CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2009
125.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00865 Fluvi: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di Alitalia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Alberto Fluvi chiede in che modo il Governo intenda rispettare l'impegno di tutelare gli oltre 40.000 piccoli azionisti di Alitalia.
Al riguardo, sentita la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, si fa presente che gli aspetti salienti dell'offerta presentata da CAI-Compagnia Aerea Italiana S.p.a., in data 31 ottobre 2008, per l'acquisto di complessi di beni e contratti di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. in amministrazione straordinaria e di altre società del Gruppo Alitalia, sono stati resi noti al mercato dal Commissario Straordinario di Alitalia S.p.A., con comunicato stampa del 3 novembre 2008 (che si allega).
In tale comunicato stampa nessun riferimento è stato fatto in ordine all'eventuale emissione, da parte di CAI, di warrant da scambiare con azioni od obbligazioni Alitalia S.p.a.
Per quanto concerne, invece, l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 343, della legge 266 del 2005 che ha istituito il fondo depositi dormienti, si precisa che ai sensi dell'articolo 1, comma 345-decies, della citata legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina il riparto del Fondo tra i diversi beneficiari previsti dalla legge: azionisti Alitalia, risparmiatori vittime di frodi finanziarie, possessori di obbligazioni della Repubblica argentina, ricerca scientifica, carta acquisti.
Giova precisare che mentre per i depositi di somme di denaro il termine per il versamento al Fondo è scaduto il 15 dicembre 2008, per assegni circolari non riscossi, polizze vita prescritte e strumenti finanziari il termine scadrà il 31 maggio 2009.
Pertanto, considerato che soltanto dopo tale data sarà possibile determinare l'ammontare esatto delle risorse che affluiranno al fondo, conseguentemente sarà possibile dar corso alle successive operazioni dopo il 31 maggio 2009.

Imprese di gruppo Alitalia in A.S.

Con riferimento alla Offerta presentata da CAI-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. lo scorso 31 ottobre il Commissario Straordinario, Prof. Avv. Augusto Fantozzi, comunica quanto segue:
l'Offerta di CAI-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (d'ora in poi, CAI) ha ad oggetto l'acquisto di complessi di beni e di contratti di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. (d'ora in poi, Alitalia), di Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. (d'ora in poi, AZ Servizi), di Alitalia Express S.p.A. in a.s. (d'ora in poi AZ Express), di Alitalia Airport S.p.A. e di Volare S.p.A. in a.s. (d'ora in poi, Venditori) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, lett. b-bis) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, così come modificato dal decreto-legge 28 agosto 2008, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166;
l'Offerta è vincolante ed irrevocabile fino al 30 novembre 2008 ed è unica e inscindibile, per cui l'accettazione sarà efficace solo se riferita alla stipulazione di tutti i contratti;

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l'Offerta è formulata da CAI per sé e/o per Società interamente controllate, che si riserva di nominare ai sensi dell'articolo 1401 c.c., che acquistano gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto, ferma restando la responsabilità solidale di CAI;
il Contratto ha ad oggetto: (i) Beni; (ii) Contratti; (iii) Crediti; (iv) Debiti.

