CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 gennaio 2009
122.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (C. 2041 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2041, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 9 dell'Accordo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire che al suo interno siano presenti e valorizzate le competenze nel settore della tutela ambientale e delle nuove tecnologie per l'efficienza energetica nel settore delle infrastrutture.

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ALLEGATO 2

5-00199 Realacci: Corretta attuazione del nuovo sistema di gestione dei RAEE.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00199 presentata dagli Onorevoli Realacci e Margiotta, riguardante la normativa sul sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, decreto legislativo n. 151/2005, che recepisce la direttiva n. 2002/96/CE, dove, si rappresenta quanto segue.
In relazione al primo quesito, ossia, se si ritenga opportuno emanare il decreto sulla semplificazione per i distributori punto di domanda, si fa presente che, in attuazione dell'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/06 e dell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 151/2005, è in corso di approvazione la bozza di decreto ministeriale recante le modalità semplificate di gestione dei rifiuti in parola da parte dei distributori ed installatori di Aee, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica, considerato che nel corso del mese di settembre questo Ministero ha avuto notizia da parte del Ministero dello sviluppo economico circa la conclusione positiva della procedura di informazione attivata presso la Commissione Europea ai sensi della Direttiva n. 98/34/CE. Il provvedimento è stato quindi trasmesso ai Ministeri concertanti al fine di ottenere l'assenso alla prosecuzione dell'iter amministrativo di adozione del provvedimento.
In merito alle ulteriori questioni sollevate e, in particolare, in relazione ai sistemi collettivi che si occupano della gestione dei Raee domestici, si richiama l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo in parola che dispone che i produttori, per adempiere all'obbligo di farsi carico del finanziamento delle operazioni di gestione di Raee storici provenienti da nuclei domestici, debbano istituire sistemi collettivi di gestione di detti Raee. Nulla la norma specifica circa la relativa forma giuridica o sulla obbligatorietà a qualificarsi «senza fine di lucro», così come, più genericamente parlando, la norma non offre una definizione di sistemi collettivi; tale scelta, peraltro, sembra essere in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria citata in premessa. Nella prassi, i sistemi collettivi che si sono costituiti in Italia hanno assunto la forma giuridica del consorzio senza fine di lucro, cui partecipano produttori ed importatori di AEE.
In relazione, infine, alla fissazione di una soglia minima di detti sistemi si fa presente che tale possibilità sembra non essere in linea con il regime di libero mercato e concorrenza, soprattutto in un mercato che non è solo nazionale ma che ha portata transfrontaliera e che, pertanto, per garantire una gestione efficiente del rifiuto elettrico, deve necessariamente assicurare una diffusione su tutto il territorio nazionale di operatori tra loro in competizione.

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ALLEGATO 3

5-00482 Bratti: Questioni relative all'operatività di SOGESID S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto riportato nell'interrogazione n. 5-00482 presentata dall'Onorevole Bratti ed altri, riguardante l'attività della SOGESID, si riferisce quanto segue.
Con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato istituito l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e dell' Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologia Applicata al Mare (ICRAM). La stessa legge ha disposto, inoltre, la soppressione dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.
L'ISPRA, pertanto, ha assunto i compiti dei suddetti Enti soppressi che possono essere così riassunti.
1) (Ex APAT): attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
2) Più in particolare:
a) protezione dell'ambiente, come definita dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché altre funzioni assegnate all'agenzia medesima con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3) (Ex ICRAM): ricerche e sperimentazioni per conto delle Amministrazioni centrali competenti e degli Enti Territoriali per fronteggiare le problematiche ambientali marine anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili.
4) (Ex INFS): conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale.

