CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2008
93.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 64

ALLEGATO

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. (C. 1762 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Premettere il seguente:

ART. 01.
(Misure urgenti per l'alloggio di mutuatari insolventi).

1. Al fine di favorire la riduzione delle passività delle banche italiane, ed evitare il pignoramento degli immobili adibiti a prima casa di abitazione, gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, sono ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, al valore residuo non ammortizzato alla data di notifica del pignoramento dell'immobile, al netto degli oneri fiscali per IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e imposta di Registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, senza oneri notarili o di mediazione, di spese di trascrizione nei registri immobiliari e di cancellazione di ipoteche e pignoramenti.
2. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi di cui al comma 1 a titolo di abitazione principale, in possesso dei seguenti requisiti:
il valore della situazione economica equivalente (ISEF) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risulti non superiore al valore da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
l'insolvenza del mutuatario si sia verificata senza dolo, colpa grave o negligenza del debitore e per eccessiva onerosità delle rate di mutuo in rapporto al reddito del debitore accertato per l'anno in cui si è verificata l'insolvenza, e, in particolare, perché le rate erano, in tale anno, superiori al 30 per cento del reddito del mutuatario.

3. La durata del contratto di locazione è commisurata alla Per le finalità di cui al presente articolo sono definiti canoni sostenibili i canoni di importo compreso tra il 30 e il 50 per cento dei canoni di locazione medi di mercato del comune in cui si trova l'immobile.
4. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione. In caso di esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, il prezzo di riscatto è pari alla differenza tra quanto pagato per l'acquisto dell'immobile dagli Istituti autonomi case popolari e i canoni di locazione sostenibili

Pag. 65

pagati dal medesimo mutuatario sino a tale data, mediante applicazione del tasso d'interesse legale.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla definizione dei criteri, dei limiti e delle modalità per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1, e alla modifica delle procedure esecutive vigenti per il pignoramento e la vendita degli immobili.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo speciale per l'alloggio di mutuatari insolventi, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro. Il Fondo interviene per il finanziamento dell'acquisto degli immobili di cui al comma 1.
In sede di prima applicazione, agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di una somma pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 7 e seguenti dell'articolo 1. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base dei dati relativi alle insolvenze su mutui garantiti da ipoteca su immobili da destinare ad abitazione principale, riscontrate dagli istituti di credito presenti nel territorio regionale.
0.1.01.Rubinato.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà utilizzare il differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), del presente articolo, per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate, i cui ratios patrimoniali fossero inferiori ai parametri vigenti.
7-ter. Tali azioni non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data di acquisto.
7-quater. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha l'obbligo di vendere i titoli di cui al comma 7-bis non appena essi raggiungano un prezzo tale da consentire un rendimento pari all'Euribor maggiorato di 300 punti, quale risulta al momento della vendita e su base temporale riferita all'anno».
1. 1. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale, ovvero strumenti obbligazionari o di prestito i quali, ai sensi delle normative vigenti, siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari, deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Si ricorre alla sottoscrizione di aumenti di capitale in caso di situazioni di insolvenza o di grave crisi di liquidità, accertate dalla Banca d'Italia. La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale, ovvero l'emissione di altri strumenti finanziari, non siano stati ancora perfezionati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e che vi sia un programma di stabilizzazione

Pag. 66

e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.»
1. 2. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. con le seguenti: ad accordare un prestito, anche sottoscrivendo strumenti obbligazionari, per favorire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale prestito può essere effettuato a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Il prestito dovrà essere accordato a condizione di mercato e restituito entro 5 anni.
1. 3. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1 sostituire le parole: di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia con le seguenti: in cui il rapporto fra il patrimonio di base delle banche e le loro attività, al netto di quegli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi o altri titoli e sono rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia, sia inferiore al 6 per cento e accertato dalla stessa Banca d'Italia.
1. 4. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché siano sostituiti gli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile così come modificati dalla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari)
.

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2621. - (False comunicazioni sociali e illegale distribuzione degli utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000:
1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci e i liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La punibilità

Pag. 67

è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
2) gli amministratori che:
a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;
b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
3) gli amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'articolo 2433-bis;
b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni riguardano società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e se tali falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'alterazione si intende sensibile quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento o quando le falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non inferiore ai 10 per cento da quella corretta.
Il reato è estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve di cui al primo comma, numero 2), avviene prima del termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio.
Nei casi di cui al primo comma, numeri 1) e 2), la pena è aumentata di un terzo se il fatto cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali».
2. Dopo l'articolo 2621 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2621-bis. - (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è della reclusione da quattro a dodici anni:
1) se il fatto riguarda società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
2) se cagiona un danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori. Il numero di risparmiatori si intende rilevante quando superi lo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;
3) se il fatto cagiona un grave danno all'economia nazionale. Il danno si intende grave quando consista nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Eventuali circostanze attenuanti sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime.
«Art. 2621-ter. - (Circostanze attenuanti ed estinzione del reato). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è ridotta alla metà se ricorre la circostanza di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale.

