CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2009
200.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01459 Fugatti: Deducibilità dal reddito dei contributi ai consorzi di miglioramento fondiario

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se i contributi ai Consorzi di Miglioramento Fondiario, costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, siano deducibili dal reddito complessivo e se esistono difformità di applicazione del principio di deducibilità di tali contributi sul territorio nazionale.
A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che l'articolo 10, comma 1, lettera a), del TUIR (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che siano dedotti dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, «i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai, consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione».
Dalla lettura della norma emerge, in primo luogo, la duplice condizione cui devono sottostare tali oneri ai fini della loro deducibilità:
che non siano già considerati, quale componente negativa, nella determinazione del reddito dei terreni cui afferiscono;
che risultino da idonea documentazione.

In ordine alla prima condizione, appare evidente la ratio di evitare che un medesimo titolo sconti due deduzioni (una dal reddito fondiario e una dal reddito complessivo).
La seconda condizione necessaria, invece, è di ordine generale e riguarda ogni tipo di onere, detraibile o deducibile.
L'Agenzia delle entrate osserva che, secondo la regola generale, i contributi in parola sono stati considerati al momento della determinazione delle tariffe dei redditi dominicale ed agrario, da cui deriva la inammissibilità della loro deduzione, che rappresenterebbe un'ingiustificata duplicazione del beneficio.
Infatti, le rendite dominicali e agrarie per la determinazione delle tariffe d'estimo catastale sono state determinate detraendo dal valore lordo le spese relative «alle opere di difesa, scolo, bonifica, eccetera», cioè quei componenti afferenti gli interventi migliorativi e di bonifica dei consorzi obbligatori (vedi T.U. delle leggi sul Nuovo Catasto dei Terreni, 8 ottobre 1931, n. 1572).

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01569: Mancato inserimento del Carnevale di Sciacca tra le manifestazioni abbinate alle lotterie nazionali per il 2009.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi del mancato inserimento, nel decreto ministeriale dell'11 dicembre 2008, del «Carnevale di Sciacca» tra le manifestazioni abbinate alle lotterie nazionali per il 2009.
Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che l'istanza presentata in tal senso dal Comune di Sciacca è stata regolarmente inserita nell'elenco delle domande pervenute per ottenere l'abbinamento di eventi o manifestazioni alle lotterie del 2009.
La stessa Amministrazione ha tuttavia rilevato che i segni di crisi che il settore delle lotterie tradizionali sta mostrando ormai da diversi anni hanno indotto il Governo à proporre la riduzione del numero delle stesse e a porre maggiore attenzione su eventi e progetti solidaristici rispetto alle manifestazioni folkloristiche o storiche fino ad ora collegate alle lotterie.
Per quanto concerne, in particolare, la proposta della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati - presentata nel formulare il parere favorevole sullo schema di decreto per l'individuazione delle lotterie 2009 - di valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore lotteria nazionale, rispetto a quelle proposte, da collegare al Carnevale di Viareggio, come capofila, ed al Carnevale del Comune di Acireale e del Comune di Sciacca, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che, in buona sostanza, l'accoglimento di tale invito avrebbe riportato a quattro il numero delle lotterie, ripristinando la lotteria del Carnevale.
La stessa Amministrazione ha evidenziato, in proposito, che la previsione di un'ulteriore lotteria del Carnevale si sarebbe sovrapposta, dal punto di vista temporale, a quella abbinata al Festival di Sanremo. Tale soluzione, peraltro, sarebbe risultata inconciliabile con la proposta governativa per il 2009, fondata su due elementi peculiari:
1. riduzione da quattro a tre del numero delle lotterie, in relazione ai risultati deludenti mostrati dal settore;
2. maggiore attenzione a eventi e progetti solidaristici rispetto alle manifestazioni folkloristiche o storiche precedentemente collegate alle lotterie.

Il mancato inserimento del Carnevale di Sciacca, come di qualunque altra manifestazione carnascialesca, è pertanto da ricercare nell'aver voluto limitare il numero delle lotterie e, nel contempo, nella maggiore attenzione mostrata nei confronti di eventi e progetti di natura sociale e solidale.
Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rilevato che la soluzione adottata nel corrente anno sta producendo risultati incoraggianti. Infatti, nella prima lotteria in calendario, abbinata, al Festival di Sanremo ed al progetto «Adotta un Angelo», sono stati venduti n. 530.780 biglietti rispetto a n. 249.750 biglietti venduti nella lotteria del Carnevale, svoltasi nello stesso periodo del precedente anno.

