CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2009
166.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato».
b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis) All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato».
22. 1.Strizzolo.

Al comma 8, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4;

al comma 9, sostituire le parole: commi da 5 a 7 con le seguenti: commi 4 e 7.
22. 2.Il Relatore.

Al comma 9, sopprimere le parole da: tuttavia fino a: trattamento fiscale applicato.
22. 3.Strizzolo.

Al comma 10 premettere il seguente periodo:
«In deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1, il governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia IVA intracomunitaria relativamente al luogo di prestazione dei servizi, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.»
22. 4.Zeller, Brugger.

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e che si adeguano a quanto previsto dal comma 15.
22. 5.Strizzolo.

Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: non inferiore ad euro 1.500.000 con le seguenti: non inferiore ad euro 2.000.000 e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con un utile di esercizio nel corso degli ultimi due esercizi anteriori alla

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presentazione della domanda e senza pendenze e contenziosi con l'amministrazione pubblica.
22. 6.Strizzolo.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: 300.000 con le seguenti: 400.000.
22. 7.Strizzolo.

Al comma 16, lettera b), sostituire le parole: 50.000 con le seguenti: 75.000.
22. 8.Strizzolo.

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: 350.000 con le seguenti: 450.000.
22. 9.Strizzolo.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, al comma 27, sostituire la parola: 26 con la seguente: 25.
22. 10.Contento.

Al comma 26, sopprimere le parole: con l'arresto fino a tre mesi o.
22. 11.Bernardo.

Al comma 30 dopo le parole: dei monopoli di Stato aggiungere le seguenti: da adottarsi entro il 30 settembre 2009.
22. 12.Strizzolo.

Al comma 30, dopo le parole: in tutto o in parte, inserire le seguenti: relativamente ai giochi di cui al comma 11,.
22. 13.Bernardo.

Al comma 30, dopo le parole: gli obblighi, aggiungere le seguenti: e le sanzioni.
22. 14.Strizzolo.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:
34-bis
. A decorrere dal 1o gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:
a) il gioco provoca dipendenza;
b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.
34-ter. Le avvertenze di cui al comma 34-bis si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.
34-quater. Il testo delle avvertenze di cui al comma 35-bis è stampato:
a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;
b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

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d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma 34-bis, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.
34-quinquies. Le avvertenze di cui al comma 34-bis sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
34-sexies. Le avvertenze di cui al comma 34-bis sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
34-septies. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».
22. 15.Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:
34-bis. A decorrere dal 1o gennaio 200 il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:
a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse;
b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;
c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

34-ter. Le campagne di informazione di cui al comma 34-bis possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radiotelevisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.
34-quater. Per le finalità di cui al comma 34-bis, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;
34-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 34-bis a 35-quater, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
22. 16.Strizzolo.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.
34-ter. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.
34-quater. Ai maggiori oneri di cui da 34-bis a 34-ter, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
22. 17.Strizzolo.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera f), numero 3, dopo la parole: sentita la Banca d'italia, aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
30. 1.Ceccuzzi.

Al comma 1, lettera f), numero 3) dopo le parole: adottato inserire le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
30. 1.(Nuova formulazione) Ceccuzzi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) coordinare il testo unico, di cui al Capo VI, Titolo I, del decreto legislativo n. 385 del 1993, e le altre disposizioni aventi come oggetto la tutela del consumatore, comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto.
30. 2.Ceccuzzi.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: tutela del consumatore inserire le seguenti: comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto,.
30. 2.(Nuova formulazione) Ceccuzzi.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;
evidenziato, in linea generale, come il provvedimento contenga numerose disposizioni afferenti gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia sotto il profilo tributario, sia sotto il profilo del diritto societario, sia per quanto riguarda la tutela dei consumatori nel settore del credito;
sottolineato positivamente come alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento consentano di chiudere numerose procedure d'infrazione per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia, contribuendo in tal modo a ridurre ulteriormente il numero delle infrazioni in essere ed a migliorare la qualità della partecipazione del Paese al processo normativo comunitario;
sottolineato come i commi da 1 a 3 dell'articolo 22, che modificano il regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata, consentano di superare la procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;
rilevato inoltre come i commi da 4 a 10 del medesimo articolo 20, i quali intervengono sulla disciplina dell'IVA, con particolare riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea, alla determinazione della base imponibile, alla disciplina dei rimborsi ed all'individuazione delle operazioni intracomunitarie, siano volte a consentire la conclusione della procedura d'infrazione avviata in materia nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, nonché ad allineare taluni aspetti della normativa nazionale alla disciplina comunitaria;
evidenziato come i commi da 11 a 34 del già richiamato articolo 22, che intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ripropongano sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 149 del 2008, introdotto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente e successivamente soppresso dall'Assemblea della Camera dei deputati;
sottolineato altresì come le richiamate disposizioni di cui ai commi da 11 a 34 dell'articolo 22 consentono di superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea con riferimento alla mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d'appalto, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, nonché in merito al contrasto tra la normativa italiana vigente

