CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2009
244.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01708 Caparini: Iniziative del MiBac sulla conclusione dei lavori del Museo Nazionale della Preistoria della Valcamonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Caparini con la quale vengono richieste informazioni sullo stato degli interventi finanziari finalizzati alla conclusione, nei tempi previsti, dei lavori del Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica.
A tal proposito sono lieto di comunicare che, a fronte della richiesta di finanziamento di 1 milione e 50 mila euro presentata dalla Direzione Regionale per i beni e le attività culturali della Lombardia per gli interventi di completamento del Museo da finanziare con le risorse del programma ARCUS s.p.a. relativo all'anno 2009, sarà assegnata, con il relativo decreto interministeriale Mibac/Mininfrastrutture di prossima emanazione, la somma di 1 milione di euro.
Tale somma, integrata dal finanziamento di 400 mila euro effettuato dalla Fondazione Cariplo, permetterà quindi di coprire quasi interamente il costo previsto per il completamento del progetto in argomento.
In questo modo intendo confermare la costante attenzione del Ministero e mia personale per il rilevante patrimonio archeologico della Valle Camonica - oggetto, come noto, di un vasto e articolato piano di interventi - anche in relazione agli impegni che avevo assunto in occasione della risposta alla precedente interrogazione n. 5-00046 svoltasi in questa Commissione in data 11 giugno 2008.

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ALLEGATO 2

5-01755 Picierno: Sulle prove di accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia del 2 e 4 settembre 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione illustrata dall'onorevole Picierno riguardante irregolarità che si sarebbero verificate durante lo svolgimento dei test di accesso al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2009-2010, premesso che tale materia è competenza esclusiva delle Università, si precisa che il decreto annuale con il quale vengono definite le modalità di partecipazione ed i contenuti delle varie prove fa specifico riferimento alla necessità che i bandi di concorso prevedano disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indichino i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Come per ogni prova concorsuale, viene anche disposto che gli stessi bandi definiscano le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel caso gli Atenei non dispongano diversamente.
Il Ministero ha assunto l'onere di porre in essere accorgimenti organizzativi per assicurare la riservatezza delle prove, nonché una informazione puntuale ai candidati; è stato, infatti, previsto che le scatole contenenti i plichi (materiale per la prova) fossero collocate, ancora sigillate, nelle aule, il CINECA ha provveduto a sigillare ciascuna scatola, oltre che con il nastro adesivo anche con le reggette, nastri per imballaggi, chiuse con apposto sigillo riportante, peraltro, un codice numerico che era possibile eliminare soltanto tagliando con le forbici le medesime.
In tal modo era impossibile manomettere la scatola prima dell'inizio della prova.
Per offrire un'informazione quanto più completa e specifica ai candidati delle singole fasi della prova e anche al fine di richiamare le conseguenze di un comportamento non corretto durante lo svolgimento della stessa, è stato realizzato un video, pubblicato sul sito del Ministero, messo in linea anche su quello dei vari Atenei e proiettato nella maggior parte dei casi nell'aula di svolgimento della prova. Una comunicazione vocale richiamava l'attenzione su alcuni aspetti e comportamenti fondamentali, compreso il divieto di far uso di cellulari o strumentazioni similari, richiamando le relative sanzioni.
I candidati sono stati, peraltro, protagonisti della verifica della correttezza delle procedure atte a garantire la riservatezza della prova.
L'integrità delle scatole doveva, infatti, essere verificata, prima dello svolgimento della prova, da due studenti tra i presenti in aula che hanno sottoscritto una dichiarazione, unitamente al Presidente o responsabile d'aula, dalla quale sono risultati l'integrità delle scatole; il numero dei plichi distribuiti; il numero di quelli eventualmente non utilizzati.
I medesimi studenti hanno anche assistito alla chiusura dei contenitori in cui, al termine della prova, sono state inserite le

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buste contenenti il modulo di risposte di ciascun candidato ed hanno apposto la loro firma sui lembi di chiusura unitamente al Presidente della Commissione d'esame.
Ogni candidato ha ricevuto, tra il materiale per la prova, un foglio sul quale erano prestampati il codice identificativo della medesima, l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it); le chiavi personali (username e password): tali chiavi hanno consentito ai partecipanti di verificare sull'area riservata del sito pubblico l'immagine del modulo con le risposte rese, l'ordine dei quesiti e delle risposte della propria prova, il punteggio complessivo conseguito, distinto per singolo argomento d'esame.
Attraverso tale sistema la quasi totalità dei candidati ha avuto accesso al sito.
Relativamente all'anno accademico 2009-2010, l'Allegato n. 1, parte integrante del decreto del 18 giugno 2009 «Adempimenti e Note tecniche per le prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ed ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto», al punto 8 stabilisce che il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula al termine di ciascuna prova, doveva provvedere a confezionare dei contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione, la dichiarazione comprovante l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati ed il numero di quelli eventualmente non utilizzati, sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati, la copia del o dei verbali d'aula solo nel caso in cui, nel corso della prova, si fossero verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario, sostituire dei plichi.
La lettura di tali dichiarazioni o dei verbali in cui sono state rinvenute le motivazioni relative alla sostituzione di plichi, non ha fatto riscontrare situazioni anomale, né le gravi irregolarità richiamate dall'interrogante.
Per quanto attiene ai quesiti che si ritengono «dubbi», si chiarisce che tutte le contestazioni pervenute all'attenzione del Ministero sono state sottoposte alla Commissione che ha avuto l'incarico di definirli e che ha fornito le proprie controdeduzioni confermando la validità della risposta ritenuta corretta.
Riguardo in particolare i quesiti nn. 54 e 72, si comprende che la simulazione del proprio punteggio operata dagli interessati può aver prodotto un risultato errato a causa di un refuso, come successivamente chiarito con apposito avviso pubblicato sul sito l'11 settembre scorso.
Comunque, la determinazione ufficiale del punteggio finale è stata effettuata considerando le risposte indicate come corrette dalla Commissione e cioè, per il quesito n. 54 la lettera D) e per il n. 72 la lettera B).
Si fa presente, infine, che in considerazione della necessità di una revisione in materia di prove di ammissione alle facoltà in parola, sono già stati avviati incontri al fine di formulare proposte innovative in termini di modalità di partecipazione alle prove da parte degli studenti interessati.

