CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 APRILE 2009

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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato «A» sopprimere la seguente voce: «2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato «B» inserire la seguente voce: «2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni.».
1. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
* 10. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
* 10. 4. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di strategie di intervento nell'area interessata attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino, nonché attraverso l'attribuzione di appositi incentivi alle suddette regioni, ovvero agli impianti e alle attività produttive interessati;.
10. 5. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere

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l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;.
* 10. 5. (nuova formulazione)Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis). In considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, introdurre norme specifiche per il bacino padano, anche prevedendo l'attribuzione di appositi incentivi alle regioni che insistono sul predetto bacino, ovvero agli impianti e alle attività produttive interessati;.
10. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;.
* 10. 6. (nuova formulazione)Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) Introdurre una specifica disciplina dei limiti delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.
10. 9. Tortoli, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Mariani, Realacci, Bratti, Motta.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione;
10. 9. (nuova formulazione)Tortoli, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Mariani, Realacci, Bratti, Motta.
(Approvato)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che reca norme in materia di sottoprodotti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituendo il riferimento alle caratteristiche ambientali, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati,

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con quelle delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono risultare compatibili con il sito di destinazione.
10. 01. Mariani, Tortoli, Bratti, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo prevedendo che, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, sia assicurata la compatibilità delle relative caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche con il sito di destinazione.
10. 01. (nuova formulazione)Mariani, Tortoli, Bratti, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che reca norme in materia di sottoprodotti, il Governo è tenuto a modificare il comma 1, lettera b), n. 5), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel senso di integrare la fattispecie dei rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria, con il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le teppaglie e la pollina, utilizzate nell'attività agricola o come biomasse per fini energetici.
10. 02. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede altresì a modificare il comma 1, lettera b), n. 5), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo integrando la fattispecie dei rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, con il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie utilizzate nell'attività agricola, nonché la pollina utilizzata nell'attività agricola previa autorizzazione dei comuni competenti per territorio, ovvero con i medesimi materiali qualora utilizzati come biomasse per fini energetici.
10. 02. (nuova formulazione)Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2320, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», approvato dal Senato;
considerata l'opportunità che in sede di recepimento della normativa comunitaria sia sempre operata una puntuale verifica della possibilità di trasporre le emanande norme nazionali all'interno del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), anche al fine di conservare l'unitarietà di tale fonte normativa e di rendere più agevole l'effettuazione del necessario coordinamento fra la normativa comunitaria e quella nazionale;
considerato, altresì, positivamente che gli Allegati A e B al disegno di legge in esame fissano norme per il recepimento e l'attuazione di importanti direttive comunitarie, fra cui la direttiva 2007/66/CE, volta a migliorare l'efficacia dei ricorsi e degli ulteriori mezzi di tutela in materia di appalti; la direttiva 2007/60/CE, in materia di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; la direttiva 2007/2/CE, cosiddetta Inspire, in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo condiviso di dati geografici e ambientali da parte degli Stati membri; nonché, infine, le direttive 2008/56/CE e 2008/98/CE, vale a dire le nuove direttive-quadro sulla strategia per l'ambiente marino e sulla gestione dei rifiuti;
osservato, inoltre, che appare opportuno che il Governo recepisca nel più breve tempo possibile la sopra citata direttiva 2008/98/CE in materia di gestione dei rifiuti, la quale contiene importanti innovazioni di principio in materia di gerarchia delle finalità e delle modalità di gestione dei rifiuti, nonché in ordine alla disciplina dei «sottoprodotti» e alla ridefinizione normativa dei concetti di «preparazione per il recupero», «riutilizzo», «riciclaggio», «smaltimento» e «recupero» dei rifiuti;
valutato, in particolare, positivamente il contenuto dell'articolo 10 che reca norme per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
raccomandata, infine, l'approvazione degli emendamenti approvati dalla Commissione e inclusi nella presente relazione ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 3

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);
preso atto che la Relazione è stata presentata dal precedente Governo e adottata dall'Esecutivo in carica;
richiamandosi all'approfondito dibattito svolto dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle citate proposte di direttive comunitarie attuative del Piano d'azione globale in materia di energia, approvato dal Consiglio europeo nel marzo del 2007, con cui si è inteso fornire un quadro di riferimento comune per la definizione di una strategia europea per il rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività dell'Europa, nonché per indirizzare i Paesi dell'Unione europea verso uno sviluppo sostenibile, con un'economia a basse emissioni di CO2 e improntata all'efficienza energetica;
ribadito il contenuto del documento approvato dalla Commissione, in occasione della discussione delle suddette proposte di atti comunitari, nella seduta dell'11 dicembre 2008, ed in particolare le valutazioni politiche relative, da un lato, al giudizio positivo espresso in ordine all'intenzione dell'Unione europea di collocarsi in posizione avanguardia nell'impegno per il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale, dall'altro, alla necessità ineludibile di tenere conto che la realizzazione degli indicati obiettivi non può prescindere da una seria analisi della loro sostenibilità, sia dal punto dal punto di vista economico e finanziario, sia da quello relativo alle specifiche caratteristiche del nostro sistema produttivo e all'impatto che sullo stesso deriverebbe a causa del processo di applicazione delle misure necessarie a conseguire gli obiettivi indicati;
esprime

PARERE FAVOREVOLE