo comma 8.
7. Tutte le volontà espresse dal dichiarante saranno prese in considerazione dal medico. L'eventuale indicazione di un rifiuto di trattamenti diversi da quelli indicati al comma 6, ivi comprese l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sarà valutata secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, tenendo conto della mancanza del requisito della attualità della volontà e dunque della impossibilità di realizzare tutte le condizioni richieste per la piena efficacia del consenso informato. Il rifiuto di questi trattamenti assumerà rilievo vincolante nel momento in cui la loro prosecuzione comporti per il paziente un'eccessiva gravosità o un rilevante disagio fisico, anche in conseguenza dell'uso di ausili strumentali.
8. L'esistenza di tale gravosità e di tale disagio viene verificata dal medico curante e confermata dal giudizio di un Collegio formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore, un medico specialista della patologia e due membri non medici, uno dei quali appartenente al personale infermieristico, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza. Per la sospensione dei trattamenti di cui al comma precedente sono sempre necessari sia il parere favorevole del Collegio sia il consenso del fiduciario, se nominato dal dichiarante. Il fiduciario potrà chiedere l'intervento del suddetto Collegio anche contro il parere del medico curante, che in caso di decisione del Collegio favorevole al fiduciario non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
9. Le funzioni dei fiduciario di cui ai commi 6 e 8, qualora il fiduciario non sia stato nominato o sia indisponibile, sono svolte dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito.
2. 1. Della Vedova, Perina, Raisi.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente.
2. 34. Farina Coscioni.

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Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Salvo i casi previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere attuato senza il consenso esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. Ove il paziente rifiuti trattamenti idonei a salvaguardare la salute o prolungare la vita, il medico deve garantire ogni altra cura disponibile accettata dal paziente, anche se soltanto volta a lenire la sofferenza psico-fisica. Il medico non può incorrere in alcuna responsabilità per non aver prestato trattamenti rifiutati dal paziente.
3. Dell'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si dà conto nella redazione della cartella clinica.
4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono, Il rifiuto può intervenire in qualunque momento o deve essere adeguatamente documentato.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relativo agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione ditali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale dell'incapace, nel rispetto di eventuali precedenti, documentate ed univoche manifestazioni di volontà.
7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione ditali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale del minore.
8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza o coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.
9. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciuto dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita, alla quale deve fornire ogni utile informazione e chiarimento. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione con altro medico disponibile a stabilire ed attuare l'alleanza terapeutica con il paziente o con i suoi rappresentanti, secondo quanto stabilito nei commi precedenti.
10. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.
11. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:
«611-bis. - Trattamento medico arbitrario. -Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone

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una persona ad un trattamento sanitario senza il suo consenso o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia presupposto necessario perla legittimità del trattamento stesso, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.
Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a un anno quanto il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive o le eventuali alternative diagnostica-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate».
2. 35. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo dello patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. 66. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per fa salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presento legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta

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ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. 67. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.
2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente o civilmente a tutti gli effetti.
2. 69. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.
2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma I del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. 68. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. In casi di malattia a prognosi infausta è riconosciuto il diritto dell'individuo a ottenere la somministrazione di un farmaco che procuri o acceleri la morte.
2. 57. Farina Coscioni.

Al comma 1 premettere il seguente comma:
01). Ogni trattamento medico e sanitario di carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo, se condotto secondo perizia, diligenza e prudenza è sempre diretto alla tutela della salute e della vita della persona. Nel rispetto del principio di autodeterminazione, salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento medico e sanitario è attivato previo consenso informato, esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. 22. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il trattamento sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, salvo i casi previsti dalla legge, è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole e sulla base di una comunicazione efficace ed appropriata con il medico curante.
2. 23. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche i deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. 38. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest'ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espresse liberamente e consapevolmente.
2. 55. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure.
2. 72. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Salvo i casi previsti dalla legge.
2. 70. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: ogni con la seguente: qualsiasi.
2. 98. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: previo con le seguenti: dopo il.
2. 97. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ed attuale.
2. 56. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: in modo libero e consapevole con le seguenti: liberamente e consapevolmente.
2. 96. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: libero e consapevole inserire il seguente periodo: Il mancato consenso al trattamento sanitario espresso dal paziente in modo libero e consapevole non può in nessun caso essere disatteso dal medico per sue diverse convinzioni di carattere medico, scientifico, culturale, etico o religioso.
2. 54. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione e la comunicazione efficaci ed appropriate costituiscono

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un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.
2. 24. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'espressione del consenso informato deve essere preceduta da una accurata informazione effettuata dal medico curante, in ambiente idoneo e con linguaggio comprensibile, circa diagnosi e prognosi della patologia o infermità da cui il paziente è affetto e circa la natura e l'invasività dell'accertamento diagnostica o dell'intervento terapeutico proposti, inclusi i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali. Il paziente dovrà essere reso consapevole delle possibili alternative diagnostiche o terapeutiche e delle conseguenze derivanti dal suo eventuale rifiuto. È diritto del paziente, qualora il medico non dichiari trattarsi di situazione di urgenza o emergenza, chiedere che all'informativa siano presenti uno o due persone di sua fiducia.
2. 8. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni dettagliate, corrette e comprensibili rese dal medico curante al paziente su diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, possibili alternative e conseguenze pratiche del rifiuto degli atti medici, alla luce del divieto di qualunque forma di eutanasia.
2. 7. Catanoso.

Al comma 2, sopprimere la parola: corrette.
2. 94. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: in maniera comprensibile.
2. 93. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere la parola: prospettabili.
2. 92. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: circa le con la seguente: sulle.
2. 90. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: le possibili.
2. 91. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: le conseguenze del rifiuto del trattamento, inserire le seguenti:, al fine di consentire al paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
2. 53. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I limiti dell'autonomia decisionale del medico sono definiti da quanto espressamente indicato dal paziente nel consenso (o dissenso) informato, redatto secondo le modalità sopra descritte.
2. 52. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il consenso informato si esplicita in un «Documento di Consenso Informato», firmato dal medico curante, dal paziente e

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da eventuali testimoni su richiesta dei paziente e/o del medico curante. Tale documento diventa parte integrante della cartella clinica o della documentazione dei paziente qualora non sia ospedalizzato.
2. 9. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il consenso del paziente è raccolto in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
2. 88. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso o di diniego, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica, vincolante per il medico.
2. 51. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: all'interno con le seguenti: nell'ambito.
2. 89. Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere le parole: ai sensi del comma 2.
2. 50. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: si esplicita con le seguenti: è trasferita.
2. 2. Catanoso.

Al comma 3, sostituire la parola: cartella con la seguente: documentazione.
2. 22. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, dopo le parole: cartella clinica aggiungere le seguenti parole: vincolante per il medico.
2. 62. Farina Coscioni.

Al comma 4, sopprimere le parole: in tutto o in parte.
2. 86. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire la parola: competono con le seguenti: sono dovute.
2. 87. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il rifiuto può avvenire in qualunque momento, deve essere esplicitato nel «Documento di Consenso Informato» e sottoscritto dal paziente, che può indicare o meno un fiduciario da lui delegato a ricevere le informazioni e ad assumere le eventuali decisioni. In mancanza di quest'ultimo le informazioni e le decisioni verranno delegate al coniuge non separato legalmente o di fatto, ai convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori o ai parenti entro il quarto grado.
2. 10. Calgaro, Mosella.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rifiuto può intervenire in qualunque momento, deve essere adeguatamente documentato e diviene parte integrante della cartella clinica.
2. 26. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 4, sostituire la parola: intervenire con le seguenti: essere manifestato.
2. 73. Farina Coscioni.

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Al comma 4, sostituire le parole: esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato con le seguenti: adeguatamente documentato.
2. 49. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire le parole: essere esplicitato in un documento con le seguenti: risultare per iscritto ed essere.
2. 6. Catanoso.

Al comma 4, dopo la parola: interessato aggiungere il seguente periodo: Il rifiuto di essere informato non può in alcun caso divenire motivo di decisioni terapeutiche non concordate e sottoscritte.
2. 48. Farina Coscioni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere di trattamento sanitario è impegnativo per il personale sanitario.
2. 28. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Salvo i casi previsti dalla legge, il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è impegnativa per il personale sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nelle strutture sia pubbliche che private.
2. 22. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia medica. In nessun caso può essere disattesa la tutela del diritto alla libertà di cura, qualora sussistano elementi di conoscenza sulle volontà del paziente.
2. 46. Farina Coscioni.

Al comma 5 sopprimere la parola: sempre.
2. 75. Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire la parola: parzialmente con le seguenti: in parte.
2. 74. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve essere annotato nella cartella clinica.
2. 29. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: Tale revoca, anche se parziale, deve essere annotata sul «Documento di Consenso Informato» e sottoscritta dal medico curante e dal paziente.
2. 11. Calgaro, Mosella.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale diritto non viene meno con l'impossibilità fisica del paziente di esercitarlo, divenendo in questo caso cogente quanto eventualmente disposto nel testamento biologico.
2. 47. Farina Coscioni.

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Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
6. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.
7. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.
7-bis. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.
2. 30. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 6.
2. 58. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.
2. 31. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dallo stesso paziente unitamente al tutore, se interdetto, o al curatore, se inabilitato; ove invece il paziente, in ragione di una condizione patologica, versi in condizioni di incapacità naturale transitoria o irreversibile, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito. Qualora sia stato nominato e ne abbia i poteri secondo il decreto di nomina, il consenso informato è prestato dall'amministratore di sostegno. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato. Nei casi di incapacità temporanea, all'atto della riacquisizione delle proprie capacità decisionali, al soggetto deve essere richiesto il consenso informato al proseguimento del trattamento terapeutico.
2. 21. Vassallo.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3, del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti avrà lo scopo esclusivo di rispettare in tutti i casi la volontà espressa dall'incapace nelle forme stabilite dalla legge.
2. 37. Farina Coscioni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: interdetto con le seguenti: soggetto interdetto.
2. 14. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

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Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: in ordine alle con la seguente: sulle.
2. 3. Catanoso.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
2. 76. Farina Coscioni.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica dell'incapace con le seguenti: è adottata avendo come scopo esclusivo il rispetto della volontà dell'incapace espressa nelle forme stabilite dalla legge. Qualora l'incapace non abbia manifestato la propria volontà nelle forme stabilite, tali soggetti dovranno agire avendo come unico scopo la salvaguardia della vita dell'incapace e non potranno pertanto decidere trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso.
2. 44. Farina Coscioni.