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ALLEGATO 3

5-01764 Mancuso: Questioni correlate all'eventuale abolizione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento e al problema dei precari nella scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione, si afferma di condividere il progetto generale di riforma del sistema scolastico che si intende realizzare in questa legislatura; inoltre, partendo dalla considerazione del fallimento dell'esperienza della scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), si pone contestualmente l'esigenza di tenere presente il problema del precariato evitando soluzioni che possano determinare una sorta di «guerra tra poveri».
Trattasi, come è noto, di un annoso problema, generato ed alimentato da provvedimenti adottati da precedenti gestioni, che il Governo ha ben presente e al quale si sta cercando di dare soluzioni equilibrate, contemperando l'irrinunciabile principio del buon andamento delle istituzioni scolastiche, di cui la continuità didattica e la gestione efficace ed efficiente delle stesse istituzioni costituiscono un esplicazione, con le esigenze di carattere sociale sottese al tema del precariato.
Prime risposte in tal senso sono state date con il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, che è stato già esaminato dalla Camera ed è ora all'esame del Senato per la conversione in legge (AS n. 1835).
Non mi soffermerò sui temi di carattere generale riguardanti le linee di riforma scolastica e sulle connesse problematiche - con riferimento, in particolare, ai temi della formazione iniziale, del reclutamento e del precariato - in quanto in proposito il Governo ha già riferito in questa stessa sede, da ultimo ha riferito il Ministro Gelmini in occasione dell'audizione del 7 ottobre scorso. Rimando, pertanto, a quanto già comunicato dal Ministro il 7 ottobre facendo presente quanto segue.
In relazione a quanto ipotizzato nelle premesse dell'interrogazione circa la possibilità che il personale provvisto di abilitazione conseguita presso le S.S.I.S., senza esperienza professionale, possa superare in graduatoria persone che operano nella scuola da anni e che sono, però, sprovviste degli attestati di abilitazione conseguita presso le S.S.I.S., va rilevato che il possesso dell'abilitazione - pur conseguita secondo un sistema attualmente sospeso perché ritenuto non più idoneo ad assicurare una adeguata formazione dei docenti della scuola secondaria - costituisce comunque, secondo la normativa vigente, il requisito indispensabile per accedere all'insegnamento, cui solo in via residuale, in assenza di personale abilitato, possono aspirare anche coloro che ne sono sprovvisti.
A tal proposito, relativamente all'affermazione secondo cui il decreto ministeriale n. 42 del 2009, nella parte in cui prevede la possibilità di mettersi in coda anche in province diverse da quella prescelta nel 2007, sarebbe di pregiudizio per i precari che operano da tempo nella scuola, va fatto presente che la possibilità dell'inserimento in coda in province diverse da quella di originaria appartenenza è stata offerta agli interessati in considerazione che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente vacanti e disponibili ed in

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considerazione, altresì, della necessità di garantire in tempi brevi l'esaurimento delle graduatorie stesse favorendo la stipula di contratti a tempo indeterminato o determinato di tutto il personale interessato, in vista della prevista riforma del sistema di formazione iniziale e di reclutamento del personale docente.
Ricordo che in materia sono intervenuti provvedimenti cautelari dei giudici amministrativi, secondo i quali l'inserimento nelle graduatorie di province diverse da quella originariamente prescelta deve avvenire non in coda bensì «a pettine», cioè secondo il punteggio attribuito agli interessati.
Una specifica disposizione interpretativa sulla questione è contenuta nel citato decreto-legge n. 134 dello scorso 25 settembre. Va aggiunto che, in sede di conversione del decreto-legge, la Camera, mentre ha confermato l'impianto «delle province di coda» introdotto con il decreto ministeriale n. 42 del 2009, ha inserito una disposizione (comma 4-ter) in base alla quale il decreto ministeriale che disporrà l'integrazione, e, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2011-2012 e 2012-2013 «è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.»
Quanto alla richiesta di «riconoscere l'abilitazione agli insegnanti di sostegno che abbiano svolto almeno 3 anni di lavoro in tale ruolo, con modalità rapide che consentano l'inclusione nelle graduatorie senza dover attendere 2 anni», va ricordato che l'abilitazione all'attività di sostegno, riservata al personale abilitato all'insegnamento su posto comune, viene conseguita, secondo la vigente normativa, a seguito di un periodo di formazione, che varia da 400 a 800 ore, e del superamento di uno specifico esame.
Sempre a proposito del titolo di specializzazione per il sostegno, giova fare presente che, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 134 da parte della Camera dei Deputati, è stato introdotta una disposizione in base alla quale restano validi l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con il decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005, i quali sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
Per quel che concerne, poi, la richiesta relativa alla continuità didattica, la rilevata esigenza è condivisa. Le disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 134 sono proprio ispirate all'esigenza di garantire la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo e tengono altresì conto delle esigenze del personale precario. È infatti stabilito che l'amministrazione scolastica assegna le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fine al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato.
È parimenti condivisa l'esigenza di potenziamento dell'attività laboratoriale; di tale esigenza tengono conto, in particolare, sia lo schema di regolamento sul riordino degli istituti tecnici sia lo schema di regolamento sul riordino degli istituti professionali, che sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009 ed inviati alla Conferenza unificata il 29 maggio 2009 e sono stati poi trasmessi al Senato lo scorso 23 ottobre per l'acquisizione del prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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ALLEGATO 4