Pag. 68

Nei casi previsti dall'articolo 2621, ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis, e dal primo comma del presente articolo, il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

3. L'articolo 2622 dei codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (Divulgazione di notizie sociali riservate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Il delitto è perseguibile d'ufficio».

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) al secondo comma, le parole: «della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000».

5. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000»;
b) al secondo comma, le parole: «si applica la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

6. All'articolo 2626 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
7. L'articolo 2627 del codice civile è abrogato.
8. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000»;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000»;
c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui ai commi primo e secondo,».

9. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «a querela della persona offesa,» sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle

Pag. 69

seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

10. All'articolo 2632 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
11. All'articolo 2633 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa ,» sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

12. All'articolo 2634, primo comma, del codice civile, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
13. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: «della reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000».
1. 5. Palomba, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile).

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:
a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Agli incrementi del valore nominale delle partecipazioni degli istituti di credito al capitale della Banca d'Italia iscritti in bilancio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si applica un imposta sostitutiva con un'aliquota pari al 10 per cento.
3. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1

Pag. 70

sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
1. 6. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art 1-bis.
(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti)
.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:
a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
1. 7. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

(Inammissibile).

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo il regolamento di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e le competenti Commissioni parlamentari, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:
a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
1. 8. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché siano rispettati i requisiti di onorabilità degli

Pag. 71

esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Requisiti di onorabilità degli esponenti degli istituti di credito)
.

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva».

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva».
1. 9. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca di non stipulare da parte dell'istituto di credito di strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quelli previsti espressamente dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui, all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Strumenti finanziari derivati ammessi)
.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge possono stipulare.
1. 10. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che siano state recepite nel proprio statuto le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004.
1. 11. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, l'invarianza, per il periodo di vigenza del citato piano, dei costi bancari relativi ai conti

Pag. 72

correnti, alle commissioni su carte di credito e Pagobancomat.
1. 12. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile).

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo.
1. 13. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca che non saranno più incluse tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo le azioni di cui alla lettera g-bis) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.»
1. 14. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento.
1. 15. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile che preveda un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea.
1. 16. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
1. 17. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La sottoscrizione o la garanzia è altresì condizionata alla sottoscrizione da parte della banca interessata di una convenzione in cui sono definiti l'impegno a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie.
1. 18. Occhiuto, Romano, Galletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai singoli membri della direzione generale, del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale delle banche interessate dalle misure di cui al presente articolo, non possono essere superiori a 500.000 euro annui.
1. 19. Occhiuto, Romano, Galletti.

Pag. 73

Al comma 2, sostituire le parole: La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: con le seguenti: La sottoscrizione e la garanzia di cui al comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
1. 20. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: con le seguenti: La sottoscrizione è effettuata su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:
1. 21. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, dopo la parola: effettuata inserire le seguenti: su proposta della Banca d'Italia,;

Conseguentemente dopo le parole: da parte della aggiungere la seguente: stessa.
1. 22. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, parole:, tenendo anche conto della più recente evoluzione dell'attività di erogazione del credito, in particolare a favore-delle piccole e medie imprese, al fine di verificare l'assenza di anomalie al confronto con i dati storici di fasi cicliche comparabili.
1. 23. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento, nonché di ristrutturazione societaria, con particolare riguardo alla riduzione degli organi dirigenziali, e degli emolumenti degli stessi, comprese le stock option, connessi a risultati di breve periodo, nonché della riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione.
1. 24.Pagano, Marinello.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) la rinegoziazione in termini più favorevoli alla clientela, ed in particolare alle imprese che abbiano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, dei contratti con i quali sono stati collocati strumenti finanziari derivati o swap o qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela, ovvero contengano commissione occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell'indeterminata o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione;».
1. 25.Pagano, Marinello.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-ter) l'adozione di codici di autoregolamentazione più stringenti in materia di piazzamento di strumenti finanziari derivati o swap o qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, prevedendo una più rigida commisurazione

Pag. 74

del prodotto alle esigenze della clientela, la massima trasparenza nella comunicazione di costi e commissioni, l'equanime ripartizione del rischio, nonché l'effettivo accertamento della competenza tecnico finanziaria del sottoscrittore e provvedendo alla rinegoziazione dei contratti che non rispondano ai nuovi codici;».
1. 26.Pagano, Marinello.