Nel dettaglio:
(i) Beni: l'Offerta ha ad oggetto l'acquisito della proprietà - in linea di principio, libera da pesi, gravami e diritti di terzi - delle seguenti categorie di beni dei Venditori, ciascuno per quanto di sua spettanza e ragione:
aeromobili, anche gravati di ipoteca, e motori di proprietà dei venditori;
impianti, macchinari, attrezzature e arredi d'ufficio, utilizzati e utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività;
automobili e altri mobili registrati utilizzati e utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività;
marchi figurativi e denominativi, utilizzati e utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività di impresa;
nomi di dominio registrati, utilizzati e utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività di impresa;
diritti sulle testate, sui titoli e sulle rubriche dei prodotti editoriali contraddistinti dalle medesime testate, pubblicate e distribuite dai Venditori e di loro titolarità e proprietà, utilizzati e utilizzabili per l'esercizio delle proprie attività d'impresa;
diritti d'autore e ogni altro diritto di sfruttamento economico legato a opere dell'ingegno e altri materiali protetti dal diritto d'autore, da diritti connessi al diritto d'autore o da diritti sui generis di titolarità e proprietà dei Venditori, utilizzate e utilizzabili nell'esercizio delle proprie attività d'impresa;
insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali di cui i Venditori sono titolari e proprietario o detengono un legittimo controllo e che sono utilizzati o utilizzabili con riferimento ai complessi beni e contratti di cui al contratto, nell'esercizio delle proprie attività d'impresa;
programmi per elaboratore elettronico o computer, registrati e archiviati, di titolarità o proprietà dei Venditori, utilizzati e utilizzabili per l'esercizio delle proprie attività d'impresa;
banche dati di proprietà dei Venditori o utilizzate o utilizzabili, con riferimento al complesso dei beni e contratti di cui al contratto, in relazione all'esercizio delle proprie attività di imprese in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
sistemi informatici e reti hardware, apparati, strumenti e attrezzature, manuali, necessari o utili per la registrazione, l'elaborazione, la pubblicazione e la trasmissione, la memorizzazione, l'archiviazione e l'utilizzo di software e di banche dati nonché di ogni altra documentazione e materiale, utilizzati o utilizzabili dai Venditori in relazione all'esercizio delle proprie attività di impresa;
diritti di atterraggio e decollo, utilizzati o meno, ad eccezione di quelli relativi al trasporto merci c.d. «All Cargo», e tutti i diritti di sorvolo e i diritti di traffico, utilizzati o meno, esclusi i diritti di traffico utilizzati esclusivamente per il trasporto merci c.d. «All Cargo», che sono trasferiti previo consenso dei coordinatori aeroportuali e delle autorità di volta in volta competenti;
rimanenze, utilizzate o utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività d'impresa;
partecipazioni societarie in Opodo Ltd; S.I.T.A. inc. Foundation; S.I.T.A. SC.;
(ii) Contratti: l'Offerta ha ad oggetto il trasferimento, ai sensi di legge, di taluni contratti e rapporti giuridici, caratterizzati