5-01777 Pes: Questioni relative al personale precario della scuola e agli studenti con disabilità in Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le questioni riguardanti la determinazione degli organici del personale della scuola per l'anno scolastico 2009-2010 e il precariato sono state più volte oggetto di discussione in questa sede in occasione dello svolgimento di analoghe interrogazioni.
Ribadisco che il Governo ha assunto l'impegno di mettere in ordine i conti pubblici e di restituire qualità, efficacia ed efficienza al sistema scolastico in modo da allinearlo agli standard europei ed internazionali e ciò senza tuttavia trascurare o sottovalutare il rilevante problema del precariato, per il quale con gradualità e tenendo conto del prevedibile rilevante numero di pensionamenti si procederà al progressivo riassorbimento.
Del resto, l'esigenza di razionalizzazione era già stata prevista dalla legge n. 296 del 2006, finanziaria per il 2007. dove al comma 605 dell'articolo 1 veniva precisato tra l'altro che, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione dovevano essere adottati interventi di revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione degli organici e delle classi in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Analogo intervento di razionalizzazione doveva, inoltre, riguardare il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA).
In questa prospettiva, si collocano, dunque, le disposizioni introdotte dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 in materia di organizzazione scolastica e i conseguenti criteri adottati per la determinazione degli organici del personale della scuola.
Gli interventi di razionalizzazione adottati, che hanno riguardato 42.000 unità di personale docente e n. 15.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, sono stati in gran parte compensati dai pensionamenti avvenuti al termine dell'anno scolastico 2008-2009; pertanto si è notevolmente ridotto il numero di docenti e di personale ATA già destinatari di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2008-2009 a cui non si è potuto confermare il contratto per l'armo scolastico in corso.
Per venire incontro alle esigenze di questo ultimo personale il decreto ministeriale del 29 settembre 2009, n. 82, in attuazione del decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009, ha previsto misure urgenti nei confronti del personale docente inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009-2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, finanziaria per il 2007. Il suddetto personale deve aver conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 una nomina a pieno titolo di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e deve essersi trovato nelle condizioni di non poter ottenere nell'anno scolastico in corso nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra relativamente alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio nazionale, per le quali è in corso il processo

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di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2009.
Con tali disposizioni si è inteso sopperire alle esigenze del personale docente precario assicurando l'acquisizione di punteggio di servizio utile ai fini del mantenimento di posizioni valide nelle graduatorie ad esaurimento.
Inoltre il disegno di legge di conversione del suddetto decreto legge n. 134, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, estende la priorità, nell'assegnazione di supplenze temporanee, ai docenti che nell'anno scolastico 2008-2009 hanno insegnato per n. 180 giorni.
Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare la regione Sardegna, l'Ufficio scolastico regionale ha fatto presente che nella Regione la popolazione scolastica è diminuita di n. 2.000 allievi, nessun plesso o scuola è stato chiuso, sono state autorizzate diffusamente in deroga circa 500 classi con meno di 15 o 10 alunni e sono state attivate 200 classi a tempo pieno in più rispetto al decorso anno scolastico; inoltre il rapporto docenti/alunni disabili nella Regione è di un docente ogni 1,7 allievi ancora lontano, quindi dal rapporto di un docente per n. 2 allievi previsto a livello nazionale dalla legge n. 244 del 2007, finanziaria per il 2008.
Con riguardo ai docenti precari, sulla base delle più recenti rilevazioni all'ufficio scolastico regionale risultano circa 1.200 i posti interi conferiti o conferibili per supplenze a personale docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Tenuto conto che nel decorso anno scolastico sono stati stipulati contratti per n. 1.691 supplenze riguardanti l'intero anno scolastico e nella Regione per l'anno scolastico 2009-2010 sono stati nominati in ruolo n. 242 docenti precari, il numero dei docenti al quale non potrà essere rinnovata la supplenza annuale si è considerevolmente ridotto.
Lo stesso ufficio scolastico regionale ha anche precisato che la regione Sardegna ha stanziato 20 milioni di euro per la realizzazione di un piano di interventi che mira a favorire il processo di crescita qualitativa del sistema regionale dell'istruzione. L'assessore alla pubblica istruzione con apposita direttiva ha fornito indicazioni per la progettazione di azioni relative a detti finanziamenti, che prevedono anche l'utilizzazione di personale non di ruolo per una quota di almeno il 60 per cento del finanziamento previsto.

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ALLEGATO 5

5-01779 Mario Pepe (PD): Sul precariato del personale della scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Correttamente l'Onorevole Interrogante definisce la situazione della scuola complessa ed insostenibile. Meno correttamente però individua le cause nell'applicazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008.
È noto che tale articolo riguarda la tematica degli organici del personale scolastico, tematica più volte affrontata in questa sede e sulla quale non ritengo opportuno soffermarmi ulteriormente, se non per rammentare come da tempo vi sia la consapevolezza della mancanza di un adeguato livello qualitativo del sistema di istruzione sia in senso assoluto sia in relazione ai costi sostenuti.
Per questi motivi il Governo ha avviato un profondo processo di riforma che mira a realizzare il riordino complessivo del sistema attraverso il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed un più efficiente utilizzo delle risorse.
Le difficoltà di portare a termine questa riforma sono numerose e sono rese ancor più impegnative dalla presenza di un numero estremamente rilevante di personale precario che vive in questi giorni una situazione di disagio. Le cause del descritto disagio risalgono nel tempo e sono riconducibili alle aspettative ingenerate da un sistema di reclutamento non fondato sulle reali capacità di assorbimento del sistema scolastico.
È opinione diffusa quanto infondata che la situazione verificatasi possa essere risolta solo con un allentamento dei vincoli posti dalla recente normativa in materia di costituzione dei posti.
Ritengo invece che il problema debba essere affrontato contemperando le esigenze della finanza pubblica e di riforma del sistema scolastico, da un lato, e la tutela di quanti non hanno avuto il rinnovo dell'incarico a tempo determinato, dall'altro.
Sotto il primo profilo sono state soddisfatte le esigenze organizzative e didattiche delle scuole attraverso l'autorizzazione di 16.647 immissioni in ruolo, di cui 647 dirigenti scolastici, 8.000 docenti e 8.000 amministrativi, nella piena compatibilità con la finanza pubblica.
Sotto il secondo profilo, le proiezioni effettuate autorizzano a ritenere come già nell'anno scolastico 2010/2011, a seguito dei pensionamenti del personale in servizio, si verificheranno le condizioni per un sostanziale riassorbimento delle attuali posizioni a tempo determinato.
Nell'immediato invece, pur in presenza di una difficile situazione economica, il Governo ha predisposto una serie di azioni strettamente collegate tra loro che consentono di venire incontro alle esigenze del personale rimasto senza nomina nel corrente anno scolastico.
In questo contesto, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, attualmente all'esame delle assemblee parlamentari, prevede per il corrente anno scolastico l'assegnazione delle supplenze temporanee, con precedenza assoluta, al personale docente ed ATA già destinatario nel precedente anno di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

