CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2009
229.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01881 Milo e Zeller: Regime tributario delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili da parte di persone fisiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se, alla luce delle disposizioni normative contenute nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) la cessione di fabbricati, posseduti da oltre cinque anni e inseriti in un piano di recupero già approvato dal comune, possa dar luogo a plusvalenza tassabile come cessione di terreno edificabile, ovvero più congruamente, detta cessione non dia luogo a plusvalenza tassabile in quanto, al momento della compravendita, i beni ceduti conservano natura e caratteristiche di fabbricati.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate fa presente che con la risoluzione n. 395 del 22 ottobre 2008 è stato espresso l'avviso che i fabbricati già destinati - la data della loro cessione - alla demolizione in base ad un piano di recupero definitivamente approvato dal comune che preveda altresì un incremento della cubatura sull'area, ai fini del regime fiscale delle plusvalenze, sono da assimilare ad un'area edificabile: pertanto, la loro cessione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, genera plusvalenze imponibili, per le persone fisiche, anche laddove si tratti di fabbricati posseduti da oltre cinque anni.
La fattispecie esaminata nella citata risoluzione, come riferisce l'Agenzia, è caratterizzata dalla circostanza che il piano di recupero, già approvato dal comune, prevedeva che il terreno in cui era ricompreso il fabbricato fosse sottoposto a trasformazioni richiedenti la demolizione degli edifici esistenti.
In relazione alla particolare fattispecie appena richiamata, ad avviso dell'Agenzia, devono ritenersi confermate le predette conclusioni che individuano il bene che costituisce l'oggetto effettivo della compravendita, piuttosto che quello che appare solo formalmente quale oggetto del negozio. Pur essendo, infatti, il bene catastalmente descritto come fabbricato, la circostanza che esso ricada in un piano di recupero che ne preveda la demolizione e stabilisca un incremento delle cubature esistenti sull'area fa sì che oggetto della compravendita sia stato considerato non il fabbricato in quanto tale, ormai privo di valore, bensì l'area di insistenza dello stesso, caratterizzata dalla maggiore potenzialità edificatoria.
La soluzione interpretativa fornita dall'Agenzia fa riferimento ad una ipotesi specifica e circoscritta e non può essere assunta a principio di carattere generale applicabile a diverse ipotesi di contratti di compravendita, aventi ad oggetto fabbricati ricadenti in un piano di recupero.
In conseguenza della soluzione adottata, con la richiamata risoluzione n. 395 del 2008 è stata riconosciuta la possibilità, per il cedente, di rivalutare il costo fiscale dell'area di insistenza del fabbricato, da individuare sulla base di una perizia di stima (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 - come modificato dall'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, successivamente, dall'articolo 4, comma

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9-ter, del decreto-legge 3 giugno 2008. n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), applicando l'imposta sostitutiva del 4 per cento entro il 31 ottobre 2008.Con riferimento alla opportunità di proporre una proroga dei termini per la rivalutazione dei terreni, il Governo non pone questioni ostative, ma sulla decisione va coinvolto anche il Parlamento e le Commissioni di merito.

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ALLEGATO 2

5-01882 Fluvi: Disciplina delle apparecchiature per i giochi di abilità a distanza con vincita di denaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle problematiche evidenziate con il question time in esame, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), al fine di una migliore disamina delle stesse, ritiene opportuno far presente che nell'ambito del sistema concessorio, attraverso il quale il mondo dei giochi con vincita in denaro è regolamentato nel nostro Paese, la cui legittimità è stata più volte attestata anche dai Servizi della Commissione Europea, da ultimo, attraverso la notifica dei commi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge Comunitaria 2008) all'articolo 24, commi 11-31 relativi al gioco a distanza, è possibile distinguere inequivocabilmente l'offerta lecita dei giochi (qualunque sia il canale attraverso cui la stessa è veicolata, tradizionale o informatico) dall'offerta illecita, delineando il perimetro al di fuori del quale si configura sempre esercizio abusivo di attività di gioco.
In particolare, per il gioco da remoto, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha evidenziato che la citata legge Comunitaria 2008, riprendendo discipline pregresse ora in modo uniforme e generale, prevede la disciplina per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici e stabilisce rigorose procedure e controlli affinché, nel rispetto del monopolio statale in materia di giochi, questi ultimi vengano effettuati tutelando i consumatori, l'ordine pubblico, i minori, rispettando gli articoli 43 e 49 del Trattato CE.
La norma indica espressamente le tipologie di gioco consentite, subordinandone l'esercizio e la raccolta a distanza alla stipula di un contratto di conto di gioco tra singolo giocatore e concessionario, mediante il quale contabilizzare tutte le operazioni relative a giocate, vincite e riscossioni e definisce i profili sanzionatori, penali ed amministrativi relativi al mancato rispetto delle disposizioni nella stessa contenute.
Ciò premesso, l'unica disposizione che detta una disciplina in materia di «Totem» è quella di cui all'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). Tale norma, infatti, stabilisce che AAMS con propri provvedimenti definisca «la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse».
In sostanza, in base all'articolo suddetto, la raccolta a distanza di giochi pubblici attraverso l'utilizzo di tali «Totem» risulta, al momento, espressamente disciplinata solo relativamente alle scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all'interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse ed ovviamente esercitata solo ed esclusivamente da soggetti concessionari del gioco. A titolo esemplificativo, quindi, presso un corner ippico possono essere installate apparecchiature per effettuare giocate sui concorsi pronostici su base sportiva, sulle scommesse sportive a totalizzatore e sulle scommesse dell'ippica nazionale, in quanto l'accettazione delle

