CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2009
189.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-ter-B, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
considerato che esso contiene diverse disposizioni di significativo interesse, vertenti su materie di competenza della VIII Commissione;
rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 27, comma 26, che in materia di geotermia il Governo sia delegato altresì a disciplinare le emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente con riguardo a quelli ad alta temperatura, in considerazione delle carenze registrate nella normativa in materia, che non contempla - o sottovaluta - inquinanti come il boro, l'ammoniaca, il mercurio, l'arsenico e il radon e anche le quantità elevate di acido solfidrico, metano e anidride carbonica emesse da tali impianti geotermici;
considerato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato IV alla parte II, sottopone l'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
considerato che il comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, come modificata dal testo in esame, prevede il parere degli enti locali interessati nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi e che analogo parere è ritenuto necessario nel caso di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma prevista dal comma 82-ter;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 27, comma 26, tra i principi e criteri della delega al governo ivi contenuta, la definizione di una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ciascuna concessione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione;
ai fini di una chiara ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 32 del medesimo articolo 27, che l'attività di prospezione in terraferma è in ogni caso sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da espletare nell'ambito del procedimento di cui al comma 77; resta inteso che le attività di cui al comma 81 di prospezione a mare effettuate all'interno di aree marine

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protette restano sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 82-ter, la necessità del parere degli enti locali interessati ai fini del rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nell'ambito dell'apposito procedimento unico ivi previsto;
ai fini di una più corretta formulazione dell'articolo 27, valuti infine la Commissione di merito l'opportunità, al comma 25, di riferire le parole «di nuova generazione» agli impianti di energia elettrica.