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Al riguardo, le disposizioni applicative sono già state diramate e sono in corso di attuazione sul territorio.
Preme sul punto sottolineare come il testo del decreto legge licenziato dalla Camera dei deputati estenda la precedenza assoluta nelle nomine anche a coloro che nello scorso anno scolastico hanno conseguito una supplenza di centottanta giorni.
Il medesimo decreto prevede inoltre che l'Amministrazione scolastica possa promuovere accordi con le Regioni attraverso i quali attivare progetti per attività di carattere straordinario o di arricchimento dell'offerta formativa.
Si consente così il recupero delle professionalità acquisite dal personale a tempo determinato e si offrono alle scuole ulteriori strumenti per il rafforzamento delle competenze di base degli alunni previste per l'obbligo di istruzione, dell'integrazione e del sostegno dei soggetti svantaggiati o disabili, del contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica nonché dell'allungamento del tempo scuola.
In tale direzione sono già stati stipulati accordi con alcune regioni, quali la Campania, la Lombardia, la Puglia, il Molise, il Veneto, la Sardegna, la Sicilia, ed analoghi accordi sono in fase di conclusione con altre regioni.
In ultimo, nei periodi di eventuale discontinuità lavorativa l'indennità di disoccupazione garantirà comunque una continuità di reddito.

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ALLEGATO 6

5-01795 Ceccuzzi: Iniziative preparatorie alla nomina di una città italiana a «Capitale europea della cultura» nel 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'On.le Ceccuzzi ed altri con la quale vengono richieste informazioni circa le iniziative assunte dal Governo e dai Ministeri competenti per la presentazione delle candidature per la nomina della Capitale europea della cultura per l'anno 2019.
A tal proposito rappresento, sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Generale per l'integrazione Europea del Ministero degli affari esteri, che nessuna specifica e formale iniziativa è stata ad oggi attuata.
Ciò in quanto la fase di preparazione prevede che sei anni prima dell'anno della manifestazione ciascuno Stato membro inviti le città del proprio Paese che potrebbero essere interessate a presentare candidature.
Tutto ciò in relazione alle procedure previste per concorrere al programma comunitario «Capitale europea della cultura» allegate alla Decisione del Consiglio Europeo n. 1622 del 24 ottobre 2006, nonché della Decisione n. 342 del 7 maggio 2007.
Conseguentemente il Governo italiano pubblicherà nel 2012 un annuncio in tale senso, dopo il quale, trascorsi 10 mesi, la commissione selezionatrice italiana, composta da sei esperti nominati dall'Italia e da sette nominati dalle istituzioni europee, si riunirà per decidere la città candidata secondo le procedure indicate nelle Decisioni sopra riferite.
Ciò premesso, prendo atto con interesse ed attenzione delle argomentazioni storiche e culturali addotte dagli interroganti a sostegno di un'eventuale candidatura della Città di Siena.
Rappresento inoltre che, in data 6 ottobre 2009, si è tenuta una prima riunione presso il Comune di Siena tra esponenti di istituzioni pubbliche, di realtà bancarie e universitarie locali, a cui hanno partecipato anche i Soprintendenti del Ministero i quali hanno formalmente aderito alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di far parte del Comitato Promotore.

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ALLEGATO 7

5-01811 Ciccanti: Sulla valutazione di un'alunna della scuola media statale «Luciani» di Ascoli Piceno.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'allieva, alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, nell'anno scolastico 2008/2009 ha frequentato la prima classe - sezione D - della scuola media statale «Luciani» di Ascoli Piceno.
In sede di valutazione finale l'allieva medesima non è stata ammessa alla classe successiva (seconda media) con decisione adottata a maggioranza dal consiglio di classe. Avverso il giudizio di non ammissione i genitori hanno presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, chiedendo l'annullamento del documento di valutazione.
Al riguardo faccio presente che l'esito complessivo della valutazione di un alunno è prerogativa del consiglio di classe; il criterio della collegialità costituisce una importante garanzia a tutela dell'alunno.
La valutazione del consiglio di classe, in sede di scrutini scolastici, è insindacabile nel merito mentre è sindacabile, in sede di legittimità, per difetto di motivazione, di istruttoria e sotto il profilo dell'illogicità manifesta.
L'ufficio scolastico regionale per le Marche ha fatto presente che il giudizio finale del consiglio di classe della prima D risulta essere stato espresso in modo corretto, coerente con le risultanze degli atti scolastici, e adottato a maggioranza con sette voti favorevoli e tre contrari.
Il voto del dirigente scolastico, presidente del consiglio di classe non avrebbe potuto modificare l'esito finale.
Nel caso in esame, ad avviso dell'ufficio scolastico regionale, non emergono vizi logico-giuridici che evidenzino la contraddittorietà o l'incongruenza dell'atto impugnato rispetto all'obiettiva situazione di fatto dell'alunna. I voti di grave insufficienza conseguiti dall'alunna in sede di scrutinio finale sono inequivocabili in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici minimi, indispensabili per il passaggio di classe.
In sede di valutazione finale il consiglio di classe ha tenuto conto del generale andamento scolastico dell'alunna. Il negativo giudizio scaturisce dalle gravi lacune presenti in diverse discipline, dalle difficoltà di comunicazione ed espositive dell'alunna, dal metodo di apprendimento superficiale e dagli atteggiamenti evasivi dell'alunna di fronte all'impegno scolastico e alle proprie responsabilità di allieva; in conclusione il consiglio di classe ha osservato che «.. L'alunna non ha fatto registrare significativi progressi specie nelle aree teoriche e cognitive nonostante le attività di recupero proposte quotidianamente nelle ore curricolari».
«I docenti affermano che la non ammissione darà l'opportunità all'alunna di colmare le carenze, sviluppare il senso di responsabilità e di orientamento all'interno dell'organizzazione scolastica».
Aggiungasi che il medesimo consesso ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di criteri già precedentemente fissati quali il processo di maturazione dell'alunno rispetto alla situazione di partenza, la partecipazione, l'interesse, l'impegno, il metodo di lavoro, il livello delle conoscenze, le abilità e competenze acquisite, le attività curricolari e/o extra curricolari di recupero.
Con riferimento ai detti criteri, il consiglio ha quindi deliberato a maggioranza di non ammettere l'alunna alla classe

