CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2009
173.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (C. 2362 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2362 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. (C. 2363 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2363 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 (C. 2226 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2226 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005 (C. 2294 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2294 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (Testo unificato C. 624 Binetti ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 624 Binetti ed abb., recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore»,
considerato che:
le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili agli ambiti materiali «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), e «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
l'articolo 3, intervenendo in tema di edilizia sanitaria, è riconducibile, sulla base di una consolidata giurisprudenza costituzionale, alle materie «tutela della salute» e «governo del territorio», entrambe rientranti nella potestà legislativa concorrente di Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 10, commi 1 e 2, prevedendo un'autorizzazione di spesa finalizzata alla completa attuazione del progetto «Ospedale senza dolore», è riconducibile prevalentemente alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma, lett. m), dell'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 17, commi 2 e 3, nel prevedere un'intesa tra il Governo e le regioni per la realizzazione delle finalità della legge, impone che l'intesa deve destinare alle iniziative previste dalla legge stessa una specifica quota delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale, il quale Fondo è però destinato a finalità relative alla «tutela della salute»;
la Corte costituzionale ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono puntuali vincoli di destinazione per stanziamenti in ambiti materiali rientranti nella potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione;
la vigente normativa (articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996) prevede che quote del Fondo sanitario nazionale possono essere vincolate dal CIPE solo con intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni;
l'articolo 5, comma 4, nel prevedere che la rete di cui al comma 1 è coordinata da un dirigente medico individuato tra quelli che già operano nelle strutture di assistenza ai malati in fase terminale presenti in ciascuna regione, non chiarisce quale sia il soggetto competente ad individuare tale dirigente né specifica le modalità della sua individuazione;

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l'articolo 10 non prevede il soggetto incaricato di procedere all'istituzione della rete di terapia del dolore ivi prevista né la definizione delle relative procedure;
l'articolo 13, comma 5, interviene nella materia della formazione professionale, che deve ritenersi compresa nell'ambito della competenza residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il soggetto competente ad individuare il dirigente medico coordinatore della rete di cure palliative e di specificare le modalità della sua individuazione;
b) all'articolo 10, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto incaricato di procedere all'istituzione della rete di terapia del dolore e le relative procedure, come previsto all'articolo 5 per l'istituzione della rete nazionale delle cure palliative;
c) all'articolo 17, si modifichi il comma 3 stabilendo che l'intesa di cui al comma 2 preveda la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alle iniziative di cui alla presente legge, riservando per l'anno 2009, in attuazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 25 marzo 2009, una quota pari a 100 milioni di euro e per gli anni successivi una quota idonea a garantire la prosecuzione e la piena realizzazione degli interventi;
d) si riconsideri l'articolo 3, nella parte in cui prevede l'adozione - sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni - di un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione o provincia autonoma, di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa, destinando a tal fine la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
e) si riveda l'articolo 13, comma 5, che, attribuendo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il potere di definire percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nelle reti di terapia del dolore, investe una materia, quella della formazione professionale, che deve ritenersi rientrante negli ambiti di competenza residuale delle regioni.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 44 Zeller ed abb., recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»
considerato che:
esso reca disposizioni in tema di sicurezza stradale, la quale è riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione);
l'articolo 22, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 186 del codice della strada, disponendo la depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, attraverso la sostituzione dell'ammenda con una sanzione amministrativa pecuniaria;
ulteriori disposizioni del codice della strada (quali, ad esempio, l'articolo 186, comma 2, lettera a), secondo periodo, e l'articolo 186-bis, comma 3, introdotto dal comma 2 dell'articolo 22 in esame) continuano a riferirsi alla guida in stato di ebbrezza come ad un reato;
l'articolo 23, comma 7, equipara i casi in cui si riscontri un utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie difforme rispetto a quanto previsto dalla legge ai casi di mancata o tardiva trasmissione della relazione sull'utilizzo dei proventi medesimi, prevedendo per entrambi la medesima sanzione, ossia una riduzione del finanziamento destinato ai comuni e alle province a valere sul fondo ordinario per un importo pari al 3 per cento;
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
a) coordinare l'articolo 22, comma 1, lettera a) con le altre disposizioni del codice della strada che fanno riferimento alla guida in stato di ebbrezza;
b) graduare le sanzioni di cui all'articolo 23, comma 7, in funzione della gravità della violazione.