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in materia di organizzazione e di raccolta di scommesse sportive e l'articolo 49 del Trattato della Comunità europea;
evidenziato come l'articolo 32, che riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo, consenta di superare la procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea per il contrasto della legislazione italiana, che prevede un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE;
sottolineato come l'articolo 39, il quale modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società, consenta di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per la mancata comunicazione, da parte dell'Italia, delle misure di recepimento della predetta direttiva 2003/58;
rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;
segnalato, nello specifico, come molte delle direttive rilevanti per la competenza della Commissione Finanze abbiano termini di recepimento in scadenza nel corso del 2009, e come sia dunque necessario che il Governo predisponga in tempi brevi i relativi decreti legislativi di attuazione, al fine di evitare di incorrere nei rilievi della Commissione europea;
valutato positivamente come, per quasi tutte le direttive afferenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze contemplate nell'ambito del disegno di legge, si preveda che il loro recepimento avvenga sottoponendo al parere della Commissione i relativi schemi di decreto;
ribadita la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia realizzata in termini tali da ridurre il più possibile gli appesantimenti burocratici e gli oneri finanziari gravanti sui cittadini e sulle imprese;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento al comma 5 dell'articolo 22, il quale novella l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, provveda la Commissione di merito ad eliminare il riferimento, contenuto nella lettera b) del nuovo primo comma del richiamato articolo 39, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», il quale risulta tuttavia ormai superato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 22, comma 2, il quale stabilisce che la nuova aliquota della ritenuta fiscale, stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 22 sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista prevista dall'articolo 168-bis del TUIR, si applica sugli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, valuti la Commissione di merito, anche sulla scorta della segnalazione in tal senso espressa dall'Agenzia delle entrate, se la decorrenza fissata dalla disposizione sia idonea a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione.

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ALLEGATO 3

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);
rilevato in primo luogo come la Relazione sia stata presentata nella precedente legislatura, contenendo dunque un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008, ed appaia dunque in gran parte superata;
evidenziato comunque positivamente come il Governo, ripresentando un documento predisposto dal precedente Esecutivo, abbia voluto privilegiare la continuità dell'azione politica svolta in seno agli organismi comunitari;
sottolineato come le recenti vicende che hanno condotto al grave stato di crisi, prima dei mercati finanziari, e, poi, dell'economia internazionale nel suo complesso, impongano all'Unione europea, ai Governi ed ai Parlamenti nazionali di spezzare il legame perverso che scarica gli effetti della turbolenza finanziaria sulla cosiddetta «economia reale», per innescare una netta inversione del ciclo economico;
evidenziato come tale condizione di emergenza ponga altresì l'esigenza di verificare approfonditamente l'adeguatezza del quadro normativo vigente in materia di mercati finanziari e di rafforzare conseguentemente l'azione normativa e di vigilanza svolta in materia dell'Unione europea;
evidenziata la necessità di un ulteriore aggiornamento della disciplina in materia di mercati finanziari, in particolare per eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti, se non addirittura irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria;
sottolineata inoltre l'esigenza di rivedere gli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali operanti a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, laddove più deboli si sono dimostrati i sistemi di vigilanza;
sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2007 si sia registrata una significativa riduzione del numero delle infrazioni per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia;
evidenziata la necessità di proseguire ulteriormente in tale percorso di riduzione delle infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, il quale rimane tuttora lo Stato membro nei confronti del quale sussiste il più alto numero di infrazioni, al fine di rafforzare la credibilità del Paese nelle sedi europee;
sottolineato negativamente il sostanziale stallo del dibattito politico volto a definire una base imponibile comune consolidata