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successiva esprimendosi con una esauriente motivazione nella seduta del 4 giugno 2009 dalla quale emerge in modo chiaro il percorso seguito dai docenti.
Per quanto attiene al voto di condotta il consiglio di classe ha seguito, per tutti gli alunni, gli indicatori contenuti in una griglia che costituiscono un punto di riferimento per assegnare il voto al singolo studente.
L'ufficio scolastico regionale ha evidenziato anche che nella scuola media in questione, di norma con cadenza mensile, oltre alla ordinaria attività di insegnamento-apprendimento, i docenti nel corso dell'anno scolastico 2008/2009, hanno effettuato - per tutti gli alunni, compresa l'allieva in questione, innumerevoli prove di verifica, relative ai diversi insegnamenti (36 prove scritte oltre alle prove orali, osservazioni sistematiche, annotazioni varie riportate sui documenti agli atti dell'istituto).
Gli stessi docenti hanno anche partecipato alla realizzazione di molteplici iniziative educativo/didattiche deliberate dai competenti organi collegiali, appositamente predisposte, da più anni, allo scopo di favorire l'iniziale migliore inserimento degli alunni delle classi prime al momento del passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado.
Tutto ciò in ottemperanza alle vigenti disposizioni che prevedono che siano effettuate verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità dell'offerta formativa, che, per quanto riguarda la scuola in questione, è stata ampliata anche mediante la realizzazione di attività non curricolari quali ad esempio, il «Progetto Accoglienza» e il «Progetto Lettura».
Il primo progetto, ha visto coinvolti tutti gli alunni del primo anno in attività formative con uscite nel territorio allo scopo di promuovere lo sviluppo di ulteriori, significative competenze sul piano «sociale/interpersonale» attraverso un percorso di educazione ambientale.
Il secondo progetto, sempre rivolto alle classi prime, è stato adottato proponendo percorsi educativo/didattici sia nel contesto classe che a classi aperte anche con la presenza di allievi delle locali scuole primarie al fine di accrescere le conoscenze, le abilità e le competenze di tutti e di ognuno, tramite un percorso formativo appositamente progettato nell'ottica della «Continuità Verticale» tra i due diversi ordini di scuola interessati.
Ulteriori, efficaci iniziative sono state proposte agli allievi sia nell'ambito della frequenza scolastica obbligatoria che in quella relativa all'ampliamento dell'offerta formativa, in linea con il piano dell'offerta formativa, ricco e ampiamente articolato, atto ad offrire ai giovani utenti interessati le migliori occasioni per trovare nella scuola un «ambiente sereno di apprendimento», un «luogo di promozione culturale» e di «crescita integrale della persona umana».
I docenti della classe prima D hanno curato i rapporti con i genitori dell'alunna in questione in modo regolare, costante, in linea anche con le modalità decise, per quanto di competenza, dal collegio dei docenti, informando gli stessi genitori sui risultati qualitativi e quantitativi dell'apprendimento dell'allieva e fornendo, pure, all'occorrenza, in molteplici occasioni, opportuni, idonei suggerimenti, indicazioni e pareri per l'auspicabile, migliore condivisione di intenti educativi tra Scuola e Famiglia.
Nella scuola risulta essere operante, da più anni, anche un servizio di consulenza psico-pedagogica al quale possono accedere, in ogni caso, le diverse componenti scolastiche (alunni, genitori, docenti). Appare evidente che il servizio in parola, rappresenta, per gli utenti, un valido elemento di supporto per affrontare le eventuali problematiche che possono presentarsi nel corso della vita scolastica.
Tra l'altro, l'istituzione scolastica si è adoperata a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità, strumento attraverso il quale le due parti (Scuola-Famiglia) si impegnano a condividere diritti e doveri per realizzare una efficace formazione degli studenti.

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Nel piano dell'offerta formativa della scuola sono contenuti progetti/attività di recupero.
In particolare, l'alunna ha avuto, nelle ore di insegnamento curricolari, non pochi percorsi personalizzati per richiami e recuperi, organizzati di volta in volta, di concerto, dai rispettivi insegnanti. Tra tali interventi, riportati sui registri, figurano:
attività guidate a crescente livello di difficoltà;
inserimento in gruppi di lavoro motivati;
allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti;
controllo sistematico dei compiti svolti a casa e del materiale;
esercitazioni per migliorare metodo di lavoro;
iniziative di recupero/consolidamento delle conoscenze e delle abilità.

Si ritiene che i metodi seguiti dagli insegnanti non possono essere in alcun modo contestati anche perché all'alunna è stato concesso di potersi applicare in un clima sereno e favorevole, anche mediante le periodiche, opportune e necessarie informazioni alla famiglia.
Pertanto gli insegnanti del consiglio di classe della prima D hanno espletato la loro funzione nel rispetto delle disposizioni riguardanti l'ordinamento proprio della scuola secondaria di grado.

