CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00127 Grimoldi: Misure contributive in materia di apprendistato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole Grimoldi chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per incentivare ed agevolare il ricorso all'apprendistato.
Al riguardo, si fa presente che il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di apprendistato proprio al fine di agevolare il ricorso all'istituto in parola attraverso la piena valorizzazione dell'autonomia collettiva.
In particolare, con riferimento all'apprendistato professionalizzante, che ha formato oggetto della circolare n. 27 del 2008 emanata dal Ministero che rappresento, una prima novità è rappresentata dall'eliminazione, all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, del riferimento ai due anni come durata minima del rapporto.
La durata del contratto che, per effetto delle intervenute modifiche non può superare comunque i sei anni, viene stabilita nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o regionale, tenuto conto del tipo di qualificazione da conseguire.
La seconda novità è introdotta dal comma 5-ter dell'articolo 49 ai sensi del quale, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni del datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero agli enti bilaterali.
Al riguardo, va evidenziato che detta disciplina, secondo quanto specificato dal Legislatore, dovrà comunque e necessariamente determinare, per ciascun profilo formativo, «la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
La volontà del Legislatore è, quindi, quella di agevolare la diffusione di tale tipologia contrattuale senza modificare l'impianto normativo preesistente bensì introducendo un «canale parallelo» affidato alla contrattazione collettiva e, per questo, più agile e coerente con le esigenze di lavoratori e imprese, infatti e come già indicato nell'ambito di risposta ad un interpello in materia, ai sensi del citato comma 5-ter è il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la pozione di formazione interna; formazione che può risolversi in attività anche «fisicamente» esterne all'azienda, purché sia quest'ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
In forza del dettato normativo è, dunque, la contrattazione collettiva a definire e disciplinare la formazione aziendale che, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 2005, non può essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali, competenti a disciplinare, d'intesa con le parti sociali di livello regionale, i contenuti e le modalità di accesso all'offerta formativa pubblica e alte relative risorse finanziarie.

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Ulteriori modifiche alla disciplina dell'apprendistato sono state introdotte con riferimento all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alto formazione di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, e con l'intento di avvicinare al lavoro il mondo universitario, è stata prevista l'estensione al dottorati di ricerca dell'apprendistato per percorsi di alta formazione. L'attivazione dei percorsi in parola è rimessa ad apposite convenzioni tra Università ed altre istituzioni formative e datori di lavoro, in caso di mancanza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti di tale forma di apprendistato.
In conclusione, la finalità perseguita dall'articolo 23, della legge n. 133 del 2008, attraverso le modifiche apportate, che non hanno interessato il più favorevole regime contributivo, è quella di favorire la diffusione di tale strumento nonché quella di renderne effettivo il relativo contenuto formativo.

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ALLEGATO 2

5-00633 Salvini: Iniziative per la collocazione lavorativa delle cosiddette «fasce deboli»

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto R.E.I., citato dall'onorevole interrogante, è stato approvato nel 2006 ed è stato realizzato in via sperimentale in alcune province italiane (Vicenza, Padova, Salerno, Caserta, Brescia, Bergamo) per favorire il reinserimento di lavoratori immigrati.
Il Progetto in parola ha avuto come scopo quello di prevenire forme di criminalità legate allo sfruttamento degli immigrati clandestini, di prevenire reati legati al sostentamento (furti, rapina, eccetera) e di realizzare un'azione di contrasto del lavoro irregolare.
Esso costituisce uno dei Progetti del Programma PARI che, attivato dal 2005 e operante in 18 regioni, si rivolge ad un'ampia platea di lavoratori svantaggiati, quali i lavoratori espulsi e a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendali o occupazionali nonché inoccupati e disoccupati di lunga durata, con priorità per i giovani, le donne e gli over 50.
Venendo agli specifici punti di interesse dell'onorevole interrogante, sono in grado di confermare la veridicità dei dati riportati nell'interrogazione e preciso che il costo relativo alle azioni attuate da Italia Lavoro, con riferimento al Progetto in argomento, ammonta a 1.698.027,98 mentre il costo relativo agli incentivi erogati ammonta a 1.378.222,00.
Per quanto riguarda il numero totale dei cittadini stranieri reinseriti nel mondo del lavoro, fornisco i dati, che si allegano, relativi al numero dei lavoratori reinseriti suddivisi per provincia e collocazione.
L'analisi dei dati suddetti evidenzia i significativi risultati, in termini di ricadute occupazionali, raggiunti dal Progetto R.E.I.
È utile sottolineare che il dato relativo ai lavoratori stranieri ricollocati rappresenta il 6 per cento dei ricollocati complessivi del Programma PARI.
A questo proposito, vorrei ribadire che il Programma PARI, all'interno del quale il Progetto REI costituisce una sottoprogettazione sperimentale, è rivolto ad un target che ricomprende le cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro ossia, come accennato in premessa:
gli over 50;
lavoratori espulsi o a rischio di espulsione;
lavoratori socialmente utili del Fondo nazionale dell'occupazione;
lavoratori in mobilità qualora non finalizzata alla pensione;
lavoratori destinatari di trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria, di trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria e di mobilità in deroga;
ulteriori target individuati di volta in volta in collaborazione con le regioni e le Province sulla base delle peculiari caratteristiche di debolezza del mercato del lavoro locale.
Uno degli obiettivi principali del Governo è quello dell'innalzamento dei tassi di occupazione regolare, soprattutto delle fasce più svantaggiate e per le quali occorrono

