CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2009
148.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.)

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
valutata l'opportunità di recepire le condizioni e alcune delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla XIV Commissione, in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento;
appurato che l'obiettivo principale perseguito dalla proposta di direttiva è rappresentato dall'esigenza di favorire la libera circolazione dei cittadini europei nell'accesso ai trattamenti sanitari all'interno dell'Unione europea, facendo chiarezza sui loro diritti e sui corrispettivi obblighi degli Stati membri, sia in termini di sicurezza e qualità delle cure sia in termini finanziari;
ritenuto opportuno soffermare l'attenzione su alcuni profili problematici della proposta di direttiva, che necessariamente dovranno trovare una migliore definizione a livello comunitario, pur nella consapevolezza dell'importanza del provvedimento ai fini del miglioramento complessivo della qualità delle cure sull'intero territorio dell'Unione europea e dell'introduzione di un sistema di confronto concorrenziale tra i fornitori e i sistemi di sicurezza di ciascuno Stato membro,

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie, affinché:
sia adeguatamente valutato l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva produrrebbe sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni;
sia adeguatamente valutata l'esigenza di un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli standard minimi di garanzia delle cure erogate, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni, rendendo cogente il rispetto di tale disciplina comune attraverso l'introduzione di specifiche sanzioni;
sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti;
sia istituito un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale controversie relative ai ricorsi;
sia introdotta, anche per le cure non ospedaliere, una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 3, lettera b), atta a consentire a uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di

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assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa;
il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio, di cui all'articolo 14 della proposta di direttiva, non incida negativamente sulle misure nazionali e regionali relative all'uso e alla rimborsabilità dei farmaci;
sia attentamente valutata, al fine di evitare che il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva comprometta l'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale o la programmazione del servizio ospedaliero, l'ipotesi, prospettata negli emendamenti del Parlamento europeo, di offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva, grazie al quale, a fronte di tale autorizzazione, il paziente riceva un buono con l'indicazione dell'importo massimo rimborsabile;
il termine di recepimento della direttiva sia sufficiente a consentire agli Stati membri e alle regioni di adeguarsi ai significativi oneri di organizzazione e regolamentazione che deriverebbero dall'attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle procedure e ai modelli organizzativi e informativi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della proposta di direttiva;
sia valutato il riparto di competenza che, nell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attribuisce anche alle Regioni determinate potestà in materia di tutela della salute.

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ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
valutata l'opportunità di recepire le condizioni e alcune delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla XIV Commissione, in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento;
appurato che l'obiettivo principale perseguito dalla proposta di direttiva è rappresentato dall'esigenza di favorire la libera circolazione dei cittadini europei nell'accesso ai trattamenti sanitari all'interno dell'Unione europea, facendo chiarezza sui loro diritti e sui corrispettivi obblighi degli Stati membri, sia in termini di sicurezza e qualità delle cure sia in termini finanziari;
ritenuto opportuno soffermare l'attenzione su alcuni profili problematici della proposta di direttiva, che necessariamente dovranno trovare una migliore definizione a livello comunitario, pur nella consapevolezza dell'importanza del provvedimento ai fini del miglioramento complessivo della qualità delle cure sull'intero territorio dell'Unione europea e dell'introduzione di un sistema di confronto concorrenziale tra i fornitori e i sistemi di sicurezza di ciascuno Stato membro,

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie, affinché:
sia adeguatamente valutato l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva produrrebbe sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni;
sia adeguatamente valutata l'esigenza di un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli standard minimi di garanzia delle cure erogate, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni, rendendo cogente il rispetto di tale disciplina comune attraverso l'introduzione di specifiche sanzioni;
sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti;
sia istituito un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale controversie relative ai ricorsi;
sia introdotta, anche per le cure non ospedaliere, una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 3, lettera b), atta a consentire a uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di

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assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa;
il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio, di cui all'articolo 14 della proposta di direttiva, non incida negativamente sulle misure nazionali e regionali relative all'uso e alla rimborsabilità dei farmaci;
sia attentamente valutata, al fine di evitare che il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva comprometta l'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale o la programmazione del servizio ospedaliero, l'ipotesi, prospettata negli emendamenti del Parlamento europeo, di offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva, grazie al quale, a fronte di tale autorizzazione, il paziente riceva un buono con l'indicazione dell'importo massimo rimborsabile;
il termine di recepimento della direttiva sia sufficiente a consentire agli Stati membri e alle regioni di adeguarsi ai significativi oneri di organizzazione e regolamentazione che deriverebbero dall'attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle procedure e ai modelli organizzativi e informativi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della proposta di direttiva;
sia valutato il riparto di competenza che, nell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attribuisce anche alle Regioni determinate potestà in materia di tutela della salute;
si prevedano strumenti d'informazione idonei, rivolti tanto ai medici quanto ai pazienti, sulla disciplina delle cure sanitarie transfrontaliere;
si prevedano misure volte a garantire l'effettiva circolazione dei professionisti della sanità.