CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 aprile 2009
163.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01218 Capano: Sulle carenze di organico nel tribunale di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Capano si fa presente che l'organico del Tribunale di Bari è tabellarmente costituito, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 8 Presidenti di sezione G.I.P./G.U.P, un Presidente aggiunto di sezione G.I.P./G.U.P., un Presidente della sezione lavoro e 74 giudici, 13 dei quali con funzioni di giudice del lavoro. Detto Ufficio presenta, allo stato, la vacanza di 5 dei predetti 8 posti di Presidente di sezione, del posto di Presidente della sezione lavoro, nonché di 3 dei complessivi 74 posti di giudice, due dei quali afferenti all'aliquota dei magistrati aventi funzioni di giudice del lavoro.
Giova rilevare, in proposito, che risultano pubblicate - a cura del Consiglio Superiore della Magistratura - 3 delle 5 vacanze riguardanti i posti di Presidente di sezione, oltre alla vacanza del posto di Presidente della sezione lavoro.
La situazione sopra delineata tiene conto dei trasferimenti al Tribunale di Bari dei dottori Paola Barracchia (dal Tribunale di Melfi), Giuseppe Battista (dal Tribunale per i Minorenni di Bari), Achille Bianchi (dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani), Francesco Federici (dal Tribunale di Trani), Ida Iura (dal Tribunale di Potenza) e Piero Silvestri (dal Tribunale di Lecce), assunti con Decreti del Ministro in data 2 dicembre 2008 ed in corso di perfezionamento.
Quanto alla carenza d'organico della sezione lavoro, la distribuzione dei magistrati ai singoli settori di un ufficio giudiziario è realizzata mediante un provvedimento di ordine tabellare, in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
Pertanto, nei limiti della dotazione fissata per la sede giudiziaria, rientra nella competenza del responsabile dell'ufficio, in accordo con il Consiglio Superiore della Magistratura, individuare concrete misure organizzative idonee a destinare a ciascun settore risorse adeguate alla domanda di giustizia.
Passando, quindi, a rispondere al primo quesito proposto dall'interrogante deve evidenziarsi che l'ipotesi di incrementare l'organico del personale di magistratura del Tribunale di Bari e, conseguentemente, le esigenze operative dello stesso Ufficio giudiziario, sono state oggetto di positiva valutazione in occasione della ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 48/2001.
In tale circostanza, infatti, è stato disposto l'ampliamento della pianta organica di detto Tribunale in ragione di 5 posti (da 69 a 74 unità).
Va evidenziato, in proposito, che per effetto della legge finanziaria del 2008, il ruolo organico della magistratura è stato ulteriormente ampliato di 42 unità, da ripartire tra gli uffici giudiziari, secondo i medesimi criteri già seguiti nelle precedenti occasioni, improntati a realizzare un riequilibrio dei carichi di lavoro sulla scorta dei valori medi rilevati con riferimento ai procedimenti sopravvenuti per unità di magistrato in organico.
In tale contesto, il Ministro della Giustizia terrà nella dovuta considerazione le esigenze rappresentate dall'interrogante, relative all'incremento dell'organico del Tribunale di Bari, nell'ambito delle necessarie valutazioni comparative coinvolgenti

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la situazione complessiva degli uffici giudiziari di tutto il Paese.
Con riguardo, poi, alle problematiche relative al personale amministrativo, si fa presente, preliminarmente, che ogni valutazione in ordine ai fabbisogni dei singoli uffici giudiziari non può essere compiuta senza tener conto dell'attuale assetto complessivo degli organici nazionali, sulla cui recente evoluzione appare opportuno fornire un breve cenno.
A far data dall'ottobre 2000, per effetto di successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dotazione organica del personale amministrativo è stata ridotta di complessive 701 unità, al fine di realizzare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un assetto organico corrispondente al nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000, nonché per consentire l'istituzione del ruolo autonomo del Consiglio Superiore della Magistratura.
I nuovi contingenti complessivi sono stati, quindi, ripartiti con decreti ministeriali tra gli uffici determinando, nella generalità dei casi, una riduzione delle relative piante organiche, in linea con il predetto ordinamento professionale.
Da ultimo, in ottemperanza all'articolo 1, comma 93, della legge finanziaria del 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 le dotazioni organiche nazionali dell'Amministrazione giudiziaria sono state ulteriormente rideterminate, apportando una riduzione ai contingenti complessivi del personale dirigenziale di seconda fascia e del personale amministrativo ed UNEP pari a 2.495 unità.
In linea tendenziale, con il provvedimento attuativo costituito dal decreto ministeriale 8 marzo 2007, la riduzione dei contingenti complessivi è stata riflessa in misura uniforme e proporzionalmente corrispondente alla decurtazione dell'organico nazionale sulle risorse destinate a ciascuna struttura.
Per il Tribunale di Bari e le sue sezioni distaccate, stante l'entità complessiva della riduzione della dotazione nazionale (corrispondente al 5 per cento della pregressa dotazione) non è stato possibile prevedere deroghe all'applicazione del criterio generale.
Si evidenzia, poi, che in base al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, le Amministrazioni dello Stato devono procedere a rideterminare le rispettive dotazioni organiche realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva riferita alle stesse.
Si segnala, in proposito, che la proposta di rimodulazione, trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla citata legge 133/2008, è diretta ad assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di part-time obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie oggi esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali ove oggi si rilevano elevati contingenti di posti vacanti, al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che da tempo opera nell'Amministrazione, il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.
Allo stesso tempo, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.
Si segnala, inoltre, che in esecuzione dei tagli disposti sull'organico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2008 - di attuazione del predetto decreto-legge - in fase di attuazione di tale provvedimento, al di là degli obiettivi sopra enunciati e già conseguiti potrà essere concretizzato un nuovo assetto organizzativo maggiormente corrispondente alle esigenze operative dell'Amministrazione.
Passando, ora, al caso specifico, si segnala che la dotazione attuale del personale

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amministrativo del Tribunale di Bari prevede 252 posti e le risorse presenti sono 222.
Sono considerate nel computo 10 unità in soprannumero - 9 operatori giudiziari B1 ed 1 ausiliario A1 -, 1 centralinista non vedente, 1 unità comandata da altra amministrazione e 2 dipendenti distaccati da altri uffici. Inoltre, si è tenuto conto dell'assenza di 3 unità distaccate presso altri distretti.
Si segnala, peraltro, che nel 2008, a seguito della soppressione di alcuni Tribunali Militari, è stata portata a termine la procedura di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia di un contingente complessivo di 88 unità di personale civile del Ministero della Difesa e, di esse, 11 unità sono state assegnate al distretto di Bari.
Per quanto riguarda le sezioni distaccate del Tribunale si segnala che, attualmente, gli organici sono interamente coperti fatta eccezione della vacanza, in alcune di dette sezioni, del posto di cancelliere C2 e, nella sezione di Rutigliano, del posto di cancelliere C1.
In particolare:
nella sezione di Acquaviva delle Fonti, il cui organico è di 12 unità, sono presenti 13 dipendenti, compreso 1 centralinista non vedente ed 1 operatore giudiziario B2 in soprannumero. È presente un cancelliere C2 su 2 posti in dotazione.
L'organico della sezione di Altamura è di 13 unità e sono presenti 12 dipendenti, compreso un cancelliere C1 in soprannumero che compensa uno dei due posti vacanti di cancelliere C2.
La sezione di Bitonto ha un organico di 12 unità ed è vacante solo uno dei due posti di cancelliere C2.
Sono interamente coperti gli organici delle sezioni di Monopoli - sono previsti attualmente 8 posti - e di Putignano - la dotazione attuale è di 9 posti e sono presenti 11 unità compresi un centralinista non vedente e un cancelliere B3 in soprannumero.
Nella sezione di Modugno, il cui organico è di 8 unità, l'unico posto vacante, di cancelliere C2, è temporaneamente coperto con una unità ivi distaccata da altro distretto.
Il personale della sezione di Rutigliano è pari a 12 unità rispetto ad una pianta organica che ne prevede 10. Sono infatti presenti un centralinista non vedente e due unità in soprannumero - 1 operatore giudiziario B2 e 1 ausiliario A1. È vacante solo uno dei tre posti di cancelliere C1 mentre è presente il cancelliere C2.

In linea più generale, si rammenta, infine, che per sopperire alla mancanza di personale - sia nell'ipotesi di scopertura dei posti che di assenze prolungate - per garantire la funzionalità dell'Ufficio, in tempi brevi, il Presidente della Corte di Appello, a livello locale, può disporre l'applicazione temporanea di personale da altri uffici del distretto nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.

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ALLEGATO 2

Legge Comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 43.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.».
43. 1. «Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro».

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata».
43. 2. «Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro».

ART. 44.

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:
«z-bis) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati».
44. 1. «Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini».

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e i delitti di criminalità organizzata, riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della decisione quadro 2008/841/GAI.
45. 1. «Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini».

ART. 46.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea;».
46. 1. «Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini».

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Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salva la presenza di cause di non punibilità.
46. 2. «Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini».

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: individuando i motivi tra quelli indicati con le seguenti: conformemente a quelli di cui.
46. 3. «Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini».

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: alle condizioni previste con le seguenti: alle condizioni e secondo i presupposti previsti.
46. 4. «Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini».

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lettera b), inserire le seguenti: in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale.
46. 5. «Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini».

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell'articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;».
46. 6. «Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini».

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata).

1. Il governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
prevedere che:
1. l'attuazione della direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, è diretta a perseguire la criminalità organizzata su scala transnazionale, nell'ambito del riavvicinamento del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze negli stati membri dell'Unione;
2. con riferimento ai reati integranti la partecipazione a un'organizzazione criminale con dimensioni transfrontaliere, la definizione deve ricomprendere: a) la delimitazione della nozione di «organizzazione criminale», quale associazione strutturata da più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; b) la delimitazione della nozione di «associazione strutturata», quale associazione non costituitasi per la commissione estemporanea di un reato, e che non necessariamente

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debba prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
3. al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti condotte: a) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione; b) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui al punto 2 del presente articolo, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività;
4. applicare la previsione dei reati di cui al presente articolo anche alle persone giuridiche, dichiarate responsabili per i reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. La responsabilità delle persone giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui al numero 2 del presente articolo. Con riferimento alle pene da applicare alle persone giuridiche, prevedere tra le pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive, anche la previsione di: a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; b) divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) scioglimento giudiziario; e) chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.
46. 01. «Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro».

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni).

1. Il governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
prevedere che:
1) l'attuazione della decisione quadro n. 200/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni è diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri in accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione

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delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;
2) possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata.
3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;
4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-bis codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;
5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;
6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;
7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;
8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano;
9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;
10) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, sia responsabile lo Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dello stato straniero per i danni cagionati dai loro funzionari sul nostro territorio.
46. 02. «Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro».