CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2009
164.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 100

ALLEGATO 1

5-01016 Occhiuto: Erogazione delle quote del 5 per mille.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere lo stato delle erogazioni, agli aventi diritto, del 5 per mille dell'Irpef relativa agli anni 2006 e 2007, nonché se non si ritenga giusto procedere alla stabilizzazione di detto istituto.
Per quanto riguarda lo stato di erogazione del contributo l'Agenzia delle entrate, in base alle disposizioni di attuazione del beneficio, ha curato, per ciascun anno, la predisposizione dell'elenco degli enti del volontariato ed ha provveduto ad acquisire anche gli elenchi provenienti dalle altre amministrazioni interessate, in seguito pubblicati sul sito internet dell'Agenzia stessa.
Tra gli altri compiti dell'Agenzia sono contemplati anche l'effettuazione delle operazioni di controllo amministrativo delle dichiarazioni sostitutive e la determinazione del cinque per mille spettante a ciascun ente in base alle scelte espresse dai contribuenti.
Ultimate le elaborazioni contabili, l'Agenzia ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi delle somme spettanti a ciascun soggetto. Tali dati, sono stati inviati anche a ciascuno dei Ministeri interessati.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha, quindi, provveduto alla assegnazione dei fondi negli stati di previsione dei Ministeri coinvolti, per consentire agli stessi di procedere al pagamento materiale in favore degli aventi diritto.
Occorre tuttavia far presente che la Legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto, all'articolo 3, comma 9, lo stanziamento di 500.000 euro a favore del Ministero della solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) per consentire allo stesso una efficace e tempestiva erogazione dei contributi del cinque per mille.
Il citato Ministero, per effettuare in tempi rapidi il pagamento, ha richiesto la collaborazione amministrativa e contabile dell'Agenzia delle entrate attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione (ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 244 del 2007).
In base alla convenzione, siglata nel mese di luglio 2008, l'Agenzia ha provveduto a raccogliere i dati delle coordinate bancarie e postali degli enti, fornendo altresì il supporto tecnico-operativo necessario all'emissione dei mandati di pagamento mediante accredito su conto corrente.
Con due successivi invii, effettuati nei mesi di luglio e novembre 2008, sono stati trasmessi al Ministero gli elenchi dei beneficiari del contributo. In base ai dati forniti sono stati corrisposti, relativamente all'esercizio finanziario 2006, 183,4 milioni in favore di 15.703 soggetti; non è stato ancora pagato il contributo in favore dei 4.100 enti che non hanno provveduto a comunicare le proprie coordinate ovvero le hanno comunicate successivamente alla trasmissione degli elenchi.
Per quanto riguarda l'esercizio 2007, l'Agenzia delle entrate ricorda che una disposizione normativa - l'articolo 20, comma 2, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 - ha previsto, a modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005, l'ammissione al riparto del cinque per mille delle associazioni

Pag. 101

sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Successivamente, a fine 2007, sono state riammesse al riparto le fondazioni nazionali di carattere culturale (articolo 45, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
Si è resa, pertanto, necessaria l'emanazione di un nuovo ed apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008) con cui sono state definite le modalità di ammissione al riparto dei citati enti.
In conseguenza di tali disposizioni, gli enti interessati hanno dovuto produrre una apposita dichiarazione sostitutiva e le Direzioni Regionali dell'Agenzia hanno dovuto procedere ai conseguenti controlli.
Da ultimo, per effetto della proroga introdotta dall'articolo 42, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, i soggetti che avevano regolarmente prodotto domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 ed erano successivamente stati esclusi dal beneficio per inadempienze procedurali hanno potuto regolarizzare la propria posizione producendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il 2 febbraio 2009.
Questi interventi normativi hanno comportato nuovi adempimenti a carico dei contribuenti e il reiterarsi di attività di controllo da parte delle Direzioni regionali che non hanno consentito di rendere definitivo l'elenco dei soggetti aventi diritto al beneficio relativamente all'esercizio finanziario 2007.
Si osserva infine che l'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, la possibilità di avvalersi di detto istituto.
Le somme da ripartire sul fondo del 5 per mille (405 milioni di competenza dell'anno 2008, iscritti sul cap. 3094), per le quali è stato approvato un emendamento al decreto-legge n. 5 del 2009, attualmente all'esame del Senato, finalizzato alla conservazione in bilancio nel conto dei residui per il 2009, si riferiscono alle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni presentante nel 2007 (redditi 2006).
Il pagamento, in caso di applicazione della norma, slitta pertanto dal 2008 al 2009.