Al comma 6, dopo le parole: la salvaguardia aggiungere le seguenti: della vita e.
2. 12.Calgaro, Mosella.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: salvaguardia della salute aggiungere le seguenti: e della volontà precedentemente espressa.
2. 77. Farina Coscioni.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: e della vita.
2. 32. Binetti, Grassi, Burtone, Pedoto, Lucà, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: e tenendo in dovuto conto le volontà espresse prima della incapacità sopravvenuta.
2. 63. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 7.
2. 59. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, tenendo conto della sensibilità e, nei limiti in cui è in grado di esprimerla, della volontà del minore.
2. 20. Vassallo.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. In caso di consenso informato al trattamento sanitario del minore:
a) nella misura concordata con gli esercenti la potestà parentale o la tutela e nei modi più adatti all'età, il paziente minore di età va coinvolto nella alleanza terapeutica, che in questo caso si viene a creare tra il minore stesso, i curanti e gli esercenti la potestà parentale o la tutela, cui è delegato il consenso informato;
b) le richieste e gli orientamenti del minore debbono essere presi attentamente in considerazione nel percorso decisionale, che devo avere come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica dello stesso;
c) nel caso del minore ultraquattordicenne il medico è tenuto a fornire personalmente, in presenza dei genitori o di chi ne esercita la potestà, una informazione adeguata all'età del paziente circa le decisioni che costituiscono materia del

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consenso informato. Nel «Documento di Consenso Informato» deve essere documentata l'avvenuta informativa, corredata dalla firma del medico e del minore stesso;
d) qualora il medico curante nutra il dubbio che le decisioni prese dagli esercenti la potestà parentale non vadano nella direzione di tutelare la salvaguardia della vita e della saluta psico-fisica del minore è tenuto ad informarne il tribunale dei minori.
2. 13. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela, la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.
2. 39. Farina Coscioni.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2. 64. Farina Coscioni.

Al comma 7, secondo periodo sostituire la parola: tali con la seguente: questi.
2. 84. Farina Coscioni.

Al comma 7, secondo periodo sopprimere la parola: esclusivo.
2. 80. Farina Coscioni.

Al comma 7, dopo le parole: psico-fisica del minore aggiungere le seguenti: e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio dell'interesse e della libertà di cura del minore.
2. 43. Farina Coscioni.

Al comma 7, dopo le parole: salvaguardia della salute psico-fisica aggiungere le seguenti: e della volontà precedentemente espressa.
2. 83. Farina Coscioni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere, ai fini dell'espressione del consenso al trattamento sanitario sono considerati irrilevanti eventuali manifestazioni di volontà che non siano state espresse dall'interessato attraverso le modalità e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, indipendentemente dalla forma, dai contenuti e dalla data di rilascio delle medesime.
2. 4. Molteni, Rondini.

Sopprimere il comma 8.
2. 60. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, ad operare sempre avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente. I rappresentanti legali non potranno comunque opporsi ai trattamenti che la lex artis considera manifestamente appropriati e proporzionati.
2. 19. Vassallo.

Al comma 8 dopo le parole: di acquisire, aggiungere le seguenti: in tempo utile.
2. 85. Farina Coscioni.

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Al comma 8, sostituire le parole: nonché della presente legge con le seguenti: fatto salvo l'obbligo di attenersi alle volontà espresse ai sensi della presente legge dal paziente o da chi ne ha la tutela, non appena queste siano state notificate e verificate.
2. 41. Farina Coscioni.

Al comma 8, sostituire la parola da: nonché con la seguente: e.
2. 5. Catanoso.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di altri che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.
2. 33. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis: Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto, non previsto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.
2. 40. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 9.
2. 61. Farina Coscioni.

Al comma 9, dopo le parole: per il verificarsi aggiungere le seguenti: di una grave complicanza o.
2. 16. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 9, sostituire le parole: di un evento acuto con le seguenti: di un evento improvviso od acuto.
2. 18. Bucchino.

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che la persona non abbia già provveduto a formulare dichiarazione anticipata di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. 15. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.
3. 2.Della Vedova, Perina, Raisi.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento la persona, dopo una compiuta informazione sanitaria e giuridica ricevuta dal medico, esprime i desideri sugli atti medici ai quali non intende sottoporsi in caso di perdita della propria capacità di intendere e di volere.
2. Qualora il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, solo il fiduciario può provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6. Il servizio

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sanitario nazionale, con le sue strutture e il suo personale, deve tenere in considerazione soltanto i desideri del paziente conformi a quanto previsto dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dal Codice di deontologia medica.
3. La rinuncia della persona ai sostegni vitali o la loro interruzione fuori dall'ipotesi di accanimento terapeutico, determina le stesse conseguenze della rinuncia al ricovero e all'assistenza medica.
3. 9.Catanoso.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.
(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 5.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari purché in conformità a quanto prescritto dalla logge e dal codice di deontologia medica.
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali altamente invasive o altamente invalidanti.
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. In assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzato alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurato come accanimento terapeutico.
6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neuro fisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.
3. 48.Farina Coscioni.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto, eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente, carattere di accanimento terapeutico.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 2, commi 6 e 7, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico.
6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario o le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.
3. 59.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una

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dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.
6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente.
3. 50.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace o maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

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e) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.
6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
3. 144.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

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2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.
6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
3. 145.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in

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caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.
6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
3. 146.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.
2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 o, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
3. 143.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una

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dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
3. 142.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto.
3. 141.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le dat devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio.
3. 77.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.
3. 65.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farne esigere il rispetto in ogni circostanza.
3. 75.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate. La sottoscrizione delle DAT comporta per il fiduciario l'onere vincolante di tutelarne il rispetto.
3. 74.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ogni persona capace e maggiore di 15 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che

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rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili.
3. 61.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esprime il proprio orientamento con le seguenti: afferma la propria volontà.
3. 15.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire la parola: esprime con la parola: afferma.
3. 16.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.
3. 32.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire le parole: il proprio orientamento con le parole: la propria volontà.
* 3. 17.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.
* 3. 130.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: le proprie volontà.
3. 185.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: orientamento con le seguenti: consenso informato.
3. 165.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: orientamento con la seguente: consenso.
3. 166.Farina Coscioni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché può disporre in merito alla donazione del proprio corpo, di organi e di tessuti per trapianto e ai fini di attività di ricerca e di didattica, dare indicazioni sulle modalità di sepoltura e sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere.
3. 197.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

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Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed esprime la propria preferenza sulla nazione in cui tali cure dovranno essere prestate.
3. 129.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 140.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente non abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalla forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà.
3. 8.Molteni, Rondini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di violazione delle volontà espresse, sia la violazione esplicita o surrettizia.
3. 70.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le terapie da esso previste nel testamento biologico, e non somministrate quelle non previste.
3. 71.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si rispettino alla lettera le indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
3. 72.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse di tutelare la volontà del paziente da lui rappresentato.
3. 73.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al notaio che ha certificato l'atto.
3. 69.Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 2.
3. 126.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.
3. 125.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'ordine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuto

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e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante.
3. 82.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara le proprie disposizioni circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a notificare al proprio medico curante.
3. 78.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione, la non attivazione, la disattivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.
3. 128.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. Tali decisioni sono vincolanti per il medico.
3. 79.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione, qualora il paziente lo richieda, interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
3. 80.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il soggetto può rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature.
3. 62.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. 167.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con la seguente: la propria volontà.
* 3. 18.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

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Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con la seguente: la propria volontà.
* 3. 127.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con la seguente: le proprie volontà.
3. 184.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: orientamento con la seguente: consenso informato.
3. 163.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: orientamento con la seguente: consenso.
3. 164.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: circa l'attivazione aggiungere le seguenti: la sospensione.
3. 183.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: l'attivazione o non attivazione aggiungere le parole: o interruzione.
3. 30.Bucchino.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dal codice di deontologia medica.
* 3. 19.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dal codice di deontologia medica.
* 3. 182.Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 3.
** 3. 33.Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 3.
** 3. 162.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può dichiarare esplicitamente la propria volontà di non voler essere sottoposto a determinati trattamenti sanitari.
3. 20.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere resa esplicita la volontà del soggetto interessato di non essere sottoposto, qualora non fosse in grado di intendere e di volere, a trattamenti sanitari da lui giudicati sproporzionati rispetto alla situazione clinica ed alle aspettative di vita. Nella dat è anche possibile, senza individuare i singoli trattamenti, esplicitare la propria volontà generica, qualora non in grado di intendere e di volere, di non essere sottoposto a trattamenti ritenuti, dal fiduciario correttamente informato, sproporzionati rispetto alle condizioni cliniche ed all'attesa di vita.
3. 12.Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il soggetto persona fiduciaria di esso, possono, in qualunque momento dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto o continuare ad essere sottoposto a trattamenti sanitari invasivi che il medico ritenga possano essergli di giovamento,

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escludendo così a proprio insindacabile giudizio ogni intervento configurabile secondo la propria convinzione ad un intervento di accanimento terapeutico.
3. 122.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari di qualunque genere, straordinari ed ordinari, sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.
3. 81.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il paziente può decidere di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico.
3. 63.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il soggetto contro la sua volontà non può essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi.
3. 64.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime le proprie disposizioni in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
3. 49.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere, con le seguenti: può anche essere.
3. 21.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire la parola: esplicitata con la seguente: espressa.
3. 180.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: esplicitata con la seguente: dichiarata.
3. 179.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari con le seguenti: ad ogni trattamento sanitario, compresa idratazione e alimentazione artificiali.
3. 118.Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere le parole: in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
* 3. 22.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sopprimere le parole: in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
* 3. 117.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: in quanto con le seguenti: che, secondo il proprio giudizio, appaiano insopportabili.
3. 191.Farina Coscioni.

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Al comma 3, sostituire le parole: in quanto con le seguenti: da lui ritenute.
3. 192.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo le parole: in quanto inserire le seguenti: dal soggetto ritenute.
3. 120.Farina Coscioni.

Al comma 3, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole:, secondo il parere motivato del medico curante.
3. 189.Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche alla luce della comune e condivisa esperienza clinica.
3. 190.Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In questo caso il medico, se lo ritiene opportuno, allega alla cartella clinica o alla dichiarazione del soggetto la sua valutazione del caso.
3. 193.Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Quando il medico ritenga di non condividere la scelta del soggetto, può chiedergli di rinviare di 24 ore la dichiarazione, ma se, trascorso tale periodo il soggetto mantiene ferma la sua intenzione, questa diviene vincolante.
3. 194.Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso il medico allega alla dichiarazione del soggetto una dichiarazione dalla quale risulti il suo parere difforme, motivandolo.
3. 195.Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In questo caso il medico può allegare una dichiarazione in tal senso.
3. 196.Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il rifiuto di un trattamento terapeutico essenziale per il mantenimento della vita costituisce un atto personale che non può essere delegato.
3. 7.Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 4.
3. 66.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che comportino forme di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio.
3. 34.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nella dat può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti, e di carattere contrario alle proprie volontà. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.
3. 67.Farina Coscioni.

