CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2009
135.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni (Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1889 Cirielli ed abb., recante «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni»;
rilevato che l'articolo 1 fa riferimento alla realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e religiosa;
considerato che la natura dell'intervento previsto dalla proposta di legge in esame comporta un inevitabile intreccio di competenze, riferibili a diversi livelli di potestà legislativa, dando luogo ad una concorrenza di competenze legislative;
considerato, infatti, che le disposizioni da essa recate sono riconducibili in parte a materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in parte a materie di competenza legislativa concorrente e in parte a materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni;
considerato, in particolare, che le lettere a), b), c), e), ed i) del comma 1 dell'articolo 2 prevedono obiettivi del progetto i cui contenuti sono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato che le lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 prevedono obiettivi del progetto di tutela dell'Abbazia i cui contenuti sono riconducibili alle materie «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» e «governo del territorio», che il terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
ritenuto in proposito che il complesso delle disposizioni contenute nella proposta di legge in oggetto appare comunque riconducibile in modo prevalente alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ferma restando la necessità, in base al principio di leale collaborazione, di prevedere in ogni caso il coinvolgimento degli enti territoriali interessati in sede di attuazione della legge;
osservato, in proposito, che il comma 1 dell'articolo 4 prevede la presenza nel Comitato nazionale di un rappresentante della provincia di Salerno e di un rappresentante della regione Campania solo in quanto esse concorrano finanziariamente al progetto;
rilevato che la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2, nel prevedere l'obiettivo della attività di promozione turistica del territorio, è riconducibile alla materia del turismo, che, in base al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, è attribuita

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alla competenza legislativa residuale delle regioni;
considerato che il progetto di cui all'articolo 2 deve essere realizzato a cura del comitato nazionale disciplinato dall'articolo 4, comma 1, e che per tale realizzazione l'articolo 3 dispone l'istituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;
osservato, al riguardo, che questo fondo speciale è gestito dal comitato nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - fatta eccezione per alcuni suoi membri - e posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali;
rilevato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato il Presidente del Comitato, senza che sia specificato, in base all'articolo 4, se questi debba essere scelto tra i suoi componenti ovvero al di fuori di esso e senza precisare, in questo caso, i requisiti necessari per la sua nomina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 1, sia soppressa la lettera l);
all'articolo 4, comma 1,siano stabiliti i requisiti necessari per la nomina del presidente del Comitato;
all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le parole: «, in quanto concorrano finanziariamente al progetto»,

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 4, che alla nomina dei componenti del comitato e a quella del suo presidente si provveda con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

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ALLEGATO 2

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte» (Nuovo testo C. 867 Vannucci).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 867 Vannucci ed altri, recante «Istituzione del premio annuale "Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte"»;
considerato che le disposizioni da essa recate appaiono riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, che in alcune sentenze riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;
ritenuto, in considerazione della rilevanza anche internazionale dell'iniziativa, giustificabile il ricorso alla legge statale al fine di assicurare il coordinamento dell'iniziativa stessa, ferma restando la necessità di prevedere al contempo il coinvolgimento della regione interessata nella definizione dell'organizzazione del premio;
considerato, sotto il profilo della formulazione testuale (disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione), che le disposizioni relative agli aspetti organizzativi del premio sono formulate in modo analitico e dettagliato;
ritenuto, in proposito, che potrebbe risultare preferibile rimettere tali aspetti ad una fonte diversa da quella legislativa, anche per consentire che eventuali modifiche degli aspetti organizzativi del premio possano essere adottate più agevolmente di quanto richiederebbe una modifica di norme legislative di rango primario;
osservato che l'articolo 1, al comma 1, prevede che il premio viene organizzato a livello internazionale, europeo e nazionale, mentre il comma 5 dello stesso articolo 1 prevede che possono essere promosse iniziative per la diffusione dell'Arca dell'arte e delle sue finalità nei comuni di Urbino e di Carpegna;
considerato che la finalità prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), potrebbe utilmente essere ricompresa, con la dovuta specifica, in quella prevista dallo stesso articolo 1, comma 1, lettera a);
esaminato il comma 1 dell'articolo 2, che prevede che i vincitori del premio sono individuati e nominati da un'apposita giuria, di cui viene disciplinata la composizione, senza che tuttavia ne sia stabilito l'atto giuridico di nomina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
al comma 3 dell'articolo 1 sia previsto un espresso coinvolgimento della regione

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interessata nella definizione della disciplina organizzativa dell'iniziativa;
al comma 1 dell'articolo 2 sia individuato l'atto giuridico di nomina dei componenti della giuria,

e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito, al comma 2 dell'articolo 1, l'opportunità di ricomprendere la finalità specifica prevista dalla lettera c) all'interno della finalità generale prevista dalla lettera a);
valuti la Commissione di merito, al comma 5 dell'articolo 1, l'opportunità di non limitare ai soli comuni di Urbino e di Carpegna l'ambito di svolgimento delle iniziative per la diffusione del premio e delle sue finalità;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli aspetti di maggior dettaglio della disciplina relativa all'organizzazione siano demandati al regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2.