Al comma 3, sostituire le parole: fino alla data dell'eventuale cessione, con le seguenti: fino alla data della loro cessione che deve avvenire comunque entro un anno dalla loro sottoscrizione,
1. 27. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 3 dopo le parole: sono privilegiate aggiungere le seguenti:, senza diritto di voto,
1. 28. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, ed a tali azioni privilegiate non è attribuito nessun diritto di voto.
1. 29. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate i cui a presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze eserciterà tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui al successivo articolo 5, e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori.
1. 30. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate di cui al presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze eserciterà tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui al successivo articolo 5, e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione.
1. 31. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, dopo la parola: azioni inserire le seguenti: o delle obbligazioni.
1. 32. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, sostituire le parole: sono soggette alla preventiva approvazione del ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con le seguenti: sono soggette alla preventiva approvazione della Banca d'Italia, sentito il ministero dell'Economia e delle finanze.
1. 33. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 4 sostituire la parola: sentita con la seguente d'intesa.
1. 34. Occhiuto, Romano, Galletti.

Pag. 75

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore complessivo delle azioni o delle erogazioni cui al comma 1, in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato».
1. 35. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il programma di stabilizzazione e rafforzamento, in ogni caso, individua il limite temporale massimo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze dismette la proprietà delle azioni acquisite ovvero delle obbligazioni sottoscritte.
1. 36. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 37. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, la partecipazione di soci sovventori in deroga all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come richiamato dall'articolo 150, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-ter. L'ammontare del capitale sottoscrivibile da ciascun socio sovventore non può superare 1 milione di euro, in deroga all'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al partecipante non si applica la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
5-quater. Anche in deroga ad eventuali previsioni statutarie, uno degli amministratori, per tutta la durata della partecipazione dei soci sovventori, deve essere scelto tra i candidati designati dai soci sovventori medesimi. Ogni socio sovventore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
5-quinquies. La presente disposizione si applica a condizione che il numero dei soci non sia inferiore a 500 ed il capitale versato non sia inferiore a 4 milioni al momento dell'ammissione del socio sovventore.
5-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del presente articolo.
1. 38. Pagano.
(Inammissibile)

Al comma 6, sostituire le parole: Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano.
1. 39. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 6, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: per l'acquisizione delle partecipazioni ai sensi del presente articolo.
1. 40. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Pag. 76

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità ìmmobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote»;
34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2009: - 560.000;

Pag. 77

2010: - 560.000;
2011: - 560.000.
1. 41. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro dei Tesoro, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:
le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
1. 42. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni.
1. 43. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche e di favorire l'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40:, all'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40 apportare le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente «L'annotazione di

Pag. 78

surrogazione e richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata. Tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore»;
b) al comma 3 dopo le parole: «mediante scrittura privata» la parola: «anche» è soppressa;
c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma:
«3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
1. 44. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nelle banche in cui lo Stato ha sottoscritto o garantito aumenti di capitale ai sensi del comma 1, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo anche di indennità e premi particolari, attribuito a ciascun componente del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore delegato non può essere superiore a 500.000 euro.
1. 45. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora le banche non attuino le politiche dei dividendi di cui al comma 2, lettera e), è autorizzato a contestare le decisione assunte in contrasto con il programma di stabilizzazione e rafforzamento valutato dalla Banca d'Italia.
1. 46. Zeller, Brugger.

Al comma 7, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: e sentite la Commissione bicamerale speciale di cui all'articolo 1-bis che deve esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla sua trasmissione al Parlamento;

al comma 8, sostituire le parole: sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti., con le seguenti: sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione di una Commissione bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio).

1. È istituita una Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio, di seguito denominata «Commissione», al fine di esprimere un parere sui decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Pag. 79

4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.
1. 47. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: e sentite le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato che si riuniscono congiuntamente e che devono esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla sua trasmissione al Parlamento.

