CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo del provvedimento in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 6 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del provvedimento in esame sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
il richiamato articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede l'applicazione di una serie di sanzioni pecuniarie amministrative senza determinare direttamente le condotte sanzionate ma rinviando, a sua volta, alla violazione di numerose altre disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;
il doppio rinvio, dall'articolo 6 del provvedimento in esame all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, e dal predetto articolo 18 alle ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 109, potrebbe rendere in concreto non agevole stabilire se la violazione di una disposizione del provvedimento in esame costituisca una condotta sanzionata e, in caso affermativo, quale sanzione sia applicabile;
appare maggiormente conforme ai principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie riformulare l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevedendo una analitica disciplina sanzionatoria che stabilisca, per ciascuna condotta ivi specificata, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia riformulato l'articolo 6 come indicato in premessa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono,
rilevato che le disposizioni sanzionatorie previste dallo schema di decreto legislativo in esame devono essere conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 34 del 2008;
osservato che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1523/2007 vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane (canis lupus familiaris) e di gatto (felis silvestris) e di prodotti che le contengono;
rilevato che, al fine di dare attuazione alla delega, viene modificato l'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, che prevede il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce, estendendone l'applicazione a ogni genere di cane e gatto, sanzionando anche la condotta di esportazione, prevedendo che la confisca e la distruzione delle pellicce conseguano non solo alla condanna per la contravvenzione in esame, ma anche all'applicazione della pena su richiesta delle parti nonché stabilendo che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza o del ritiro della stessa in caso di reiterazione della medesima;
rilevato che non appaiono conformi ai richiamati principi di delega le disposizioni dirette ad estendere la confisca e la distruzione del materiale al caso in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti nonché quelle volte ad introdurre una nuova sanzione amministrativa accessoria, in quanto tali principi si limitano a delegare il Governo ad introdurre solo sanzioni detentive o pecuniarie, di natura amministrativa o penale, entro determinati limiti fissati sulla base di precisi parametri;
ritenuto che l'esigenza di sopprimere le disposizioni dello schema di decreto legislativo che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie determina l'inutilità dell'articolo 4, avendo questo ad oggetto una clausola di cedevolezza che potrebbe trovare applicazione unicamente nel caso in cui tali sanzioni siano previste dalla normativa regionale o provinciale, considerato che per il resto il provvedimento ha ad oggetto una materia di competenza esclusiva dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, siano soppressi i commi 2 e 3;
b) sia soppresso l'articolo 4.