La Società SOGESID si configura come strumento societario in house dello Stato, in quanto interamente partecipata dal Ministero dell'economia, di cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, attraverso apposite convenzioni, per la fornitura di prestazioni ingegneristiche e di servizi, per concorre alla soluzione delle criticità ambientali (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti idrogeologici eccetera), nonché alla soluzione di problematiche inerenti l'uso e la gestione delle risorse idriche, in conformità alle normative nazionali e comunitarie.
Appare, pertanto, evidente la diversità dei ruoli e delle funzioni dei suddetti soggetti e, nel contempo, la complementarietà delle rispettive competenze delle quali il Ministero può avvalersi per il perseguimento delle proprie attività.

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Tale complementarietà è evidenziata anche dalla Convenzione Quadro, sottoscritta nell'aprile del 2008 tra l'ICRAM e la SOGESID, finalizzata all'esecuzione congiunta di attività nel rispetto delle reciproche competenze.
Inoltre, è allo studio una Convenzione da sottoscrivere con l'ISPRA che disciplini la realizzazione di iniziative comuni mediante l'utilizzo di competenze dell'ex APAT.
Le attività di progettazione e direzione dei lavori che la SOGESID svolge nel settore ambientale sono effettuate nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti da tutti i soggetti Istituzionali interessati o sulla base di affidamenti effettuati dai Commissari Delegati
nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti da specifiche Ordinanze Emergenziali emanate dal Ministro dell'interno o dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Tali attività sono svolte nel rispetto della normativa nazionale (legge 163/2006) e comunitaria e sono sottoposte all'approvazione degli uffici dei Commissari Straordinari o delle Commissioni all'uopo costituite dai soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro.
Con riferimento alla vigilanza e al controllo sulla SOGESID, vanno specificate due diverse modalità.
Sulle convenzioni ed accordi di varia natura, viene effettuata una verifica sulla corretta esecuzione del contratto, così come dettato dalla disciplina contrattuale del Codice Civile.
Invece, sulla base delle indicazioni giurisprudenziali, riferite ai cosiddetti controlli analoghi nei confronti delle società in house, si intende che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso apposita rappresentanza dello Stato, svolge le funzioni di soggetto azionista partecipante al capitale della società e, come tale, in sede di assemblea dei soci o di Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina societaria, esercita quella generale attività di monitoraggio e verifica dei risultati della gestione effettuata.
La SOGESID ha un capitale sociale di euro 54.820.920,00 di cui versato 34.856.709,03 e l'unico azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture.
Ai sensi dell'articolo 1, punto 503, della legge 296/06, opera come società strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha un sistema di governance basato sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione, sulla trasparenza delle scelte gestionali, sull'efficacia del sistema di controllo interno e sulla rigorosa disciplina di controllo dei potenziali conflitti d'interesse.
Tutti gli strumenti di governance sono oggetto di continua verifica e confronto con l'evoluzione della realtà normativa, delle prassi operative e vengono periodicamente monitorati da parte delle strutture interne per verificare il livello di applicazione.
Adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionali. L'assemblea dei soci è l'organo sociale che esprime con le sue deliberazioni la volontà degli azionisti. Nomina il Presidente tra i componenti designati dal Ministero dell'ambiente e le deliberazioni adottate in conformità della legge e dello Statuto Sociale vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti e dissenzienti.
Il Consiglio di Amministrazione, che ha il potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale, viene eletto ogni tre anni e conferisce la carica di Amministratore Delegato ed i poteri relativi al soggetto al quale l'assemblea ha conferito la carica di Presidente.
Al Consigliere indicato dal MI il Consiglio di Amministrazione delega le funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, dello Statuto Sociale.
Il Collegio Sindacale è l'organo con funzioni di vigilanza nell'osservanza della legge e dello Statuto, nonché di controllo sulla gestione. Lo stesso ha anche la funzione di controllo contabile e verifica e,