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ALLEGATO 8

5-01837 Frassinetti: Sulla scelta del titolo del cineforum organizzato presso il liceo classico Manzoni di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Interrogante lamenta l'organizzazione presso il Liceo classico Manzoni di Milano di un cineforum dal titolo «Io non mi sento italiano» tratto da un monologo di Giorgio Gaber. L'ambiguità del titolo avrebbe un contenuto provocatorio e offensivo per l'Italia e gli italiani ed un effetto diseducativo in un pubblico giovane e facilmente influenzabile come quello degli studenti di un liceo.
Al riguardo, il dirigente scolastico competente afferma di non aver in alcun modo voluto attribuire alla rassegna cinematografica un contenuto politico, ma l'intenzione di perseguire esclusivamente una finalità civica ed etica.
Il medesimo dirigente sottolinea come il titolo del cineforum, in modo incompleto riportato in alcuni quotidiani, sia «Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono» e debba essere riferito al contenuto del programma del cineforum con il quale si vuole favorire la presa di coscienza di alcune modalità comportamentali, talvolta diffuse e comunque censurabili, presenti nel nostro Paese.
In sostanza scopo della rassegna non è indurre gli studenti a sviluppare un sentimento antinazionale ma sottolineare che vi sono delle buone ragioni per «continuare» ad essere italiani. In tutti i film proposti il protagonista è un personaggio di assoluta normalità, il quale, dando prova di dignità e senso civico, si riscatta dai difetti per luogo comune attribuiti all'italiano medio.
Nelle intenzioni della scuola il messaggio che si intende trasmettere è che per diventare italiani migliori occorre reagire.
Al dirigente scolastico preme in particolare evidenziare come tra le opere proposte ed i tragici fatti che hanno recentemente colpito i nostri soldati in Afghanistan non vi sia alcun collegamento. Al contrario, ciò su cui si vuole concentrare l'attenzione sono le piccole furberie, l'egoismo meschino ed irresponsabile, l'arte di arrangiarsi spinta sino alla truffa.
In tale prospettiva l'istituzione scolastica ritiene di non aver dato alcuno spazio ad opere di carattere o contestazione politica.
Pertanto, il docente responsabile del progetto nell'introduzione di ogni proiezione espliciterà l'intento civico ed etico dell'iniziativa.
Infine, sulla base di quanto risulta al dirigente responsabile, il contenuto della rassegna, nei termini appena esposti, è condiviso da un'elevata percentuale di studenti e docenti, oltre ad essere stata fatta propria dal Consiglio di istituto.
Lo stesso dirigente ritiene che l'iniziativa di rivolgersi alla stampa, senza chiedere chiarimenti nelle sedi opportune, sia stata presa a titolo individuale da un singolo studente.

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ALLEGATO 9

5-01843 Capitanio Santolini: Sulla indizione di un nuovo concorso ordinario per dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al reclutamento dei dirigenti scolastici confermo preliminarmente quanto riferito dall'Onorevole interrogante nell'interrogazione in discussione, ed in particolare, che per l'anno scolastico 2009-2010 sono stati assunti ed entrati in servizio il 1o settembre 2009 n. 647 dirigenti scolastici.
Tali assunzioni, tuttavia, non hanno esaurito «tutte le code concorsuali dei concorsi per dirigenti scolastici indetti negli ultimi anni» in quanto nelle more di emanazione del prossimo bando di concorso - per il quale si stanno predisponendo gli adempimenti preliminari - circa 150 candidati sono ancora in attesa di nomina.
Per quanto concerne la proposta di reintegrare gli incarichi di presidenza, rammento che l'articolo 1-sexies della legge n. 43 del 2005 ha abolito, dall'anno scolastico 2006/2007, il conferimento degli incarichi di presidenza, legittimando esclusivamente l'adozione dei provvedimenti di conferma degli incarichi già conferiti e, in mancanza di aspiranti, il ricorso alle reggenze. Pertanto, stante la normativa sopra citata, tale richiesta non può essere accolta se non mediante la proposizione di eventuali iniziative legislative in tal senso.
Quanto alla proposta di conferire una prevalente e specifica valutazione al master di secondo livello «Master Mundis» nel contesto del prossimo bando di concorso, si precisa che nel decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, recante il nuovo Regolamento dei concorsi per dirigenti scolastici, è già prevista, nella parte che concerne la valutazione dei titoli, l'attribuzione di una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da università statali o equiparate.

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ALLEGATO 10

5-01847 Ciocchetti: Assegnazione di un termine per la risposta del MiBac alle richieste di prestito di beni culturali statali per mostre ed esposizioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'On.le Ciocchetti con la quale viene richiesta al Ministero per i beni e le attività culturali la fissazione, anche in via amministrativa, di un termine per il rilascio dell'autorizzazione al prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni richiesta ai sensi dell'articolo 48 del Codice.
A tal proposito faccio presente che, con il Decreto Ministeriale n. 495 del 13 giugno 1994, sono state emanate le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 241 del 1990 che fissano i termini ed individuano i responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dettagliatamente elencati nella Tabella A allegata al Decreto, tra i quali sono inclusi anche quelli relativi alle autorizzazioni al prestito di opere e documenti per mostre ed esposizioni in Italia e all'estero riportati tra la pagina 24 e la pagina 35 della predetta tabella.
Tali termini, peraltro, permangono in vigore fino al momento in cui andrà a regime la nuova disciplina sulla conclusione del procedimento amministrativo ridisegnata dell'articolo 7 comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2009 che ha sostituito l'articolo 2 della legge 241 del 1990.
Voglio infine evidenziare che le varie Direzioni Generali del Ministero hanno rappresentato che, nella prassi, i predetti termini vengono ampiamente rispettati anche nei frequentissimi casi in cui la richiesta di autorizzazione per il prestito dei beni appartenenti allo Stato o sottoposti alla sua tutela viene presentata dagli organizzatori in ritardo rispetto al termine di «... almeno 4 mesi prima dell'inizio della manifestazione ...» prescritto dell'articolo 48, comma 2 del Codice.

