CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2009
251.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010.

Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, relativa nota di variazioni e connesse parti del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, (legge finanziaria 2010).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 4, sostituire le parole: disponibilità di finanza pubblica, con le seguenti: entrate tributarie.
2936/VI/1. 1. Messina. Barbato.

ART. 2.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro»; la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro»; la lettera c) è sostituita dalla seguente: e) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare;
b) il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
55-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5».
55-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

55-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.
55-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/VI/2. 1. Barbato, Messina.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,» sono soppresse.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/VI/2. 2. Federico Testa.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per l'anno 2011» ed eliminare il secondo periodo.
18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5».
18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
2936/VI/2. 3. Messina. Barbato.

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Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni si applicano anche a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
19-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma I, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
2936/VI/2. 4. Barbato, Messina.

Dopo il comma 29, inserire il seguente:
29-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al comma 2, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonché quella, non beata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE.
2936/VI/2. 5. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
33-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente a 10.000 e a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro».
33-ter. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «del risultato operativo lordo della gestione caratteristica» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un importo pari a 30.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/VI/2. 6. Graziano.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011";

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b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui al primo comma dell'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dello Sviluppo Economico:
2011: - 1.500.
Ministero Economia e Finanze:
2012: - 5.000.
2936/VI/2. 7. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

Dopo il comma 34, inserire il seguente:
34-bis. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/VI/2. 8. Graziano.

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
38-bis. I canoni relativi alle concessioni con finalità turistico-ricreative di aree demaniali marittime sono ridotti del 50 per cento, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, limitatamente alle concessioni utilizzate per le attività di ristorazione.
36-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito compressivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/VI/2. 9. Carlucci.
(Inammissibile)

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
56. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nei territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo Unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».
2936/VI/2. 10. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di Comuni ricadenti nella

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zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/VI/2. 11. Osvaldo Napoli, Zorzato.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
55-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
55-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2010, si provvede mediante incremento del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, dell'aliquota dell'accisa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2936/VI/2. 12. Osvaldo Napoli, Zorzato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «nel catasto fabbricati» sono inserite le seguenti parole: «indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/VI/2. 13. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) i fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/VI/2. 14. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. I possessori di fabbricati rurali con i requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 2010 possono richiedere in carta libera, anche in via telematica, al catasto territorialmente

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competente, con effetti anche retroattivi, la variazione del classamento catastale nelle categorie catastali A/6 ovvero D/10, restando ferma la rendita catastale già attribuita. La mancata comunicazione e a variazione avvenuta o del diniego della richiesta entro il 31 dicembre 2011 al richiedente equivale a silenzio assenso.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni dì spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/VI/2. 15. Brugger, Zeller.

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ALLEGATO 2

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010.

Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, relativa nota di variazioni e connesse parti del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, (legge finanziaria 2010).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010, del disegno di legge C. 2937, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012» e relativa nota di variazioni, e le connesse parti del disegno di legge C. 2936, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010)»;
evidenziato, sotto il profilo macroeconomico, come il miglioramento dello scenario internazionale, che sta riguardando in particolare l'economia italiana, rappresenti un primo passo positivo verso il definitivo superamento della crisi in cui versa il sistema economico globale, ma come sia ancora necessario dedicare la massima attenzione ai temi della crisi, soprattutto per quanto riguarda i riflessi della recessione sul mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione;
rilevato come la manovra complessiva presentata dal Governo alle Camera confermi sostanzialmente gli obiettivi di finanza pubblica, anche alla luce della revisione delle previsioni recate al Documento di programmazione economico - finanziaria dalla Nota di aggiornamento al DPEF recentemente presentata;
evidenziato, in particolare, come per il 2010 il quadro programmatico di finanza pubblica coincida con quello tendenziale, mentre un primo miglioramento dei saldi di finanza pubblica e del debito pubblico si registra nel 2011 e prosegue negli anni successivi;
rilevato inoltre come il confronto tra i dati relativi alle entrate indicati nel disegno di legge di bilancio per il 2010 e quelli della legge di bilancio per il 2009, evidenzi una considerevole riduzione delle entrate finali nel 2010, di circa 27 miliardi di euro, quasi interamente ascrivibile alle entrate tributarie.
sottolineato, peraltro, come l'ammontare delle entrate tributarie previste nel disegno di legge di bilancio per il 2010 indichi un incremento dello 0,9 per cento rispetto alle previsioni assestate 2009;
rilevato, con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria, come, analogamente a quanto avvenuto con la precedente legge finanziaria, il disegno di legge risulti strutturato in soli tre articoli ed abbia un contenuto molto snello, limitandosi a fissare gli obiettivi dei saldi di