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strumenti di reinserimento e politiche di ingresso immediato dei giovani nel mondo del lavoro.
A questo proposito desidero informare che Italia Lavoro sta realizzando e avviando molte iniziative mirate al ricollocamento di ulteriori categorie di soggetti svantaggiati, attraverso la realizzazione di specifici programmi di intervento rivolti a:
lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendali e occupazionali;
inoccupati di lunga durata e disoccupati di lunga durata, con priorità per i giovani, le donne e gli over 50;
giovani nella fascia di età del diritto-dovere allo studio (diplomati e laureati);
disabili iscritti agli elenchi provinciali previsti dalla legge 68 del 1999;
detenuti, nello specifico adulti in fine pena fino ad un anno dall'uscita dal carcere, quelli in misura alternativa ed i minori sottoposti a misure di restrizioni con età 18-21 anni;
lavoratori immigrati disoccupati, italiani all'estero, e lavoratori dei Paesi esteri interessati a venire in Italia;
lavoratori occupati, disoccupati e inoccupati destinatari di azioni di rafforzamento delle competenze per rispondere ad una domanda qualificata.

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Vicenza Padova Salerno Caserta Brescia Bergamo Totale
Assunzioni a tempo
indeterminato
19 77 28 48 1 72 245
Assunzioni a tempo
determinato
12 24 179 3 5 14 237
Totali assunzioni con
incentivo per provincia
31 101 207 51 6 86 482
Dimissioni a tempo
indeterminato
6 9 0 1 1 0 17
Dimissioni a tempo
determinato
3 3 0 1 0 2 9
Assunzioni senza
incentivo per provincia
48 44 55 16 2 24 189
Totale assunzioni globali
per provincia
79 145 262 67 8 110 671

I ricollocati per settore (%):

Bergamo Brescia Padova Vicenza Caserta Salerno Totale
Agricoltura- - 0,9 - 36,8 74,2 35,5
Alberghiero-ristorazione4,7 - 0,9 1,7 3,5 2,2 2,4
Commercio- - 0,9 - - 0,4 0,3
Industria19,8 26,3 17,1 23,3 15,8 3,4 12,4
lndustria edilizia35,8 5,3 - 5,0 31,6 7,5 12,9
Industria metalmeccanica19,8 21,1 5,4 20,0 1,8 1,5 7,7
Ristorazione- - - - 1,8 - 0,2
Servizi8,5 26,3 0,9 3,3 3,5 6,7 6,0
Servizi alle famiglie4,7 - 4,5 1,7 - 0,7 2,1
Servizi commercio2,8 - 2,7 6,7 3,5 3,4 3,4
Servizi-cooperative3,8 21,1 66,7 38,3 1,8 - 17,1
Totale assunzioni globali
per provincia
100 100 100 100 100 100 100
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ALLEGATO 3