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quindi, sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Al Collegio spetta, inoltre, di accertare che il bilancio sociale corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che i documenti contabili siano conformi alle norme che li disciplinano.
Ad una Società di Revisione è affidato l'incarico di revisione e di certificazione dei bilanci d'esercizio.
Le Unità operative Territoriali sono dislocate in Napoli, Bari e Palermo e svolgono attività di coordinamento delle iniziative in corso nelle regioni Campania, Puglia e Sicilia.
Nelle Regioni Basilicata e Calabria sono operativi due uffici per la realizzazione di commesse sviluppate in loco.
In ordine all'organigramma della società, alle risorse assegnate e qualificazioni professionali e alla tipologia ed entità delle commesse affidate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da altre amministrazioni in materia ambientale, vista la moltitudine dei dati, è a disposizione degli interroganti un allegato riepilogativo.
A questo proposito, va segnalato che la SOGESID, per l'assunzione di personale, opera attraverso avvisi pubblici, operando apposite selezioni sulla base dei curriculum presentati.
Da ultimo, su fatto se non si ritenga che l'attività di SOGESID possa creare una situazione distorsiva della concorrenza a danno di soggetti economici privati, si fa presente che l'articolo 1, comma 503, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha disposto la strumentalità della Sogesid alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento degli obiettivi istituzionali del suddetto Dicastero che, pertanto, detiene il potere di direzione, coordinamento e supervisione sull'operatività della Società.
Infatti, la Sogesid, anche se formalmente distinta dal Ministero, non ha autonomia decisionale in quanto essa rappresenta un modello organizzativo di cui il Dicastero si avvale per soddisfare proprie esigenze e gli obiettivi caratteristici della attività della Sogesid sono pensati come applicabili trasversalmente a tutte le filiere produttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (risorse idriche, bonifiche, rifiuti, difesa del suolo, protezione della natura, sviluppo sostenibile, salvaguardia ambientale, eccetera).
Pertanto, il Ministero, per il perseguimento dei suoi obiettivi, si avvale di un proprio organismo (SOGESID) che, pur appartenendo all'organizzazione amministrativa che fa ad essa capo, non costituisce un'articolazione della stessa. Infatti, il Dicastero esercita sulla Sogesid un «controllo analogo» a quello effettuato sui propri uffici e la suddetta Società costituisce, pertanto, parte della stessa Amministrazione, con la quale si trova in una condizione di dipendenza organizzativa.
Sostanzialmente, quindi, il Ministero, attraverso SOGESID, realizza al suo interno attività di propria specifica competenza non ricorrendo a procedure di gara per l'affidamento a terzi.
Lo strumento «SOGESID» è altresì messo a disposizione di altri soggetti che perseguono finalità di interesse anche del Ministro attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma Quadro e specifiche ordinanze emergenziali.