Al comma 8, sostituire le parole: sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti, con e seguenti: sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti.
1. 48. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Al comma 7 lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: del fondo per le politiche sociali.
1. 49. Mura, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: del Fondo per l'occupazione.
1. 50. Paladini, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: del fondo per i non autosufficienti.
1. 51. Palagiano, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: delle risorse per la scuola pubblica.
1. 52. Zazzera, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.
1. 53. Evangelisti, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: delle risorse per i risparmio energetico e per le fonti energetiche rinnovabili.
1. 54. Piffari, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: del fondo unico per la giustizia.
1. 55. Palomba, Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: delle risorse per la difesa del suolo.
1. 56. Monai, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Pag. 80

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì escluse le dotazioni finanziarie destinate a programmi e progetti ricadenti nelle aree sottoutilizzate, come individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza».
1. 57. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì escluse le dotazioni finanziarie destinate a programmi e progetti ricadenti nelle aree sottoutilizzate.
1. 58. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione delle autorizzazioni di spesa destinate a programmi ricadenti nelle aree sottoutilizzate, come individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza».
1. 59. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiundere la seguente:
d-bis)
immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cessione di una quota delle riserve auree italiane).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea.
1. 60. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Sui decreti di cui al comma 7 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro 7 giorni dall'emanazione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi 7 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
1. 61. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. I dividendi distribuiti ai sensi del comma 3 sono utilizzati per il riconoscimento di un regime di detrazione fiscale a favore di imprese giovani, coppie e pensionati con sede nelle regioni obiettivo 1 destinate rispettivamente al sostenimento degli oneri di ammortamento dei mutui ventennali, piccoli prestiti e concessione di fidi bancari quinquennali. Con decreto del Ministro dell'economia con le modalità di cui al presente comma

Pag. 81

saranno determinati i limiti dei benefici fiscali riconoscibili.
1. 62. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. In sede di cessione delle azioni privilegiate il controvalore affluirà al fondo delle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 6-quater della legge 6 agosto 2008 n. 233 con destinazione degli importi all'85 per cento alle regioni del mezzogiorno d'Italia per la realizzazione di opere infrastrutturali Con apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di utilizzo del fondo incrementate.
1. 63. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e di concessione della garanzia statale» con le seguenti: «, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,»
b) al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «2-bis, commi 1 e 3,»
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

Pag. 82

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. È abrogato il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.
1. 03. Relatore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cui aderiscono obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure di cui all'articolo 1, le modalità ed i criteri per l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, anche se non già titolari di conto corrente, entro il limite di 15.000 euro.
2. Le operazioni di cui al comma precedente sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche non applicano costi nei riguardi dei clienti.
1. 01. Occhiuto, Romano, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, che comunque non potrà essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente.
1. 02. Occhiuto, Romano, Galletti.
(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere il comma 1, e al comma 2 sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui agli articoli dal 70 al 76 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. 1. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere prestiti a banche italiane per consentire loro di fare fronte alle richieste di finanziamenti da parte di piccole e medie imprese italiane, utilizzando le risorse derivanti dal differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. 2. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Impegno diretto della Cassa depositi e prestiti nella realizzazione di opere di pubblica utilità).

1. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a finanziare, tramite la finanza

Pag. 83

di progetto, oltre ai soggetti di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche progetti di loro titolarità la cui realizzazione viene effettuata da soggetti terzi, purché italiani, e la cui destinazione sia di pubblica utilità, utilizzando le risorse derivanti dal differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 citato.
2. 01. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

ART. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2--bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.
2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate,
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
3. 1. Leo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.
2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto

Pag. 84

integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».
2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
3. 2. Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;
b) le parole; «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».
2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
3. 3. Pugliese.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».
2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del

Pag. 85

Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
3. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«3. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
4. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono incrementate di 300 milioni di euro.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 2 e 3.
3. 5. Pugliese.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche e di favorire l'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente: «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e da un avvocato».
Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente: «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.»
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.»
3. 6. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 3-bis della legge 24 luglio 2008 n. 126 sono aggiunti i seguenti:
3-ter. Al fine di prevenire l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso di una azione esecutiva possono avvalersi delle condizioni di rinegoziazione prevista nella convenzione stipulata fra Abi e Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo comma 1 della Legge numero 126 del 24 luglio 2008, mutuatari che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.
3-quater. Gli istituti di credito che aderiscono ed aderiranno alla convenzione addebitano, in deroga alle norme sull'anatocismo, gli interessi pregressi sul conto di

Pag. 86

finanziamento accessorio di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 24 luglio 2008 numero 126 e cancellano in toto gli interessi di mora. Il capitale residuo così calcolato sarà oggetto di un piano di ammortamento con le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 numero 126 e della Convenzione fra Abi e Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. 7. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente: «Articolo 123-ter - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Al fine del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:
a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. II compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.»
3. 8. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente: «Articolo 123-quater (sanzioni) - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito».
3. 9. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora intermediari bancari o finanziari abbiano disposto la revoca di un mutuo concesso ad imprenditori a seguito di interruzione dei pagamenti delle relative rate nel corso dell'esecuzione del contratto, all'imprenditore è accordato un termine non inferiore a dodici mesi per il rimborso dell'ammontare residuo del mutuo alla data di revoca dell'affidamento, salvo diverso patto, per dilazioni anche superiori a 12 mesi, eventualmente intervenuto fra le parti per il rimborso del mutuo residuo
3. 10. Rubinato.
(Inammissibile)

Pag. 87

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Condizioni per l'intervento dello Stato).

