CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2008
93.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile a accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (atto n. 32).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile a accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (atto n. 32);
considerato che sul punto è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con una propria segnalazione, in cui si segnala l'opportunità che venga più chiaramente esplicitata la facoltà di costituire sistemi alternativi di raccolta e smaltimento in concorrenza tra loro;
richiamata, al contempo, l'assoluta esigenza di non disperdere l'importante ruolo di impulso e di efficiente gestione del sistema sinora svolto dal COBAT, che rappresenta un centro di eccellenza nel campo della raccolta e del recupero e riciclo dei rifiuti;
acquisite le considerazioni e le valutazioni che i principali operatori del settore hanno rivolto alla Commissione in ordine allo schema di decreto in esame;
ritenuto, pertanto, opportuno che a tale provvedimento siano apportate talune modifiche e integrazioni, che possono essere in grado di risolvere nel modo più equilibrato le principali questioni in atto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6 del provvedimento in esame, allo scopo di garantire sia lo svolgimento delle attività di raccolta di pile e accumulatori portatili anche da soggetti diversi dal COBAT, sia un coordinamento di tali soggetti con i comuni competenti per territorio, sia la possibilità di raccolta nell'ambito dei RAE dei rifiuti di pile e accumulatori incorporate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, occorrerebbe sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili è organizzato e gestito il sistema di cui all'articolo 17, finanziato nei modi previsti dall'articolo 13, comma 1, idoneo a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, attraverso il quale i produttori e gli altri operatori economici assolvono l'obbligo della raccolta dei rifiuti, fermo restando che l'attività di raccolta può essere svolta da chiunque, purché nel rispetto della normativa vigente, e, in ogni caso, in accordo con gli enti locali competenti per territorio. Tale sistema:
consente agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o

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accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
non deve comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
b) all'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pile e agli accumulatori incorporati nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche la cui disciplina di raccolta è demandata al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.»;
c) all'articolo 7, allo scopo di definire in modo migliore gli obblighi dei produttori, occorrerebbe sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata dei rifiuti di pile e accumulatori industriali, è organizzato e gestito il sistema di raccolta di cui all'articolo 17 secondo criteri e modalità atti a coprire omogeneamente tutto il territorio nazionale, attraverso il quale i produttori assolvono anche l'obbligo di riprendere i predetti rifiuti presso gli utilizzatori finali.»;
d) al medesimo articolo 7, allo scopo di assicurare la gratuità della raccolta dei rifiuti presso gli utilizzatori finali, si ritiene opportuno sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il sistema ritira gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali pronti al carico presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.»;
e) al medesimo articolo 7, allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività di raccolta di pile e accumulatori industriali anche da soggetti diversi dal COBAT, e comunque senza oneri aggiuntivi per i cittadini, occorrerebbe sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il sistema di raccolta di cui al comma 1 assicura gratuitamente la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli ed è organizzato e gestito in modo idoneo da coprire omogeneamente tutto il territorio nazionale, fermo restando che l'attività di raccolta può essere svolta da chiunque, purché senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
f) al medesimo articolo 7, allo scopo di garantire la libertà per i cittadini di conferire i rifiuti di pile e accumulatori al COBAT o ad altri soggetti autorizzati, occorrerebbe sostituire il comma 4 nel modo seguente:
«4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ad imprese autorizzate secondo la normativa vigente, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.»:
g) all'articolo 10, allo scopo di rendere coerenti le disposizioni relative al trattamento e riciclaggio con il complesso delle modifiche che la Commissione propone di introdurre, occorrerebbe sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro la data del 26 settembre 2009, il sistema di raccolta o terzi autorizzati utilizzano sistemi di trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori, basati sulle migliori tecniche disponibili in termini di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza e della gestione dei rifiuti, ed in conformità alla normativa vigente;
h) al medesimo articolo 10, allo scopo di garantire un migliore controllo sul trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e rimarcare il ruolo del COBAT nel controllo dello svolgimento di tali attività, occorrerebbe sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Gli impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano quotidianamente al sistema di