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ALLEGATO 3

5-01603 Fluvi: Contrasto all'evasione fiscale nel settore delle slot machines

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulla notizia, riportata da alcuni media nazionali, di un`«evasione fiscale» da parte dei concessionari della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.
In proposito, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, precisa, in via preliminare, che - come già chiarito dal Governo in occasione dell'Audizione svoltasi l'11 ottobre 2007 presso questa Commissione finanze, - il caso promosso non ha ad oggetto il fenomeno dell'evasione fiscale.
Le contestazioni promosse in sede di giudizio contabile in capo ai dieci concessionari, hanno, infatti, riguardato la presunta mancata applicazione di specifiche penali contrattuali per inadempienze agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione, nello specifico riferibili alla avvenuta attivazione della rete telematica. Penali, per le quali - diversamente da quanto asserito - l'Amministrazione dei monopoli di Stato, come meglio sarà chiarito più avanti, ha provveduto alla relativa irrogazione, i cui provvedimenti sono, all'attualità, sub indice: tanto del giudice amministrativo, che del giudice contabile.
Per meglio inquadrare la fattispecie di indagine della Corte dei conti, si ritiene utile offrire comunque un circostanziato rapporto che ricostruisce il succedersi delle vicende di fatto e l'evoluzione normativa di interesse.
L'articolo 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo comma statuiva come obbligatorio il collegamento in rete entro il 31 dicembre 2003 (termine differito al 31 ottobre 2004 dal comma 5 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito e, nelle more della realizzazione di tale collegamento, imponeva all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'organizzazione e la gestione di un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.
Il comma 4 dell'articolo 22, citato (sostituendo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640) disponeva che «Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma».

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La precedente disposizione è stata poi sostituita dal comma 12 dell'articolo 39, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: «Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma».
I decreti emanati in attuazione di quanto disposto dal menzionato comma, chiariscono in particolare le funzioni della rete telematica: il collegamento in rete degli apparecchi al sistema di elaborazione del concessionario, la raccolta dei dati registrati negli apparecchi e il trasferimento periodico al sistema centrale di AAMS; la rilevazione della conformità del funzionamento e del gioco e segnalazione immediata dei casi anomali; il monitoraggio tecnico e commerciale degli apparecchi; la gestione amministrativa; la contabilizzazione delle somme giocate; delle vincite e del PREU.
Tanto rappresentato è opportuno evidenziare la differenza esistente tra «apparecchi collegati alla rete» e «apparecchi connessi». I primi sono apparecchi regolarmente autorizzati e censiti nella banca dati di AAMS ai quali si applicano tutti gli obblighi connessi al regolare svolgimento delle attività e delle funzioni affidate in concessione, ivi compresi gli oneri tributari, che vengono assolti mediante lo strumento del «Preu forfetario», con successivo conguaglio eseguito sulla base della lettura dei relativi contatori; i secondi, che costituiscono l'evoluzione naturale dei primi, sono gli apparecchi collegati alla rete la cui gestione del gioco avviene telematicamente, vale a dire sulla base della trasmissione telematica dei dati di gioco, in linea con i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico, allegato alla convenzione.
La descritta differenziazione non incide, quindi, sul realizzarsi del paventato fenomeno di evasione fiscale connesso al pagamento del prelievo erariale unico, in quanto, nei casi di impossibilità di lettura telematica dei dati di gioco, gli stessi sono comunque registrati negli appositi contatori, sigillati e presenti su ogni singolo apparecchio e vengono utilizzati ai fini della determinazione del conguaglio tra quanto versato dal concessionario a titolo forfetario e quanto dallo stesso effettivamente dovuto. Tali operazioni di conguaglio sono nel tempo avvenute mano a mano che si rendeva possibile la lettura dei dati registrati nei contatori di gioco e previa valutazione, da parte di AAMS, della coerenza dei dati letti con quelli in precedenza trasmessi alla rete telematica; è altresì opportuno evidenziare che, a seguito delle operazioni di conguaglio, si sono verificati anche numerosi casi in cui l'importo versato a titolo di Preu forfetario è risultato superiore a quello effettivamente dovuto, risultante dalla successiva lettura dei contatori di gioco.
Nella convenzione di concessione a fianco delle penali per mancato pagamento del Preu, sono state previste penali per mancato raggiungimento dei livelli di servizio - che rappresentano quelle di maggior rilevo tra quelle prese in considerazione dalla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti - che per la loro natura sono relative a fenomeni non direttamente ricollegabili ad evasione fiscale: trattasi evidentemente delle penali presenti nella generalità dei contratti pubblici, in cui è prevista finanche la revoca nell'ipotesi di gravi inadempimenti in ordine al raggiungimento dei livelli di