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bilancio, a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate al disegno di legge;
sottolineato quindi come tale alleggerimento del disegno di legge finanziaria sia motivata dalla scelta del Governo, analoga a quella compiuta lo scorso anno, di anticipare l'articolazione complessiva della manovra finanziaria per il triennio 2010-2012 allo scorso luglio, con il decreto - legge n. 78 del 2009, recante una serie di misure volte a contrastare gli effetti avversi della crisi economica, ed a salvaguardare al contempo l'equilibrio dei conti pubblici;
evidenziato positivamente come il comma 4 dell'articolo 1 preveda che le maggiori disponibilità che si realizzassero nel 2010 rispetto alle previsioni del DPEF 2010-2013 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di redditi medio - bassi, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati;
sottolineata l'esigenza di utilizzare tutti gli strumenti di politica economica atti a rafforzare il tessuto produttivo nazionale ed a porlo nelle condizioni di usufruire delle opportunità di sviluppo che saranno fornite dal miglioramento dello scenario macroeconomico mondiale;
considerata la necessità di venire incontro alle difficoltà in cui versa il settore agricolo, determinate in particolare dall'abbassamento dei prezzi alla produzione causato dalla riduzione dei consumi e dalla forte concorrenza internazionale nel settore;
segnalata l'opportunità di procedere ad una revisione del regime tributario delle locazioni, introducendo, in apposito provvedimento, un meccanismo di imposizione forfetaria a fini IRPEF, con aliquota non superiore al 20 per cento, sui redditi da locazione relativi a contratti regolarmente registrati, in particolare per quelli concernenti immobili adibiti ad abitazione, al fine di favorire l'emersione degli affitti che attualmente sfuggono all'imposizione e di ampliare il mercato delle locazioni;
rilevata, al contempo, l'esigenza che le misure di sostegno fiscale alle famiglie ed alle imprese si inseriscano in un quadro di compatibilità rispetto agli equilibri di finanza pubblica, proseguendo e rafforzando la politica di salvaguardia dei conti pubblici e di sostegno al rilancio delle iniziative produttive avviata con il decreto - legge n. 112 del 2008 e proseguita con il decreto - legge n. 185 del 2008 e con i decreti - legge n. 5 e n. 78 del 2009;
segnalata, conseguentemente, l'esigenza che l'azione di politica tributaria continui ad essere orientata all'obiettivo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, non solo per assicurare all'Erario maggiori risorse che potranno essere destinate alla riduzione della pressione fiscale ed all'adozione di misure di sostegno, ma anche per evitare che la stessa evasione sia utilizzata come strumento di concorrenza sleale in danno della grande maggioranza di operatori economici onesti;
evidenziata, in tale contesto, l'esigenza di favorire un'adeguata disponibilità di credito per il sistema produttivo nazionale, in particolare per le piccole e medie imprese, ponendo in essere tutte le misure atte ad evitare le conseguenze negative sul tessuto economico che derivano da una condizione di insufficiente liquidità;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 8 dell'articolo 2, il quale rende permanente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento sulle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare la disposizione come novella al decreto del

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Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in considerazione del fatto che essa rende permanente un regime agevolativo in precedenza prorogato anno per anno;
b) con riferimento al comma 22 dell'articolo 2, il quale prevede che le vittime di atti di terrorismo, e i loro superstiti, che siano parti in procedimenti civili, penali, amministrativi o contabili, dipendenti da atti di terrorismo, sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro e di ogni altra imposta, in quanto parti in causa dei predetti procedimenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento all'esenzione per «ogni altra imposta»;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare, in un quadro di compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, una prima revisione del regime dell'Imposta regionale sulle attività produttive, in particolare prevedendo la progressiva esclusione dalla relativa base imponibile degli oneri per il personale e di quelli per i debiti, soprattutto in favore dei soggetti imponibili ubicati nelle aree sottoutilizzate;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure di sostegno per il settore agricolo, in particolare verificando la possibilità di prevedere una sospensione temporanea delle procedure di riscossione in atto nei confronti dei produttori agricoli e di ridurre l'aliquota IVA applicabile all'uva da vino.