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raccolta di cui all'articolo 17 le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti ritirati suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori. Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, al sistema di raccolta, di cui all'articolo 17, le percentuali di riciclaggio conseguite con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui all'allegato III, punto 3, lettera b), riferite all'anno solare precedente.»;
i) all'articolo 13, allo scopo di definire con maggiore precisione le disposizioni di finanziamento del sistema e delle attività di terzi autorizzati alla raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori, occorrerebbe sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
«1. Il finanziamento del sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 nonché quello relativo alle operazioni di trattamento e riciclaggio dei medesimi rifiuti di cui all'articolo 10 è a carico dei produttoriche versano il contributo ambientale, stabilito con i criteri di cui al comma 2, direttamente al sistema di raccolta di cui all'articolo 17. In tale ambito, il sistema di raccolta di cui all'articolo 17, al netto delle spese del sistema stesso, riconosce, in proporzione alle quantità effettivamente avviate al recupero, una quota del contributo ambientale alle imprese che, in possesso di proprie autorizzazioni alla raccolta ed allo stoccaggio di rifiuti di pile ed accumulatori, assicurano la raccolta fino all'avvio al recupero dei rifiuti stessi.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri per la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 1, in funzione della tipologia delle pile e degli accumulatori immessi al consumo, nonché tenuto conto degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti raccolti.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti legislativi 25 luglio 2005, n. 151, e 24 giugno 2003, n. 209, sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome.
4. Il contributo ambientale di cui al comma 1 deve essere indicato agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori senza indicazione separata dei costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio.»;
j) allo scopo di definire in modo inequivocabile i compiti di coordinamento e controllo, nonché di intervento sussidiario del COBAT, a garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, salvaguardando tuttavia la continuità dell'organizzazione della raccolta e recupero dei rifiuti di pile e accumulatori, sarebbe opportuno sostituire l'articolo 17 con il seguente:
«1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi costituisce il sistema di raccolta, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/66/CE e del presente decreto, fatta salva la possibilità che anche terzi indipendenti possano raccogliere rifiuti di pile e accumulatori. Il predetto sistema interviene direttamente nelle attività di cui agli articoli 6, 7 e 10 in via sussidiaria, ovvero ogniqualvolta è necessario per la tutela della salute e dell'ambiente. Il sistema, inoltre, coordina le attività di raccolta, trattamento e riciclaggio per assicurare che tutte le attività siano svolte dagli operatori in conformità alla normativa vigente.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, rimangono

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in carica, con pienezza di poteri, i componenti degli organi del Consorzio di cui all'articolo 10 lettere b), c) e d) dello statuto vigente; è contestualmente abrogato il comma 6 dell'articolo 11; entro i quindici giorni successivi, il Presidente convocherà l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti degli organi consortili.
3. Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, devono trasmettere contestualmente al Consorzio di cui al comma 1, copia della comunicazione di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2007, per la sola parte inerente tali rifiuti.»;
k) all'articolo 26, allo scopo di assicurare la continuità della raccolta e recupero di pile e accumulatori per il periodo transitorio, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, ed evitare un vuoto legislativo in merito alla costituzione del COBAT, si ritiene opportuno sopprimere le lettere d) ed e) e aggiungere i seguenti commi:
«2. Con decorrenza dal centottantunesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e comunque dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, all'articolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è soppresso;
b) il comma 2 è sostituito come segue:
«È istituito il Consorzio per la raccolta di pile ed accumulatori - in sigla COBAT.
Il Consorzio assicura la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nel rispetto della normativa vigente; assicura inoltre il relativo avvio al trattamento ed al riciclaggio.
Il Consorzio interviene direttamente nelle suddette attività in via sussidiaria e coordina le attività di raccolta, trattamento e riciclaggio per assicurare che tutte le attività siano svolte dagli operatori in conformità alla normativa vigente.
Il Consorzio promuove lo svolgimento di indagini di mercato, azioni di ricerca per il miglioramento del ciclo di raccolta, trattamento ed avvio al recupero nonché attività di comunicazione per la sensibilizzazione delle imprese e dei privati ad una corretta gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori.»;
c) il comma 3 è sostituito come segue:
3. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ha diritto di partecipare, direttamente o per il tramite di associazioni di categoria, ogni operatore economico anche pubblico che svolge la propria attività, in conformità alla normativa vigente, nel settore delle pile ed accumulatori ed appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di pile ed accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli;
b) imprese che effettuano la vendita o distribuzione di pile ed accumulatori;
c) imprese che effettuano la sostituzione di pile e accumulatori;
d) imprese che effettuano la raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori;
e) imprese che effettuano il riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.»
d) il comma 3-bis è sostituito come segue:
3-bis. Le quote di partecipazione al Consorzio, da attribuire a ciascuna delle categorie che vi partecipa e a ciascuno operatore che appartenga alle stesse, sono stabilite dal Comitato di Vigilanza istituito in sede di recepimento della direttiva 2006/66/CE.»;

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e) al comma 4 sono soppresse le parole da «non» a «ed»;
f) il comma 6 è soppresso;
g) il comma 6-bis è soppresso;
h) al comma 7 sono soppresse le parole da «in relazione» fino a «le batterie al piombo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal consorzio nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio medesimo»;
i) al comma 8, le parole da «Ministro» a «dell'artigianato» sono sostituite con le parole «Comitato di vigilanza e Controllo di cui all'articolo 16» e sono soppresse le parole da «la percentuale» a «consorzio»;
l) il comma 10 è soppresso.
3. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2 , l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
«Art. 235 - (Sistema nazionale di raccolta e trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori).
1. Ai fini della razionalizzazione ed organizzazione della gestione, raccolta e trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori si applica il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.»
4. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, resta in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto.
l) allo scopo di assicurare l'adozione delle migliori tecniche disponibili da parte degli operatori, all'allegato II, parte A, paragrafo 7.4, dopo le parole «Tutti gli impianti di trattamento» si ritiene opportuno aggiungere le seguenti: «e riciclaggio».