CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 novembre 2009
246.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 122

ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

TESTO BASE

ART. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

ART. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.
2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.