CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 82

ALLEGATO 1

5-02073 Fluvi e Narducci: Esonero dei cittadini italiani frontalieri in Svizzera dalla disciplina sul rimpatrio delle attività finanziarie e sul monitoraggio fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time si chiede di sapere quali misure si intendano adottare per esonerare la categoria dei «frontalieri», quei lavoratori fiscalmente residenti in Italia ma che svolgono un'attività di lavoro dipendente in territorio elvetico, dalla vigente normativa del monitoraggio e dello scudo fiscale.
Come segnalato dagli Onorevoli interroganti a questi soggetti, che varcano giornalmente il confine italo-svizzero per lavorare in territorio estero, viene generalmente richiesto dal datore di lavoro di aprire un conto corrente bancario in Svizzera per l'accredito dello stipendio; sovente capita che il saldo annuale contabile di detto conto, dove affluiscono in via principale ed esclusiva le retribuzioni di lavoro dipendente, sia superiore a euro 10 mila.
Al riguardo, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono a conoscenza dei dubbi interpretativi sorti a seguito dell'entrata in vigore della normativa sullo scudo fiscale ed, in particolare, l'Agenzia delle entrate ha già allo studio appositi chiarimenti, come anticipato con un comunicato stampa diramato il 9 novembre 2009, che terranno conto delle tipologie di reddito, delle circostanze in cui è stato prodotto e del suo utilizzo.

Pag. 83

ALLEGATO 2

5-02074 Barbato: Verifiche fiscali sulla società ENI Insurance Limited.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al question time in esame, l'Agenzia delle entrate ha precisato che Eni S.p.A., controllante al 100 per cento della società estera ENI Insurance Limited, con sede legale in Dublino, rientra nel novero dei cosiddetti «grandi contribuenti» di cui all'articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), e, in particolare, dei soggetti sottoposti a tutoraggio annuale ai sensi dei commi da 9 a 12 del medesimo articolo 27.
Allo stato, non risultano specifiche attività di controllo in corso nei confronti della predetta società irlandese da parte dell'Agenzia delle entrate né da parte della Guardia di finanza.
L'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che, nell'ambito della citata attività di tutoraggio, particolare attenzione viene prestata all'individuazione di potenziali rischi fiscali in materia di cosiddetta «esterovestizione».
Ciò premesso, l'Agenzia ha segnalato che gli elementi forniti nell'interrogazione parlamentare in esame, nonostante di per sé non siano idonei a comprovare o meno la sussistenza di eventuali violazioni tributarie a carico del predetto soggetto non residente, gli stessi rientrano comunque nell'ambito di quelle informazioni che l'Agenzia delle entrate sottopone ad un vaglio, anche nell'ambito della citata attività di tutoraggio, al fine di verificare la correttezza dei comportamenti tributari dei contribuenti.
L'Agenzia ritiene, infine, opportuno precisare che, essendo il tutoraggio a tutti gli effetti un'attività integrale al controllo fiscale, informazioni più specifiche in relazione all'oggetto non sono suscettibili di divulgazione, essendo gli stessi coperti da segreto d'ufficio.

Pag. 84

ALLEGATO 3

5-02076 Cera e Occhiuto: Monitoraggio sulle condizioni contrattuali praticate dalle banche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Occhiuto e Cera chiedono quali misure si intendano adottare per monitorare le modifiche delle condizioni contrattuali introdotte dagli Istituti di credito dopo l'entrata in vigore del decreto anticrisi.
Al riguardo, si fa presente che la questione è sotto attento monitoraggio da parte di questa Amministrazione, come previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, come riformulato dal decreto-legge n. 78 del 2009, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze poteri dl vigilanza sull'osservanza della nuova disciplina in tema di commissioni bancarie.
La Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, per quanto di competenza, ha comunicato che la Banca d'Italia ha avviato una rilevazione presso il sistema bancario volta a identificare le tipologie di spese e commissioni applicate sugli utilizzi in conto corrente e a comperare gli onori attualmente sostenuti dalla clientela con quelli dovuti a titolo di commissione di massimo scoperto.
Inoltre, in relazione alla entrata in vigore delle nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi a fini di prevenzione dell'usura, la Banca d'Italia ha pubblicato nel proprio sito internet, in data 20 ottobre 2009, un documento volto a fornire chiarimenti relativamente ad alcuni quesiti applicativi della nuova regolamentazione (cfr. allegato). In tale quadro, sono state fornite, tra l'altro, precisazioni in merito al nuovo calcolo del tasso effettivo globale, nonché al trattamento degli oneri sostitutivi della commissione di massimo scoperto nel periodo transitorio.