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servizio e la cui applicazione, comunque, non è direttamente apparentabile a fenomeni di evasione fiscale.
Venendo nello specifico al presunto danno erariale, quale contestato dalla Corte dei conti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha precisato di aver proceduto alla immeditata irrogazione delle sanzioni (avvenuta nel giugno 2007), subito dopo la formalizzazione, da parte della Procura regionale della Corte dei conti della sua posizione sulla vicenda (maggio 2007); avverso tali atti tutti i concessionari hanno promosso opposizione innanzi al TAR Lazio, il quale, con l'ordinanza del 25 luglio 2007, ha accolto l'istanza di sospensiva e successivamente, con le sentenze del 23 gennaio 2008, si è pronunciato nel merito, annullando gli atti impugnati.
Medio tempore, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della Risoluzione n. 7-00254, avvenuta in data 26 luglio 2007 (cosiddetta «Risoluzione Nannicini») e della Direttiva del Governo, nella persona del viceministro delegato dell'economia e delle finanze pro tempore, (di cui alla nota n. 508/10636 del 1o agosto 2007), nonché del parere (n. 3926 del 2007) reso dal Consiglio di Stato, AAMS ha provveduto a sottoscrivere un atto aggiuntivo con i concessionari della rete telematica degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, finalizzato alla rivisitazione delle penali previste dalla convenzione di concessione, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, accanto a quelli del contemperamento tra l'inadempimento accertato, il danno effettivamente arrecato dai concessionari; all'esito di tale attività l'Amministrazione ha quindi nuovamente proceduto alla contestazione delle penali, sulla base dei nuovi criteri.
Per quanto riguarda inoltre la quarta penale prevista dall'articolo 27 della convenzione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha fatto presente che sono in corso i lavori della Commissione appositamente prevista dall'articolo 24, comma 4, della convenzione di concessione per l'affidamento della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento. All'esito di tali attività provvederà, con immediatezza, alla notifica di ogni eventuale sanzione dovesse derivare dai lavori della Commissione medesima.
In conclusione, l'AAMS ritiene oltremodo opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto generalmente ritenuto, le vicende in commento non afferiscono in alcun modo a questioni connesse ad episodi di evasione o elusione fiscale, ma ad attività di gestione di una concessione in atto, per le quali i termini di esercizio non sono né prescritti, né decaduti e, quindi, nessun danno è stato arrecato all'Erario.
Relativamente a quanto affermato circa la diffusa illegalità che interesserebbe il settore è opportuno evidenziare che i temi della sicurezza, dell'ordine pubblico e della certezza dell'imposizione fiscale, nel settore degli apparecchi da divertimento, sono, per la loro rilevanza, alla viva attenzione del Governo. Per quanto più in particolare attiene alle azioni poste in essere da AAMS, si evidenzia che l'Amministrazione, ha attivamente partecipato - in coordinamento con l'Autorità giudiziaria e di Pubblica Sicurezza ad una serie di attività volte al contrasto ed alla repressione delle varie forme di illegalità manifestatesi nel relativo comparto e di cui - a mero titolo esemplificativo - si richiamano le note azioni svoltesi presso la Procura della Repubblica di Biella e Venezia. Sempre in tale ambito, AAMS ha chiesto alla Guardia di finanza di condurre apposite indagini presso i dieci concessionari del gioco, al fine di confermarne la relativa «affidabilità» soggettiva e sono state promosse le opportune sinergie con le forze dell'ordine, al fine di intensificare l'attività di controllo sul territorio per la repressione degli illeciti, dando luogo a più incisive attività di indagine mediante analisi delle criticità, opportunamente evidenziate dalla banca dati di AAMS.
Comunque, sulla base della disciplina introdotta in prosieguo di tempo, l'attività posta in essere dall'Amministrazione dei monopoli di Stato in termini di emersione dell'illegalità e di contrasto al gioco illegale,

