CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2008
36.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato (testo base), C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre mesi.
1. 1.Tassone.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque senatori e venticinque deputati con le seguenti: venti senatori e venti deputati.
2. 1.Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, nonché delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalià organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
2. 2. Santelli, Tassone, Luciano Dussin.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (Atto n. 5).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (atto n. 5);
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema, l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito;
considerato che la direttiva comunitaria di riferimento (n. 2004/38/CE) prevede che l'effettivo allontanamento del cittadino europeo dal territorio nazionale non possa avvenire, salvi in alcuni casi specifici ivi indicati, fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento (articolo 31, par. 2);
ravvisata, quindi, l'opportunità di una diversa formulazione della lettera m) sopra menzionata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) riformulare la lettera m) dell'articolo 1 nei seguenti termini:
«m) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Chi propone il ricorso di cui ai commi 1 e 2 ha facoltà di presentare contestualmente istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. L'istanza va decisa entro sessanta giorni dal tribunale in composizione monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il presidente del tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dell'istanza di cui al presente comma l'efficacia del provvedimento resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento sia stato adottato in base ad una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di novanta giorni senza la decisione sull'istanza di sospensione"»;
b) prevedere che, all'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, le parole: «secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998» siano sostituite dalle seguenti: «affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (Atto n. 5).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO COSTANTINI

La I Commissione,
esaminato, in sede di esame di atti del Governo, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari,
premesso che:
con riferimento a talune disposizioni dello schema in esame, appare opportuno un approfondimento dei profili di compatibilità con le previsioni dalla direttiva oggetto del recepimento, e, in particolare, con le previsioni di cui alle lettere g) ed m) del comma 1 dell'articolo 1;
con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), che individua una nuova fattispecie di motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustifica l'allontanamento immediato del cittadino dell'Unione, nella mancata richiesta dell'iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno, è opportuno richiamare diverse disposizioni contenute nella direttiva 2004/38/CE, oggetto di recepimento;
l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dà facoltà agli Stati membri ospitanti di richiedere ai cittadini dell'Unione, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, l'iscrizione presso le autorità competenti, disponendo comunque che «l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie»; tuttavia è da escludersi che si possa considerare sanzione proporzionata e non discriminatoria la sanzione prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, che prevede per l'inadempimento di tali formalità amministrative, la più grave delle sanzioni consentite dalla stessa direttiva. Infatti la scelta del legislatore delegato sembra essere quella di prevedere come sanzione pressoché obbligatoria quel tipo di allontanamento che è sempre eseguito con accompagnamento forzato, con eventuale trattenimento, e che comporta sempre divieto di rientro. Occorre ricordare che la stessa sanzione è quella prevista nei confronti di una persona che abbia subito una condanna per aver commesso reati gravi, sempre che continui ad essere pericolosa socialmente;
allo stesso modo l'articolo 27 della direttiva, premesso che «gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica» (paragrafo 1), precisa (paragrafo 2) che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza «rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale» del destinatario; comportamento che deve rappresentare una «minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o

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attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione». Tali criteri sono quasi testualmente ripresi, nel Decreto legislativo n. 30 del 2007, dall'articolo 20, comma 4, che lo schema in esame non modifica. Del resto la stessa direttiva all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, prevede un altro tipo di provvedimento di allontanamento, quello per la cessazione delle condizioni che legittimano il diritto di soggiorno, il quale espressamente non può prevedere il divieto di rientro nel territorio dello Stato. Questa stessa sanzione è prevista ed attuata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007, nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 32 del 2008, assistita da sanzione penale in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di lasciare il territorio nazionale. Pertanto anche qualora si ritenesse davvero indispensabile che le citate ipotesi di inadempimenti di obblighi amministrativi debbano essere sanzionate, il legislatore nazionale dovrebbe scegliere una sanzione meno afflittiva rispetto a quella prevista per persone pericolose per la sicurezza e più conforme al principio generale che nei trattati istitutivi e nelle norme comunitarie fonda la cittadinanza dell'Unione europea, cioè la libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari extracomunitari con loro conviventi, rispetto al quale i limiti per motivi di ordine pubblico e di sicurezza di ogni Stato devono essere sempre configurati quali eccezioni da valutarsi caso per caso;
in relazione a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), ai sensi della quale l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito, si segnala che l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/38/CE prevede che l'effettivo allontanamento dal territorio del cittadino europeo non possa avere luogo fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, salvo che: il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, oppure che le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, ovvero che il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Pertanto, la norma proposta incide in modo irrazionale sul diritto alla difesa del ricorrente allontanato, perché fa ricadere soltanto su di lui le conseguenze negative di un ritardo della decisione del giudice; la norma infatti, pur prevedendo un termine di sessanta giorni per la decisione, non inserisce nessuna specificazione in merito ad eventuali meccanismi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto o una decisione sulla sospensione da svolgersi in connessione con la decisione sul merito del ricorso contro il provvedimento di allontanamento;
delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (Atto n. 5).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO ZACCARIA