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:
a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;
b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,
c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;
d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»
3. 01. Causi, Fluvi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di garanzia interbancario).

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.pA. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del

Pag. 88

funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988 n.43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla arata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.
3. 02.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Pag. 89

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo mutualistico interbancario).

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo».
2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.
3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi.
4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il

Pag. 90

debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma.
3. 03.Lulli, Vico.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Applicazione articoli 7, 8, 8-bis e 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare.
3. 04.Strizzolo, Rosato.
(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia di cui al presente comma e per lo stesso periodo temporale anche nei confronti dei depositanti delle poste italiane.
4. 1.Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A1 fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 345-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 84, comma 2, del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.».
b) al comma 345-quater, dopo le parole: «comma 343» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione».
c) al comma 345-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio».

Pag. 91

d) al comma 345-octies dopo le parole «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «entro il termine di cui al medesimo regolamento».
e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
345-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da emanare su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al predetto comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché di cui al comma 344, ed è altresì stabilita la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica nonché quella destinata a favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla Decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006, vengono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del decreto-legge n. 112 del 2008 si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'elettricità e del gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 375, della presente legge e di cui all'articolo 46, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008.
345-terdecies. Il trasferimento al fondo di cui al comma 343 degli strumenti finanziari è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti il termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al Fondo;

Pag. 92

c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-quaterdecies. La disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, è abrogato. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole «, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica» sono soppresse.
4. 4.Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Le spese per gli adempimenti del soggetto autenticante sono ridotte ad un decimo della tariffa minima.»;
b) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. Qualora i soggetti di cui al presente articolo non adempiano agli obblighi sono passibili di denunce all'Autorità per la concorrenza ed il mercato.».
4. 2.Pagano, Marinello.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «allegando» sono aggiunte le seguenti: «copia semplice di atto di surrogazione autenticato gratuitamente nelle sottoscrizioni da un avvocato cassazionista, o».
4. 3.Pagano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Tasso d'interesse sui mutui per l'acquisto della prinia casa).

1. Il tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata, aumentato di centocinquanta punti base.
4. 01.Boccia, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Portabilità dei conti correnti).

«1. Nel caso in cui il consumatore trasferisca il proprio conto corrente da una banca all'altra, l'istituto presso cui il conto era intrattenuto originariamente, deve comunicare entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia legale conoscenza, a tutti i soggetti titolari di R.I.D., ovvero di autorizzazioni ad addebito periodico, che le richieste saranno soddisfatte dal nuovo istituto di credito verso cui il consumatore ha trasferito il proprio conto, fornendo l'indicazione del codice IBAN: Tale comunicazione sarà gratuita per il consumatore e non potrà in nessun caso essere richiesto alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.

Pag. 93

2. L'istituto di credito che non effettua le comunicazioni nei termini di cui al comma 1 è responsabile di violazione delle norme a tutela della concorrenza ed è segnalato all'Autorità per la concorrenza ed il mercato.
3. L'istituto che, con qualunque modalità, richieda un compenso, anche a titolo di rimborso spese, per il trasferimento del conto corrente è punibile dall'Autorità, in base alla gravità ed alla reiterazione del comportamento, con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.».
4. 02.Pagano, Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Rappresentanza della Cassa depositi e prestiti S.p.A.).

1. Gli enti pubblici locali e territoriali nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per attivare presso il predetto Istituto, ove disponibile, un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative necessarie ovvero opportune a ridurre l'impatto sulla finanza pubblica dell'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers.
2. La facoltà di cui al comma 1 è concessa anche ai risparmiatori privati costituiti in associazioni di tutela di carattere nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 03.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Studi di settore).