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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nella dat può essere espressa la rinuncia da parte del soggetto ad ogni trattamento sanitario e assistenziale. Possono essere altresì inserite le proprie volontà in materia di assistenza religiosa e donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.
3. 178.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.
3. 113.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In attuazione del diritto a rifiutare trattamenti sanitari non voluti nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.
3. 115.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione circa il diritto di rifiutare trattamenti sanitari nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.
3. 114.Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire le parole da: può inserire fino alla fine del periodo con le seguenti: è soggetto ad alcuna limitazione, ma non può dare disposizioni che coinvolgano la responsabilità, di carattere penale, di terze persone.
3. 188.Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 5.
* 3. 5.Brugger, Zeller.

Sopprimere il comma 5.
* 3. 25.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 5.
* 3. 35.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 5.
* 3. 112.Farina Coscioni.

Sostituire i commi 5 e 6, con i seguenti:
5. Nelle condizioni e per i soggetti che si caratterizzano per una perdita della capacità di intendere e volere, la nutrizione artificiale, qualora indicata, è una forma di sostegno vitale finalizzata ad alleviare le sofferenze nel rispetto della dignità della persona, che viene assicurata da competenze mediche e sanitarie, conformemente alle migliori evidenze scientifiche disponibili ed ai principi di deontologia professionali. La nutrizione artificiale, quale atto dovuto, deve sempre essere disponibile e accessibile, senza oneri, alle persone che ne necessitano, ovunque risiedono, in famiglia o nelle comunità di assistenza.
5-bis. La nutrizione artificiale può costituire oggetto di espressione della volontà della persona nelle dichiarazioni anticipate di trattamento; ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo tale dichiarazione deve essere considerata impegnativa per il medico, il fiduciario ed i familiari nelle decisioni che devono essere assunte.
5-ter. In accordo con il fiduciario ed i familiari, le dichiarazioni anticipate di

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trattamento possono essere disattese dal medico curante, in tutto o in parte, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter diversamente conseguire ulteriori benefici per la persona assistita; questi vanno sempre commisurati, nel tempo e negli obiettivi, agli orientamenti precedentemente espressi e al rispetto della dignità della persona. Tali procedure vanno puntualmente esplicitate e riportate nella documentazione clinica. In caso di disaccordo tra il fiduciario, il medico curante e i familiari, sui tempi e le modalità di attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento che preveda per il paziente la sospensione della nutrizione artificiale, la valutazione in ordine al beneficio terapeutico di cui al capoverso precedente, è demandato al collegio medico, che include il medico curante, designato dalla direzione sanitaria e dalla struttura che ha in carico il paziente. Ove il dichiarante versi in condizioni di stato vegetativo, la nutrizione artificiale deve sempre essere assicurata, salvo il caso in cui risulti inidonea a conseguire le finalità previste, si dimostri futile e sproporzionata e quando la persona entra nella fase terminale della vita. Tali valutazioni competono al medico curante secondo scienza e coscienza, in accordo con il fiduciario se nominato e i familiari, chiamati ad tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il migliore interesse della persona attualmente incapace, tenendo conto delle sue dichiarazioni anticipate di trattamento.
5-quater. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione anticipata di volontà e della successiva perdita della capacità di intendere e volere, il medico curante, d'intesa con i familiari, tiene conto della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i principi ed i divieti stabiliti dalla presente legge.
5-quinquies. In assenza delle dat, nei casi d'incapacità d'intendere e volere o in presenza di minori d'età, le decisioni in merito alle modalità di somministrazione della nutrizione artificiale, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente ed alla necessità di evitare forme di accanimento terapeutico, vengono assunte dal medico curante, cui spetta la decisione finale, in collaborazione con i familiari.
5-sexies. Le disposizioni di cui al comma 5-quinquies si applicano anche nei casi delle persone che si trovino negli stati indicati nel comma medesimo al momento dell'entrata in vigore della presente legge. In questi casi si tiene anche conto delle volontà da loro espresse in qualsiasi forma nelle precedenti fasi della vita.
3. 46.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze; esse sono assicurate al paziente conformemente ai principi della deontologia medica. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere, la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario e i familiari. Qualora il rifiuto di alimentazione ed idratazione artificiale sia stato espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento, tale dichiarazione deve intendersi come impegnativa per le decisioni che il fiduciario, ove nominato, dovrà concordare con il medico curante e con i familiari, ovvero per le decisioni che il medico curante dovrà assumere d'intesa con i familiari. La dichiarazione anticipata di trattamento potrà essere disattesa solo nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico per il paziente, da riportarsi nella cartella clinica, la cui valutazione spetta al medico curante che le proporrà al fiduciario, se nominato, e ai

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familiari, e fino a quando esse siano ragionevolmente attese. In caso di disaccordo tra il fiduciario, il medico curante e i familiari, sui tempi e le modalità di attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento, che preveda per il paziente la sospensione di idratazione ed alimentazione, la valutazione in ordine al beneficio terapeutico di cui al capoverso precedente, è demandata ad un collegio medico - che includa il medico curante - designato dalla direzione sanitaria della struttura che ha in carico il paziente.
3. 1. Mazzarella, Granata, Zampa, Perina, Corsini, Raisi, Ciriello, De Angelis, Zaccaria, Melis, Versace, Nicolais, De Torre, Piccolo, Barbato, Cavallaro, Paglia, Della Vedova, Argentin, Giovanelli, Gnecchi, Levi, Sarubbi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
* 3. 37. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
* 3. 101. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiale possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 98. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono trattamenti sanitari e in quanto tali possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 6. Brugger, Zeller.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari. Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 93. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 96. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiale, trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 97. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica. Pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 94. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 95. Farina Coscioni.

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Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono considerate forme terapeutiche e, come tali, possono essere rifiutate dal paziente, anche attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni in tal senso nella dat.
3. 99. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione forzate, intese come interventi medici tesi a somministrare, per vie diverse da quelle naturali, sostanze chimiche nutrienti e/o idratanti, sono forme di terapia medica del tutto assimilabili ad ogni altro trattamento sanitario. Come tali possono essere oggetto di dichiarazione di trattamento anticipato.
3. 100. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazioni ed idratazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente e per tanto gestite esclusivamente da specialisti in materia, sono da considerarsi in tutto e per tutto interventi terapeutici, quindi passibili di rifiuto come ogni altra forma terapeutica.
3. 102. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali o forzate, fornite al paziente incapace di provvedere autonomamente alla respirazione e/o alla deglutizione nelle diverse forme di cui la scienza e la tecnica dispongono, sono forme di trattamento terapeutico e possono quindi formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 104. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono tornino al paziente, sono forme terapeutiche, finalizzate a tenere in vita il paziente sine die, e devono poter essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 105. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 150. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 10. Il Relatore.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione sono forme di sostegno vitale normalmente finalizzate

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ad alleviare le sofferenze, non possono quindi essere oggetto di dat. Nei soggetti in fase terminale in stato di incoscienza, la loro modulazione e le vie di somministrazione sono da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza ed alle condizioni del paziente e debbono essere il frutto della interazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, ed i famigliari o il fiduciario qualora il paziente abbia sottoscritto le dat.
3. 13. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono essere in taluni casi (specificati dalla scienza medica, nell'ambito di patologie neurodegenerative ad esempio) forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Possono essere, al contrario, oggetto di dat nel caso in cui il loro impiego, nell'ambito di situazioni comatose irreversibili, non possa essere di alcuna efficacia medica, né in vista di un miglioramento della situazione clinica del paziente, né come strumenti inquadrabili nelle terapie del dolore.
3. 92. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può esprimere la propria volontà di non essere sottoposto a metodologie di supporto delle funzioni vitali quando esse non possano essere ritenute ragionevolmente utili in funzione del ripristino dell'autonomia delle funzioni stesse.
3. 23. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può esprimere la propria volontà di non essere mantenuto in vita in stato vegetativo permanente, ritenendo tale condizione lesiva della propri a dignità.
3. 24. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Il paziente può, in ogni caso, rifiutarle.
3. 107. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione ed idratazione, in qualunque forma somministrate, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro assimilazione a trattamenti sanitari.
3. 91. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di cura e di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e

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possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento in quanto trattamento invasivo.
3. 90. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente ed essendo la scienza e la tecnica in continua evoluzione, non possono essere considerate da sempre e per sempre forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, per cui i medici, così come indicato dal comitato per la bioetica, pur tenendo in considerazione le direttive anticipate di trattamento espresse dall'interessato comprensive dell'accettazione o rifiuto dell'alimentazione ed idratazione, dovranno giustificare per iscritto le azioni che violeranno questa volontà.
3. 103. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente.
3. 110. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La persona può dichiarare il rifiuto a forme di sostegno vitale quando la loro messa in atto non sia in grado di alleviare la sofferenza fisica, che è dovere del medico contrastare con i più opportuni provvedimenti terapeutici disponibili.
3. 106. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In via generale e conclusiva, nel rispetto del proprio diritto costituzionale alla dignità umana e della libertà di rifiuto di trattamenti non ritenuti dal soggetto necessari e/o idonei e/o adeguati o comunque non rispondenti al proprio intimo volere in relazione alla condizione fisica oggetto del presente testo normativo, nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte dell'individuo a qualsivoglia tipologia di trattamento sanitario non desiderato.
3. 88. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Rientrano nella previsione di cui al precedente comma 3 anche le forme di alimentazione ed idratazione forzata, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente.
3. 89. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.
3. 109. Farina Coscioni.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,.
3. 156.Farina Coscioni.

Al comma 5, dopo le parole: possono fornirle al paziente aggiungere le seguenti: quando prescritte in modo appropriato.
3. 31.Lenzi.

Al comma 5, sostituire le parole: sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino

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alla fine della vita con le seguenti: sono trattamenti sanitari.
3. 153.Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire le parole: forme di sostegno vitale con le seguenti: forme di terapia medica, nonché di sostegno vitale.
3. 27.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita.
3. 155.Farina Coscioni.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze.
3. 154.Farina Coscioni.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
* 3. 26.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 152.Farina Coscioni.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
** 3. 36.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
** 3. 177.Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire la parola: non con le seguenti: proprio per questo.
3. 175.Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire la parola: non con le seguenti: per questo motivo.
3. 174.Farina Coscioni.

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:, salvo provochino sofferenze o aggravino il quadro clinico.
3. 3.Barani.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:
È possibile sospendere la nutrizione artificiale, quando la persona è nella fase terminale della vita o quando questa forma di sostegno vitale si configura come futile e sproporzionata rispetto ai suoi fini di procurare sollievo dalle sofferenze nel rispetto della dignità della persona. Tale valutazione compete al medico curante secondo scienza e coscienza coinvolgendo i familiari attraverso una completa informazione, chiamati a tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il miglior interesse della persona incapace.
3. 38.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 6.
3. 170.Farina Coscioni.