Pag. 85

ALLEGATO 4

5-01625 Velo: Mantenimento delle sezioni distaccate dei servizi di pubblicità immobiliare nei comuni montani e insulari.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante osserva che l'articolo 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto il trasferimento delle sedi delle Sezioni staccate di pubblicità immobiliare presso gli Uffici provinciali del Territorio e che ciò potrebbe comportare disagi per i cittadini residenti in zone caratterizzate da condizioni di marginalità territoriale come quelle montane e soprattutto insulari. Chiede pertanto di conoscere se si intenda assumere iniziative volte a prevedere una deroga all'applicazione della predetta norma, anche per le territorialità sopra evidenziate, nonché a limitare i possibili disagi all'utenza.
L'Agenzia del territorio, per dare attuazione all'articolo 64 della legge n. 69 del 2009, ispirandosi a oggettivi criteri di razionalizzazione, economicità ed efficienza, sta procedendo all'acquisizione delle informazioni necessarie, preliminarmente alla formulazione della proposta che dovrà essere concertata con il Ministero di giustizia.
È opportuno evidenziare che l'elevato livello di informatizzazione raggiunto dall'Agenzia nell'erogazione dei servizi di pubblicità immobiliare, di fatto, limiterà notevolmente i possibili disagi all'utenza connesse con il trasferimento delle sedi interessate dal provvedimento normativo.
L'Agenzia, infatti, ha raggiunto in questi ultimi anni, anche nell'ambito dei servizi di pubblicità immobiliare, importanti risultati quali la dematerializzazione dei flussi cartacei (acquisizione in formato immagine delle formalità relative al periodo preautomatizzato e trasmissione telematica delle note) nonché l'ampliamento dei servizi telematici di interrogazione delle banche dati da parte delle categorie professionali interessate e dei singoli cittadini.
Le citate innovazioni hanno reso sempre meno necessario il bisogno da parte dell'utente di recarsi materialmente presso gli sportelli degli uffici.
Ad oggi i servizi resi con il sistema telematico incidono per circa il 70 per cento sulla totalità dei servizi erogati dagli uffici di pubblicità immobiliare.
In tal senso si segnala che, dal mese di maggio 2007, i notai sono obbligati a trasmettere per via telematica, attraverso il Modello Unico, le note relative agli atti dai medesimi redatti (trascrizione, iscrizione e annotazione). Tale modalità di trasmissione telematica sarà estesa a fine anno ad altri pubblici ufficiali e agli agenti della riscossione. Dal 1o marzo 2008 è gestito, con modalità esclusivamente telematiche, il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui erogati da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria, previsto dall'articolo 13, commi 8-sexies e seguenti, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).
Inoltre, è in corso la sperimentazione dell'invio, per via telematica, dell'atto notarile; la trasmissione telematica del titolo consentirà, dal prossimo anno, di procedere all'adempimento delle formalità, senza che si renda necessaria la presentazione presso l'ufficio di copia dell'atto in originale da parte dei notai.

Pag. 86

Pertanto, per quanto sopra rappresentato, l'Agenzia del territorio non ravvisa gli elementi di criticità lamentati nell'interrogazione in esame, e rileva peraltro che, al fine di non alterare la continuità dei registri di pubblicità immobiliare, l'articolo 64 della legge n. 69 del 2009 prevede espressamente, al comma 3, che resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972.

Pag. 87

ALLEGATO 5

5-01666 Velo: Erogazione dei contributi relativi al 5 per mille attinenti all'anno d'imposta 2006.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere lo stato delle erogazioni agli aventi diritto del 5 per mille Irpef relativo all'anno d'imposta 2006, nonché come si intenda procedere per gli anni successivi allo scopo di ridurre il ritardo accumulatosi.
L'Agenzia delle entrate ha riferito di aver curato, in base alle disposizioni di attuazione del beneficio, la predisposizione dell'elenco degli enti del volontariato e l'acquisizione degli elenchi provenienti dalle altre amministrazioni interessate, in seguito pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.
L'Agenzia ha curato altresì - fra gli altri suoi compiti in materia - le operazioni di controllo amministrativo delle dichiarazioni sostitutive e la determinazione del cinque per mille spettante a ciascun ente, in base alle scelte espresse dai contribuenti.
Ultimate le elaborazioni contabili, l'Agenzia ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi delle somme spettanti a ciascun soggetto. Tali dati sono stati inviati anche a ciascuno dei Ministeri interessati.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha, quindi, provveduto all'assegnazione dei fondi negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per consentire loro di procedere al pagamento in favore degli aventi diritto.
Occorre, tuttavia, fare presente che la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, comma 9) ha previsto lo stanziamento di 500.000 euro a favore del Ministero della solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), per consentire allo stesso una efficace e tempestiva erogazione dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007.
Tale Ministero, per effettuare in tempi rapidi il pagamento, ha chiesto la collaborazione amministrativa e contabile dell'Agenzia attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione (ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 244 del 2007).
In base alla convenzione, siglata nel mese di luglio 2008, l'Agenzia ha provveduto a raccogliere i dati delle coordinate bancarie e postali degli enti, fornendo altresì il supporto tecnico-operativo necessario all'emissione dei mandati di pagamento mediante accredito su conto corrente.
Per quanto riguarda l'anno finanziario 2006 l'Agenzia delle entrate riferisce che, per quanto le compete, l'iter relativo ai pagamenti è praticamente completato.
Infatti, con due successivi invii effettuati nel luglio e nel novembre 2008, sono stati trasmessi al Ministero gli elenchi dei beneficiari del contributo. In base ai dati forniti sono stati corrisposti circa 104,8 milioni in favore di 15.696 soggetti. Da ultimo, a seguito della raccolta delle coordinate IBAN, è stato effettuato un ulteriore ordinativo di pagamento per n. 1.950 soggetti beneficiari per un importo di euro 7.818.495,46. Per i rimanenti soggetti (n. 2.549) che non hanno fornito le proprie coordinate IBAN, l'Agenzia ha trasmesso gli elenchi al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, perché provveda ai relativi pagamenti.

