CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2009
247.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo di «Attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE»;
esaminate le osservazioni al cui accoglimento è condizionato il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;
condivise, in particolare, le osservazioni di cui ai punti n. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18 e 24;
ritenuto opportuno procedere alle correzioni di forma indicate ai punti n. 25, 26, 27, 28 e 29 di cui al predetto parere;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «Centro nazionale di lotta» con le seguenti: «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali»;
all'articolo 2, comma 1, lettera l), in analogia a quanto previsto all'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi»;
all'articolo 2, comma 1, lettera cc), che contiene la definizione di «abbattimento», specificare che tale procedimento sia effettuato con metodi eutanasici e nel rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche previste per le specie animali coinvolte;
all'articolo 2, comma 1, lettera dd), che contiene la definizione di «macellazione», chiarire che il relativo procedimento sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
agli articoli 15, comma 2, 17, comma 3 e 42, comma 2, si preveda che i provvedimenti da adottare ai sensi delle predette disposizioni siano demandati ad un decreto ministeriale e non ad una autorizzazione regionale;
all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 43, comma 1, dopo le parole «i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali», aggiungere le seguenti: «o i Servizi veterinari regionali, a seconda dell'estensione»;
all'articolo 22, comma 2, sopprimere le parole «in via alternativa»;
all'articolo 23, comma 1, lettera d), sopprimere le parole «responsabile del macello»;
all'articolo 42, comma 2, sopprimere la parola «competente».