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Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata dal medico curante. In assenza di dichiarazione anticipata di trattamento il medico, informati i familiari, agisce secondo i mezzi terapeutici adeguati allo stato clinico.
3. 11.Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le dichiarazioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui viene accertato che il paziente non è più in grado di intendere e di volere. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista rianimatore, un neurologo ed il curante, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 14.Calgaro, Mosella.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:
La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato lo stato di incapacità d'intendere e volere del disponente.
3. 39.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente:
Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi in uno stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. Qualora, il medico curante ritenga che siano intervenuti nuovi elementi terapeutici, documentati e riconosciuti dalla letteratura scientifica, diversi da quelli conoscibili al momento della sottoscrizione della dichiarazione anticipata di trattamento, può, sentito il fiduciario se nominato e, in mancanza di questo nell'ordine il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale, così come disposto anche nell'articolo 3, comma 2, della legge 1o aprile 1999 n. 91 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», disattendere le disposizioni della dichiarazione anticipata di trattamento, indicandone le ragioni nella cartella clinica.
3. 45.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: diventa impegnativa.
3. 42.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 6, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: e vincolante per la struttura sanitaria.
3. 148.Farina Coscioni.

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Al comma 6, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: entra in vigore.
3. 147.Farina Coscioni.

Al comma 6, sopprimere le parole: in stato vegetativo.
* 3. 29.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: in stato vegetativo.
* 3. 40.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, sostituire le parole: in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano con le seguenti: sia incapace di intendere o di volere.
3. 149.Farina Coscioni.

Al comma 6, sostituire le parole: vegetativo con le seguenti: di perdita persistente o prolungata di capacità di intendere e volere.
3. 86.Farina Coscioni.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: soggetto in stato vegetativo aggiungere le seguenti: o in coma irreversibile.
3. 4.Barani.

Al comma 6, dopo le parole: stato vegetativo inserire le seguenti:, ovvero in stato di incapacità di intendere e di volere, sia esso temporaneo o permanente,.
3. 87.Farina Coscioni.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: La valutazione dello stato clinico con le seguenti: La certificazione dello stato di incapacità d'intendere e volere.
3. 43.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: curante aggiungere le seguenti: e su sua indicazione.
3. 52. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio.
3. 51. Farina Coscioni.

Al comma 6, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui ai commi precedenti, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.
3. 41. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 6, alla fine aggiungere il seguente periodo: Se il medico curante non

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condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla azienda sanitaria locale deve rivolgersi al sindaco.
3. 55. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può astenersi dalle decisioni del collegio medico.
3. 56. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può opporsi e appellarsi all'Ordine dei medici.
3. 57. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivida, appellandosi all'Ordine dei medici.
3. 58. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può chiedere eventuali sostituzioni.
3. 54. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può indicare eventuali sostituzioni.
3. 53. Farina Coscioni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica.
3. 44. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in caso di assenza di dichiarazione anticipata di trattamento ovvero di assenza, decesso, o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo e, nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento non indichi un secondo fiduciario che subentri al primo in caso di irreperibilità, rinuncia o morte di quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale, così come disposto anche nell'articolo 3, comma 2, della legge 1o aprile 1999, n. 91, «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti».
3. 47. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e non

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abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.
3. 28. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Nella rubrica sostituire la parola: contenuti con la seguente: contenuto.
3. 186. Farina Coscioni.

Nella rubrica sopprimere le parole: e limiti.
3. 187. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Situazione d'urgenza).

1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.
2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni dì cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.
3. 01. Farina Coscioni.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, ma sono vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale che le sottoscrive; in caso di patologia in atto, per la quale il soggetto è già sottoposto a cure, la DAT può essere raccolta dal medico curante e riportata nella cartella clinica.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza, che non consentono l'immediata acquisizione della DAT, il medico agisce secondo quando prescritto negli articoli 1 e 2 della presente legge, sentito ove possibile il fiduciario, annotando nella cartella clinica le ragioni delle proprie scelte.
4. 74.Farina Coscioni.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione
anticipata di trattamento).

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 6, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
4. 75.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 nonché la nomina del fiduciario sono formulate con atto scritto in data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
4. 22.Farina Coscioni.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno.
2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente, di cui è conservata idonea documentazione nella cartella clinica. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento è impegnativa per le strutture sanitarie sia pubbliche sia private nel rispetto dell'obiezione di coscienza del medico.
4. 12.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che ha informato il dichiarante, devono essere formulate in modo chiaro, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa, devono essere sottoscritte contestualmente dal medico e dal soggetto interessato maggiorenne e sono adottate nella sua piena libertà e consapevolezza.
4. 5.Catanoso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, ma impegnativo, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere.
4. 13.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.
4. 23.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), quando redatte, sono vincolanti per i terzi, sono redatte in forma scritta con firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento.
4. 135.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
4. 145.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, ma sono sempre vincolanti nei confronti di terzi, in quanto espressione certa di volontà del soggetto che le sottoscrive e riconducibili all'enunciato dell'articolo 32 della Carta costituzionale della Repubblica che indica la vita di esclusiva appartenenza del dichiarante.
4. 137.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti per i sanitari e sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni.
4. 146.Farina Coscioni.

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Al comma 1, dopo la parola trattamento inserire le seguenti:, che.
4. 56.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole da: non sono obbligatorie fino alla fine del comma, con le seguenti:, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa.
4. 25.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: sono obbligatorie inserire le seguenti: ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7.
4. 131.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: non sono obbligatorie inserire le seguenti: ma, qualora espresse, sono impegnative per la struttura sanitaria nel rispetto della libertà di coscienza del medico.
4. 11.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo le parole: non sono obbligatorie inserire le seguenti: ma sono impegnative.
4. 10.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa, ovvero redatte in forma elettronica con apposta firma elettronica certificata secondo le modalità e tecnologie disponibili.
4. 117.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: maggiorenne con la seguente: maggiore di quattordici anni.
4. 180.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: maggiorenne inserire le seguenti: o minorenne di età superiore ai sedici anni, assistito da un genitore.
4. 61.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: in piena con la seguente: pienamente.
4. 179.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica.
4. 176.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: informazione medico-clinica inserire le seguenti: se richiesto dal paziente.
4. 175.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
4. 88.Farina Coscioni.

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Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: sono raccolte dal medico curante o, se l'interessato lo ritiene opportuno, anche da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento e che garantisce che il pazienze sia stato informato delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.
4. 130.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente la sottoscrive con le seguenti: sono raccolte, a titolo gratuito, da un notaio o da un legale ovvero depositate presso l'ufficio anagrafe del Servizio sanitario nazionale competente per territorio. Il soggetto che riceve l'atto dà atto, nella dichiarazione stessa, della data di ricezione.
4. 129.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: possono essere raccolte da un notaio.
4. 128.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: possono essere raccolte dal medico di medicina generale.
4. 178.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: sono raccolte inserire le seguenti:, salvo casi esplicitamente motivati,.
4. 66.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.
* 4. 14.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.
* 4. 62.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: dal fiduciario del soggetto, familiare o non, e alla loro redazione partecipa il medico di famiglia, che sottoscrive con firma autografa la dichiarazione anticipata di trattamento unitamente alla persona fiduciaria. Così redatte, le DAT hanno valore vincolante per la classe medica e per la legge. Per i soggetti minorenni la responsabilità ricade sui loro tutori legali, siano essi i genitori, naturali o adottivi, o terze parti legalmente riconosciute.
4. 132.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: da un notaio ovvero da un avvocato, in ossequio alla delibera del Consiglio nazionale forense del 28 giugno 2008, a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione, che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento.
4. 136.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della

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professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento.
4. 133.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: da un notaio a titolo gratuito o dal sindaco del comune di residenza.
4. 116.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale con le seguenti: dal medico di medicina generale o dal fiduciario di cui all'articolo 6.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: deve essere aggiungere le seguenti: consegnata dai soggetti di cui al comma 1 e.
4. 7.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale con le seguenti: dal medico di fiducia liberamente scelto.
4. 15.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire le parole: di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: o da persona incaricata di un pubblico servizio.
4. 149.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: di fiducia.
4. 147.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: che contestualmente le sottoscrive.
4. 148.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: che ha l'obbligo di sottoscriverle.
4. 177.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza altre formalità.
4. 67.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, indicando a fianco della propria firma il numero d'iscrizione all'Ordine dei medici. Il medico di medicina generale ha l'obbligo di comunicarle al Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, istituito ai sensi dell'articolo 9, e ne rilascia ricevuta.
4. 3.Barani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: indicando a fianco della propria firma il numero d'iscrizione all'Ordine dei medici.
4. 31.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: apponendo anche il suo timbro.
4. 30.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in tre copie, una delle quali viene trattenuta dal medico e una dal sottoscrittore.
4. 70.Farina Coscioni.

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Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne trattiene una copia.
4. 71.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tre giorni dalla sottoscrizione il medico o il paziente depositano una copia presso l'Ordine dei notai.
4. 29.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Immediatamente il medico invia una copia della dichiarazione all'Ordine dei medici.
4. 73.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Ordine dei medici territorialmente competente conserva l'originale della dichiarazione in busta sigillata.
4. 32.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico ne conserva copia telematica e ne rilascia ricevuta.
4. 33.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve trattenere una copia della dichiarazione.
4. 72.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È compito dell'azienda sanitaria locale conservare la dichiarazione sottoscritta e rilasciarne ricevuta al depositante.
4. 34.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando un medico sottoscrive più di dieci dichiarazioni nell'arco di due anni, ne dà notizia al sindaco.
4. 35.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il dichiarante ritiene che l'informazione di cui al presente comma tenda a modificare o a contrastare la propria intenzione, questi può rivolgersi ad altro medico.
4. 36.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono altresì essere raccolte da un qualsiasi pubblico ufficiale.
4. 63.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il soggetto renda la propria dichiarazione davanti ad altro medico, questi si accerta che il medico del dichiarante abbia fornito le informazioni di cui al presente comma.
4. 64.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il dichiarante voglia redigere la propria dichiarazione davanti a un medico diverso dal proprio, può motivare la propria decisione nella dichiarazione, che comunque resta valida.
4. 65.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di ostacolare o contrastare la volontà del dichiarante.
4. 69.Farina Coscioni.

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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di modificare la volontà del dichiarante.
4. 68.Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo.
4. 97.Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico.
4. 98.Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione dei principio di autodeterminazione dei malato e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
4. 99.Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il notaio o l'avvocato ne certificano l'autenticità ed attestano che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.
4. 118.Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il fiduciario, salvo il caso in cui il soggetto interessato sia diventato incapace di intendere e di volere, può declinare in ogni momento l'incarico per iscritto, comunicandolo direttamente al soggetto interessato e al medico di famiglia.
4. 119.Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In caso di mancata sottoscrizione da parte del medico, la dichiarazione anticipata di trattamento può essere sottoscritta presso gli sportelli anagrafici circoscrizionali e datata a cura dell'incaricato del comune.
4. 120.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In ogni caso, un pubblico ufficiale certifica l'autenticità della dichiarazione di cui al comma 1 ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle conseguenze della sottoscrizione.
4. 24.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa.
4. 76.Farina Coscioni.

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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. Soddisfatti tali requisiti, esse divengono vincolanti per il medico.
4. 86.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza con le seguenti: devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole.
4. 121.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo la parola: consapevolezza inserire le seguenti:, senza che il medico abusi della sua posizione.
4. 38.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: con firma autografa aggiungere le seguenti:, che ne certifica l'autenticità ed attesta che l'estensore abbia espresso le proprie disposizioni in piena libertà e autonomia intellettuale.
4. 87.Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il dichiarante ritiene che il medico stia esercitando pressioni ritenute indebite, si rivolge all'Ordine dei medici per avere un ulteriore confronto.
4. 37.Farina Coscioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle dichiarazioni anticipate di trattamento il soggetto può dare indicazioni anche in merito al tipo di assistenza religiosa che desidera ricevere ed in merito alla possibile donazione di organi al momento della sua morte clinicamente accertata.
4. 16.Binetti, Livia Turco, Argentin, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Pedoto, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 3.
4. 122.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata. La dichiarazione può essere in ogni momento revocata o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti.
4. 102.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione ha validità dalla data di sottoscrizione sine die e può essere modificata in ogni momento.
4. 125.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione ha validità permanente.
4. 126.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità per tutto l'arco della vita dell'individuo, ma può essere cambiata dall'interessato in qualsiasi momento, con le forme prescritte nei commi precedenti.
4. 124.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione

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ha validità di dieci anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi da 1 a 3.
4. 77.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di dieci anni. Scaduto questo termine, in mancanza di successive manifestazioni di volontà in proposito, essa dovrà comunque essere presa in considerazione dal medico curante in quanto manifestazione dell'orientamento del paziente. La DAT può essere indefinitivamente rinnovata, o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti.
4. 101.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio-assenso.
4. 141.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione ha durata pari a tre anni, termine oltre il quale, se non si revoca, si intende rinnovata.
4. 140.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni.
4. 142.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.
4. 26.Farina Coscioni.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: La dichiarazione ha validità illimitata e non necessità di essere rinnovata
4. 39.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: soggetto inserire le seguenti: disponga diversamente o.
4. 42.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: soggetto inserire le seguenti: indichi un termine più lungo o.
4. 44.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: soggetto inserire le seguenti: indichi un termine più breve o.
4. 43.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: incapace inserire le seguenti:, per agevolare l'informazione e l'aggiornamento medico-scientifico del paziente.
4. 4.Catanoso.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantatré.
4. 169.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: quaranta.
4. 127.Farina Coscioni.

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Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: trentacinque.
4. 103.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: trentadue.
4. 170.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: trentuno.
4. 168.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta.
4. 104.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: venticinque.
4. 105.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: venti.
4. 106.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: diciannove.
4. 107.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: diciotto.
4. 108.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: diciassette.
4. 109.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: sedici.
4. 110.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: quindici.
4. 111.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattordici.
4. 112.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: tredici.
4. 113.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: dodici.
4. 114.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: undici.
4. 115.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
4. 100.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: nove.
4. 162.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.
4. 163.Farina Coscioni.

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Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
4. 164.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole:, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1 con le seguenti: e si rinnova automaticamente.
4. 143.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2 con le seguenti: essa può essere rinnovata.
4. 123.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In caso di mancato rinnovo e di successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante, d'intesa con i familiari, tiene comunque conto della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i princìpi e i divieti stabiliti dalla presente legge.
4. 1.Mazzarella, Granata.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti: ha valore e.
4. 8. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire le parole da: con la forma fino alla fine del comma, con le seguenti: con la semplice apposizione di una ulteriore firma e con la data aggiornata, davanti allo stesso medico o, se non disponibile, ad altro medico.
4. 40.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole da: con la forma fino alla fine del comma, con le seguenti: davanti a un qualsiasi pubblico ufficiale.
4. 41.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento devono essere sottoscritti dal soggetto interessato.
4. 17. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento esclusivamente dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e non è nella disponibilità dell'eventuale fiduciario, nei casi in cui il paziente abbia perso la capacità di intendere e di volere o quella di comunicare il proprio pensiero.
4. 84.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento

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dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa.
4. 27.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità a tempo indeterminato. La DAT può essere in qualunque momento rivista e modificata dal paziente, con la forma prescritta nei commi precedenti.
4. 85.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La revoca della DAT può essere effettuata con semplice sottoscrizione, davanti a testimoni, di atto di revoca sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, anche in assenza di un notaio.
4. 93.Farina Coscioni.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove non sia possibile la sottoscrizione per impedimenti fisici, il soggetto interessato potrà revocare in tutto o in parte la dichiarazione anche oralmente in presenza di due testimoni.
4. 155.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sempre inserita nella documentazione sanitaria personale a qualunque titolo costituita.
4. 19. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita.
4. 28.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Il paziente può comunque richiedere che l'inserimento avvenga al momento stesso della redazione della cartella clinica.
4. 83.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime.
4. 81.Farina Coscioni.

Al comma 5, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti:, previa verifica della sua validità,.
4. 48.Farina Coscioni.

Al comma 5, dopo la parola: inserita aggiungere le seguenti: in copia.
4. 49.Farina Coscioni.

Al comma 5, dopo le parole: cartella clinica aggiungere le seguenti:, previa immediata comunicazione al responsabile della struttura sanitaria,.
4. 45.Farina Coscioni.

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Al comma 5, sopprimere le parole: dal momento fino alla fine del comma.
4. 18. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contemporaneamente all'inserimento, il dirigente della struttura sanitaria avverte il medico curante.
4. 46.Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se del caso, o in caso di sua assenza, viene avvertito il fiduciario.
4. 47.Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il paziente non è in grado di esibirla, si avverte il medico curante.
4. 50.Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il medico curante, o l'eventuale fiduciario, può garantire l'esistenza della dichiarazione e il suo contenuto, qualora il paziente non sia in grado di esibirla. In questo caso la dichiarazione originale deve essere consegnata entro ventiquattro ore.
4. 51.Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione può rifiutarsi di inserirla nella cartella clinica, assumendosene le eventuali responsabilità.
4. 52.Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'Ordine dei medici.
4. 53.Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'autorità giudiziaria.
4. 54.Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 2. Della Vedova, Perina, Raisi.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 9. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 80.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In condizioni di emergenza o urgenza, qualora il medico non conosca il contenuto delle DAT ed i tempi non permettano di verificarne l'esistenza senza pregiudicare le possibilità di cura del paziente, il medico stesso è totalmente svincolato dalla loro applicazione.
4. 6.Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione, fatta salva la sua integrale attuazione non appena venga notificata alla struttura medica di ricovero,

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che dovrà immediatamente abbandonare terapie od azioni che siano in contrasto con essa.
4. 95.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione. Le aziende ospedaliere e le ASL predispongono database contenenti le DAT, immediatamente accessibili da tutti i reparti di pronto soccorso e di degenza.
4. 82.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In condizioni di urgenza, ove non sia possibile una sua immediata acquisizione, l'unità medica che ha in carico il paziente procede in base alla deontologia medica tradizionale.
4. 94.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, lettera f), in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita imminente, la dichiarazione anticipata di trattamento non assume rilievo limitatamente all'attivazione immediata di trattamenti idonei a supportare le funzioni vitali criticamente compromesse o minacciate.
4. 20. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a meno che non sia espressamente richiesto nella dichiarazione.
4. 153.Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo disposizioni in senso contrario espressamente contenute nella dichiarazione.
4. 55.Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dichiarazioni sono invece vincolanti anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, nel caso in cui nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sia espressamente negato il consenso a tutte o alcune manovre di rianimazione.
4. 152.Farina Coscioni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata dove il paziente è ricoverato deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 9, comma 1, per conoscere l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento e, in caso affermativo, avere la possibilità di consultarla.
4. 21. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo Paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge viene immediatamente informato. Se non è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.
2. Il cittadino, o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla

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presente legge e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio Paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.
3. In questo caso, chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo Stato di residenza dello straniero.
4. 09.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Campagne d'informazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. 01. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Obiezione di coscienza).

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 7, comma 2, della presente legge, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento.
4. 02.Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia, in grado di esibire una dichiarazione anticipata di trattamento, ancorché redatta secondo le norme del Paese d'origine, ha il diritto di chiederne l'applicazione.
4. 03.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata di trattamento, ancorché redatta secondo le norme del Paese d'origine, ha il diritto di chiedere che essa sia accettata come valida dalla struttura presso la quale è ricoverato.
4. 04.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso in possesso di una dichiarazione anticipata sottoscritta con le

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forme e le modalità previste dal Paese d'origine.
4. 06.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di dichiarazione anticipata scritta nella lingua d'origine.
4. 05.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, la struttura presso la quale è ricoverato provvede senza indugi a informarlo.
4. 07.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del Paese d'origine dello straniero.
4. 08.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Quando una dichiarazione anticipata sia scritta nella lingua originale di un cittadino straniero deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti.
4. 010.Farina Coscioni.

ART. 5.
(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. L'assistenza ai pazienti in stato vegetativo rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
2. L'assistenza domiciliare ai pazienti in stato vegetativo è garantita dalla azienda sanitaria locale nel cui territorio risiedono.
5. 2.Calgaro, Mosella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rientra nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
2. L'assistenza ai pazienti in stato vegetativo è garantita ed assicurata anche al loro domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.
5. 5.Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.
5. 37.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Il Ministro del lavoro fino a: nell'assicurare.