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da un elevato grado di criticità per la garanzia del servizio di trasporto aereo senza interruzioni e dalla sostanziale assenza di alternative idonee (o di alternative idonee a breve termine) anche alla luce di quanto assunto o previsto nel Piano Industriale ed ai fini della sua realizzazione. CAI subentra, e comunque si rende cessionario, nelle seguenti categorie di contratti:
contratti di leasing relativi ad aeromobili concessi in leasing ai Venditori;
contratti con terzi fornitori di beni o servizi dei Venditori;
contratti con compagnie aeree di navigazione;
contratti con agenzie di fornitura di manodopera interinale;
contratti di opzione per l'acquisito di aeromobili;
contratti di fornitura da parte dei Venditori di beni o servizi a terzi;
contratti di collaborazione commerciale relativi al Programma «Millemiglia», ivi compresi gli accordi con le imprese che hanno sottoscritto il Programma «Alicorporate»;
eventuali ulteriori contratti che, prima della data di esecuzione del contratto, CAI potrebbe individuare avendo le stesse caratteristiche di criticità e noti sostituibilità di quelli menzionati;
(iii) Crediti: l'Offerta ha ad oggetto il trasferimento, ai sensi di legge, di crediti, senza garanzia da parte dei Venditori per l'adempimento da parte dei terzi ceduti, relativi alle seguenti categorie:
crediti relativi ai contratti trasferiti;
crediti verso agenzie che aderiscono alla IATA e che sono liquidati attraverso i sistemi BSP;
(iv) Debiti: l'Offerta ha ad oggetto l'assunzione da parte di CAI di debiti, che sono oggetto di accollo liberatorio, relativi alle seguenti categorie:
debiti relativi ai contratti trasferiti;
debiti derivanti dai contratti di finanziamento ipotecario degli aeromobili trasferiti in proprietà, con contestuale consenso alla cancellazione delle ipoteche di 1o grado costituite a garanzia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento e gravanti sugli aeromobili e sui motori che rimarranno nella titolarità dei Venditori.
Tra gli impegni assunti da GAI si segnalano:
(i) la fornitura della prestazione di trasporto aereo a tutti i titolari di titoli di trasporto acquistati prima della data di esecuzione ma riguardanti voli da effettuarsi successivamente a tale data e relativi a tratte operate da Alitalia, Volare, AZ Express o dalle altre compagnie aeree con le quali Alitalia, AZ Express o Volare hanno accordi di interlinea o di code sharing al momento della vendita del titolo di trasporto a condizione che alla data di esecuzione CAI operi direttamente o tramite altri vettori le tratte interessate;
(ii) l'assunzione degli obblighi derivanti dal Programma «Millemiglia», compresi quelli relativi al Programma «Alicorporate».
L'Offerta prevede una serie di operazioni preliminari all'esecuzioni, con adempimenti a carico di ambedue le Parti, tra le quali si segnala:
(i) la stipula tra Atitech S.p.A. e CAI del contratto di servizi relativi alla manutenzione pesante degli aeromobili;
(ii) la stipula tra Alitalia Maintenance Systems S.p.A. e CAI del contratto di servizi relativi alla manutenzione pesante di breve e medio raggio degli aeromobili, dei motori e degli APU;
(iii) la stipula tra Ales S.p.A. e CAI del contratto per la processazione dei tagliandi di volato-venduto e l'archiviazione ottica degli stessi;
(iv) la prosecuzione dell'attività di Full Cargo ai fini di garantire eventuali sinergie con l'attività di trasporto merci

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sugli aerei di linea passeggeri (Belly) e di incentivare la cessione entro la data di esecuzione da parte di AZ Servizi a terzi dei beni e contratti relativi all'attività di Full Cargo. CAI si impegna a stipulare con l'eventuale acquirente dei beni dell'attività Full Cargo un contratto di affitto della capacità dei propri aerei passeggeri per l'attività Belly nonché dichiara la propria disponibilità a sottoscrivere o acquistare una partecipazione di minoranza nell'eventuale società cessionaria.
L'Offerta prevede delle condizioni dell'esecuzione, tra le quali:
(i) l'ottenimento da parte della competente Autorità Antitrust di un provvedimento che confermi la compatibilità dell'operazione notificata ai sensi della normativa vigente, ovvero che non abbia prescritto impegni o misure diversi da quelli proposti da CAI o che risultino sostanzialmente incompatibili con il piano industriale presentato da CAI o che comportino una sostanziale variazione delle variazioni del contratto;
(ii) l'ottenimento di provvedimenti da parte della Commissione europea con cui si attesti che eventuali aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 87 e ss. Trattato CE, istituiti a beneficio del Gruppo Alitalia prima della stipula del contratto, non comportino a carico di CAI alcun obbligo di restituzione;
(iii) nessun elemento di aiuto, ai sensi degli artt. 97 e ss. Trattato CE, sia riconducibile alle previsioni e/o esecuzione del contratto;
(iv) a seguito dell'eventuale nomina da parte della Commissione europea di un Monitoring Trustee non venga sollevata alcuna contestazione, obiezione o riserva nei riguardi dell'operazione oggetto del contratto o di sue specifiche modalità o condizioni, tale da comportare un significativo pregiudizio per CAI.
Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione avrà luogo il giorno 30 novembre 2008.
Tutto ciò premesso, il Commissario straordinario rende noto che:
il corrispettivo dovuto ai Venditori nonché le modalità e i termini di pagamento saranno comunicati dopo che il Perito indipendente - nominato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, così come da ultimo modificato dalla legge n. 166 del 2008 - avrà trasmesso la perizia prevista dal predetto articolo 4, comma 4-quater;
i beni, contratti, crediti e debiti di cui alle categorie sopra esposte sono specificati negli allegati all'Offerta;
l'Offerta presentata da CAI sarà oggetto di una istruttoria, anche con l'ausilio dell'Advisor finanziario della Procedura, e sarà sottoposta alle Autorità competenti.