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giocate attraverso tali apparecchiature deve rispecchiare l'articolazione dei giochi ammessi nei locali ove sono installate le apparecchiature medesime. Al di fuori dell'ipotesi individuata dall'articolo 11-quinquiesdecies, la detenzione e l'utilizzo di apparecchiature telematiche per lo svolgimento e la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in luoghi diversi dalle sedi autorizzate, è vietata.
Diversamente, l'installazione di «Totem» presso esercizi pubblici (quali bar o negozi assimilati) e le operazioni attuate tramite tali congegni configurano sempre attività illecite, in quanto il relativo utilizzo è effettuato al fuori di una specifica ed espressa previsione che ne legittimi l'installazione e la possibile connessione a siti internet per l'effettuazione di giochi a distanza. In tali circostanze, la condotta degli esercenti che detengono tali apparecchiature nel proprio esercizio commerciale, mediante le quali gli avventori possono giocare giochi on line, configura l'ipotesi del reato di intermediazione, già vietata e sanzionata dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e, da ultimo, dall'articolo 24 della legge Comunitaria 2008.
Per quanto inoltre attiene l'attività di contrasto al gioco offerto su siti illegali cosiddetti «siti.com», AAMS ha «intercettato» e quindi impedito, solo nel corrente anno, circa un miliardo e mezzo di tentativi di accesso a siti di gioco non autorizzati, procedendo inoltre alla «chiusura» di oltre 1.700 siti irregolari.
A tal proposito, il Comando generale della guardia di finanza ha fatto presente che per il contrasto all'offerta irregolare di gioco a distanza tramite siti esteri, da parte di soggetti che non dispongono di concessione rilasciata dall'AAMS, molto importante è l'articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), con cui è stata prevista la possibilità di obbligare i fornitori dei servizi di connettività alla rete internet ad inibire l'utilizzo, per lo svolgimento di giochi, scommesse e concorsi pronostici, di siti web sprovvisti delle prescritte concessioni o licenze. In tal fatta, il legislatore ha quindi previsto una forma di prevenzione e repressione del fenomeno che interviene sull'offerta telematica dei giochi mediante i cosiddetti «siti.com», a prescindere dal mezzo utilizzato per la connessione.
Per l'attuazione di tale disposizione, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato effettua un periodico monitoraggio dei siti internet che contengono proposte di gioco e, in caso di giochi on line non autorizzati, emana un provvedimento con il quale viene ordinato al provider di riferimento di inibire i siti illegali, con contestuale reindirizzamento su apposita pagina web dell'AAMS, ove è riportata l'avvertenza «SITO NON RAGGIUNGIBILE».
Con decreto direttoriale del 2 gennaio 2007, l'Amministrazione Autonoma ha stabilito la competenza anche della guardia di finanza per l'accertamento delle violazioni al citato obbligo di oscuramento dei siti illegali.
A questo scopo il Nucleo speciale entrate, con la collaborazione del Nucleo speciale frodi telematiche, provvede a monitorare i siti internet per i quali l'AAMS ha emesso il provvedimento di inibizione, interessando successivamente i Reparti territoriali competenti in relazione alla sede del provider, per verificare che la connessione ai siti irregolari sia stata effettivamente reindirizzata verso la pagina web predisposta dall'AAMS e, in caso negativo, per la contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006, che va da un minimo di euro 30.000 sino ad un massimo di euro 180.000.

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ALLEGATO 3

5-01883 Fugatti: Attuazione della moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Maurizio Fugatti chiede quali iniziative si intendano assumere per tutelare le imprese che si rivolgono al sistema bancario per ottenere la sospensione dei pagamenti.
Al riguardo, si fa presente che l'accordo sottoscritto il 3 agosto dall'ABI e dalle altre rappresentanze di impresa e sottoscritto, con presa d'atto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, ha previsto l'adesione dei singoli Istituti concedendo 45 giorni per la predisposizione delle modalità operative.
L'adesione è stata pressoché totale (l'elenco delle banche aderenti è aggiornato continuamente e disponibile anche sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze).
Per monitorare l'applicazione dell'avviso comune, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione di tutti i soggetti firmatari.
Nel corso delle riunioni è emersa la necessità di suggerire un formulari standard agli istituti bancari per semplificare la procedura di accettazione della moratoria eventualmente richiesta dall'impresa. Tale modulo è stato distribuito alle banche aderenti all'ABI il 30 settembre e fatto circolare a tutte le associazioni d'impresa.
Inoltre, per facilitare l'applicazione della moratoria è in corso di definizione una guida interpretativa che verrà sottoscritta dall'ABI e da tutte le altre associazioni.