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ALLEGATO 11

5-01860 Reguzzoni: Iniziative per il libero accesso degli studenti del corso di laurea in Medicina e per l'ampliamento dei posti disponibili.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla problematica del possibile ampliamento del numero dei posti per l'iscrizione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, si riferisce quanto segue.
La disciplina relativa agli accessi sancita con la legge 2 agosto 1999 n. 264 ed in particolare, gli standard formativi richiesti dalle direttive europee, impediscono allo stato attuale la liberalizzazione delle immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.
Per quanto concerne le modalità di selezione finalizzate all'accesso per il prossimo anno accademico 2010/2011, le stesse saranno oggetto di attento studio da parte di un Gruppo di lavoro dedicato, allo scopo di ottimizzarne la programmazione e le procedure, anche alla luce delle esperienze pregresse.
Per quel che attiene alla determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in parola, definita con Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, si precisa che sono state considerate le proposte formulate da un apposito Tavolo di lavoro che ha considerato i dati relativi al fabbisogno sanitario delle singole Regioni e Province Autonome, acquisiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in base ai quali è stato possibile confermare la potenziale offerta formativa deliberata dai competenti organi accademici dei singoli Atenei ad eccezione di quello di Salerno.
Tale eccezione è derivata dall'assenza di elementi da valutare circa il volume di attività in sostituzione della presenza del necessario rapporto 3:1 relativo allo standard posti-letto/immatricolati, fissato dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.
Si informa, peraltro, che su segnalazione del citato Dicastero in merito ad una maggiore esigenza di medici, gli Atenei sono stati recentemente invitati a considerare la possibilità di aumentare la predetta offerta formativa per il corrente anno accademico, nel rispetto dei requisiti previsti.
In relazione alle risposte ricevute, è stato predisposto il relativo decreto che modifica il decreto ministeriale 3 luglio 2009 ed amplia il numero dei posti per le immatricolazioni: il decreto medesimo è attualmente in fase di perfezionamento.

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ALLEGATO 12

5-01868 Centemero: Sull'attribuzione di un nuovo codice meccanografico alle scuole di Monza e della Brianza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ricordo che le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani sono state istituite rispettivamente con le leggi 11 giugno 2004, n. 146, n. 147 e n. 148.
Dette leggi hanno previsto per queste nuove province processi di formazione graduale che si perfezionano all'atto di insediamento degli organi elettivi.
Le prime elezioni per la costituzione dei consigli provinciali delle province in questione si sono svolte nel giugno scorso e, pertanto soltanto a fine giugno con l'insediamento degli organi elettivi le province medesime sono entrate nel pieno delle loro funzioni.
Ciò premesso si fa presente che il regolamento di riordino degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 all'articolo 8, comma 3, prevede che gli uffici scolastici regionali presso il Ministero sono organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio.
A seguito della istituzione delle nuove province verrà istituito entro il mese di novembre un tavolo tecnico tra i Direttori generali interessati dalle istituzioni delle nuove province per addivenire a soluzioni tecnico-amministrative per la gestione del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

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ALLEGATO 13

5-01888 Ghizzoni: Modalità di reclutamento dei ricercatori universitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come risulta all'On. interrogante, per risolvere il problema del finanziamento del reclutamento dei ricercatori universitari per l'anno 2009, era stato presentato un apposito emendamento al Disegno di Legge Finanziaria 2010 che, purtroppo, non è stato approvato.
Tuttavia, si fa presente che il Governo ha presentato un analogo emendamento all'Atto Senato 1167, collegato alla Finanziaria 2009, già approvato dalla Camera, ed attualmente all'esame delle Commissioni riunite I ed XI.
Sono, comunque, condivisibili le considerazioni dell'On. interrogante relative al fatto che si siano realizzate le condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge Finanziaria 2007 per l'utilizzazione delle somme relative al 2009, ai fini del reclutamento dei ricercatori.
Ciò in considerazione del fatto che sono stati emanati i Decreti Ministeriali del 23 luglio del 2009 e n. 89 del 28 luglio del 2009, entrambi in attuazione del decreto-legge n. 180/2008, convertito dalla legge n. 1/2009, concernenti, rispettivamente, le nuove procedure di formazione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi dei ricercatori ed i nuovi parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Conseguentemente, non si esclude che si possa prendere in esame la possibilità di procedere in via amministrativa per l'utilizzo di tali somme, ovviamente d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

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ALLEGATO 14

5-01915 Giulietti: Sul conflitto di funzioni cumulate dal dottor Mario Resca.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione indicata in oggetto, rappresento quanto segue.
Le linee strategiche di azione del Ministero per i beni e le attività culturali sono prioritariamente indirizzate verso una gestione dinamica del patrimonio e delle attività culturali, anche al fine di sviluppare sinergie con altri settori produttivi del Paese.
In tale ambito sono già state poste in atto alcune proficue iniziative di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per l'attuazione di nuovi modelli di gestione e di valorizzazione del ricco patrimonio culturale ed artistico italiano, secondo metodologie sperimentate con successo in altri paesi.
Per perseguire con maggiore incisività, efficienza ed efficacia questa linea d'indirizzo e d'azione, il Ministro Sen. Sandro Bondi ha individuato in particolare, quale precipua priorità politica del Ministero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale italiano, anche all'estero.
Lo sviluppo di tale settore è volto da un lato a garantire, quale servizio ai cittadini, una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni, e dall'altro ad attrarre, quale strumento di sviluppo economico, investimenti da parte dell'imprenditoria culturale.
Nell'ottica di accrescere e di sviluppare coerentemente su tutto il territorio nazionale le potenzialità, anche economiche, del sistema museale nazionale, il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009 n. 91, ha istituito la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
A tale Direzione sono attribuite competenze trasversali in materia di promozione della conoscenza, fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo agli istituti ed a luoghi della cultura di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato, ferme restando le competenze in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio stesso attribuite alle strutture che svolgono funzioni di carattere tecnico-scientifico.
Per la direzione di tale struttura il Ministro ha ritenuto di avvalersi dell'apporto professionale del dott. Mario Resca, in un primo tempo nominato a titolo gratuito Consigliere per la valorizzazione dei musei.
Difatti l'esperienza e la professionalità altamente qualificate e le specifiche capacità manageriali del dott. Resca rappresentano un indubbio valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati che il Ministero intende perseguire nel settore in stretta sinergia con le eccellenti professionalità tecniche e scientifiche da sempre presenti nel Ministero, che costituiscono la più illustre tradizione in materia di attività di tutela e di restauro del patrimonio culturale, riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.
L'incarico dirigenziale al dott. Resca è stato conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2009, registrato dalla Corte dei conti il 14 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che prevede espressamente la possibilità di avvalersi delle competenze professionali e manageriali di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.