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ALLEGATO 4

5-00507 Lussana: Autorizzazione per la realizzazione di una centrale nel comune di Villa di Serio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00507 a firma dell'Onorevole Lussana, si rappresenta che l'8 maggio 2002, a seguito della presentazione dell'istanza da parte della Società ITALGEN S.p.A., è stato avviato il procedimento per l'autorizzazione, ai sensi della legge n. 55/2002, alla trasformazione dell'esistente centrale termoelettrica da 90 MW, sita nel Comune di Villa di Serio (Bergamo), in un impianto a ciclo combinato da 190 MW elettrici e 365 MW termici. Le opere connesse di tale impianto consistono in un metanodotto di circa 40 km e in un elettrodotto che, pur utilizzando strutture già esistenti, deve essere riadattato alle esigenze del nuovo impianto.
Facendo seguito all'avvio del procedimento, si sono svolte tre riunioni della conferenza di servizi, precisamente in data 4 giugno 2002, 16 luglio 2004 e 22 gennaio 2007.
Nell'ambito delle menzionate riunioni sono state prese in considerazioni le posizioni in merito all'iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute e sono stati acquisiti tutti gli atti relativi al procedimento in questione.
In particolare, in data 11 dicembre 2003 è stato emesso dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni ed attività culturali, sentito il parere della Regione, il decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/0795 e in data 16 maggio 2006 è stato emesso il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale GAB/DEC/2006/146.
Al riguardo, si precisa che il procedimento ex lege n. 55/2002 può positivamente finalizzarsi solo attraverso la previa acquisizione di una favorevole pronuncia di compatibilità ambientale (VIA), nonché della intesa favorevole della Regione Lombardia, tutti elementi considerati dalla normativa di settore come assolutamente imprescindibili affinché il Ministero dello sviluppo economico possa legittimamente rilasciare l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto proposto.
Una delle maggiori criticità connesse al procedimento in parola è relativa alle numerose interferenze riscontrate lungo il tracciato del metanodotto e messe in evidenza da tutti i comuni coinvolti che, nella fase iniziale del procedimento, si sono opposti alla realizzazione dell'opera.
Pertanto, in occasione dell'ultima riunione della conferenza di servizi, a seguito delle richieste di variante al tracciato del metanodotto avanzate da tutti gli enti locali, si è concluso sulla necessità della predisposizione da parte della Società proponente, di concerto con tutti gli enti locali coinvolti, di un elaborato progettuale che prevedesse una variante al tracciato del metanodotto originario.
A seguito di una serie di incontri a cui hanno preso parte la provincia di Bergamo e i comuni interessati e in cui sono state prese in considerazioni le varianti al metanodotto, che potessero accogliere in modo soddisfacente le esigenze manifestate dagli enti locali, è stata elaborata una proposta di variante che ha incontrato il favore di tutti i comuni e la ITALGEN S.p.A. ha manifestato un sostanziale assenso alla stessa, provvedendo a far redigere alla Snamprogetti uno studio di fattibilità.

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In data 18 aprile 2007, è stato approvato l'«Assenso di massima sulla variante di tracciato» con il quale la provincia di Bergamo e i comuni interessati hanno confermato l'assenso di massima favorevole al nuovo tracciato.
A seguito del succitato assenso di massima, in data 26 luglio 2007 la Società ha presentato istanza di variante al progetto originario. Tale atto, formalizzando la rinuncia da parte della Società all'ipotesi progettuale originaria, ha attivato un nuovo procedimento da parte del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, un nuovo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'ambiente.
L'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/1986, relativa alla modifica del tracciato del metanodotto che collegherà la centrale di Villa di Serio (Bergamo) alla rete nazionale gas è un tratto che si sviluppa tra il Comune di Casaletto di Sopra (Cremona) e il Comune di Villa di Serio (Bergamo), comprende 3 tratti di percorrenza, di lunghezza complessiva pari a 16,7 km, e comporta un incremento di circa 2,8 km rispetto al precedente tracciato.
Si ribadisce che la necessità di proporre una modifica del tracciato del metanodotto, già compreso nel DEC/VIA/2003/0795 del 11 dicembre 2003, è stata richiesta dagli Enti Locali in sede di Conferenza dei Servizi del 22 gennaio 2007, convocata, ex articolo 1 della legge 55/2002, dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di concludere il procedimento autorizzativo relativo al progetto di trasformazione in ciclo combinato della centrale di Villa di Serio.
Ciò detto, per quanto riguarda lo stato della procedura di VIA, si precisa che la documentazione tecnica presentata dalla Società Italgen (progetto preliminare, studio d'impatto ambientale) è stato trasmesso alla Commissione VIA che, al riguardo, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, ha, in data 4 dicembre 2008, espresso un parere favorevole con prescrizioni. Anche la Regione Lombardia si è espressa favorevolmente sul progetto con DGR n. 8402 del 12 novembre 2008.
L'acquisizione del parere della Commissione è una condizione vincolante ma non sufficiente per la definizione del procedimento di VIA in quanto, a tal fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 349/1986, occorre il parere del Ministero per i beni e le attività culturali che, ad oggi, non risulta ancora essere stato espresso.