Conseguentemente, dopo la parola: permanente aggiungere, in fine, le seguenti: rappresenta livello essenziale di assistenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza è garantita ed assicurata anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.
5. 6.Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: vegetativo permanente con le seguenti: vegetativo persistente.
5. 3.Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire le parole: vegetativo permanente con le seguenti: vegetativo e altre forme neurologiche correlate; queste individuano un livello essenziale di assistenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
5. 8.Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e con il coinvolgimento della comunità scientifica, adotta, inoltre, linee guida sugli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici dei pazienti in stato vegetativo al fine di valutarne gli esiti dei trattamenti riabilitativi, di nutrizione artificiale e di altri eventuali trattamenti di supporto vitale, di prevenzione e gestione delle complicanze.
1-ter. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociale, con il decreto di cui al comma 1, istituisce e disciplina le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro osservazionale nazionale cui confluiscono i dati relativi agli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici dei pazienti in stato vegetativo.
5. 7.Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, adotta misure concrete di supporto ai pazienti in stato vegetativo permanente e ai loro familiari.
5. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

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di Trento e di Bolzano, garantisce che in ogni regione e provincia autonoma ci siano strutture di accoglienza permanente e unità di risveglio in base al fabbisogno riscontrato, per gestire i differenti stadi delle patologie dei pazienti in stato vegetativo, di minima coscienza, o comunque in stato cerebrale di bassa responsività.
5. 10.Binetti, Turco Livia, Argentin, D'Incecco, Grassi, Miotto, Pedoto, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce un apposito fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, con il quale lo Stato concorre, insieme alla regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, al finanziamento dell'assistenza di cui al comma 1.
5. 4.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con un proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, con il coinvolgimento delle società medico-scientifiche maggiormente rappresentative delle discipline coinvolte, affida all'Istituto superiore di sanità il compito di promuovere uno studio osservazionale sui soggetti in stato vegetativo, negli ambiti delle malattie neoplastiche terminali e di quelle cronico degenerative avanzate, riferito allo stato della ricerca pura ed applicata su tali condizioni nonché sugli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici e socio-assistenziali, anche al fine di valutare gli esiti a distanza dei trattamenti assicurati, compresi quelli di supporto vitale, nonché sulla prevenzione e gestione delle complicanze. La sistematica rilevazione ed archiviazione di tali dati presso l'Istituto superiore di sanità va a costituire il Registro nazionale degli stati vegetativi e forme neurologiche correlate.
5. 9.Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi non cittadini italiani, dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza italiana.
5. 01.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento.
5. 02.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento.
5. 03.Farina Coscioni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, in conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di

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indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative.
2. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
5. 04.Farina Coscioni.

ART. 6.
(Fiduciario).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario che ne curi l'esecuzione.
2. In caso di mancata nomina del fiduciario, di rinuncia o di morte dello stesso, l'esecuzione della dichiarazione anticipata di trattamento è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente more uxorio, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado
3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente in cooperazione con il medico di base ed è obbligato ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.
4. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento.
5. Il fiduciario si impegna a vigilare affinché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere o di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante sono, nell'ordine, il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente more uxorio, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado.
6. 11.Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Fiduciario).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.
2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà. In mancanza di un fiduciario, le relative funzioni sono svolte dal tutore, dal curatore

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o dall'amministratore di sostegno cui il decreto di nomina attribuisca l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario; a tali soggetti si applicano, ove compatibili, le norme della presente legge relative al fiduciario. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 406, ultimo comma, del codice civile, in mancanza di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno competente, il medico curante è tenuto a fornire notizia al pubblico ministero.
3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata dì trattamento.
4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte o sopravvenuta incapacità.
6. 37.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Fiduciario).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.
2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà.
3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.
6. 38.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione

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nelle medesime forme di cui al presente articolo e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.
3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.
4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.
6. 148.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.
3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.
6. 60.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
6. 143.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: può nominare con la seguente: nomina.

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4 sopprimere le parole:, se nominato,.
6. 12.Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: può nominare con la seguente: nomina.
6. 1.Catanoso.

Al comma 1, sopprimere le parole:, capace di intendere e di volere,.
6. 73.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione con le seguenti: opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione per farla conoscere e contribuire a realizzarne le volontà.
6. 57.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, affinché venga rispettata la volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto.
6. 59.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in calce.
6. 72.Farina Coscioni.

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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ruolo del fiduciario viene meno per revoca, morte o sopravvenuta incapacità.
6. 14.Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può revocarlo in qualsiasi momento.
6. 141.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario non può pretendere né denaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo.
6. 139.Farina Coscioni.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nulla è dovuto al fiduciario per lo svolgimento delle proprie mansioni.
6. 138.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario che chieda un corrispettivo in denaro o in altra forma per accettare la propria nomina non può fare il fiduciario.
6. 147.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando la dichiarazione abbia una validità superiore ai tre anni la nomina di un fiduciario è obbligatoria.
6. 142.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui il dichiarante sia minorenne ma di età superiore ai sedici anni, la nomina di un fiduciario è obbligatoria.
6. 144.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il dichiarante revoca il fiduciario, o lo sostituisce, non ha alcun obbligo di motivare la sua decisione, che diventa valida con una semplice dichiarazione fatta davanti a testimoni.
6. 140.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sindaco del comune di residenza del dichiarante assume le veci del fiduciario quando questi per un qualsiasi motivo non sia reperibile.
6. 145.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fiduciario nominato è temporaneamente impossibilitato a esercitare il suo ruolo, la struttura responsabile avvisa il medico curante o il sindaco.
6. 146.Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
6. 13.Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad

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indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni, opera nel migliore interesse dell'incapace.
6. 15.Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.
6. 53.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole:, se nominato,.

Conseguentemente, ai commi 4 e 5, sopprimere le parole:, se nominato,.
6. 2.Catanoso.

Al comma 2, sostituire le parole: l'unico con la seguente: il.
6. 71.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: interagire con il medico aggiungere le seguenti: con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 16.Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, sopprimere le parole: e si impegna ad agire.
6. 129.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: si impegna.
6. 127.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: si impegna con le seguenti: è impegnato.
6. 134.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: ad agire.
6. 128.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: ad agire nell'esclusivo e migliore interesse con le seguenti: a dare attuazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento.
6. 70.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: nell'esclusivo e migliore interesse con le seguenti: nell'interesse.
6. 130.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: operando sempre con le seguenti: garantendo di operare sempre.
6. 6.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, sopprimere le parole: sempre e solo.
6. 131.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire la parola: intenzioni con la seguente: volontà.
6. 69.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere la parola: legittimamente.
6. 132.Farina Coscioni.

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Al comma 2, sostituire la parola: esplicitate con la seguente: sottoscritte.
6. 133.Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fiduciario ritiene che le volontà del dichiarante non siano rispettate si rivolge senza indugio all'autorità giudiziaria.
6. 125.Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il dichiarante o i suoi congiunti di primo grado ritengano che sia venuto meno il vincolo di lealtà del fiduciario, possono chiedere un decreto di revoca all'autorità giudiziaria.
6. 135.Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A fronte di un disconoscimento delle volontà del dichiarante, il fiduciario avverte il sindaco del comune di residenza del dichiarante, che deve intervenire a tutela delle volontà del dichiarante.
6. 124.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il fiduciario vigila, quando il paziente versa in una condizione di accanimento terapeutico o ha dichiarato di rifiutare alcuni trattamenti sanitari ma non i sostegni vitali, affinché il medico accompagni il decorso naturale della malattia somministrando le migliori terapie palliative e lenitive disponibili.
6. 3.Catanoso.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.
6. 54.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.
6. 120.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: fiduciario inserire le seguenti:, che e, in fine, aggiungere le seguenti:, può, se lo ritiene necessario, chiedere l'intervento di uno specialista in cure palliative che partecipi alla definizione dei trattamenti necessari al paziente.
6. 115.Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere le parole:, se nominato,.
6. 56.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole da: si impegna a vigilare fino alla fine del comma con le seguenti: è vincolato dalle dichiarazioni anticipate di trattamento.
6. 65.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le con le seguenti:, assistito da un palliativista di sua fiducia, quando lo ritenga necessario, richiede la somministrazione delle.
6. 117.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: si impegna a vigilare con le seguenti: è autorizzato in ogni momento ad intervenire.
6. 116.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: vigilare con la seguente: operare.
6. 17.Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Al comma 3, sostituire la parola: vigilare con la seguente: verificare.
6. 113.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: vigilare aggiungere le seguenti:, nei limiti della sua competenza,.
6. 10.Lenzi.

Al comma 3, sostituire le parole: perché al paziente vengano con le seguenti: perché al paziente siano.
6. 112.Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere la parola: migliori.
6. 110.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: migliori con la seguente: opportune.
6. 111.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: quando le condizioni del paziente lo richiedano.
6. 118.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti:, anche chiedendo che sia sentito uno specialista della terapia del dolore.
6. 119.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: evitando con la seguente: senza.
6. 109.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico con le seguenti: sia di accanimento che di abbandono terapeutico.
6. 107.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico con le seguenti: di accanimento o di abbandono terapeutico.
6. 108.Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere le parole:, sia di abbandono terapeutico.
6. 7.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire le parole: sia di abbandono terapeutico con le seguenti:, sia di interventi in contrasto con la volontà espressa dal paziente stesso.
6. 8.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque interventi in contrasto con la volontà espressa dal paziente medesimo.
6. 9.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il fiduciario sia un medico, egli può assistere e partecipare all'attività diagnostica.
6. 121.Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di mettere in atto i trattamenti ritenuti necessari, la struttura

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sanitaria si accerta che il fiduciario ne abbia avuto informazione chiara e comprensibile.
6. 122.Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario deve sempre essere messo al corrente di tutte le iniziative di carattere terapeutico che la struttura sanitaria intenda mettere in atto. Se del caso può farsi assistere da un medico di propria fiducia.
6. 123.Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 4.
*6. 18.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 4.
*6. 66.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 55.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il fiduciario, in collaborazione con il medico curante con il quale si realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire la puntualità delle cure, tranne nei casi in cui queste siano discordi dalle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 114.Farina Coscioni.

Al comma 4, sopprimere la parola: attentamente.
6. 136.Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire le parole: non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale con le seguenti: il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia, salvo che tale possibilità non derivi direttamente dal rispetto della volontà del paziente come espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 58.Farina Coscioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura.
6. 61.Farina Coscioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in collaborazione con le forze dell'ordine, l'esercito e la magistratura.
6. 62.Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 5.
6. 64.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario, che provvederà ad inserire il relativo documento nella cartella clinica.
6. 52.Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire le parole: può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo con le seguenti:, che rinuncia per iscritto all'incarico, lo comunica.
6. 149.Farina Coscioni.

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Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo ultimo caso, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, qualora non sia possibile nominare un nuovo fiduciario, sono, nell'ordine, il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente more uxorio, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado.
6. 19.Argentin, Livia Turco, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la rinuncia è motivata da contrasti con il medico curante, deve informare l'Ordine dei medici e il responsabile della struttura sanitaria.
6. 150.Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la rinuncia non dipende da contrasti con le decisioni del responsabile del trattamento sanitario, può indicare il nome di un altro fiduciario, in accordo col dichiarante o con i familiari.
6. 161.Farina Coscioni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adempiuti dai familiari secondo quanto previsto dal Codice civile, Libro II, Titolo II, Capo I.
6. 4.Il relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel caso di assenza, decesso, rinuncia o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono, nell'ordine, il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente more uxorio, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente.
6. 20.Argentin, Livia Turco, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il fiduciario non può pretendere né denaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo.
6. 21.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È facoltà del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni anticipate di trattamento indicare un secondo fiduciario che subentra al primo in caso di irreperibilità, rinuncia o morte. In caso di mancata nomina del fiduciario o di rinuncia, morte o irreperibilità del secondo fiduciario, la sua funzione è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente more uxorio, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.
6. 5.Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È facoltà del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni anticipate di trattamento indicare un secondo fiduciario che subentra al primo in caso di irreperibilità, rinuncia o morte.
6. 22.Binetti, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Lucà, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Qualora il fiduciario rinunciasse all'incarico, il giudice tutelare deve provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal paziente nella propria dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 42.Farina Coscioni.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In caso di assenza o rinuncia del fiduciario, le strutture pubbliche devono farsi carico del rispetto delle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 43.Farina Coscioni.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 2.Della Vedova, Perina, Raisi.