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Il trattamento economico correlato all'incarico è del tutto identico a quello percepito dalle altre figure dirigenziali di pari livello ed è reso pubblico sul sito del Ministero, in ossequio alle note disposizioni in materia di trasparenza.
Quanto, infine, ai profili di asserita incompatibilità con la carica di Presidente di Finbieticola S.p.A., rilevo che, nei fatti, tale incompatibilità non si verifica in alcun modo in quanto le funzioni concretamente esercitate dal Dott. Resca non si pongono per nulla in conflitto con le attività attualmente svolte, che, come è noto, attengono esclusivamente alla materia della valorizzazione dei beni culturali.
In ogni caso rendo noto alla Commissione che, proprio per evitare ogni possibile strumentalizzazione sul suo operato, il Dott. Resca - con grande senso istituzionale - comunicherà, nei prossimi giorni, la sua disponibilità agli azionisti della società in questione a sospendere il proprio mandato di Presidente.

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ALLEGATO 15

5-01942 Garagnani: Sul caso della scuola Longhena di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione fa riferimento alla vicenda verificatasi presso la Scuola primaria «Longhena» di Bologna, dove alcuni insegnanti, in segno di dissenso avverso le modifiche al sistema di valutazione degli apprendimenti introdotte dalla legge n. 169 del 30 Ottobre 2009 su iniziativa del Governo, hanno proceduto alla valutazione degli alunni nel primo quadrimestre assegnando voti numerici uguali per tutti gli allievi di ciascuna classe.
In primo luogo, vorrei fare presente che il Governo è aperto al confronto dialettico e all'ascolto delle diverse posizioni, anche critiche, che sui provvedimenti proposti si possono avere. Quando, però, i provvedimenti sono legge dello Stato dobbiamo tutti osservarli e l'eventuale dissenso va manifestato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico.
Venendo alla specifica questione prospettata e ai connessi profili disciplinari, ricordo che il Governo ha già riferito in questa stessa sede il 30 aprile scorso rispondendo all'atto n. 5-01011 dell'Onorevole Garagnani e all'atto n. 5-01133 dell'Onorevole Zampa.
Nella precedente occasione, si è, fra l'altro, comunicato che sui fatti segnalati l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna aveva disposto accertamenti ispettivi e che, sulla base degli esiti ispettivi, si stavano attivando le consequenziali procedure di contestazione di addebiti nei confronti degli insegnanti coinvolti.
Il competente ufficio scolastico periferico ha poi formalizzato 27 contestazioni di addebiti, diversificate in relazione al diverso grado di coinvolgimento, ed ha convocato per il 22 giugno 2009 la Commissione di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il prescritto parere obbligatorio. Gli insegnanti coinvolti, assistiti dai rispettivi legali, hanno fornito per iscritto le proprie controdeduzioni.
Acquisito il prescritto parere del Consiglio di disciplina, ai docenti della scuola «Longhena» di Bologna, che nel primo quadrimestre dell'anno in corso avevano valutato gli alunni con un voto uguale per tutti, sono state irrogate sanzioni disciplinari consistenti in 24 avvertimenti scritti e 3 censure.
Per quel che riguarda, poi, l'entità delle sanzioni disciplinari, il competente ufficio scolastico ha ritenuto che l'avvertimento scritto sia stata un'adeguata misura per i 24 docenti cui è stato irrogato, considerando che gli stessi hanno successivamente mostrato ravvedimento e corretto i propri comportamenti professionali. Risulta infatti che, nel secondo quadrimestre, è stato opportunamente modificato il documento di valutazione; inoltre, gli insegnanti della scuola primaria «Longhena» hanno dato corso ad una valutazione degli alunni - numerica e corredata da giudizi verbali - in aderenza alle norme vigenti, dopo essersi impegnati, anche per impulso della direzione scolastica regionale e del dirigente scolastico, in una più puntuale messa a punto delle proprie competenze in materia di valutazione degli alunni.
Relativamente ai tre insegnanti cui sono state contestate anche l'organizzazione delle iniziative di protesta e le dichiarazioni rilasciate ai media, l'ufficio scolastico, anziché la censura poi irrogata, aveva invero chiesto la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a un mese; sanzioni, queste, per le quali il Consiglio di

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disciplina ha espresso parere negativo, in considerazione del fatto che i docenti in parola, dopo le prime manifestazioni, hanno ripetutamente dichiarato e dimostrato con i fatti un «ravvedimento operoso» del quale occorreva tener conto.
I consequenziali provvedimenti sono stati adottati, quindi, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti. La valutazione finale è stata improntata a criteri di equilibrio, tenendo conto dei fatti contestati e delle controdeduzioni presentate dai docenti interessati.
Va aggiunto che, oltre che sul piano disciplinare, l'amministrazione scolastica periferica ha operato anche sul piano sostanziale, promuovendo e coordinando, d'intesa con il dirigente scolastico, un percorso di studio, riflessione e confronto sulle problematiche della valutazione, che ha indotto gli insegnanti della scuola «Longhena» a maturare un atteggiamento diverso nei confronti della materia.
Infatti, prima delle operazioni di valutazione finale degli alunni, il collegio dei docenti dell'Istituto ha deliberato all'unanimità i criteri di applicazione della nuova normativa - la legge n. 169 del 30 ottobre 2008 e le relative circolari ministeriali - così che in sede di scrutinio finale è stata consegnata agli alunni una pagella con una valutazione numerica differenziata, come in tutte le altre scuole di Bologna e provincia.
Va a quest'ultimo proposito rilevato che il descritto esito della vicenda non è stato messo in evidenza dai mezzi di informazione locali con la stessa attenzione mediatica che era stata inizialmente data al caso.
Infine, in merito alla richiesta di iniziative da assumere in relazione a comportamenti di inosservanza della legge, come nel caso della scuola «Longhena», è noto che sulla materia è in corso la discussione in questa stessa sede.