CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2009
212.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Nuova disciplina del commercio interno del riso. (C. 1991 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: i riconoscimenti di cui al con le seguenti: la registrazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o del.
2. 1.Negro, Rainieri, Fogliato.

ART. 3.

All'Allegato 3 (Metodi di analisi), sostituire le parole: Regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988 - Allegato I, punto B, lettera b) - Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto mediante l'Instron Food Tester con le seguenti: UNI 11301 Riso - Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.
3. 1.Il Relatore.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per la promozione delle attività dell'Ente Risi).

1. Al fine di favorire lo svolgimento dei compiti dell'Ente Risi e consentire la promozione di tutte le attività connesse al commercio interno del riso, i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente Risi per conto e nell'interesse dello Stato e di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità e fino alla data del 30 giugno 2009, sono estinti.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/1949, 1954/1955 e 1961/1962, è autorizzata la spesa di euro 34.353.817,84 per l'anno 2009. Tali somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono successivamente corrisposte alla Banca d'Italia, nella misura di euro 33.693.020, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto, e all'Ente Risi, nella misura di euro 661.797,84. Al relativo onere, pari a euro 34.353.817,84 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui al comma 2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.
7. 01.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.