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ALLEGATO 3

Tabella n. 2.

Disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010.

Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, relativa nota di variazioni e connesse parti del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, (legge finanziaria 2010).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, del disegno di legge C. 2937, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012» e relativa nota di variazioni, e le connesse parti del disegno di legge C. 2936, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010)»,
sottolineato come, a fronte del ridimensionamento del contenuto proprio della legge finanziaria, anche con riferimento all'esercizio finanziario 2010 si segnali una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità, prevista in via sperimentale, inizialmente per il solo esercizio 2009, dall'articolo 60, comma 3, del decreto - legge n. 112 e del 2008 e, quindi, estesa al 2010 dall'articolo 23, comma 21-quater, del decreto - legge n. 78 del 2009, di effettuare, in sede di legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa;
evidenziato come le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2010 registrino una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all'assestamento per il 2009, per un importo di 8.541 milioni di euro, derivante da una riduzione delle spese finali di 9.270 milioni di euro, che riguarda in larga parte le spese in conto capitale, e da una riduzione delle entrate finali di 729 milioni di euro;
rilevato come il valore del risparmio pubblico indicato dal bilancio a legislazione vigente per il 2010 registri, rispetto ai dati assestati per il 2009, un miglioramento di 556 milioni di euro;
evidenziata, in linea generale, l'esigenza di proseguire il processo di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di ridurre gli sprechi e di massimizzare l'efficacia della spesa pubblica, anche al fine di liberare maggiori risorse per il rilancio del ciclo economico;
sottolineato, a tale riguardo, come il completamento della riforma in senso federalista del sistema tributario e della finanza degli enti locali comporterà un più corretto e razionale utilizzo delle risorse pubbliche;
evidenziato, con riferimento allo stato di previsione del Ministro dell'economia

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e delle finanze, per quanto riguarda il centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», come nel programma «Edilizia abitativa e politiche territoriali» si disponga l'istituzione di apposito capitolo, con una dotazione di 88,5 milioni di euro, per la concessione di contributi, anche sotto forma di crediti di imposta, alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto - legge n. 39 del 2009;
rilevato altresì, al medesimo riguardo, come la Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria preveda, tra l'altro, il finanziamento del credito d'imposta in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, per un ammontare di 88,5 milioni nel 2010, di 177 milioni nel 2011, di 265,5 milioni nel 2012 e di complessivi 2,6 miliardi dal 2013 al 2032;
rilevato, sempre con riferimento al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, come il programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», rechi incrementi dei trasferimenti in favore delle Agenzie fiscali, in particolare di quelli destinati all'Agenzia delle entrate, che passano da 2,5 ad oltre 2,8 miliardi, nonché dei trasferimenti ai Centri di assistenza fiscale;
segnalato, con riferimento al programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte», l'incremento delle risorse destinate alla società Equitalia Spa, nonché di quelle destinate alle restituzioni IRES e IRPEF in relazione alla deduzione della quota IRAP relativa agli interessi passivi e oneri assimilati, ovvero per il personale dipendente o assimilato, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto - legge n. 185 del 2008, che passano da 100 milioni del 2009 a 500 milioni nel 2010;
evidenziato, con riferimento al programma «Incentivi alle imprese», l'incremento di 201 milioni delle risorse per il finanziamento del credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e l'aumento di 120 milioni delle risorse per il credito d'imposta fruito dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;
rilevato come le appostazioni di bilancio per il 2010 relative al Centro di Responsabilità «Guardia di Finanza» rechino un incremento di 90 milioni di euro rispetto al dato assestato 2009, in particolare per quanto attiene al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», per il quale si prevede un incremento di 98 milioni;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
con riferimento al comma 24 dell'articolo 2, il quale prevede che il Corpo della Guardia di finanza può consentire l'uso di proprie denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e della propria immagine, servendosi eventualmente di apposita società, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quale sia la società della quale la Guardia di finanza potrà avvalersi relativamente all'uso dei propri elementi distintivi, prevedendo che a tal fine che il Corpo possa fare ricorso ad apposito ente.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazioni (C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e C. 2937-bis).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (C. 2937 Tab. 1).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (C. 2937 Tab. 2).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI MESSINA E BARBATO

