CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2009
250.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (Atto n. 146).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/44/CE, concernente le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (Atto n. 146);
rilevato come lo schema di decreto, in attuazione della direttiva 2007/44/CE, si ponga l'obiettivo, pienamente condivisibile, di specificare meglio i criteri che le autorità nazionali di vigilanza devono considerare ai fini della valutazione prudenziale dei progetti di aumento, riduzione o acquisizione di partecipazioni negli enti creditizi, le imprese di assicurazione, di riassicurazione o di investimento;
evidenziato altresì come lo schema di decreto individui direttamente le soglie percentuali di possesso del capitale in corrispondenza delle quali si determina l'obbligo di sottoporre l'acquisizione della partecipazione alla predetta valutazione prudenziale;
rilevato inoltre come la direttiva consenta di rafforzare i processi di cooperazione tra le autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e le autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente;
evidenziato altresì come la direttiva 2007/44/CE intenda armonizzare le diverse normative nazionali vigenti in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche;
rilevato come le modifiche apportate dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo a talune disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), relativamente alla disciplina delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di investimento a capitale variabile (SICAV), si rendano necessarie per assicurare l'opportuna omogeneità all'interno della disciplina del TUF medesimo;
evidenziato, anche alla luce dei chiarimenti forniti in merito dal Governo, come l'articolo 3 dello schema di decreto, il quale abroga il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, che disciplina i procedimenti autorizzativi di spettanza della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine alle operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono operazioni di concentrazione soggette alla preventiva comunicazione alla medesima Autorità garante, abbia il solo fine di armonizzare con le previsioni della direttiva 2007/44/CE il computo del termine entro il quale la Banca d'Italia e l'Autorità garante devono adottare i provvedimenti di rispettiva spettanza, e non intenda invece incidere sul riparto di competenze in materia tra le predette Autorità;
sottolineata l'esigenza di procedere alla rapida attuazione nell'ordinamento della direttiva 2007/44/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 21 marzo 2009;

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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15 del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dello schema di decreto legislativo, il quale elimina il termine di novanta giorni entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione, rinviando ad un regolamento della stessa Banca la definizione dei termini entro il quale dovrà essere effettuata la valutazione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il termine di conclusione del procedimento di valutazione stabilito dal regolamento della Banca d'Italia deve essere congruente con le previsioni in materia della direttiva 2007/44/CE;
b) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, recante l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, il quale prevede che, per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono operazioni di concentrazione soggette alla preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 287, i provvedimenti autorizzativi della Banca d'Italia in ordine alla valutazione della sana e prudente gestione, previsti dall'articolo 19 del TUB, e quelli dell'Autorità garante in ordine all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di circoscrivere le modifiche alla sola parte del predetto comma 5 che stabilisce il termine entro cui la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano i provvedimenti di rispettiva spettanza, al fine di chiarirne l'effettiva portata ed escludere che la disposizione possa essere interpretata come modifica al riparto delle competenze tra le due Autorità.