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nel settore della tassazione societaria, ovvero a perseguire una maggiore armonizzazione tra le politiche fiscali tra gli Stati membri, al fine di eliminare la concorrenza fiscale dannosa e di superare gli ostacoli fiscali al funzionamento del mercato interno;
ribadita l'esigenza di favorire il raggiungimento, in tutte le competenti sedi comunitarie, di un accordo tra gli Stati membri che consenta di apportare alla disciplina in materia di IVA quei correttivi utili ad introdurre più efficaci strumenti di lotta contro il fenomeno delle frodi e dell'evasione fiscale in materia, che ha ormai raggiunto livelli intollerabili;
rilevato come il compromesso politico raggiunto recentemente sulla proposta di direttiva in materia di revisione del regime delle aliquote ridotte IVA, non consenta, a causa dei contrapposti veti politici tra i Paesi membri, di giungere ad una complessiva riforma del settore che superi l'attuale negativo stato di frammentazione esistente in materia, limitandosi sostanzialmente a rendere permanente l'attuale sistema di deroghe;
valutata positivamente l'azione svolta dall'Agenzia delle Dogane nella cooperazione doganale a livello comunitario ed internazionale, nonché nell'ambito della promozione di strategie di azione comune in questo settore, in particolare al fine di contrastare i fenomeni della contraffazione e del contrabbando;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza che il Governo continui a farsi promotore, nelle opportune sedi comunitarie, di una complessiva revisione ed aggiornamento del quadro normativo relativo ai mercati finanziari e creditizi, in particolare al fine di eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti o irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria;
b) in tale ambito si segnala la necessità di procedere ulteriormente in un'incisiva revisione degli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, di superare l'eccessivo ricorso all'autoregolamentazione che ha caratterizzato l'ultimo decennio, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali attivi a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, nei quali i sistemi di vigilanza sono risultati meno efficaci;
c) al riguardo si rileva la necessità di rendere più uniformi e rigorosi gli standard di vigilanza a livello europeo, che devono essere tradotti in atti vincolanti e puntuali e non più a generiche linee guida, riducendo i margini di discrezionalità ai singoli Stati membri o alle singole autorità di vigilanza ed eliminando dalla normativa ambiguità, opzioni ed eccezioni che possano essere utilizzate a fini elusivi;
d) in particolare appare opportuno giungere in temi rapidi all'approvazione della proposta di direttiva, recentemente elaborata dalla Commissione europea, relativa al regime di vigilanza sugli hedge fund, i quali hanno potuto finora operare in una condizione di sostanziale assenza di controlli ed hanno in molti casi costituito un fattore causante della crisi finanziaria in atto, al fine di introdurre più rigorosi principi in materia di trasparenza e di utilizzo della leva finanziaria;
e) sebbene non sia probabilmente utile puntare ad un accentramento della vigilanza a livello europeo, si evidenzia comunque l'esigenza di definire requisiti di indipendenza minimi comuni delle autorità di vigilanza, sistemi di verifica a livello europeo sulla corretta applicazione della regolamentazione nei singoli ordinamenti, nonché di definire forme di vigilanza

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unificata europea sugli operatori finanziari che svolgono la loro attività a livello transnazionale;
f) si sottolinea inoltre come la gravità della crisi richieda un'analisi chiara, e la definizione di una politica economica comune a livello europeo, di cui attualmente l'Unione è sotto molti aspetti priva, in particolare nel settore delle politiche tributarie, al fine di evitare che la concorrenza tra i sistemi nazionali si traduca in forme di «dumping fiscale», che minerebbero la crescita e l'occupazione;
g) in tale contesto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di farsi promotore di una revisione dell'accordo politico raggiunto recentemente sulla proposta di direttiva in materia di revisione del regime delle aliquote ridotte IVA, al fine di evitare la mera stabilizzazione dell'attuale sistema di deroghe, che si caratterizza per l'estrema frammentazione ed irrazionalità;
h) sempre nel quadro del coordinamento tra le politiche economiche, ed alla luce delle decisioni recentemente assunte in senso al G20, si rileva altresì la necessità di porre in essere tutti gli strumenti atti ad assicurare un'adeguata disponibilità di credito al sistema economico, al fine di evitare che la situazione di difficoltà o le esigenze di equilibrio finanziario degli operatori creditizi pregiudichino la stessa sopravvivenza di vasti comparti produttivi.