CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2009
236.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 2-ter aggiungere i seguenti commi:
2-quater. L'erogazione del mutuo di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 7, è ammessa anche a favore della famiglia se l'indebitamento usuraio è stato contratto per la conservazione dell'abitazione, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziali emessi nei procedimenti di separazione e divorzio, per il pagamento degli alimenti in favore dei figli non autosufficienti ovvero per l'assistenza legale in giudizio in favore degli stessi.
Non è ammessa l'erogazione del mutuo per la famiglia qualora essa sia avvenuta in favore anche di uno solo dei componenti del nucleo familiare ai sensi del comma 2.
2-quinquies. Per l'erogazione del mutuo, la famiglia allega alla domanda un piano di utilizzo delle somme richieste per il ripianamento del debito contenente l'attestazione di una fonte di reddito complessivo, riferito ai componenti conviventi, in grado di garantire il pagamento di quanto ottenuto a titolo di mutuo nonché la dichiarazione di non aver richiesto il mutuo ai sensi del comma 2.
1. 500.Il Governo.