1. Al fine della perequazione dei metodi di accertamento induttivo alla luce della crisi economica e finanziaria, dovrà essere posto in essere un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
2. I settori economici che, sulla base dell'analisi di cui al comma 1, risultano in crisi, sono individuati tramite Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per cui lo stato di crisi è stato riscontrato.
3. Con riferimento ai settori economici individuatì dal Provvedimento di cui al comma 2, gli scostamenti risultanti a seguito dell'applicazione dagli accertamenti a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di rettifica, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
4. 04.Fluvi, Sanga.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione del credito ed al fine della perequazione dei metodi di accertamento induttivo alla luce della crisi economica e

Pag. 94

finanziaria, dovrà essere posto in essere un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
2. I settori economici che, sulla base dell'analisi di cui al comma 1, risultano in crisi, sono individuati tramite Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per cui lo stato di crisi è stato riscontrato.
3. Con riferimento ai settori economici individuati dal Provvedimento di cui al comma 2, gli scostamenti risultanti a seguito dell'applicazione dagli accertamenti a mezzo studi dì settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisirti di gravità, precisione e concordanza. In caso di rettifica, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
4. 05.Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:
Art. 2. - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate). - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà

Pag. 95

contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno «de minimis» né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.
4. 06.D'Antoni, Boccia, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno straordinario al reddito dei lavoratori coinvolti dalla crisi).

1. In attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali che assicuri forme universalistiche di tutela del reddito dei lavoratori e al fine di limitare i possibili effetti della crisi internazionale sulla condizione dei lavoratori e delle loro famiglie, per l'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a concedere opportune forme di sostegno straordinario al reddito dei lavoratori che, a seguito di crisi aziendale, siano licenziati o i cui contratti non siano rinnovati a scadenza.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalla forma contrattuale e dal numero di lavoratori dell'impresa, a quei lavoratori che, in base alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, sono esclusi dal godimento di dette misure.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti modalità e criteri di erogazione del beneficio di cui al comma 1, sulla base di parametri che tengano conto dell'età anagrafica e dell'anzianità maturata. Il beneficio non può comunque risultare inferiore all'importo corrispondente al trattamento pensionistico minimo.
4. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto-legge.
4. 07.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agii intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse dei Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

Pag. 96

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 9290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dei fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo. scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 08.Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Investimenti infrastrutturali).

1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento degli investimenti infrastrutturali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità operative del fondo.
4. 09.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. II Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:
le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

Pag. 97

Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo»;

2. Nel decreto legislativo del 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:
Articolo 123-ter (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:
a. presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
b. concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.

3. Nel legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:
Articolo 123-quater (sanzioni). L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.

4. All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni.
4. 010.Losacco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni alla legge 7 marzo 1996, n. 108).

1. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco

Pag. 98

indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
2. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
4. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
5. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
6. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell' ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.
4. 011.Losacco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalle legge 2 aprile 2009, n. 40, dopo la parola «allegando» sono aggiunte le seguenti: «copia semplice di atto di surrogazione autenticato gratuitamente nelle sottoscrizioni da un avvocato o».
4. 012.Losacco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente: «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio autorizzato e da un avvocato».
2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: «autenticazione consiste nell'attestazione da parte dì un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».
3. A decorrere dal sessantesimo giomo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente

Pag. 99

articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
4. 013.Losacco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori limiti al cumulo degli incarichi societari di amministrazione e di controllo).

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile», con le seguenti: «le società quotate o emittenti, e nelle società collegate o da queste controllate»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i componenti delle società di cui al comma 1, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso società quotate o emittenti, e nelle società collegate o da queste controllate. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità ed alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero ed alle dimensioni delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa quando il numero di tali incarichi è superiore alla unità»;
c) al comma 2, dopo le parole: «i componenti degli organi di controllo» aggiungere le seguenti: «e di amministrazione».
4. 014.Pagano, Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Educazione finanziaria).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia la realizzazione di programmi di Educazione finanziaria, destinati agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori. 1 programmi sono ripartiti tra i corsi di matematica per la parte tecnica e quelli relativi alla cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per la parte economico-sociale. All'attuazione del presente comma si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le Associazioni riconosciute dei consumatori, nell'ambito delle risorse disponibili preso il Ministero delle attività produttive per le iniziative in favore dei consumatori, possono svolgere progetti di Educazione finanziaria rivolti ai cittadini. I progetti sono presentati al Ministero delle attività produttive entro il 30 aprile di ciascun anno, per essere avviati nell'ottobre successivo.
3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 30 gennaio di ciascun anno, il Ministero delle Attività Produttive individua le risorse disponibili ed i contenuti minimi dei progetti. Con il

Pag. 100

medesimo decreto il Ministero provvede ad emanare il relativo bando di assegnazione.
4. 015.Pagano, Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica alle norme sul credito al consumo).

1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intennediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti: a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo; b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori; c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina.
5-ter. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti: a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno; b) percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo; c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti; d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo.»;
b) dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:
«Articolo 123-ter (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente: a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.
2. I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvisionali per tale atività dai finanziatori o dai consumatori.
3. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito.
4. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.
c) dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:
«Articolo 123-quater (sanzioni) - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività

Pag. 101

di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.
c) all'articolo 125 dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: «3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro sessanta giorni.».

2. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente: Articolo 16-bis (Sanzioni) - 1. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
2. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
4. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
5. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
6. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.
4. 016.Pagano, Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Funzioni dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento).

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo,delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, basato su un archivio centrale informatizzato.
2. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24

Pag. 102

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'UCAMP.
3. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, su: a) gli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo; b) i pagamenti dilazionati o differiti.
4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengono definiti la struttura e il funzionamento dell'archivio, i soggetti che possono accedervi e le relative modalità.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabiliti i dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.
6. All'onere per la realizzazione e gestione dell'archivio, pari ad euro 25.000 per l'anno 2008, euro 285.000 per l'anno 2009 ed euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 017.Pagano, Marinello.
(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: sentita la Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. 1.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 1 sostituire le parole: d'entro 30 giorni con le seguenti: entro 45 giorni.
5. 2.Occhiuto, Romano, Galletti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto-legge. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della Consob e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti di Camera e Senato. Il Comitato esprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.
1-ter. Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da

Pag. 103

parte delle competenti commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro 7 giorni dall'emanazione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi 7 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».
5. 3.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze vigilano affinché le banche oggetto delle misure straordinarie di cui al presente decreto continuino a garantire l'attuale livello di affidamenti verso il sistema industriale e i privati risparmiatori».
5. 4.Bragantini, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
5. 5.Fluvi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Mediazione creditizia).

1. L'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'albo costituito ai sensi del comma comma 2.
2. È istituito l'albo dei mediatori creditizi, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei mediatori creditizi, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Esso provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia e sotto la supervisione della Banca d'Italia medesima.
3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'albo quando ricorrono le condizioni seguenti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) capitale sociale versato pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
c) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di mediazione creditizia;
d) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
e) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

Pag. 104

f) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità da parte dei soggetti indicati nella lettera d) del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
5. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di mediazione e tutti i soggetti dei quali le società medesime si avvalgano nell'esercizio della loro attività a qualsiasi titolo devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 6.
6. Tutte le persone che operano, a qualsiasi titolo, per conto delle società di mediazione creditizia devono avere superato una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo.
7. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da soggetti iscritti ad altri albi professionali, salvo che non siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 5.
8. Ai fini dell'iscrizione nell'albo i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'albo, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
9. Ai fini della tenuta dell'albo, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere alle società di mediazione creditizia la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
10. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni.
11. La pubblicità dell'attività di cui al comma 1 per mezzo della stampa è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell'iscrizione nell'albo di cui al comma 2.
12. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
13. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
14. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da 2.066 euro a 10.330 euro.
15. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentita la Banca d'Italia, definisce il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e determina i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dai commi precedenti e alle relative forme di pubblicità;
b) all'iscrizione nell'albo ed alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;
c) ai poteri di supervisione della Banca d'Italia sull'organismo di cui al comma 2, ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di impossibile o irregolare funzionamento degli organismi medesimi.

16. Il Ministero dell'economia e delle finanze fissa annualmente con decreto,

Pag. 105

adottato sentito l'organismo di cui al comma 2, l'ammontare massimo dei contributi e delle altre somme che l'organismo può riscuotere dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria allo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo organismo e tenendo conto, per la determinazione delle quote individuali, dei volumi di attività degli iscritti.
17. Le società di mediazione creditizia che intendano superare le soglie dimensionali con riferimento ai volumi dei finanziamenti intermediari, al numero dei dipendenti e dei clienti ed all'articolazione territoriale individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, devono iscriversi, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni. Tali società rimangono iscritte anche nell'albo previsto dal comma 2 del presente articolo.
18. Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia da parte di soggetti che, pur non essendo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, superino le soglie dimensionali previste dal regolamento di cui al comma precedente del presente è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
19. L'utilizzo, nell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, di documentazione falsa o contraffatta al fine dell'ottenimento del finanziamento, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
20. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando l'attività di mediazione è svolta da banche, intermediari finanziari e promotori finanziari.

Art. 5-ter.
(Disposizioni transitorie).