La VI Commissione,
esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2937, approvato dal Senato, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012» (Tabelle 1 e 2) e le parti corrispondenti del disegno di legge 2936, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
considerato che:
lo scorso anno, il Ministro dell'economia e delle finanze ha cercato di anticipare la manovra economica - normalmente affidata alla legge finanziaria - elaborando una serie di norme (contenute nel decreto - legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti «assalti alla diligenza» nel percorso parlamentare dei disegni di legge finanziari;
il disegno di legge finanziaria 2010 risulta quindi costituito da pochissimi articoli, e da interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti;
ciò nonostante, la previsione governativa secondo cui non ci sarebbero più state, come in passato, leggi finanziarie omnibus, è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza al disegno di legge finanziaria 2010, che hanno portato un gruppo di senatori del Popolo della libertà ad ideare e redigere una vera e propria proposta di legge finanziaria alternativa;
in attesa di conoscere l'entità del gettito del cosiddetto «scudo fiscale», molte questioni di rilievo rimangono ad oggi sospese, in particolare per quanto riguarda:
la banca per il Mezzogiorno;
il taglio dell'IRAP;
lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;
il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;

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la tassazione forfetaria sui redditi da locazione;
il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;
la detrazione fiscale del 55 per cento sulle spese per il risparmio energetico degli edifici;
il 5 per mille;
le misure, anche fiscali, a favore del lavoro;
le risorse per la sicurezza e la giustizia;
al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri, fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale, mentre, nel frattempo, è ben evidente che la fase peggiore della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;
il Governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;
stiamo discutendo di un disegno di legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;
il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente, al netto degli interessi, raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e - ciò che è più grave - è prevista ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;
la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;
il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009, e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è previsto, nel 2009, in misura pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;
la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ha condotto comunque il Paese ad una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;
bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma solo parzialmente, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già sperimentato dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;
i dati attuali ci dicono che la scelta compiuta con il decreto-legge n. 112 del 2008, basata prevalentemente su una logica di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma, contrariamente alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese, al netto degli interessi, sale a circa 25 miliardi, di cui solo una minima parte destinate ad interventi anticrisi;
se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo), e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;
gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziate per altri impieghi; sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette praticamente nulle nel triennio 2008- 2010, contro una media ponderata dei

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paesi OCSE pari al 3,9 per cento del PIL (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);
se la crisi «è alle spalle» - come sostiene il Governo - essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario; tuttavia Confindustria e Confcommercio sono preoccupate, e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, così come il livello di povertà e le sperequazioni dei redditi, e si prospettano ulteriori chiusure di fabbriche e perdite di posti di lavoro;
la crisi che, sta incidendo meno sull'andamento del PIL, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 al 7,4 per cento, e continuerà a salire nei prossimi mesi, poiché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;
poco o niente è previsto dal disegno di legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'IRAP, pure necessaria, mentre si insiste su una politica orientata solo sul lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, laddove si è invece di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;
la competizione sui costi, per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale, attualmente depressa, rappresenta una politica illusoria, poiché le produzioni labour intensive sono state ormai trasferite in altre parti del mondo;
la ripresa internazionale, quando verrà, non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente, basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi; la fase successiva alla crisi non lascerà le cose come erano e nessuno sa, in questo momento, chi nel mondo prenderà il posto delle famiglie americane come consumatori globali; non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;
dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;
il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza, essendo esposto a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;
per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi sarà necessario un livello più elevato della domanda interna, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;
il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli eurobond, nonché attraverso un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria, al fine di avere istituti di credito più capaci di dare credito;
il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale Governo, stimolando maggiormente la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda e delle piccole imprese;
premesso, per quanto concerne, in particolare, gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, che:
secondo quanto riportato nell'ultimo bollettino delle Entrate tributarie, pubblicato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, l'andamento delle entrate tributarie nei primi nove mesi del 2009 registra, rispetto al gettito del medesimo periodo del 2008, una riduzione di 9.575 milioni di euro (-3,3 per cento) imputabile, in particolare, alle minori entrate relative all'IVA (-7.634 milioni), all'IRES (-4.884 milioni) e all'IRE (-2.807 milioni), mentre risultano, invece, in aumento

