CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01314 Fugatti ed altri: Vigilanza sugli organi della giurisdizione tributaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Relativamente alla problematica posta con il question time in esame è opportuno, in via preliminare, osservare che l'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, stabilisce che «Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti».
Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del medesimo decreto legislativo, «Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sull'attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti».
Con particolare riferimento a quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, si fa presente che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha provveduto, con delibere (prott. nn. 4653/09/197/6/CDP e 4654/09/198/6/CDP) adottate nella seduta del 24 marzo 2009, a sospendere dall'incarico, con effetto immediato, i due magistrati in servizio presso la Commissione tributaria provinciale di Mantova - Dr. Volontà e Dr. Ferretti (ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera a) del Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissione tributarie, approvato con deliberazione del 15 giugno 1999).
Contemporaneamente il predetto Consiglio ha richiesto ai titolari dell'azione disciplinare - Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente delle Commissione tributaria regionale della Lombardia - se intendano avviare a carico dei giudici di cui trattasi l'azione disciplinare (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992).
Il Consiglio di Presidenza, inoltre, in data 21 aprile 2009, ha deliberato di effettuare, entro breve tempo, una indagine ispettiva presso la Commissione tributaria provinciale di Mantova.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 22.

Al comma 8, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4;
al comma 9, sostituire le parole: commi da 5 a 7 con le seguenti: commi 4 e 7.
22. 2.Il Relatore. (Approvato)

Al comma 26, sopprimere le parole: con l'arresto fino a tre mesi o.
22. 11.Bernardo. (Approvato)

Al comma 30, dopo le parole: in tutto o in parte, inserire le seguenti: relativamente ai giochi di cui al comma 11,.
22. 13.Bernardo. (Approvato)

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: relativa ai contratti di credito ai consumatori, inserire le seguenti: che provvederanno ad apportare al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni,.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: se del caso, con le seguenti: in tutto o in parte,;
al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.;
al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;»;
al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni con le seguenti: attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
al comma 1, lettera f), sostituire l'alinea con la seguente:
f) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in modo da:»;

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al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;»;
al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; con le seguenti: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori;
al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovrà essere assicurata la trasparenza, nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'articolo 4 della medesima legge;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e/o la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al precedente numero 3-bis;.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

Al comma 1, lettera f), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;
al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire le parole: degli agenti in attività finanziarie, con le seguenti: degli agenti in attività finanziaria già abilitati,;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) per i mediatori creditizi: prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
al comma 1, lettera f), numero 10), sostituire le parole: «dell'intermediario» con le seguenti: del soggetto;
al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 11).
30. 3.Il Relatore. (Approvato)

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: adottato inserire le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
30. 1. Ceccuzzi (Nuova formulazione). (Approvato)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: tutela del consumatore, inserire le seguenti: comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto,.
30. 2. Ceccuzzi (Nuova formulazione) (Approvato)

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;
evidenziato, in linea generale, come il provvedimento contenga numerose disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia sotto il profilo tributario, sia sotto il profilo del diritto societario, sia per quanto riguarda la tutela dei consumatori nel settore del credito;
sottolineato positivamente come alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento consentano di chiudere numerose procedure d'infrazione per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia, contribuendo in tal modo a ridurre ulteriormente il numero delle infrazioni in essere ed a migliorare la qualità della partecipazione del Paese al processo normativo comunitario;
sottolineato come i commi da 1 a 3 dell'articolo 22, che modificano il regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata, consentano di superare la procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;
rilevato inoltre come i commi da 4 a 10 del medesimo articolo 20, i quali intervengono sulla disciplina dell'IVA, con particolare riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea, alla determinazione della base imponibile, alla disciplina dei rimborsi ed all'individuazione delle operazioni intracomunitarie, siano volte a consentire la conclusione della procedura d'infrazione avviata in materia nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, nonché ad allineare taluni aspetti della normativa nazionale alla disciplina comunitaria;
evidenziato come i commi da 11 a 34 del già richiamato articolo 22, che intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ripropongano sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1-ter del decreto - legge n. 149 del 2008, introdotto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente e successivamente soppresso dall'Assemblea della Camera dei deputati;
sottolineato altresì come le richiamate disposizioni di cui ai commi da 11 a 34 dell'articolo 22 consentono di superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea con riferimento alla mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d'appalto, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, nonché in merito al contrasto tra la normativa italiana vigente in materia di organizzazione e di raccolta di scommesse sportive e l'articolo 49 del Trattato della Comunità europea;