1. Fino all'emanazione delle nuove norme regolamentari di attuazione delle modifiche apportate dal presente decreto-legge alla legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, nonché le relative disposizioni di attuazione.
2. L'organismo di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, come sostituito dal presente decreto-legge, deve essere costituito entro tre mesi dall'adozione delle relative disposizioni regolamentari da parte del Ministero dell'economia. Fino alla costituzione dell'organismo, alla tenuta dell'albo dei mediatori creditizi provvede la Banca d'Italia e nell'albo medesimo non sono ammesse nuove iscrizioni.
5. 01.Vitali.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie,

Pag. 106

a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.».
5. 02.Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:
le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

5-ter. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
5-quater. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo».
5. 03.Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

Pag. 107

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo articolo 123-bis, è inserito il seguente:
«Art. 123-ter (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:
a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

2. I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
3. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.».
5. 04.Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Nel legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:
Art. 123-quater (sanzioni) - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.».
5. 05.Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
«3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro sessanta giorni.».
5. 06.Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

Pag. 108

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 362 seste le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;
2) il comma 363 è sostituito dal seguente:
«363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.»;
3) al comma 364 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione»;
4) al comma 365 le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite o integrate» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici»;
5) il comma 366 è sostituito dal seguente:
«366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
5. 07. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Pag. 109

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 362 le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Ammistrazioni dello Stato» sono sostituite dalla seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;
2) il comma 363 è sostituito dal seguente:
«363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto»;
3) al comma 364 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione»;
4) al comma 365 le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite o integrate», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici»;
5) il comma 366 è sostituito dal seguente:
«366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010».
5. 08. Borghesi, Messina, Barbato, Cambusano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Certificazione dei crediti dei fornitori elle pubbliche amministrazioni).

1. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito

Pag. 110

vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Qualora entro il termine di cui al comma 1 la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.
3. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1 esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 09.Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Portabilità dei mutui bancari).

1. Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «in caso di mutuo», sono aggiunte le seguenti: «di qualsiasi tipologia»;
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «senza formalità», sono aggiunte le seguenti: «anche con scrittura privata non autenticata»;
c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», sono aggiunte le seguenti: «La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.»;
d) all'articolo 8 comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.»;
e) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro.»;
f) all'articolo 8-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della presente legge la Banca d'Italia, su segnalazione degli interessati, applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza».
5. 010.Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Pag. 111

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Innalzamento del tetto per la compensazione automatica relativa ai crediti d'imposta).

1. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.
2. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato per gli anni fiscali 2008, 2009 e 2010 a 1.000.000 euro.
3. All'onere di cassa derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.
5. 011.Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
2. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali per gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011, si detrae un importo pari al 23 per cento,».
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.
5. 012.Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
2. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,».
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009».
5. 013.Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.400 euro».

Pag. 112

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009.
5. 014.Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.400 euro».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.
5. 015.Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» aggiungere le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 150 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009».
5. 016.Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Azione collettiva risarcitoria).

1. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

Pag. 113

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non da contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
7. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
8. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei

Pag. 114

confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori.
L'azione deve svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri:
1) il giudizio deve essere demandato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2) il ricorso deve essere preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine di non oltre 90 giorni dalla data della diffida le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;
3) l'eventuale sentenza definitiva di condanna deve comportare l'obbligo dell'attivazione delle procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
4) nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, deve essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;
5) devono essere attivate forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.

11. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 36 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: "Class action" sono soppresse».
5. 017.Di Pietro, Palomba, Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria).

1. All'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 36 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Class action» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 446, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.
5. 018.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tutela dei risparmiatori che hanno investito nei titoli presenti nella lista di «Patti chiari»).

1. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e le obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento di cui alla lista pubblicata dal consorzio "Patti chiari"»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento di cui alla lise pubblicata dal consorzio "Patti chiari" sono ammesse al rimborso qualora il loro

Pag. 115

valore abbia subito una perdita superiore al 25 per cento del loro valore iniziale. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto al loro valore iniziale. La Banca d'Italia disciplina con proprie disposizioni le modalità del rimborso di cui al presente comma».
5. 019.Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa di abitazione).

1. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese fino al 31 dicembre 2009 qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini Irpef per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro.
5. 020.Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo frodi finanziarie).

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. 021.Montagnoli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche ed alle persone giuridiche, ed in particolare a quelle che necessitano delle garanzie rilasciate dalle «Fondazioni ed Associazioni per la prevenzione dell'usura», il «Fondo per la prevenzione dei fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è integrato con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni finanziari 2009, 2010, 2011. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 le parole «70 per cento» sono sostituite con «60 per cento» e le parole «30 per cento» con «40 per cento».
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione proporzionale alla tabella C di tutte le voci di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, fino a concorrenza degli importi pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.
5. 022.Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Versamenti in contanti).

1. I versamenti effettuati dai risparmiatori a qualunque titolo agli agenti assicurativi non possono essere effettuati in denaro contante.
5. 023.Montagnoli, Bragantini.
(Inammissibile)