CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2009
135.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

5-00976 Ceccuzzi: Livello di adesione alle misure per la rinegoziazione dei mutui per la prima casa di cui al decreto-legge n. 93 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Ceccuzzi pone quesiti in ordine alla rinegoziazione dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale.
Al riguardo, si fa presente che sulla base dei dati forniti dall'Abi, l'adesione alla convenzione è stata pari al 92,22 per cento degli sportelli presenti sul territorio nazionale e di circa 46.000 clienti.
Per tali clienti la rinegoziazione ha rappresentato una sostanziale forma di sostegno del reddito, considerato che, sempre dai dati forniti dall'Abi, risulta che le famiglie con rate di debito complessive (non soltanto di mutuo) superiore al 50 per cento del loro reddito sono 93.000, di cui 55.000 appartengono alle fasce di reddito più basso.
Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, sentita anche la Banca d'Italia, ha comunicato che quest'ultima ha condotto specifici approfondimenti sugli aspetti segnalati dall'Associazione Altroconsumo con esposto indirizzato alla Banca d'Italia il 22 settembre 2008. In particolare, relativamente alle proposte di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile inviate dalle banche alla clientela, ai sensi della Convenzione stipulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'ABI, è stata verificata la sostanziale conformità di tali proposte alla disciplina prevista nella citata Convenzione.
Inoltre, elementi informativi più dettagliati sono stati acquisiti nel corso di un incontro svoltosi in data 10 novembre 2008 tra la Banca d'Italia e i Rappresentanti di Altroconsumo.
Nel corso dell'incontro si è convenuto sulla circostanza che le proposte a suo tempo formulate dalle banche avrebbero potuto fornire alla clientela ulteriori informazioni al fine di migliorarne la comprensibilità e consentire una valutazione più consapevole sui conseguenti effetti. Peraltro, essendo già scaduti i termini per l'invio da parte delle banche delle proposte di cui trattasi, si è concordato di portare tali considerazioni all'attenzione dell'Osservatorio permanente sulla portabilità e la rinegoziazione dei mutui, insediato presso il MEF, deputato, tra l'altro, ad analizzare i problemi applicativi posti dalla vigente normativa.
Il predetto Osservatorio permanente, che ha esaminato nel tempo diverse questioni in ordine all'ambito di applicazione della Convenzione, ha discusso i dati comunicati dall'ABI sul numero delle adesioni pervenute dalla clientela in prossimità della scadenza dei termini (29 novembre 2008); il numero delle adesioni era in quella occasione risultato contenuto.
Peraltro, in materia di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»), convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto che, a partire dal 1o gennaio 2009, le banche sono tenute, nell'offerta di mutui della specie, ad assicurare alla clientela la possibilità di stipulare tali contratti ad un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento

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principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte (articolo 2, comma 5).
La Banca d'Italia, per quanto di competenza, ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto del menzionato decreto, a dettare disposizioni volte ad assicurare che gli intermediari garantiscano - attraverso la predisposizione di apposita documentazione - adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.