CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° aprile 2009
160.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00384 Bratti: iniziative in favore del risparmio energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00384 presentata dall'On. Bratti ed altri dove si lamenta una interpretazione restrittiva, fornita dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla detrazione del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, anche sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, competente in materia fiscale, e dal Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
La questione è stata già posta fin dalla prima stesura dei provvedimenti dal Ministero dello sviluppo economico che, in qualità di Ministero concertante, ha posto all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze l'opportunità e la convenienza economica, ma anche esemplificativa, di un comportamento virtuoso di prevedere l'accesso all'incentivo anche alla pubblica amministrazione che sostiene le spese per riqualificare i propri edifici e, conseguentemente, gli organismi pubblici che gestiscono patrimoni immobiliari.
Già allora il Ministero dell'economia e finanze giudicò questa strada impraticabile a causa della formulazione della legge finanziaria stessa che, infatti, permette di usufruire dell'incentivo (detrazione) solo ai soggetti tenuti alla presentazione della denuncia dei redditi, Irpef o Ires.
Con le risoluzioni n. 303/E e 340/E, rispettivamente del 15 luglio e 1o agosto 2008, l'Agenzia delle entrate, rispondendo a specifici quesiti, ha sostenuto la tesi secondo cui, ove le spese per il miglioramento energetico degli edifici siano sostenute da società, la detrazione potrà essere riconosciuta solo per i fabbricati strumentali direttamente utilizzati per l'esercizio della attività imprenditoriale svolta.
Le risoluzioni richiamate, peraltro, non modificano le istruzioni impartite con la circolare n. 36 che non trattava in maniera specifica i problemi in argomento.
In particolare, con la risoluzione n. 303, è stato negato il beneficio della detrazione del 55 per cento all'impresa che compra gli immobili per la successiva rivendita sulla base di una considerazione di «natura sistematica», secondo cui l'agevolazione è finalizzata al conseguimento del risparmio, energetico da parte dell'utilizzatore dell'immobile e quindi, per le imprese, sarebbe limitata ai soli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività.
Tale considerazione non è rinvenibile direttamente né nel testo della norma primaria né in quello del decreto di attuazione ma appare quella più coerente con la ratio perseguita dal legislatore di incentivare l'adeguamento degli immobili esistenti agli standard energetici «virtuosi».
Il perseguito effetto incentivante sarebbe meno efficace, infatti, ove il beneficio fosse attribuito a soggetti economici che, essendo in condizione di trasferire in capo all'utilizzatore finale dell'immobile i costi sostenuti per la riqualificazione energetica, di fatto non rimangono incisi della relativa spesa.
Ulteriori argomenti a sostegno della suddetta tesi interpretativa, anch'essi indicati nella risoluzione n. 303, sono stati tratti dal parere (prot. n. 5015 del 20 giugno 2008), preventivamente acquisiti, del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

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e si ricollegano alle modalità utilizzate, in fase di predisposizione della normativa in discorso, per formulare le stime di incidenza sul gettito erariale.
In particolare, la richiamata nota del DPF ha evidenziato che dalla relazione tecnica alla finanziaria risulta che il costo dell'agevolazione è stato stimato sulla base dei dati relativi alla detrazione del 36 per cento prevista per le «spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge n. 449 del 1997 (limitata alle sole persone fisiche) individuate nelle dichiarazioni presentate nel 2003 e relativa al periodo d'imposta 2002. Ai fini del computo.., non sono state prese in considerazione le spese per gli interventi eseguiti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili che provvedono alla successiva alienazione dell'immobile ristrutturato di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
La successiva risoluzione n. 340, coerentemente con le suesposte argomentazioni, recate dalla citata nota del DPF e dalla risoluzione n. 303, ha escluso che la detrazione del 55 per cento competa alle società immobiliari di gestione in relazione agli immobili locati a terzi. Anche in questa risoluzione si ribadisce che l'agevolazione spetta alle imprese per i soli immobili utilizzati direttamente come strumentali all'esercizio dell'attività, tra i quali non sono compresi quelli concessi in locazione, come chiarito dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 1367 del 13, ottobre 1983, ripresa nella circolare n. 112 del 1999.
Secondo la richiamata pronuncia della Suprema Corte, gli immobili locati dalle immobiliari di gestione devono ritenersi immobili «oggetto dell'attività» e non immobili strumentali.
Ad ogni buon fine, in ordine alle problematiche evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che sono in emanazione i primi tre provvedimenti attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente l'efficienza energetica degli edifici.