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è testimoniata dai livelli di raccolta conseguiti e dalle conseguenti entrate erariali che, a partire dal 2003, hanno avuto un trend di raccolta particolarmente elevato (367 milioni di euro nel 2003, 4.474 milioni nel 2004, 11.470 milioni nel 2005, 15.436 milioni nel 2006, 18.827 milioni nel 2007 e 21.685 milioni di euro nel 2008). Livelli peraltro conseguiti non con l'incremento del numero dei giocatori, ma con la sottrazione di quote di mercato al gioco illegale via via sempre più crescenti.
Relativamente poi ai controlli, operati direttamente dall'AAMS, tramite i propri Uffici regionali, si evidenzia che da tale attività è complessivamente emersa l'esistenza di una percentuale complessiva di 23,3 per cento di apparecchi irregolari. A tal proposito, l'AAMS evidenzia che il fenomeno della illegalità, così come riscontrata, assume due aspetti: quello riferito ad apparecchi che, sebbene muniti di nulla osta, hanno mostrato profili di illegalità per «alterazioni successive» e quello riferito ad apparecchi del tutto illegali (che costituiscono il 10,16 per cento rispetto al totale di 23,3 per cento) la cui individuazione e repressione assume carattere di primaria competenza presso gli Organi di Pubblica sicurezza.
In esito ai predetti controlli, comunque, è stata ravvisata l'opportunità di rafforzare l'attività di intervento con particolare riferimento ad alcune province italiane, anche se non ha trovato conferma la presunta esistenza di un mercato illegale di apparecchi da divertimento di dimensioni pari a quello del mercato legale; non si comprende, dunque, quale fondamento scientifico abbiano i dati forniti dall'interrogante.
In proposito si allegano, per la consultazione, gli annessi 1) e 2), contenenti, rispettivamente, la tabella con i risultati scaturiti dai controlli operati dagli Uffici dell'AAMS nel 2008, e la scheda riepilogativa dei risultati conseguiti, nell'ultimo triennio, dai Reparti della Guardia di finanza a tutela del monopolio statale sui giochi.
Con riferimento alle ulteriori questioni poste dall'Onorevole interrogante si rappresenta che l'opportunità di una riduzione dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) attiene a decisioni di carattere politico che implicano, altresì, la valutazione delle minori entrate che ne deriverebbe.
Per quanto attiene la rivisitazione dei ruoli degli operatori della filiera - quali i gestori e i concessionari - e del partner tecnologico Sogei s.p.a., si fa presente che è allo studio una ridefinizione dei ruoli dei menzionati soggetti che meglio corrisponda all'esigenza di rendere precisa la pretesa tributaria, tempestiva la riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione e/o di elusione.
Relativamente, poi, alla richiamata determinazione «di disporre per legge la sostituzione del parco macchine oggi sul mercato con le cosiddette videolottery», l'AAMS evidenzia che l'introduzione di tali nuovi apparecchi, disposta - da ultimo - dall'articolo 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge «Abruzzo», lungi da operare l'introduzione di apparecchi alternativi a quelli esistenti, si è limitato a rendere operativa una ulteriore offerta di gioco - le videolottery appunto - peraltro già prevista dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005 n. 266).
Da ultimo, con riferimento alla struttura organizzativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la medesima Amministrazione, nel rappresentare la carenza di organico - fin dal 2002 - rispetto ai compiti svolti, ricorda che l'articolo 40 del decreto-legge n. 159 del 2007 ha previsto un processo di trasformazione della stessa in Agenzia fiscale, procedura questa ancora in fieri: nell'ambito di tale trasformazione sarà senza dubbio istituito, similmente a quanto già operante presso le altre strutture dell'Amministrazione finanziaria, un Ufficio di Audit interno volto ad assicurare che le attività ed i comportamenti del personale dell'Agenzia siano conformi alle norme vigenti ed agli indirizzi emanati dal Direttore, anche in ottemperanza agli obblighi verso il Ministero vigilante.

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ANNESSO 1

CONTROLLI OPERATI DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Apparecchi sottoposti a controllo nell'anno 2008 Esercizi sottoposti a controllo Magazzini sottoposti a controllo Media nazionale della percentuale degli apparecchi irregolari Media nazionale della percentuale degli apparecchi «clandestini»
«con vincita in denaro» «senza vincita in denaro» complessivo
37.044 6.762 43.806 10.684 384 23,3% 10,16%
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ANNESSO 2

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

RISULTATI CONSEGUITI

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE SUI GIOCHI, SULLE SCOMMESSE E SUI CONCORSI PRONOSTICI DEI MONOPOLI DI STATO

  2006
Interventin. 2.914
Violazioni riscontraten. 3.217
Soggetti verbalizzatin. 4.314
Principali generi sequestrati:  
Videogiochin. 13.798
Personal computern. 732
Somme in denaro158.227
ImmobiliValore espresso in € 3.391.873
  2007
Interventin. 3.971
Violazioni riscontraten. 2.683
Soggetti verbalizzatin. 4.286
Principali generi sequestrati:  
Videogiochin. 9.624
Personal computern. 339
Somme in denaro164.173
ImmobiliValore espresso in € 1.908.000
Pag. 33
  2008
Interventin. 3.401
Violazioni riscontraten. 3.565
Soggetti verbalizzatin. 4.367
Principali generi sequestrati:  
Videogiochin. 6.005
Personal computern. 564
Somme in denaro423.248
ImmobiliValore espresso in € 5.820.003
  2009 (al 30 giugno)
Interventin. 3.968
Violazioni riscontraten. 3.993
Soggetti verbalizzatin. 4.770
Principali generi sequestrati:  
Videogiochin. 2.267
Personal computern. 305
Somme in denaro81.463
ImmobiliValore espresso in € 1.225.000