CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2009
173.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00732 Miglioli: Riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati professionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare presentato dall'Onorevole Miglioli, passo a illustrare le notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento e dall'Inpdap.
L'articolo 4, comma 2, della legge 4 agosto 1965 n. 1103, (Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), nella sua formulazione originaria, prevedeva che gli aspiranti all'ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, dovessero essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Attualmente, in seguito alle modifiche apportate alla citata disposizione dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, è, invece, richiesto (a decorrere dai corsi di studio relativi all'anno 1983) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
L'Inpdap, con nota operativa n. 21 del 13 marzo 2006, ha chiarito che per l'accoglimento delle domande di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, presentate, da personale iscritto a determinate Casse pensioni (Cpdel, Cpi, Cps e Cpug) successivamente al 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 274 del 1991, è necessario (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), accertare che il richiedente sia in possesso di un precedente titolo di istruzione secondaria superiore; che il relativo diploma sia titolo prescritto per il posto occupato; che il corso di studio di cui si chiede il riscatto sia di durata non inferiore ad un anno.
Il personale in possesso del titolo di studio di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguito in base alla citata legge 4 agosto 1965, n. 1103, senza avere in precedenza acquisito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, non può, quindi, esercitare la facoltà di riscatto del diploma professionale in questione, per mancanza dei requisiti richiesti dal su menzionato articolo 8.
Per quanto riguarda gli infermieri professionali, categoria citata nell'atto ispettivo, l'istituto ha precisato che il riscatto del corso di studio per il conseguimento del relativo diploma è previsto da specifica norma di legge rivolta ai dipendenti degli Enti Locali (articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646) mentre le vigilatrici di infanzia sono destinatarie di apposita sentenza della Corte Costituzionale n. 765 del 22 giugno-7 luglio 1988, che ha previsto il riscatto del diploma di vigilatrice d'infanzia.
Per quanto concerne, infine, la possibilità di attribuire una valenza universitaria (diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 746) ai diplomi di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguiti in base al previgente ordinamento, mi sembra importante precisare che tale equipollenza, sancita con successivo decreto ministeriale del 27 luglio 2000, produce i suoi effetti solamente ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla

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formazione post-base, mentre non produce alcun effetto ai fini del trattamento di quiescenza.
In conclusione, sono in grado di garantire che la problematica in questione, sicuramente degna di attenzione, sarà oggetto di riflessione, anche sotto il profilo della necessaria copertura finanziaria, ai fini di un'eventuale disposizione normativa che affronti il problema della riscattabilità dei periodi di formazione per i titoli abilitanti all'esercizio della professione di tecnico di radiologia medica, conseguiti ai sensi della legge n. 1103 del 1965.

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ALLEGATO 2

5-01340 Lo Presti: Sul riassetto organizzativo e strutturale dell'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni sollecitate dall'onorevole Lo Presti, sono stati acquisiti dati informativi presso gli uffici dell'Amministrazione che rappresento, dell'Inps e del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno comunicato quanto segue.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di assunzioni, mi sembra opportuno ricordare che le misure limitative previste dal decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, finalizzate ad un progressivo contenimento del numero dei dipendenti pubblici, si inseriscono in un contesto di misure intese alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle procedure, alla revisione degli assetti organizzativi, anche mediante processi di accorpamento di strutture, ed alla rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche che riguardano la generalità delle pubbliche amministrazioni.
Proprio in relazione a tale processo finalizzato al primario obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, le amministrazioni sono tenute ad una revisione della programmazione triennale dei fabbisogni. Eventuali deroghe al sistema delineato dall'articolo 66 del citato decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, che prevede la possibilità di assumere sulla base di una percentuale delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, dovranno pertanto essere provviste di adeguata copertura finanziaria.
In proposito il Ministero dell'economia ha evidenziato che è in corso di predisposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'INPS ad effettuare assunzioni sulla base del venti per cento delle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno 2007, che consentiranno, a breve, all'istituto di effettuare oltre settecento progressioni dall'area B all'area C e circa trecento nuove assunzioni.
Il predetto Dicastero ha, inoltre, evidenziato che l'aumento di competenze dell'INPS, conseguenti al trasferimento delle funzioni relative alle Commissioni mediche di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze e al trasferimento dei servizi erogati dalla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), è stato accompagnato anche dal trasferimento di risorse finanziarie ed umane come previsto dalla vigente normativa.
L'Inps, in relazione alle questioni sollecitate dall'onorevole interrogante, ha reso noto di avere inoltrato ai competenti organi governativi, lo scorso 10 aprile 2009, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 03858 del 27 gennaio 2009, una richiesta, corredata da idonea documentazione, volta ad ottenere l'autorizzazione ad una serie di assunzioni, ribadendo, in particolare la necessità di procedere ai seguenti reclutamenti di personale:
stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 519 e 526 della legge 296 del 2006 delle 34 unità di personale a tempo determinato per la provincia autonoma di Bolzano;
assunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 523 e 527 della legge 296 del 2006

