CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2009
247.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, alla quale sono state abbinate le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè;
rilevato come il Capo II della proposta di legge introduca uno speciale procedimento volto a comporre le cosiddette «crisi da sovraindebitamento», vale a dire le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali, che assume particolare rilevanza, in quanto arricchisce l'ordinamento nazionale di uno strumento utile in un contesto economico e sociale in cui il livello di indebitamento delle famiglie italiane, tradizionalmente molto basso, ha registrato nel corso degli ultimi anni un incremento, pur rimanendo molto al di sotto della media degli altri Paesi avanzati, in particolare degli Stati Uniti degli altri Paesi anglosassoni, ponendo conseguentemente problemi in precedenza estranei al nostro Paese;
sottolineato, al medesimo riguardo, come l'individuazione di modalità più snelle, rispetto alle vigenti procedure fallimentari, per tutelare i diritti dei creditori, possa costituire un elemento molto utile al fine di agevolare l'erogazione del credito nei confronti delle famiglie e degli operatori produttivi di minori dimensioni, la quale trova invece un elemento di ostacolo proprio nella farraginosità delle procedure per il recupero dei crediti, soprattutto in una fase, come quella attuale, caratterizzata da una diffusa crisi economica che sta aggravando la percentuale di incagli e sofferenze bancarie;
evidenziato come la lettera b-bis) dell'articolo 2, che introduce nella legge n. 44 del 1999 un nuovo articolo 18-ter, ai sensi del quale gli enti locali possono disporre l'esonero parziale o totale, ovvero il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, nonché tariffe e canoni locali in favore dei soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero arti o professione, che subiscono un danno o lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, riprenda sostanzialmente il contenuto della risoluzione 7-00085 Causi, esaminata dalla Commissione Finanze;
evidenziata l'estrema delicatezza della previsione di cui all'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, in quanto appare problematico, in particolare per quanto riguarda gli organismi

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di conciliazione, consentire l'accesso, senza alcuna forma di autorizzazione, controllo o limitazione, ai dati dell'anagrafe tributaria;
rilevato come le agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi previste dall'articolo 25-bis siano passibili di determinare minori entrate erariali, per le quali non si indica alcuna forma di copertura finanziaria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione del procedimento di composizione della crisi, attesa l'apparente discrasia tra il dettato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, e il comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo;
b) con riferimento l'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, ai fini del procedimento di composizione, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la previsione, nel senso di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria al solo giudice della procedura, ovvero consentirgli di chiedere dati specifici contenuti nell'anagrafe stessa, rilevanti ai fini del procedimento di composizione;
c) al medesimo riguardo, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 25siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
d) inoltre, con specifico riferimento ai dati contenuti nelle cosiddette «centrali rischi» richiamate dal medesimo articolo 25, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali banche dati faccia riferimento la norma, nonché di prevedere che l'utilizzo dei dati in esse contenuti avvenga nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2007, in quanto applicabili;
e) con riferimento all'articolo 25-bis, il quale prevede che la stipula dell'accordo consente ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le perdite su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la deducibilità delle perdite su crediti sia collegata, non alla stipulazione dell'accordo, bensì all'omologazione dell'accordo da parte del giudice.