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi

Roma, 3 novembre 2008.

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ALLEGATO 2

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2044, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato come l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge disponga l'abrogazione, a decorrere dal 16 dicembre 2009, di 28.889 atti normativi emanati tra il 1861 e il 1947, elencati nell'Allegato 1, al fine di proseguire nel processo di semplificazione normativa e diminuire l'elevatissimo numero di atti normativi presenti nell'ordinamento italiano;
sottolineato come il numero estremamente elevato degli atti di cui si dispone l'abrogazione, i quali sono tra l'altro ordinati in ordine esclusivamente cronologico, non consente materialmente, nei limitati tempi dell'esame parlamentare del provvedimento, una verifica puntuale circa le conseguenze determinate dall'abrogazione dei singoli provvedimenti;
evidenziato, peraltro, come una parte dei provvedimenti indicati nell'Allegato risulti già esplicitamente o implicitamente abrogata da norme successive, come non risulti certo, con riguardo a singoli atti inclusi nell'Allegato, se i loro effetti normativi si siano completamente esauriti, e se sia dunque possibile eliminarli dall'ordinamento senza determinare vuoti normativi dannosi, e come alcuni atti inseriti nell'Allegato non abbiano natura di fonti primarie, ma natura regolamentare o amministrativa;
rilevata, con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'esigenza di valutare se confermare l'abrogazione di taluni provvedimenti, quali, ad esempio, quelli che potrebbero incidere sulla natura giuridica di beni demaniali, sul relativo titolo costitutivo della proprietà e sul loro trasferimento, che potrebbero costituire il presupposto per la titolarità di diritti reali dello Stato all'estero, che potrebbero costituire il fondamento giuridico per l'applicazione di tributi o per lo svolgimento di attività dell'Amministrazione, ovvero, ancora, che risultino già espressamente abrogati;
sottolineata l'opportunità di procedere ad una semplificazione e razionalizzazione del corpus normativo relativo alla natura giuridica ed alla titolarità di specifici beni o compendi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, attraverso la ricognizione dei singoli atti normativi intervenuti in materia, spesso molto risalenti nel tempo e dunque difficilmente individuabili, e la loro rifusione in un provvedimento organico, al quale riferire i successivi interventi normativi in merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
sulla scorta delle considerazioni espresse in premessa, valuti la Commissione