In particolare, si tratta di due Decreti del Presidente della Repubblica e di un Decreto Ministeriale, tutti su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, il cui stato dell'arte, al momento, è il seguente:
il Consiglio dei Ministri del 6 marzo u.s. ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica recante le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia negli edifici, inerenti le fasi di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, nonché la climatizzazione invernale ed estiva e la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari. L'approvazione è avvenuta con riserva, ma nei giorni scorsi sono stati risolti i problemi che hanno fatto insorgere la riserva;
il secondo decreto del Presidente della Repubblica, recante la definizione dei requisiti dei soggetti titolati ad effettuare la certificazione energetica degli edifici, è stato oggetto di osservazioni del Ministero delle infrastrutture, ma si conta di risolvere la questione con parziale accoglimento delle richieste;
il terzo provvedimento, come detto un Decreto Ministeriale, che può essere emanato solo sulla base dei due decreti del Presidente della Repubblica, è pronto e non risultano particolari ostacoli all'emanazione, a valle dell'approvazione dei due decreti del Presidente della Repubblica.

Ancora, si sottolinea quanto nel provvedimento: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», attualmente all'attenzione del Senato, l'efficienza energetica sia posta al centro della politica del Governo e la previsione di un Programma straordinario per efficienza e risparmio energetico ne è la conferma più concreta. Proprio nell'ambito di queste misure, la riqualificazione del parco immobiliare pubblico troverà spazio adeguato e massima valorizzazione.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00538 Tommaso Foti: rischio esondazione del Rio Marocco sito nel comune di Vigolzone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00538 presentata dall'On. Foti e riguardante la situazione di pericolo di esondazione del Rio Marocco nel Comune di Vigolzone, in Provincia di Piacenza, località Carmiano, si rappresenta quanto segue.
La situazione di cui trattasi risulta essere nota al competente Servizio Tecnico Regionale dei Bacini ed Affluenti del Po, sede di Piacenza, che ha segnalato all'ufficio regionale la necessità di intervenire nel centro abitato di Carmiano attraverso lavori di rifacimento del tratto interurbano del Rio, valutando per l'intervento un costo pari a circa 500.000 euro.
Tale richiesta, ad oggi, risulta senza esito positivo, presumibilmente a causa della particolare consistenza della somma prevista dal progetto, a fronte delle esiguità delle risorse finanziarie disponibili.
Al riguardo, si osserva che nel corso del 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concordato con le Regioni il «Piano Strategico Nazionale e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008)», nel quale sono confluiti gli interventi più urgenti e prioritari per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico, allo scopo indicati dalle Regioni.
In particolare, nella Regione Emilia Romagna il programma ha finanziato 23 interventi, per complessivi 6.328.140,00 euro.
Altre risorse sono state destinate, nel corso del 2008, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare direttamente agli enti locali, per mezzo del «Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico - Annualità 2008», emesso a seguito di specifiche richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali direttamente dal Ministero.
Al riguardo, si rappresenta che, alla data di emissione di quest'ultimo provvedimento, non risulta pervenuta presso questo Ministero alcuna richiesta di finanziamento da parte del Comune di Vigolzone.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00827 Zazzera: possibili effetti di alcuni fatti di cronaca sull'espletamento delle procedure di VIA nella regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione n. 5-00827 presentata dall'On. Zazzera ed altri, si riferisce ad un furto/manomissione del sistema computerizzato avvenuto, fra il 30 ottobre e il 3 novembre 2008, presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia sulla memoria di un computer contenente l'archivio informatico dei dossier ambientali delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
Per quanto riferito dal Comando Carabinieri, l'evento aveva attinenza, altresì, con investigazioni eseguite dal Nucleo Operativo Ecologico di Bari, relative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in corso per un impianto complesso per rifiuti urbani, con annessa discarica di soccorso, da ubicarsi in un sito nel Comune di Spinazzola (Bari), località Grottelline, già sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura di Trani.
In ordine alle premesse riportate nell'atto di sindacato ispettivo, è utile evidenziare che, mentre sono condivisibili le preoccupazioni espresse dagli interroganti sulla gravità dei fatti avvenuti, non si capisce a cosa si alluda quando viene affermato che: «il furto è avvenuto proprio mentre è in atto uno scontro durissimo tra la Regione Puglia da una parte e l'Ilva di Taranto ed il Ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo dall'altra».
Ciò detto, si riferisce che il furto di cui trattasi non ha comportato alcuna perdita di dati relativi alle Valutazioni di Impatto Ambientale, sia perché gli stessi sono disponibili in formato cartaceo, sia perché è prassi abituale del funzionario preposto «salvarli» su una memoria esterna al personal computer. Pertanto, l'esistenza della copia di sicurezza ha permesso, mediante l'impiego di un nuovo computer, il ripristino dell'archivio informatico senza «nessuna perdita di preziosi dati».