La I Commissione,
esaminato, in sede di esame di atti del Governo, lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 30 del 2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente negli Stati membri,
premesso che:
la cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso; tale diritto è dunque assoggettato solo alle limitazioni specificatamente previste dalle fonti del diritto comunitario;
in questo quadro la direttiva 2004/38/CE è volta a dare attuazione ad una delle libertà fondamentali nel mercato interno, anche con riferimento ai familiari di cittadini dell'Unione, subordinandola a condizioni minime come la disponibilità di un documento d'identità e di risorse finanziarie sufficienti a non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante;
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia tali limitazioni alla libertà di circolazione sono state interpretate in senso restrittivo, avendo la Corte sancito che l'assenza di tali condizioni non può determinare in maniera automatica un provvedimento di allontanamento, tanto che in mancanza di un documento va riconosciuto al cittadino europeo un tempo ragionevole per dimostrare la propria identità; e che in mancanza di risorse economiche sufficienti il cittadino non può essere espulso se non quando ciò costituisca un onere irragionevole per lo Stato membro di accoglienza (sentenza 23 marzo 2006 nella causa C-408/03 Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio);
le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 1, introducono ai fini del diritto di soggiorno la condizione che le risorse economiche sufficienti a mantenere il cittadino comunitario e i suoi familiari derivino da attività dimostrabili come lecite, mentre non vi è traccia nella direttiva di un simile requisito, che appare contrario allo spirito della medesima e alla giurisprudenza della Corte;
ai sensi delle modifiche apportate dagli articoli 9, comma 2, e 10 comma 1, l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario - così come la richiesta della Carta di soggiorno per i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro - devono avvenire entro 10 giorni dal decorso dei tre mesi dall'ingresso, per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali modifiche apparentemente si limitano ad introdurre un termine di 10 giorni per il disbrigo di formalità amministrative, ma, messe in relazione con la modifica di

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cui all'articolo 20, comma 3, che ridefinisce i motivi imperativi di pubblica sicurezza, comprendendovi anche il mancato rispetto dell'obbligo nel termine di dieci giorni, trasformano un mero onere amministrativo, come la mancata iscrizione o la mancata richiesta della Carta di soggiorno, in motivo imperativo di pubblica sicurezza, sufficiente per disporre in maniera automatica l'allontanamento urgente del cittadino comunitario o del suo familiare;
pur rinviando la direttiva agli Stati membri per la definizione «interna» dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, essa all'articolo 8, comma 2, prevede che l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie, mentre l'allontanamento urgente per il mancato ottemperamento ad una formalità amministrativa si configura come una sanzione eccessiva e non proporzionata;
considerando l'inadempimento di formalità amministrative come motivo imperativo di pubblica sicurezza, si determinano inoltre alcune pesanti conseguenze come il divieto di reingresso nel territorio dello Stato fino a 5 anni previsto dall'articolo 20, comma 10, e la sanzione fino ad 1 anno di reclusione in caso di violazione del divieto ex articolo 20, comma 14;
tali disposizioni appaiono direttamente lesive del diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, oltre a configurare una causa di espulsione automatica, a seguito dell'inottemperanza ad una formalità amministrativa, in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia;
nella sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa C-408/03, la Corte ha censurato la disciplina belga dalla quale si deduceva l'automatismo del provvedimento di espulsione nel caso di mancata produzione dei documenti richiesti per il rilascio del titolo di soggiorno entro un dato termine, ritenendo che il provvedimento amministrativo interno (permesso di soggiorno) ha un valore meramente dichiarativo e non costitutivo ai fini dell'attribuzione del diritto di soggiorno del cittadino comunitario; ne segue che il mancato rispetto delle formalità previste dallo Stato membro ospitante in materia di controllo degli stranieri non sia da solo sufficiente a giustificare un provvedimento di espulsione;
le modifiche apportate all'articolo 20, comma 3, introducono, poi, come ulteriore fattispecie tra i motivi imperativi di pubblica sicurezza la circostanza che il cittadino abbia tenuto comportamenti contrari alla moralità pubblica e al buon costume, anch'esso motivo sufficiente a disporre l'allontanamento urgente;
non si comprende, al contrario, il venir meno delle fattispecie disciplinate dall'articolo 8 della legge n. 69 del 2005, e correttamente richiamata nel decreto legislativo n. 30 del 2007, che prevede che ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento si tenga conto anche di eventuali delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ossia dei casi di consegna obbligatoria in base al mandato di arresto europeo; il combinato disposto delle modifiche apportate agli articoli 9, 10 e 20 del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 suscita pertanto forti dubbi di legittimità;
anche il trattenimento di un cittadino comunitario in un centro di permanenza temporanea, ove sussistano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltà nell'identificazione, come stabilito dalle modifiche all'articolo 20, comma 11, non trova riscontro nella direttiva, e si configura quindi come del tutto illegittimo;
destano forti perplessità le modifiche apportate ai commi 2 e 4 dell'articolo 22, considerando che viene posto un limite di sessanta giorni per la decisione sull'istanza di sospensione che può accompagnare l'eventuale ricorso, ma è contestualmente stabilito che il provvedimento viene comunque eseguito se il giudice non si pronuncia entro tale termine;

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le norme procedurali sui ricorsi avverso le decisioni di allontanamento, così come modificate al comma 5 dell'articolo 22, determinano un non giustificato aggravamento della posizione del cittadino comunitario, e una discriminazione rispetto al cittadino italiano, se confrontate con le fondamentali garanzie poste dall'ordinamento interno;
le modifiche introdotte, in contrasto esplicito con la direttiva e con la consolidata giurisprudenza comunitaria, che ha ravvisato nella libertà di circolazione un diritto fondamentale, che può essere subordinato solo a condizioni minime, tassativamente indicate dalle fonti comunitarie, e da interpretarsi, in ogni caso, in senso restrittivo, appaiono atte ad aprire un contenzioso con la Corte di Giustizia delle Comunità:
delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (Atto n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (atto n. 5);
visto il parere espresso dal Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento della Camera, in data 2 luglio 2008;
osservato che all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2, dello schema è fissato il termine del 30 giugno 2008 per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina l'importo del contributo per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale da parte del cittadino comunitario;
considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, in corso di conversione, ha previsto la sostituzione della denominazione: «centro di permanenza ed assistenza» con la seguente: «centro di identificazione ed espulsione»;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema, l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito;
considerato che la direttiva comunitaria di riferimento (n. 2004/38/CE) prevede che l'effettivo allontanamento del cittadino europeo dal territorio nazionale non possa avvenire, salvi in alcuni casi specifici ivi indicati, fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento (articolo 31, par. 2);
ravvisata, quindi, l'opportunità di una diversa formulazione della lettera m) sopra menzionata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di:
a) alla lettera a), n. 2, aggiornare il termine del 30 giugno 2008;
b) alla lettera h) sostituire le parole: «centro di permanenza temporanea e assistenza» con le seguenti: «centro di identificazione ed espulsione»;

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c) riformulare la lettera m) dell'articolo 1 nei seguenti termini:
«m) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Chi propone il ricorso di cui ai commi 1 e 2 ha facoltà di presentare contestualmente istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. L'istanza va decisa entro sessanta giorni dal tribunale in composizione monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il presidente del tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dell'istanza di cui al presente comma l'efficacia del provvedimento resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento sia stato adottato in base ad una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di novanta giorni senza la decisione sull'istanza di sospensione"»;
d) prevedere che, all'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, le parole: «secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998» siano sostituite dalle seguenti: «affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale».