CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2009
212.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (C. 2632 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2632, approvato dal Senato, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008;
considerato come anche sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2008 si siano dispiegati gli effetti negativi sulla finanza pubblica legati alla grave crisi finanziaria ed economica che sta coinvolgendo l'intera economia mondiale;
rilevato, in particolare, come il deterioramento della situazione economica mondiale sia alla radice del peggioramento, registratosi nel 2008, del livello di indebitamento netto della pubblica amministrazione, della riduzione dell'avanzo primario, dell'aumento del fabbisogno e del rapporto tra debito pubblico e PIL, nonché della, seppur limitata, espansione del rapporto tra spesa per interessi e PIL;
sottolineato come il Governo abbia tempestivamente ravvisato la gravità delle possibili conseguenze della crisi sul piano della finanza pubblica, adottando, a partire dal decreto - legge n. 112 del 2008, una serie di provvedimenti volti a garantire la stabilizzazione dei conti pubblici nel difficile contesto macroeconomico;
rilevato a tale riguardo come il disegno di legge evidenzi significative variazioni, rispetto al dato iniziale, nell'andamento delle entrate;
evidenziato come, nonostante l'incremento di circa 8,1 miliardi di euro, rispetto alle previsioni definitive, degli accertamenti in termini di competenza, i versamenti in termini di cassa siano risultati inferiori di 8 miliardi rispetto al dato previsionale definitivo;
sottolineato, in tale contesto, il forte incremento percentuale registratosi nel comparto delle entrate extratributarie ed in quello delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
rilevata inoltre la riduzione delle entrate tributarie, che ha interessato soprattutto le tasse ed imposte sugli affari, le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, il lotto, le lotterie ed altre attività di giuoco, nonché i monopoli, parzialmente bilanciata dall'incremento registratosi nel settore delle imposte sul patrimonio e sul reddito;
evidenziato come la gestione dei residui attivi segnali anche per l'esercizio finanziario 2008 un aumento dei residui complessivi registrati alla fine dell'esercizio rispetto a quelli in essere all'inizio dell'esercizio stesso, pari a circa 20 miliardi di euro, ed un rilevante ammontare di residui attivi di nuova formazione;
considerato tuttavia come, per la prima volta dopo molti anni, l'esercizio 2008 abbia fatto registrare l'arresto del progressivo aumento della quota di residui attivi considerato non esigibili, a testimonianza ulteriore della migliorata capacità di riscossione delle somme iscritte a ruolo conseguente all'attuazione della riforma del sistema della riscossione coattiva;

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sottolineata l'esigenza di portare a soluzione alcuni elementi di criticità evidenziati dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, con riferimento segnatamente a talune incongruenze tra le previsioni di entrata e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, nonché per quanto attiene alla classificazione di residui attivi riferiti ad entrate extra tributarie, che in alcuni casi risultano acriticamente classificati tutti come di riscossione certa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009
(C. 2633 Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2009.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2633, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009;
sottolineato come i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento rispecchino le conseguenze negative della crisi economica in atto, che, come evidenziato anche dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, sta dispiegando i suoi effetti sui conti pubblici, sia sul piano delle entrate sia su quello delle spese;
evidenziato in particolare come il disegno di legge, sebbene rilevi un incremento di 4,8 miliardi di euro delle entrate complessive, determinato da un aumento delle entrate da emissione di titoli di Stato, segnali al tempo stesso una significativa riduzione, pari a 32,7 miliardi, delle entrate tributarie, solo parzialmente compensata dalla crescita delle entrate extratributarie;
rilevato come la consistente variazione negativa delle entrate tributarie risulti sostanzialmente motivata dal fatto che le previsioni di entrata contenute nella legge di bilancio 2009 erano state formulate considerando un tasso di crescita del PIL reale pari allo 0,5 per cento, e non potevano in quel momento tenere conto del successivo peggioramento delle prospettive economiche, che hanno visto una contrazione del PIL, ridotto del 5,2 per cento rispetto all'anno precedente;
segnalato come la riduzione delle entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali riguardi sia le imposte dirette sia quelle indirette, ed appare particolarmente significativa per quanto riguarda le entrate relative all'IRPEF, pari a -10,5 miliardi, all'IRES, pari a -4,6 miliardi, all'IVA, pari a -12,4 miliardi, all'imposta di registro, pari a -1,1 miliardi, ed all'accisa sui prodotti energetici, pari a -1,8 miliardi;
evidenziato inoltre come risultino invece in crescita le entrate derivanti dal consumo dei tabacchi per 174 milioni, dai proventi del lotto per 492 milioni, dai proventi delle attività di gioco per 149 milioni, dai proventi del gioco del bingo per 158 milioni, e dal prelievo erariale sugli apparecchi e congegni di gioco per 204 milioni;
rilevato come il Governo, in un contesto di crisi economica globale, abbia opportunamente seguito un'impostazione di politica economica prudenziale, che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella consapevolezza del vincolo costituito

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dall'ammontare di debito pubblico italiano, ha inteso innanzitutto assicurare la stabilità dei conti pubblici;
evidenziato, peraltro, come l'Esecutivo abbia adottato una serie di importanti interventi di sostegno e stimolo all'economia, segnatamente con i decreti-legge n. 185 del 2008, n. 5 del 2009 e n. 78 del 2009, le cui misure sono volte in primo luogo a salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie, a garantire l'accesso al credito bancario per le imprese ed a promuovere gli investimenti produttivi;
rilevato come, in parallelo, il Governo abbia rafforzato gli strumenti di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, ed abbia proceduto ad un'azione rigorosa di contenimento delle spese pubbliche improduttive, al fine di escludere innalzamenti della pressione fiscale nei confronti dei contribuenti, di ridurre gli sprechi e di massimizzare l'efficacia delle risorse stanziate a sostegno dell'economia;
sottolineati, a tale riguardo, gli effetti positivi che potranno essere determinati dall'attuazione della delega in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, sia ai fini di un miglior uso delle risorse pubbliche, sia sotto il profilo del più razionale utilizzo degli strumenti tributari da parte delle regioni e degli enti locali e del maggiore coinvolgimento di tali enti nell'azione di contrasto all'evasione fiscale;
evidenziato il bisogno che la politica tributaria coniughi l'esigenza di risanamento della finanza pubblica con quella di far fronte alle necessità di sostegno e rilancio delle imprese, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, e delle fasce della popolazione più coinvolte dalla crisi, con specifico riferimento ai disoccupati, alle famiglie ed agli anziani con redditi bassi;
sottolineata, in tale contesto, la necessità che i provvedimenti di sostegno al tessuto produttivo siano finalizzati a dotare il sistema economico italiano degli strumenti atti a cogliere le occasioni di sviluppo che si porranno a conclusione dell'attuale fase di recessione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto (Atto n. 100).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto (Atto n. 100);
rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi alcuni utili interventi di manutenzione normativa del decreto legislativo n. 229 del 2007, al fine di superare dubbi interpretativi ed incertezze relativi ad alcune previsioni in esso contenute, ovvero a colmare lacune esistenti nella disciplina;
evidenziato inoltre come alcune delle modifiche apportate dallo schema di decreto consentano di semplificare taluni aspetti del quadro normativo nazionale, in particolare eliminando adempimenti a carico degli investitori italiani che non sono invece previsti negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
segnalata l'esigenza di valutare l'opportunità che le modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 apportate dall'articolo 13 del decreto - legge n. 185 del 2008, in materia di regole di neutralizzazione e passività applicabili alle società oggetto di offerta pubblica di acquisto, nonché dall'articolo 7, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, relativamente al potere della Consob di ridurre al di sotto del 2 per cento, per le società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato diffuso, la soglia percentuale di partecipazione in un emittente quotato oltre la quale è necessaria la comunicazione alla società partecipata ed alla stessa Consob, si applichino solo entro un determinato limite temporale, ripristinando successivamente la previgente formulazione delle norme del TUF, in considerazione del fatto che tali nuove previsioni, se non limitate ad una fase congiunturale, potrebbero rendere il mercato dei capitali italiano meno attraente per gli investitori istituzionali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale novella il comma 3 dell'articolo 107 del TUF, in materia di offerte pubbliche di acquisto preventive, facendo tuttavia riferimento a parole non rinvenibili nel medesimo comma 3, provveda il Governo a correggere la formulazione della disposizione, nel senso di riferire la novella al comma 1, lettere a) e b), del già citato articolo 107;

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e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, il quale modifica l'articolo 101-bis del TUF fornendo un'elencazione di soggetti per i quali deve comunque intendersi sussistente l'azione di concerto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel medesimo articolo 101-bis una previsione che attribuisca alla Consob il potere di individuare con proprio regolamento i comportamenti che non sono inclusi nella definizione di azione di concerto.