Sopprimerlo.
* 7. 113.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Ruolo del medico).

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica.
4. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.
5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 38.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Ruolo del medico).

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, ne valuta l'attinenza alla specifica situazione clinica ed alle relative esigenze terapeutiche, considerando altresì

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se dette volontà siano state manifestate con piena consapevolezza delle conseguenze derivanti da una loro attuazione, ed annotando infine nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di osservare o di non osservare dette volontà.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni contrarie alla legge.
3. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.
4. Nel caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico curante, la questione può essere sottoposta alla valutazione del comitato etico della struttura sanitaria, il quale, sentiti il fiduciario ed il medico curante, si esprime con motivato parere. Il parere espresso non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico non intenda adeguarsi al parere, egli stesso, o la struttura sanitaria che ha in cura il paziente, su richiesta del fiduciario, sono tenuti ad individuare altresì disposto ad eseguire quanto stabilito nel parere.
7. 37.Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Risoluzione delle controversie).

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1.
7. 36.Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 1.
* 7. 7.Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 1.
* 7. 13.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 1.
* 7. 26.Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 1.
* 7. 110.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono vincolanti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per la struttura sanitaria presso la quale il paziente è ricoverato. Nel contempo è garantito al personale medico-sanitario il diritto all'obiezione di coscienza.
1-bis. Il personale medico-sanitario è tenuto a motivare compiutamente le proprie decisioni all'interno della cartella clinica.
1-ter. Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, la direzione della struttura sanitaria individua le modalità affinché esse siano

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seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico e sanitario disponibile a tale scopo.
7. 25.Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, devono essere rispettate dal medico curante. Dette volontà possono essere disattese dal medico, sentito il fiduciario, solamente qualora non corrispondano più a quanto riportato dalla dichiarazione anticipata di trattamento, in conseguenza di eventuali sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche.
7. 11.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non può disattenderla.
7. 105.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime.
7. 127.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante.
7. 42.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, le annota nella cartella clinica.
7. 12.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici. Egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene.
7. 164.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.
7. 126.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ove si escluda che una delle parti sia il medico curante, la decisione è assunta, su istanza dei pubblico ministero o da chiunque vi

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abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante e i soggetti in questione.
7. 39.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono prese in considerazione, con le seguenti: devono essere prese in considerazione.
7. 10.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione dal fino alla fine del comma con le seguenti: vincolanti per il medico curante.
7. 130.Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le parole: prese in considerazione dal medico curante con le parole: impegnative per il medico.
7. 1.Mazzarella, Granata.

Al comma 1, sostituire le parole: prese in considerazione dal con le seguenti: vincolanti per il.
7. 129.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: medico curante aggiungere le seguenti: o i soggetti parimenti legittimati.
7. 115.Farina Coscioni.

Al comma 1 sopprimere le parole: che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
7. 128.Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le parole da: sentito il fiduciario fino alla fine del comma con le seguenti: non può in ogni caso disattenderle.
7. 166.Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le parole da:, sentito il fiduciario fino alla fine del comma con le seguenti: ne valuta le ragioni.
7. 168.Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le parole da:, sentito il fiduciario fino alla fine del comma con le seguenti: se in disaccordo, ne comunica le ragioni alla direzione sanitaria che individua immediatamente un altro medico.
7. 167.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno con le seguenti: le modalità con cui renderle esecutive.
7. 101.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno con le seguenti: le modalità con cui eseguirle.
7. 100.Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: seguirle o meno con le seguenti: eventualmente di non seguirle.
7. 44.Farina Coscioni.

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Al comma 1, sopprimere le parole: o meno.
7. 99.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna altra indicazione o manifestazione di volontà, in qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo rilasciata, può essere presa in considerazione dal medico ai fini di cui alla presente legge.
7. 4.Molteni, Rondini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, esse, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti e delle decisioni del medico curante, sono comunque vincolanti per la struttura sanitaria, la cui direzione individua le modalità affinché esse siano seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico disponibile a tale scopo.
7. 27.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante rifiuta di seguirle per ragioni coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo.
7. 28.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le renda esecutive.
7. 98.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le esegua.
7. 97.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante rifiuta di seguirlo per ragioni di coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo.
7. 169.Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico curante rifiuti di aderire alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata, considerandole non adeguate da un punto di vista clinico, avverte la direzione sanitaria che provvede a una verifica di carattere scientifico-clinico.
7. 170.Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 2.
* 7. 29.Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 2.
* 7. 109.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Le volontà espresse dal soggetto relativamente alla rinuncia a trattamenti sperimentali, di rianimazione o tali da prevedere l'utilizzazione di macchine a sostegno di funzioni vitali, interventi chirurgici invasivi o terapie comunque particolarmente gravose per patologie a esito inevitabilmente e rapidamente infausto, possono essere disattese dal medico solo in presenza di sviluppi delle conoscenze

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scientifiche e terapeutiche tali da modificare sostanzialmente il contesto terapeutico rispetto a quello valutato dall'interessato nel momento della manifestazione della sua volontà. La decisione del medico di disattendere quanto indicato nelle dichiarazioni anticipate dovrà essere condivisa dal fiduciario, se nominato dal dichiarante. Le motivazioni della decisione dovranno essere annotate nella cartella clinica.
2-bis. L'eventuale indicazione di un rifiuto di trattamenti diversi da quelli indicati al comma 2, ivi compresa la nutrizione artificiale, sarà valutata secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, tenendo conto della mancanza del requisito della attualità della volontà e dunque della impossibilità di realizzare tutte le condizioni richieste per la piena efficacia del consenso informato. Il rifiuto di questi trattamenti assumerà rilievo vincolante quando la persona entra nella fase terminale della vita ovvero esso comporti per il paziente un'eccessiva gravosità o un rilevante disagio fisico, anche in conseguenza dell'uso di ausili strumentali o del prolungarsi di una condizione patologica che non consenta ragionevoli probabilità di recupero.
2-ter. Le condizioni previste al precedente comma 2-bis vengono verificate dal medico curante. In caso di disaccordo con la valutazione espressa dal medico curante, il fiduciario può chiedere il giudizio di un Collegio composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore, un medico specialista della patologia e due membri non medici, uno dei quali appartenente al personale infermieristico, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza. Per la sospensione dei medesimi trattamenti sono sempre necessari sia il parere favorevole del medico curante ovvero del Collegio, sia il consenso del fiduciario. Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire la decisione del Collegio, essa, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti e delle decisioni del medico curante, è comunque vincolante per la struttura sanitaria, la cui direzione individua le modalità affinché essa sia seguita, ivi compresa l'individuazione del personale medico disponibile a tale scopo.
2-quater. Le funzioni del fiduciario di cui ai commi 2 e 2-ter, qualora non sia stato nominato o sia indisponibile, sono svolte dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito.
7. 24.Vassallo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento devono essere rispettate dal medico curante. Dette volontà possono essere disattese dal medico, sentito il fiduciario, solamente qualora non corrispondano più a quanto riportato dalla dichiarazione anticipata di trattamento, in conseguenza di eventuali sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche.
7. 17.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il medico che assiste il paziente in stato di ricovero o a domicilio, è tenuto sia a rispettare le indicazioni attuali o anticipate, anche se possono determinare il suo decesso, sia a sostenerlo con cure antidolore se presta o ha rilasciato nelle dichiarazione anticipata di trattamento, il consenso all'erogazione dei sostegni vitali. Il medico deve rispettare in ogni caso la libertà personale del paziente, anche se il rifiuto dei trattamenti sanitari e dei sostegni vitali, stante il divieto di qualunque forma di eutanasia, significa la rinuncia al ricovero e all'assistenza medica per rientrare nella sua sfera giuridica privata.
7. 5.Catanoso.

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Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico non può sottoporre il paziente a trattamenti espressamente vietati nella dichiarazione anticipata di trattamento. A meno che sia a ciò autorizzato dal giudice tutelare, od esclusivamente nel caso in cui i trattamenti espressamente vietati nella dichiarazione anticipata di trattamento possano verosimilmente portare ad una rapida risoluzione della situazione di stato vegetativo del paziente, e non servano esclusivamente a prolungarne lo stato di vita vegetativa.
7. 51.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate al non rispetto della volontà del paziente.
7. 52.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciaria, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
7. 138.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
7. 133.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico ha l'obbligo di indicare al paziente che sia cosciente quali siano le possibili conseguenze, in base alle conoscenze mediche attuali, dell'aggravarsi della sua malattia, e ha il diritto di comunicare al paziente che ha diritto a scegliere se essere o non essere rianimato, intubato, alimentato forzatamente e qualsiasi altra pratica invasiva che il paziente ritenga, coscientemente, di rifiutare o di accettare. Il paziente può delegare una persona di fiducia a decidere nel momento dell'aggravarsi della malattia o delle condizioni mediche.
7. 135.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per guanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.
7. 137.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico agisce, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, e comunque garantendo in via prioritaria ed incontrovertibile l'applicazione delle volontà che il paziente ha formalizzato in termini di trattamenti sanitari, anche qualora questi portassero alla morte del paziente stesso.
7. 48.Farina Coscioni.

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Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi dì precauzione, proporzionalità e prudenza.
7. 46.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il rifiuto della prestazione del consenso da parte del fiduciario non comporta l'onere della giustificazione, a meno che non contrasti con quanto disposto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento del paziente.
7. 40.Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo il rispetto delle volontà di paziente, così come dallo stesso espresse anche in sede di dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 45.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
7. 14.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non. Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: o comunque fino alla fine del periodo, con le seguenti: qualora esse siano chiaramente espresse dal paziente.
7. 147.Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
7. 96.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: non può prendere in considerazione con le seguenti: deve ottemperare alle.
7. 143.Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicazioni con la seguente: volontà.
7. 93.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: orientate fino a: o comunque.
7. 15.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: la morte del paziente aggiungere le seguenti:, fermo restando il diritto del paziente alla rinuncia alle cure nel rispetto dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione e il rispetto del principio del consenso informato.
7. 30.Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, sopprimere le parole: o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
7. 142.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: o comunque in contrasto con le norme giuridiche.
7. 95.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: norme giuridiche inserire le seguenti: o con la dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 49.Farina Coscioni.