5-00673 Lo Presti: Sui lavoratori del call center della Omnia Network Service

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Lo Presti, relativa alla situazione dei lavoratori del call center della società Omnia Network Service della sede di Palermo, passo ad illustrare le notizie acquisite presso i competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento nonché quelle pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'INPS e dalla Regione siciliana.
La società Omnia Service Center spa, facente parte del Gruppo Omnia Network spa, gestisce a Palermo, in regime di «monocommessa», il servizio di call center per conto dell'azienda di telecomunicazioni Wind Corporate.
Tale commessa, in scadenza alla data del 31 gennaio 2009, non è stata rinnovata e di conseguenza la società in argomento ha comunicato, in occasione di un incontro avvenuto il 13 e 14 novembre scorso con le rappresentanze sindacali di tutte le sedi d'Italia, l'intenzione di chiudere la sede di Palermo.
Per quanto concerne l'Amministrazione che rappresento, sono in grado di informare che, ad oggi, le parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta alcuna altra segnalazione al riguardo.
Anche il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito al riguardo, dopo aver precisato di essere venuto a conoscenza della situazione del call center di Palermo solo da parte delle Organizzazioni Sindacali, ha reso noto di non aver ricevuto richieste di aperture di un tavolo di confronto né da parte delle Organizzazioni Sindacali stesse né da parte della società e di essere comunque disponibile ad attivare, qualora richiesto, un tavolo di confronto tra le parti per una positiva soluzione della vicenda al fine di garantire i livelli occupazionali.
In conclusione sono in grado di assicurare che il Governo segue con attenzione la situazione descritta ed è disponibile a ricercare soluzioni idonee a salvaguardare la posizione dei lavoratori.

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ALLEGATO 4

5-00706 Miglioli: Attività degli ispettori del lavoro

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Miglioli, inerente la paventata limitazione dell'attività degli ispettori del lavoro a causa delle diminuite risorse finanziarie operate con i recenti provvedimenti legislativi, passo ad illustrare le notizie acquisito presso i competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento.
In premessa, mi sembra opportuno ribadire che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è impegnato nel contrasto del lavoro irregolare e di tutte le violazioni delle regole relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso il rafforzamento dette attività di controllo che vengono esercitate dai nuclei ispettivi del Ministero medesimo, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
In proposito vorrei far presente che la diffusione di forme di lavoro irregolare e la gravità dei fenomeni infortunistici hanno reso necessario un potenziamento e una razionalizzazione dell'attività ispettiva realizzati attraverso un efficace coordinamento tra tutti i soggetti competenti in materia di controllo.
Con riferimento al concorso a 795 posti di ispettore del lavoro, i cui vincitori sono stati tutti assunti nel corso dell'anno 2006, preciso altresì che, in base all'articolo 1, comma 544, lettera a) della legge finanziaria n. 296 del 2006, cui l'interrogante si riferisce, è stato possibile procedere all'ulteriore assunzione di n. 233 ispettori idonei, inoltre, nel corso del 2008 sono stati assunti. In virtù del disposto dell'articolo 12 della legge n. 123 del 2007 e dell'articolo 1, comma 346, lettera d) della legge n. 244 del 2007, n. 279 idonei (di cui 271 in servizio alla data del 24 novembre 2008).
L'atto parlamentare in questione mi offre l'occasione per informare che è intendimento dell'Amministrazione continuare le assunzioni degli idonei ancora disponibili nelle graduatorie regionali di merito utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) (articolo 1, comma 348, lettera d).
Attraverso questi interventi di rafforzamento dei nuclei ispettivi l'Amministrazione intende perseguire in modo più efficace il contrasto al lavoro nero allo scopo di garantire il pieno rispetto dello norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda, in particolare, la questione riguardante le risorse finanziarie a disposizione, vorrei far presente che nella proposta di bilancio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per il triennio 2009-2011, relativamente ai capitoli sui quali insistono i fondi necessari per lo svolgimento dell'attività ispettiva, in particolare, si è tenuto conto delle risorse messe a disposizione dalla legge n. 123 del 2007 previste, a decorrere dall'anno 2008, per una somma pari a euro 9.448.724 (articolo 12, comma 2).
L'applicazione delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dal decreto-legge n. 85 del 2008 e dal decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con la legge n. 133 del 2008, ha determinato i tagli evidenziati dall'interrogante,

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incidendo altresì e complessivamente sulle risorse di cui alla citata legge n. 123 del 2007.
Con l'intento di far fronte alla predetta diminuzione di risorse, l'Amministrazione, con l'apertura dell'esercizio finanziario 2009, farà ricorso allo procedure previste per la richiesta di integrazione del fondi.
Sottolineo, infine, che l'Amministrazione, consapevole delta necessità di destinare ulteriori risorse per la funzione ispettiva, si è attivata nell'ambito dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2009. In particolare, nell'ambito del cosiddetto «collegato lavoro» (A.C. 1441-quater), ha proposto la presentazione da parte del Governo di apposito emendamento al disegno di legge che prevede, per l'anno 2009, un'autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva. Al fine di assicurarne la piena operatività dal 1o gennaio 2009, tale disposizione è stata da ultimo inserita nel decreto-legge n. 185 del 2008 (articolo 19, comma 18).