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come modificato dal comma 2 dell'articolo 66, del decreto-legge 112 del 2008 sia di figure di alto profilo specialistico, quali i medici di 1o livello e i dirigenti di 2a fascia, sia di funzionari amministrativi nei profili di ispettore di vigilanza procedendo all'assunzione dei vincitori dei rispettivi concorsi pubblici banditi nel corso del 2007 e ormai in fase di conclusione.
Allo stato, pertanto, l'istituto è in attesa dei relativi provvedimenti autorizzatori che consentiranno, almeno in parte, di ovviare allo stato di grave precarietà di risorse in cui versano le strutture produttive territoriali.
Per quanto concerne i due concorsi banditi nel 2007, uno per 50 posti B1, il secondo per 108 posti C3, citati nell'atto ispettivo, l'istituto ha precisato che le relative prove preselettive si svolgeranno nel prossimo mese di luglio e, presumibilmente, già nel mese di ottobre verranno effettuate le prove scritte.
Con riferimento alle selezioni interne l'istituto medesimo ha fatto presente che l'articolo 2 del CCNI 2006 ha previsto al comma 1 l'attivazione delle selezioni interne per i passaggi alle posizioni A2, B2, C1, C3 e C4, nell'ambito del sistema di classificazione di cui al Contratto Collettivo Nazionale integrativo INPS per gli anni 1998-2001.
In conformità alle disposizioni vigenti l'istituto ha provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. l'autorizzazione ad inquadrare nella posizione C1 i 711 dipendenti vincitori della selezione interna, evidenziando che, «qualora si verificassero economie a seguito di rinunce alle assunzioni, si procederà allo scorrimento delle relative graduatorie concorsuali, comunque nel rispetto del limite delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto».
Attualmente, l'INPS è in attesa di ricevere il suddetto provvedimento autorizzatorio.
L'istituto ha, inoltre, comunicato che nell'ambito di un verbale d'intesa, sottoscritto nel 2008, tra Amministrazione e organizzazioni sindacali, è stato previsto che: «Sulla base delle ulteriori carenze, previa verifica congiunta del tavolo negoziale sulla compatibilità economica, si procederà alla copertura dei posti resisi disponibili sulle diverse posizioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle selezioni». La decorrenza dell'attribuzione di ulteriori posizioni, rispetto a quelle messe a selezione, non potrà in ogni caso essere anteriore al 1o gennaio 2009, per ragioni connesse al fondo accessorio dell'Ente, non potendo gravare su fondi riferiti ad anni precedenti oramai non più disponibili.
Con determinazione n. P23/256/08 dell'8 agosto 2008 del Direttore Generale dell'Inps, sono stati approvati gli esiti relativi al percorso di riqualificazione professionale per la posizione B1 ed è stata conferita la relativa qualifica, con decorrenza dalla data della determinazione, a n. 132 dipendenti, riconosciuti idonei al termine dei previsti colloqui.
Con riferimento all'attribuzione delle posizioni organizzative, l'istituto ha precisato che, in data 10 aprile 2009, è stato sottoscritto un verbale d'intesa con le organizzazioni sindacali sull'applicazione dell'articolo 7 del CCNI 2006, che prevede l'attribuzione delle posizioni in argomento anche al personale C3 risultato idoneo nelle rispettive graduatorie per la posizione C4 delle selezioni interne.
Attualmente è in fase di predisposizione la circolare attuativa del suddetto verbale d'intesa, propedeutica all'immediata attuazione di quanto ivi previsto.