CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2009
185.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Decreto-legge 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
preso atto delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 5 del decreto-legge;
per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione Giustizia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Cognome dei figli).

1. Dopo l'articolo 6 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Cognome dei figli). - I figli assumono il cognome di entrambi i genitori, secondo le disposizioni di legge».

ART. 2.
(Cognome dei coniugi).

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 3.
(Cognome dei figli legittimi).

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-bis.1. - (Cognome dei figli legittimi). - Ai figli legittimi è attribuito il cognome di entrambi i genitori secondo l'ordine stabilito con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o della registrazione della nascita del primo figlio.
In mancanza di accordo tra i coniugi, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori secondo l'ordine alfabetico.
Nel caso di doppio cognome di uno dei genitori, il medesimo genitore sceglie quale cognome attribuire al figlio.
Ai successivi figli dei medesimi genitori è attribuito lo stesso cognome del primo figlio registrato.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai figli nati prima del matrimonio ma riconosciuti dopo contemporaneamente da entrambi i coniugi.
Il figlio con il cognome di entrambi i genitori ne trasmette al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

ART. 4.
(Fatti costitutivi del possesso di stato).

1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
«In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;
2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

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3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

ART. 5
(Cognome del figlio naturale).

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. - (Cognome dei figli naturali). Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome dei medesimi ai sensi dell'articolo 143-bis.1.
Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, con il consenso espresso dell'interessato nel caso di maggiore età del figlio. Nel caso di minore età, il giudice decide sentiti il minore e l'altro genitore.
In ogni caso, si applica l'articolo 143-bis. 1, terzo, quarto e sesto comma».

ART. 6.
(Cognome dell'adottato).

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Cognome dell'adottato). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi indica quale dei due intende conservare. Se l'adottante ha due cognomi, l'adottato, con il consenso dell'adottante, sceglie quale cognome intende assumere; in caso di disaccordo, assume il primo cognome dell'adottante secondo l'ordine alfabetico.
Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume uno solo dei cognomi dei coniugi, sulla base dell'accordo dei medesimi; in mancanza di accordo assume il primo cognome secondo l'ordine alfabetico».
2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile.
3. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.
4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».

ART. 7.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127)

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 33 e 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3

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novembre 2000, n. 396, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) disciplinare l'attribuzione del cognome al figlio legittimato secondo regole analoghe a quelle previste per il figlio legittimo dall'articolo 143-bis.1 del codice civile, consentendo in ogni caso al figlio maggiorenne alla data della legittimazione la possibilità di scegliere se mantenere il cognome portato precedentemente ovvero se aggiungere o anteporre ad esso il cognome di uno dei legittimanti;
b) nel caso di accordo tra i coniugi sul cognome da attribuire al primo figlio ai sensi dell'articolo 143-bis.1, primo comma, del codice civile, prevedere l'inserimento della relativa dichiarazione nell'atto di matrimonio.

ART. 8.
(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, relative all'attribuzione del cognome ai figli, si applicano a tutti i soggetti nati successivamente alla data della sua entrata in vigore che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai rapporti nascenti dai matrimoni celebrati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.