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ALLEGATO 4

5-01695 Fugatti: Disciplina tributaria applicabile alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società in fase di start up.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Fugatti chiede di sapere se, al fini dell'applicazione del regime di participation exemption, il requisito della commercialità previsto dalla lettera d), dell'articolo 87 del TUIR si possa considerare sussistente in relazione a società in fase di start up, vale a dire società che hanno solo iniziato i lavori di predisposizione dei propri siti produttivi, ma che non sono ancora in grado di svolgere attività produttiva. Al riguardo, si fa riferimento, tra l'altro, alla circolare n. 36 del 4 agosto 2004 e alla risoluzione 323/E del 2005, dell'Agenzia delle Entrate, con le quali sarebbero stati chiariti taluni aspetti, in particolare, afferenti l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 87 del TUIR alle società immobiliari, ma ad oggi, si sostiene, non sarebbe intervenuta alcuna pronuncia esplicita da parte dell'amministrazione finanziaria in merito alle società effettivamente operative in fase di start up.
In proposito, si fa presente quanto segue.
L'articolo 87, comma 1, lettera d) del TUIR prevede - tra i requisiti per l'applicazione del regime della participation exemption - quello della cosiddetta commercialità. Tale requisito consiste nell'esercizio «da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la partecipata svolge l'attività agricola».
Come chiarito dalla circolare n. 36 del 4 agosto 2004 dell'Agenzia delle Entrate, l'impresa commerciale, al cui esercizio è subordinato il regime di esenzione, è individuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 55 del TUIR, con la conseguenza che nel contesto delle disposizioni recate dall'articolo 87 in esame, essa coincide con le attività che danno luogo a reddito di impresa e, quindi, rileva secondo una definizione più ampia rispetto a quella civilistica. Il concetto di impresa commerciale «secondo la definizione di cui all'articolo 55» ricomprende, infatti, non solo le attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, ma anche le attività di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 55, che - come è noto - reca una elencazione aggiuntiva (rispetto a quella civilistica) di fattispecie di reddito d'impresa, più che una definizione di impresa commerciale.
Con particolare riferimento alle attività cosiddette preparatorie, l'Agenzia delle entrate si è già espressa negando il regime di esenzione con riferimento ad una società partecipata proprietaria di un complesso immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione

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e restauro finalizzati a realizzare una struttura alberghiera (cfr. risoluzione del 9 novembre 2007, n. 323).
Al riguardo, è stato inoltre evidenziato come ad assumere rilevanza, nel rispetto della ratio della norma, sia l'attività in concreto esercitata e non la mera costituzione in forma di società di capitali. Ne consegue che se l'attività prevista dallo statuto non si può considerare iniziata non è riscontrabile, in linea di principio, la sussistenza del requisito della commercialità necessario per fruire del regime di participation exemption.

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ALLEGATO 5

5-01696 Ceccuzzi: Presentazione delle domande per la fruizione dell'agevolazione fiscale in favore delle associazioni che operano per la realizzazione di manifestazioni di rilievo storico-culturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'onorevole interrogante, nel premettere che l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'equiparazione delle associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, ai soggetti esenti dall'imposta sulle società, chiede di sapere quando deve essere presentata la domanda per chiedere di essere inseriti, relativamente all'anno di imposta 2009, tra i soggetti beneficiari delle predette disposizioni.
Al riguardo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, è stato approvato il modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228.
In particolare, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 di detto decreto, il modello di domanda deve essere presentato, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, esclusivamente per via telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati (di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
Pertanto, per quanto riguarda le domande relative alla richiesta di benefici per l'anno 2009, sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile l'apposita applicazione software ed è possibile trasmettere le istanze, con le richiamate modalità, entro il 20 settembre del corrente anno.