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di merito l'opportunità di espungere dall'Allegato 1, anche a fini precauzionali, i seguenti atti:
Legge 21 agosto 1862, n. 794, di cui al n. 164 dell'Allegato 1, che prescrive il passaggio al demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa ecclesiastica;
Legge 28 giugno 1866, n. 3050, di cui al n. 447 dell'Allegato 1, che approva la delimitazione delle proprietà e permuta di alcuni locali dell'edifizio di San Giacomo tra il demanio ed il Banco di Napoli;
Legge 5 giugno 1869, n. 5112, di cui al n. 606 dell'Allegato 1, per la concessione di terreno al signor Angelo Ranieri sulla spiaggia dei Maronti nell'isola d'Ischia;
Legge 19 giugno 1870, n. 5703, di cui al n. 641 dell'Allegato 1, che approva la vendita di beni stabili a trattativa privata;
Legge 20 giugno 1871, n. 275, di cui al n. 720 dell'Allegato 1, che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali a trattativa privata;
Legge 20 giugno 1871, n. 283, di cui al n. 722 dell'Allegato 1, che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato;
Legge 3 luglio 1871, n. 337, di cui al n. 732 dell'Allegato 1, che autorizza la vendita della tenuta di Portici alla Provincia di Napoli;
Regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, di cui al n. 943 dell'Allegato 1, che approva il regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra;
Legge 25 marzo 1888, n. 5287, di cui al n. 2002 dell'Allegato 1, che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali;
Legge 20 giugno 1889, n. 6130, di cui al n. 2132 dell'Allegato 1, che modifica il terzo comma dell'articolo 3 della legge 1o marzo 1886, n. 3682, (serie 3) sulla formazione delle mappe catastali;
Legge 25 luglio 1892, n. 374, di cui al n. 2525 dell'Allegato 1, portante vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna, in provincia di Treviso;
Legge 1o agosto 1895, n. 480, di cui al n. 2840 dell'Allegato 1, che approva il contratto di vendita alla Provincia di Messina delle terre dell'ex feudo di S. Placido Colonerò;
Legge 15 luglio 1911, n. 749, di cui al n. 5373 dell'Allegato 1, recante istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara;
Decreto-legge luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, di cui al n. 6688 dell'Allegato 1, col quale sono approvate modificazioni alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara;
Legge 7 aprile 1921, n. 416, di cui al n. 9144 dell'Allegato 1, che converte in legge il decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo (già Balugani) di proprietà del Comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali;
Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, di cui al n. 10371 dell'Allegato 1, recante disposizioni in materia di assegni circolari;
Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23, di cui al n. 12378 dell'Allegato 1, recante modificazione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, di cui al n. 13906 dell'Allegato 1, recante disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato;
Legge 11 marzo 1928, n. 555, di cui al n. 14294 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla società nazionale Dante Alighieri;

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Legge 25 dicembre 1928, n. 3154, di cui al n. 15011 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un istituto per il credito navale;
Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, di cui al n. 15505 dell'Allegato 1, recante costituzione presso il Banco di Sicilia di una sezione di credito fondiario;
Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, di cui al n. 15506 dell'Allegato 1, recante costituzione presso il Banco di Napoli di una sezione di credito fondiario;
Legge 12 maggio 1930, n. 653, di cui al n. 15801 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;
Legge 12 maggio 1930, n. 654, di cui al n. 15802 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;
Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, di cui al n. 16544 dell'Allegato 1, recante modifiche agli articoli 7, 9, 12, 15 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente gli ordinamenti interni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, di cui al n. 16567 dell'Allegato 1, recante norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, di cui al n. 16636 dell'Allegato 1, recante costituzione dell'Istituto mobiliare italiano;
Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, di cui al n. 17831 dell'Allegato 1, recante modifiche alla legge sulla riscossione delle imposte dirette;
Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, di cui al n. 19884 dell'Allegato 1, recante disciplina dell'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;
Legge 6 aprile 1936, n. 850, di cui al n. 20006 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 198, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio;
Regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, di cui al n. 21776 dell'Allegato 1, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegni di prima categoria;
Regio decreto-legge 1o marzo 1938, n. 416, di cui al n. 21797 dell'Allegato 1, recante istituzione del punto franco del porto di Genova;
Legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, di cui al n. 21817 dell'Allegato 1, di conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio;
Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, di cui al n. 22510 dell'Allegato 1, recante norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;
Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di cui al n. 22523 dell'Allegato 1, recante approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;
Legge 9 gennaio 1939, n. 194, di cui al n. 22773 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali;
Legge 18 gennaio 1939, n. 466, di cui al n. 22818 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, concernente le norme per il credito edilizio teatrale;

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Legge 23 novembre 1939, n. 1966, di cui al n. 23340 dell'Allegato 1, recante la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
Legge 19 novembre 1942, n. 1472, di cui al n. 25150 dell'Allegato 1, recante provvedimenti per le fusioni di società commerciali;
Regio decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, di cui al n. 25153 dell'Allegato 1, recante disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari.