CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 maggio 2009
182.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (Atto n. 72).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 72);
visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha valutato favorevolmente lo schema in esame,
visto che la VII Commissione (Cultura) ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
considerato che il provvedimento è adottato sulla base delle previsioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prescrive il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche;
tenuto conto che il testo dello schema di regolamento presentato alle Camere è quello oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 e che, a seguito di una pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, il Ministero ha riformulato alcune disposizioni, come comunicato nella lettera inviata a tale organo il 17 marzo 2009;
valutato, quindi, il provvedimento alla luce delle nuove formulazioni adottate a seguito dei contatti intercorsi con il Consiglio di Stato, anche se non risultano ancora confluite nel testo all'esame delle Camere;
preso atto, in particolare, della nuova formulazione delle disposizioni che riguardano l'istituenda Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, volte a delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione in capo a tale Direzione generale ed a ribadire ulteriormente la prevalenza delle funzioni di tutela, in aderenza con quanto evidenziato dal Consiglio di Stato il 17 marzo 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una rivisitazione del numero degli uffici dirigenziali centrali che svolgono funzioni amministrative, prevedendone la loro riduzione nell'ottica dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa. Conseguentemente a tale riduzione, si potrebbero implementare le risorse dirigenziali dedicate all'attività di verifica e gli uffici periferici che svolgono sul territorio attività di tutela

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del patrimonio culturale, al fine di dare maggiore incisività ed efficacia a dette funzioni;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), se l'intenzione è quella di mutare la denominazione degli «uffici dirigenziali di livello generale periferici» specificandone il carattere regionale - come sembrerebbe evincersi dalle modifiche introdotte in altre parti dello schema di regolamento - si valuti l'opportunità di riformulare il predetto numero nei termini seguenti: «al comma 1, primo periodo, la parola «periferici» è sostituita dalla seguente: «regionali»;
c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), considerata la natura monocratica che assume il Servizio di controllo interno del Ministero (SECIT), sembra necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, che stabilisce il conferimento di due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del SECIT;
d) all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 15), la competenza in capo alla Direzione generale per le antichità di «predisposizione degli indirizzi per il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, previsto dall'articolo 68 del Codice dei beni culturali», appare già attribuita alla medesima dal testo vigente dell'articolo 6, comma 2, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;
e) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), che interviene sull'articolo 8, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, si valuti l'opportunità di specificare che la competenza in materia di predisposizione di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento di servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, sia espletata nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione;
f) all'articolo 1, comma 1, lettera p), che modifica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, sembra opportuno modificare anche il comma 1, lettera e), sostituendo le parole «per i beni librari» con le seguenti: «per le biblioteche», in armonia con le modifiche terminologiche apportate in altre parti del testo;
g) con riguardo ai Comitati regionali di coordinamento, disciplinati dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, si valuti l'opportunità di includere anche le «proposte di programmazione regionale» tra le fattispecie su cui tali Comitati si pronunciano obbligatoriamente;
h) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera q), che interviene sull'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di individuare la denominazione degli Istituti nazionali, procedendo alle conseguenti modifiche di coordinamento del testo;
i) con riguardo all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il primo periodo del comma 1 con la seguente formulazione: «Il Centro per il libro e la lettura già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile»;
l) si valuti l'opportunità di coordinare il comma 4 dell'articolo 2, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, con un'apposita disposizione da introdurre al comma 1 dell'articolo 21 del regolamento, che faccia salve le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 2001;
m) valuti il Governo l'esigenza di unificare in un'unica Direzione generale, tra quelle già previste, tutte le funzioni

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afferenti le procedure amministrative relative alle mostre sia quando si debba ricorrere al mercato sia quando si debba decretare la garanzia di Stato, tenendo conto della natura trasversale ed onnicomprensiva della funzione, con particolare riferimento a quanto previsto dalle seguenti disposizioni dell'articolo 1, comma 1, dello schema di regolamento: lettera f), numero 7), relativo all'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera g), che sostituisce l'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera h), relativamente all'articolo 8, comma 2, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera i), numero 3), relativo all'articolo 9 comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera l), numero 6), relativo all'articolo 10, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.