Pag. 102

ALLEGATO 2

5-01236 Milo e Zeller: Traduzione in lingua tedesca della modulistica tributaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che, ad oggi, i moduli redatti in lingua tedesca per la dichiarazione dei redditi, in particolare i modelli 730, IVA e Unico, non sono ancora disponibili.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha osservato che, al fine di recepire le più recenti modifiche normative in campo fiscale, intervenute anche dopo la scadenza del termine per la pubblicazione dei modelli di dichiarazione, sta predisponendo gli opportuni provvedimenti volti a rettificare quelli già approvati.
Il 27 marzo è stato, infatti, pubblicato il provvedimento di correzione dei modelli 730 e IVA, il 2 aprile è stato pubblicato quello di correzione del modello Unico Persone Fisiche e Unico Mini, mentre nei prossimi giorni saranno disponibili i provvedimenti relativi ai restanti modelli Unico.
Prima di procedere alla predisposizione dei modelli in lingua tedesca, l'Agenzia delle entrate ha atteso, pertanto, il consolidamento dei modelli predisposti, in lingua italiana, dagli Uffici centrali della medesima Agenzia, per evitare una gravosa duplicazione dell'attività di traduzione dei modelli stessi connessa alle inevitabili modifiche in corso di approvazione.

Pag. 103

ALLEGATO 3

5-01278 Fogliardi: Precisazioni in merito all'applicazione dell'imposta di registro e dell'IVA sui trasferimenti di terreni edificabili da parte di soggetti nell'esercizio di impresa agricola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai trasferimenti di terreni edificabili posti in essere da «soggetti nell'esercizio di impresa agricola».
Al riguardo, gli Uffici fanno presente che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le «cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese».
Costituiscono cessioni di beni, ai sensi del successivo articolo 2, primo comma, «gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere».
«Per esercizio di imprese», secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, «si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate informa di impresa».
Pertanto, affinché una operazione sia rilevante ai fini IVA è necessaria la sussistenza congiunta dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.
In proposito, l'Agenzia delle entrate, nell'evidenziare che la sussistenza del requisito territoriale appare verificata nell'operazione di cui trattasi, con riferimento al requisito soggettivo ha rilevato che l'esercizio di attività agricole non costituisce un limite all'applicazione del regime IVA, in quanto l'impresa agricola, al pari di quella commerciale, è espressamente considerata dal citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Per quanto attiene, poi, al requisito oggettivo nel caso di terreni aventi natura edificatoria non opera l'esclusione dall'IVA, disposta dall'articolo 2, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che non considera cessioni quelle «che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria».
Gli Uffici ritengono, quindi, che, ove sia verificata la ricorrenza dei requisiti descritti, la cessione di un'area edificabile nell'esercizio dell'impresa agricola rientri nel campo impositivo dell'IVA.
Tale interpretazione è coerente con quella fornita in precedenza dall'Agenzia delle entrate con le risoluzioni del 7 maggio 2002, n. 137, del 16 marzo 2007, n. 54 e del 20 marzo 2008, n. 106 ed è in linea con l'indirizzo assunto in merito dalla Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 3987 del 3 aprile 2000).
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, non sembrano sussistere particolari dubbi in ordine al regime fiscale applicabile ai trasferimenti di terreni edificabili posti in essere nell'esercizio di impresa agricola.
Ed invero, come si è visto, l'orientamento assunto dagli Uffici dell'Amministrazione

Pag. 104

finanziaria, e in particolare dall'Agenzia delle entrate, con i vari documenti di prassi amministrativa, risulta coerente nel tempo.
Per completezza, l'Agenzia delle entrate precisa che la sentenza 9 gennaio 2009, n. 237, della sezione V della Corte di Cassazione, richiamata dall'interrogante, riguarda l'individuazione dei presupposti per il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fattispecie diversa da quella in esame.