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Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o la deontologia medica.
7. 94.Farina Coscioni.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: In ogni caso,.
7. 148.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 141.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono eseguite dal medico nel pieno rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione.
7. 83.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione.
7. 85.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto della Convenzione di Oviedo.
7. 84.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire la parola: valutate con la seguente: rispettate.
7. 92.Farina Coscioni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: valutate con le seguenti: prese in considerazione.
7. 16.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, dopo le parole: sentito il fiduciario aggiungere le seguenti: e il Santo Pontefice.
7. 154.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: sentito il fiduciario aggiungere le seguenti: e il ministro della salute.
7. 153.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: sentito il fiduciario aggiungere le seguenti: e il comitato medico di cui al comma 3.
7. 155.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: in scienza e coscienza.
7. 140.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'inviolabilità della vita umana e.
* 7. 18.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'inviolabilità della vita umana e.
* 7. 91.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana con le seguenti: dell'autodeterminazione della persona.
7. 90.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana con le seguenti: dell'articolo 32 della Costituzione.
7. 89.Farina Coscioni.

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Al comma 2, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana con le seguenti: del consenso informato.
7. 88.Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
7. 87.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza con le seguenti: coscienza e tenendo conto dell'articolo 32 della Costituzione.
7. 139.Farina Coscioni.

Al comma 2 sostituire le parole: di precauzione, proporzionalità e prudenza con le seguenti: del codice deontologico.
7. 86.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: e prudenza con le seguenti: prudenza, autodeterminazione della persona e rispetto della dignità umana.
7. 50.Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e comunque nel rispetto delle volontà espresse dal paziente.
7. 19.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: e rispetto della conservazione della dignità dell'essere umano.
7. 47.Farina Coscioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il medico curante, assolto quanto prescritto dal comma 1, qualora non intenda seguire le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e circostanziato, sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto che verrà allegato alle dichiarazioni anticipate di trattamento.
7. 8.Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il medico curante, assolto quanto prescritto dal comma 1, qualora non intenda seguire le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto che verrà allegato alla dichiarazione stessa.
7. 31.Binetti, Grassi, Lenzi, Pedoto.

Sopprimere il comma 3.
7. 82.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Il parere espresso dal collegio medico è vincolante per il medico curante il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e

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deontologico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana.
7. 6.Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Il parere espresso dal collegio medico è vincolante con la sola possibilità da parte del curante di rimettere il mandato e affidare il paziente ad altro sanitario.
7. 9.Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico e rivolgersi ad un altro medico presso la medesima o diversa struttura. Il fiduciario può inoltre richiedere il parere di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 69.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 68.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico scegliendone uno di sua fiducia.
7. 156.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico.
7. 145.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il medico anche nelle situazioni d'urgenza assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della dichiarazione anticipata di trattamento anche se queste potessero comportare il decesso del paziente.
7. 77.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 79.Farina Coscioni.

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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione anticipata di trattamento produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico è tenuto a rispettarla.
7. 76.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole da: di un collegio di medici fino alla fine del comma con le seguenti: del comitato etico della struttura di ricovero.
7. 71.Farina Coscioni.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: medico legale.
7. 161.Farina Coscioni.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: neurologo aggiungere le seguenti: e da un giudice di pace.
7. 22.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza con le seguenti: dal Ministro della salute.
7. 160.Farina Coscioni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza con le seguenti: da un sottosegretario del Ministero della salute.
7. 159.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza con le seguenti: dal sottosegretario Eugenia Roccella.
7. 158.Farina Coscioni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: struttura di ricovero o, aggiungere le seguenti: in subordine.
7. 20.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante ai fini del trattamento al quale sottoporre il paziente. Il medico curante non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alla proprie convinzione di carattere deontologico e di coscienza, ma in questo caso è obbligato ad abbandonare la cura del paziente.
7. 23.Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. In tal caso, deve proseguire la sua assistenza fino a quando un altro medico si farà carico di quella relazione di cura.
7. 34.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il fiduciario, qualora ritenesse

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che le decisioni adottate non siano conformi alla volontà espressa dal paziente nella DAT, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le decisioni conseguenti saranno vincolanti per il medico curante, il quale non potrà porre in essere prestazioni ritenute contrarie alle volontà espresse dal paziente.
7. 63.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante, il quale sarà tenuto ad agire secondo le indicazioni ricevute.
7. 157.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale parere è vincolante per il medico curante.
7. 73.Farina Coscioni.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: il quale non è tenuto fino alla fine del periodo, con le seguenti: il quale è tenuto a conformarsi alla volontà espressa dal fiduciario.
7. 3.Brugger, Zeller.

Al comma 3, sostituire le parole: il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico con le seguenti: il quale sarà tenuto a reperire un medico che lo sostituisca.
7. 72.Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo le parole: scientifico e deontologico, inserire le seguenti: e dovrà rimettere l'incarico ad un medico non obiettore.
7. 64.Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso la volontà espressa dal paziente deve ritenersi comunque vincolante per la struttura sanitaria, che è tenuta a porre comunque in essere le prestazioni necessarie al rispetto di quanto indicato dal medesimo paziente nella dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 21.Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso, il parere è comunque impegnativo per la struttura sanitaria che provvede immediatamente a sostituire il medico curante.
7. 32.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La direzione sanitaria della struttura di ricovero sarà immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la dichiarazione anticipata di trattamento secondo le modalità espresse del dichiarante.
7. 33.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso, il parere è comunque vincolante per la struttura sanitaria che provvede immediatamente a sostituire il medico curante.
7. 162.Farina Coscioni.

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Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: La struttura sanitaria si farà carico di reperire un medico disponibile.
7. 65.Farina Coscioni.

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: Il medico curante può ritirarsi in ogni momento dall'incarico e in tal caso verrà designato, previa accettazione del fiduciario, un medico curante di pari competenze.
7. 67.Farina Coscioni.

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: Nell'eventualità di tale rinuncia la direzione sanitaria della struttura di ricovero sarà immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la dichiarazione anticipata di trattamento secondo le modalità espresse del dichiarante.
7. 66.Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico informa il fiduciario al fine di adottare le decisioni conseguenti.
7. 163. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo.
7. 152. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace.
7. 75. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può inoltrare richiesta di disattenderle al Consiglio superiore della sanità, motivando la decisione. In caso di parere negativo egli dovrà comunque sottostare alle volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di trattamento.
7. 62. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può attivare la procedura di cui all'articolo 8.
7. 150. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.
7. 151. Farina Coscioni.

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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
7. 74. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il compito del medico).
7. 112. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il ruolo del medico con paziente e fiduciario nel fine vita).
7. 118. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Rapporti tra paziente, medico e fiduciario).
7. 119. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il rapporto tra medico e paziente nel fine vita).
7. 120. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il ruolo del medico nel fine vita: quando può praticare l'eutanasia e i limiti).
7. 121. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il medico: il ruolo e i limiti).
7. 122. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il medico: prerogative e limiti).
7. 123. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il ruolo del medico nel fine vita).
7. 124. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Limiti alla possibilità di intervento del medico).
7. 125. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Situazione d'urgenza).

1. La dichiarazione anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.
2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.
7. 01. Farina Coscioni.

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 1. Della Vedova, Perina, Raisi.

Pag. 799

Sopprimerlo.
*8. 2. Catanoso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Risoluzione delle controversie).

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1.
8. 7. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Istituzione del registro nazionale telematico dello dichiarazioni anticipate).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dalla presente legge. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.
2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.
3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.
4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dalla presente legge sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.
8. 8. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Commissione nazionale di controllo).

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.
3. La Commissione invia altresì annualmente alle Camere i dati attestanti la corrispondenza tra le dichiarazioni previste dalla presente legge e i rispettivi trattamenti attuati dai sanitari.
8. 9. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Giudice tutelare).

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 5, nel caso di contrasto circa l'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento o l'operato del fiduciario, il fiduciario, il medico curante, i responsabili dei servizi sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente,

Pag. 800

i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, sentiti il fiduciario, il medico curante ed il comitato etico della struttura sanitaria eventualmente coinvolto ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il fiduciario ed il medico curante sono tenuti a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.
8. 10. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In assenza del fiduciario, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario sono l'amministratore di sostegno o il tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine, il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado. In caso di contrasto, la decisione sul trattamento sanitario è adottata dal giudice tutelare, su sentito il parere del collegio di medici di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.
8. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nel quale sono raccolte le dichiarazioni; resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.
8. 13. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».
8. 14. Farina Coscioni.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
8. 15. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: in assenza del fiduciario,.
8. 6. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: la decisione è autorizzata, con le seguenti: la decisione sul trattamento sanitario è assunta.
8. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sopprimere le parole:, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7.
8. 5. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: su, aggiungere la seguente: conferma.
8. 11. Farina Coscioni.

Pag. 801

Al comma 1, sopprimere le parole:, sentito il medico curante.
8. 18. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 2.
8. 17. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.
8. 12. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 3.
8. 16. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di cui il medico ravvisi inadempienze da parte del fiduciario, è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero.
8. 20. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario possono altresì segnalare il medico all'autorità giudiziaria.
8. 19. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazione annuale al Parlamento).

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge e sui suoi effetti. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
8. 01. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attività di pubblicizzazione e informazione).

1. Il ministero della salute e il ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai Ministeri medesimi.
2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.
3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Gli spot devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 02. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

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istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.
2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.
3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.
4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità, nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.
8. 03. Farina Coscioni.

ART. 9.

Sopprimere i commi 1 e 2.
9. 2. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. 9. Farina Coscioni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di un aggiungere la seguente: apposito.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. 17. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero della salute.
9. 7. Lenzi.

Pag. 803

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato e presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
9. 10. Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, con le seguenti: legge ordinaria da adottare.
9. 16. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero della salute.
9. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dagli avvocati, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in condizioni di incapacità.
9. 11. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.
9. 6. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La presente legge, alla scadenza di cinque anni dalla sua entrata in vigore, sarà sottoposta ad una valutazione dei benefici sociali attesi dalla sua attuazione in relazioni ai principi e ai valori che la ispirano. Il Ministero della sanità istituisce un'apposita Commissione di valutazione. Il Ministro della sanità, preso atto della relazione della Commissione, la sottoporrà, con le sue osservazioni, all'attenzione del Parlamento.
9. 1. Mazzarella, Granata.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
9. 13. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.
9. 14. Farina Coscioni.

Pag. 804

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.
9. 15. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con i presidenti del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.
9. 12. Farina Coscioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connesso e da essi dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.
9. 8. Farina Coscioni.