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le entrate classificate «Altre imposte dirette» (+5.292 milioni) e quelle relative al settore giochi;
mentre le entrate IRPEF evidenziano una riduzione, rispetto al corrispondente periodo del 2008, di 2.807 milioni di euro (-2,4 per cento), l'IRES registra un gettito di 21.287 milioni di euro (-4.884 milioni di euro, pari a -18,7 per cento), con un calo molto superiore alla caduta del PIL per il 2009; le entrate IVA, pari a 74.554 milioni di euro, risentono a loro volta del contesto economico (ma anche dell'aumento dell'evasione fiscale), con una riduzione di -7.634 milioni di euro (-9,3 per cento) rispetto al dato 2008, ben superiore al calo dei consumi (-3,6 per cento a fine 2009 secondo l'OCSE);
dall'analisi della Tabella n. 2 emerge che i tagli di bilancio per il 2010 colpiscono indiscriminatamente vari settori e riguardano diverse missioni, fra le quali colpisce il taglio degli stanziamenti per la missione relativa alle politiche sociali, le cui dotazioni risultano ridotte di 925 milioni di euro;
in riferimento al disegno di legge finanziaria 2010, in continuità con la logica con la quale il Governo ha agito fin dall'inizio della crisi economica e finanziaria, esso contiene misure che determinano un impatto neutrale sulla crescita economica del Paese, senza dunque nessun effetto anticiclico;
sottolineato come la manovra finanziaria e di bilancio avrebbe invece dovuto, in particolare:
perseguire il conseguimento dell'obiettivo di una più equa distribuzione dell'onere fiscale, attraverso azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di recupero della base imponibile, valorizzando il criterio dell'effettiva progressività del prelievo affermato dalla Costituzione e promuovendo un maggior equilibrio del prelievo rispetto alle diverse tipologie di reddito;
alleggerire il carico IRPEF sui redditi bassi e medi da lavoro e da pensione, diminuendo l'imposta sulle tredicesime, nonché mediante analoghi interventi per il lavoro parasubordinato e assimilati, attraverso il meccanismo delle detrazioni;
aumentare le detrazioni per carichi familiari;
prevedere un credito d'imposta con criteri automatici di fruizione per gli investimenti a favore dell'innovazione di prodotto e di processo;
prevedere la deduzione graduale del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, in particolare per le piccole e medie imprese, al fine di non penalizzare l'occupazione;
prevedere la tassazione con aliquota del 20 per cento delle rendite finanziarie speculative, con l'esclusione dei rendimenti dei titoli di Stato;
prevedere il ripristino delle norme di contrasto all'evasione fiscale introdotte dal Governo Prodi e soppresse dall'attuale Governo;
rilevato come, rispetto a tali obiettivi, il Governo dimostri di rimanere lontano da qualsiasi iniziativa concreta;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Messina, Barbato.