Pag. 88

Per quanto riguarda l'esercizio 2007, si ricorda che il decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 (articolo 20, comma 2), ha ammesso al riparto del cinque per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge. Successivamente, a fine 2007, sono state riammesse al riparto anche le fondazioni nazionali di carattere culturale (articolo 45, comma 1-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248).
Si è resa, pertanto, necessaria l'emanazione di un nuovo ed apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (24 aprile 2008) col quale sono state definite le modalità di ammissione al riparto dei citati enti.
Per effetto di queste nuove disposizioni, gli enti interessati hanno dovuto produrre una apposita dichiarazione sostitutiva e le Direzioni Regionali dell'Agenzia hanno dovuto procedere ai conseguenti controlli.
Inoltre, per effetto della proroga introdotta dall'articolo 42, comma 5, del decreto legge 207 del 2008, i soggetti che avevano regolarmente prodotto domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 ed erano stati successivamente esclusi dal beneficio per inadempienze procedurali, hanno potuto regolarizzare la propria posizione producendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il 2 febbraio 2009.
Poi, l'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto, per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, la possibilità di avvalersi di detto istituto.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 3 aprile 2009), adottato in attuazione di detta disposizione, ha stabilito tra l'altro, per l'anno finanziario 2009, le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme, nonché la destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di sostegno del volontariato, finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, finanziamento della ricerca sanitaria e sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche.
Si segnala, inoltre, che per queste ultime associazioni, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 63-bis, comma 6, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 2 aprile 2009, che disciplina le modalità di ammissione al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, prevedendo particolari modalità di accesso, controllo e rendicontazione e limitando la fruizione del beneficio alle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Tale decreto è stato di recente modificato dal decreto ministeriale 16 aprile 2009, che ha aggiunto l'articolo 5-bis, ampliando le tipologie di associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio di che trattasi.
Secondo le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale, per l'anno finanziario 2007, sono ammesse al riparto di una quota pari al 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche (che hanno a suo tempo prodotto la domanda di iscrizione negli elenchi del volontariato). Tali associazioni, ai sensi della richiamata normativa, hanno prodotto una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà agli Uffici territoriali del CONI, entro 30 giorni intercorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento e, detti Uffici, entro i successivi 60 giorni hanno effettuato i controlli delle autocertificazioni, adottando i relativi provvedimenti e trasmettendo l'elenco degli ammessi e degli esclusi all'Agenzia delle entrate.
Tutti questi interventi normativi hanno comportato nuovi adempimenti a carico dei contribuenti, il reiterarsi, nonché lo slittamento, di attività di controllo da parte delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e, successivamente, degli Uffici territoriali del CONI, che non hanno consentito una rapida definizione dell'elenco dei soggetti

Pag. 89

aventi diritto al beneficio relativamente all'esercizio finanziario 2007.
L'Agenzia delle entrate ha, comunque, già provveduto a fornire alla Ragioneria Generale dello Stato i dati afferenti alle scelte per la devoluzione del cinque per mille dell'Irpef, per consentire la ripartizione ai Dicasteri competenti. Pertanto, l'iter propedeutico alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari per l'anno finanziario 2007 si è perfezionato.
Per quanto concerne, infine, l'anno finanziario 2008, l'Agenzia precisa che sono in fase avanzata i controlli da parte delle Direzioni regionali e degli Uffici territoriali del CONI, ai quali faranno seguito le attività propedeutiche alla liquidazione del contributo agli aventi diritto.