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evidenziato come l'articolo 32, che riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico dei prodotti da fumo, consenta di superare la procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea per il contrasto della legislazione italiana, che prevede un prezzo minimo per le sigarette, nonché, un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione delle modifiche di prezzo dei tabacchi lavorati, e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE;
sottolineato come l'articolo 39, il quale modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di taluni tipi di società, consenta di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per la mancata comunicazione, da parte dell'Italia, delle misure di recepimento della predetta direttiva 2003/58;
rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;
segnalato, nello specifico, come molte delle direttive rilevanti per la competenza della Commissione Finanze abbiano termini di recepimento in scadenza nel corso del 2009, e come sia dunque necessario che il Governo predisponga in tempi brevi i relativi decreti legislativi di attuazione, al fine di evitare di incorrere nei rilievi della Commissione europea;
valutato positivamente come, per quasi tutte le direttive afferenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze contemplate nell'ambito del disegno di legge, si preveda che il loro recepimento avvenga sottoponendo al parere della Commissione i relativi schemi di decreto;
ribadita la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia realizzata in termini tali da ridurre il più possibile gli appesantimenti burocratici e gli oneri finanziari gravanti sui cittadini e sulle imprese;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento al comma 5 dell'articolo 22, il quale novella l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, provveda la Commissione di merito ad eliminare il riferimento, contenuto nella lettera b) del nuovo primo comma del richiamato articolo 39, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», il quale risulta tuttavia ormai superato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 22, comma 2, il quale stabilisce che la nuova aliquota della ritenuta fiscale, stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 22 sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista prevista dall'articolo 168-bis del TUIR, si applica sugli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, valuti la Commissione di merito, anche sulla scorta della segnalazione in tal senso espressa dall'Agenzia delle entrate, se la decorrenza fissata dalla disposizione sia idonea a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione.

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ALLEGATO 4

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);
rilevato in primo luogo come la Relazione sia stata presentata nella precedente legislatura, e contenga dunque un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007, nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008, risultando dunque in gran parte superata;
evidenziato comunque positivamente come il Governo, ripresentando un documento predisposto dal precedente Esecutivo, abbia voluto privilegiare la continuità dell'azione politica svolta in seno agli organismi comunitari;
sottolineato come le recenti vicende che hanno condotto al grave stato di crisi, prima dei mercati finanziari, quindi dell'economia internazionale nel suo complesso, impongano all'Unione europea, ai Governi ed ai Parlamenti nazionali di spezzare il legame perverso che scarica gli effetti della turbolenza finanziaria sulla cosiddetta «economia reale», per innescare una netta inversione del ciclo economico;
evidenziato come tale condizione di emergenza ponga altresì l'esigenza di verificare approfonditamente l'adeguatezza del quadro normativo vigente in materia di mercati finanziari e di rafforzare conseguentemente l'azione normativa e di vigilanza svolta in materia dell'Unione europea;
evidenziata la necessità di un ulteriore aggiornamento della disciplina in materia di mercati finanziari, in particolare per eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti, se non addirittura irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria;
sottolineata inoltre l'esigenza di rivedere gli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali operanti a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, laddove più deboli si sono dimostrati i sistemi di vigilanza;
sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2007 si sia registrata una significativa riduzione del numero delle infrazioni per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia;
evidenziata la necessità di proseguire ulteriormente in tale percorso di riduzione delle infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, il quale rimane tuttora lo Stato membro nei cui confronti sussiste il più alto numero di infrazioni, al fine di rafforzare la credibilità del Paese nelle sedi europee;
sottolineato negativamente il sostanziale stallo del dibattito politico volto a definire una base imponibile comune consolidata nel settore della tassazione societaria,

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ovvero a perseguire una maggiore armonizzazione tra le politiche fiscali degli Stati membri, al fine di eliminare la concorrenza fiscale dannosa e di superare gli ostacoli fiscali al funzionamento del mercato interno;
ribadita l'esigenza di favorire il raggiungimento, in tutte le competenti sedi comunitarie, di un accordo tra gli Stati membri che consenta di apportare alla disciplina in materia di IVA quei correttivi utili ad introdurre più efficaci strumenti di lotta contro il fenomeno delle frodi e dell'evasione fiscale in materia, che ha ormai raggiunto livelli intollerabili;
rilevato come il compromesso politico raggiunto recentemente sulla proposta di direttiva in materia di revisione del regime delle aliquote ridotte IVA non consenta, a causa dei contrapposti veti politici tra i Paesi membri, di giungere ad una complessiva riforma del settore che superi l'attuale negativo stato di frammentazione esistente in materia, limitandosi sostanzialmente a rendere permanente l'attuale sistema di deroghe;
valutata positivamente l'azione svolta dall'Agenzia delle Dogane nella cooperazione doganale a livello comunitario ed internazionale, nonché nell'ambito della promozione di strategie di azione comune in questo settore, in particolare al fine di contrastare i fenomeni della contraffazione e del contrabbando;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza che il Governo continui a farsi promotore, nelle opportune sedi comunitarie, di una complessiva revisione ed aggiornamento del quadro normativo relativo ai mercati finanziari e creditizi, in particolare al fine di eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti o irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria;
b) in tale ambito si segnala la necessità di procedere ulteriormente ad un'incisiva revisione degli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, di superare l'eccessivo ricorso all'autoregolamentazione che ha caratterizzato l'ultimo decennio, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali attivi a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, nei quali i sistemi di vigilanza sono risultati meno efficaci;
c) al riguardo si rileva la necessità di rendere più uniformi e rigorosi gli standard di vigilanza a livello europeo, che devono essere tradotti in atti vincolanti e puntuali e non più in generiche linee guida, riducendo i margini di discrezionalità dei singoli Stati membri o delle singole autorità di vigilanza ed eliminando dalla normativa ambiguità, opzioni ed eccezioni che possano essere utilizzate a fini elusivi;
d) in particolare appare opportuno giungere in temi rapidi all'approvazione della proposta di direttiva, recentemente elaborata dalla Commissione europea, relativa al regime di vigilanza sugli hedge fund, i quali hanno potuto finora operare in una condizione di sostanziale assenza di controlli ed hanno in molti casi costituito un fattore causante della crisi finanziaria in atto, al fine di introdurre più rigorosi principi in materia di trasparenza e di utilizzo della leva finanziaria;
e) sebbene non sia probabilmente utile puntare ad un accentramento della vigilanza a livello europeo, si evidenzia comunque l'esigenza di definire requisiti di indipendenza minimi comuni delle autorità di vigilanza, sistemi di verifica a livello europeo sulla corretta applicazione della regolamentazione nei singoli ordinamenti, nonché di definire forme di vigilanza unificata europea sugli operatori finanziari che svolgono la loro attività a livello transnazionale;
f) si sottolinea inoltre come la gravità della crisi richieda un'analisi chiara, e la

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definizione di una politica economica comune a livello europeo, di cui attualmente l'Unione è sotto molti aspetti priva, in particolare nel settore delle politiche tributarie, al fine di evitare che la concorrenza tra i sistemi nazionali si traduca in forme di «dumping fiscale», che minerebbero la crescita e l'occupazione;
g) in tale contesto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di farsi promotore di una revisione dell'accordo politico raggiunto recentemente sulla proposta di direttiva in materia di revisione del regime delle aliquote ridotte IVA, al fine di evitare la mera stabilizzazione dell'attuale sistema di deroghe, che si caratterizza per l'estrema frammentazione ed irrazionalità;
h) sempre nel quadro del coordinamento tra le politiche economiche, ed alla luce delle decisioni recentemente assunte in senso al G20, si rileva altresì la necessità di porre in essere tutti gli strumenti atti ad assicurare un'adeguata disponibilità di credito al sistema economico, al fine di evitare che la situazione di difficoltà o le esigenze di equilibrio finanziario degli operatori creditizi pregiudichino la stessa sopravvivenza di vasti comparti produttivi.