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ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00233 Bernardo ed altri: Problematiche relative alla società di riscossione Tributi Italia Spa ed iniziative in materia di concessione dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
la società Tributi Italia Spa, concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario, risultando debitrice, secondo i dati forniti dal Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia, nel corso dell'audizione del 12 novembre 2009 dinanzi alla Commissione finanze, nei confronti di circa 135 comuni, per un ammontare complessivo di oltre 89 milioni di euro relativi a tributi riscossi e non riversati ai comuni competenti;
tale vicenda ha costituito oggetto di un ciclo di audizioni da parte della Commissione Finanze, le quali hanno consentito di evidenziare uno scenario inquietante riguardo alla specifica situazione della predetta società Tributi Italia, in riferimento alla quale sembrano emergere, anche alla luce delle indagini penali in corso, pesanti responsabilità personali ed istituzionali, in ordine alla vigilanza sulle concessioni per la riscossione delle entrate degli enti locali e alla gestione di tali rapporti;
sussiste l'esigenza di dare in tempi rapidissimi piena soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, i quali, in alcuni casi, rischiano di trovarsi in una condizione di vero e proprio dissesto finanziario e di non poter far fronte ai propri compiti istituzionali, con grave danno per i cittadini interessati e per le comunità locali;
anche alla luce di tali fenomeni, risulta inoltre urgente rivedere l'assetto complessivo del sistema della riscossione degli enti locali, il quale mostra numerose lacune, rafforzando gli strumenti di tutela, verifica e controllo in materia, a salvaguardia della sana e corretta gestione finanziaria degli enti locali, e, soprattutto, a garanzia dei diritti dei cittadini;
appare, nell'immediato, indifferibile ripristinare una condizione di normalità e di legalità e consentire agli enti locali interessati di entrare nella disponibilità delle entrate di loro spettanza ed individuare con chiarezza le cause e le responsabilità che hanno condotto a tale situazione;
in una prospettiva di più ampio respiro risulta inoltre necessario colmare le lacune, sul piano normativo ed amministrativo, mostrate dal sistema della riscossione degli enti locali, al fine di assicurare, anche nella prospettiva del federalismo fiscale, una corretta, trasparente ed efficiente gestione dei tributi e delle altre entrate locali, che consenta agli enti di programmare le proprie politiche di bilancio,
a tale ultimo riguardo appare opportuno procedere ad un complessivo riordino della disciplina relativa alla concessione dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali ed ai relativi controlli, in particolare prevedendo:
a) il divieto dell'affidamento in concessione dei servizi per la riscossione

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spontanea dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, salva la possibilità di affidamento dei servizi di tesoreria;
b) il divieto di costituire società miste tra enti locali e soggetti privati per l'affidamento dei servizi di riscossione dei tributi;
c) la fissazione di limiti massimi della percentuale di aggio riconosciuta ai concessionari della riscossione per le attività di riscossione coattiva, sulla base di criteri che tengano conto della tipologia del tributo riscosso e del contesto economico-sociale nella quale avviene tale attività, in funzione delle attività effettivamente svolte e del relativo grado di probabilità nella riscossione;
d) più incisive forme di controllo sulle garanzie fideiussorie che le società concessionarie devono presentare nel quadro del rapporto concessorio, stabilendo in particolare che le fideiussioni possano essere prestate solo da società iscritte nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
e) forme di controllo preventivo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sui provvedimenti di affidamento delle attività di accertamento e riscossione, subordinandone la validità all'esito degli stessi controlli;
f) meccanismi di vigilanza e di rendicontazione periodica che consentano di monitorare efficacemente l'andamento dei rapporti concessori in materia di servizi di riscossione, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province;
g) il rafforzamento delle competenze, dei poteri e della composizione della Commissione per l'iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, prevista dal comma 2 del già citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
h) il rafforzamento dei requisiti previsti per l'iscrizione nel predetto albo,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente tutte le iniziative necessarie a dare soluzione alla vicenda che vede coinvolta la società Tributi Italia Spa, in particolare:
a) ponendo in essere tutte le misure atte a ripristinare condizioni di legalità e normalità nella gestione delle entrate degli enti locali legati da rapporti concessori con la società Tributi Italia o con società miste partecipate dalla medesima società, in particolare consentendo agli enti medesimi di avere la disponibilità delle somme riscosse di rispettiva spettanza e mai loro riversate e procedendo alla risoluzione dei contratti in corso o alla loro novazione, nonché alla modifica degli assetti societari delle società miste partecipate da Tributi Italia, oppure, ove necessario, al loro scioglimento;
b) provvedendo, all'esito di quanto sopra, all'affiancamento istituzionale degli enti locali interessati dal rapporto con la società Tributi Italia e delle gestioni provvisorie che potranno essere istituite, eventualmente avvalendosi della società Equitalia Spa o delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, al fine di garantire la corretta effettuazione delle attività di riscossione dei tributi locali ed il riversamento delle somme riscosse agli stessi enti;
c) prevedendo strumenti atti a garantire l'accreditamento delle predette entrate presso le tesorerie dei comuni interessati;
d) adottando adeguate misure per la tutela occupazionale dei lavoratori della società Tributi Italia Spa.
(8-00057)
«Bernardo, Fluvi, Fugatti, Messina, Occhiuto, Vico».