CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2008
29.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1386 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
apprezzata la decisione di recuperare risorse finanziarie attraverso la progressiva eliminazione degli sprechi in ambito sanitario, decisione che dovrà essere mantenuta e rafforzata anche in futuro;
apprezzata altresì la decisione di incrementare i finanziamenti per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326;
considerato che il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica potranno rivelarsi utili anche al fine di ottimizzare e rendere più rapido il rapporto tra laboratori di analisi, medici curanti e pazienti;
valutata l'opportunità di escludere il personale medico delle aree dirigenziali dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto-legge in ragione delle peculiari esigenze di tutela della salute dei pazienti e di prevenzione degli errori medici;
ritenuto che le finalità del citato articolo 41, comma 13, possano essere conseguite, relativamente al personale medico, attraverso la contrattazione collettiva,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto-legge affinché gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003 continuino ad applicarsi al personale medico delle aree dirigenziali;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'accertamento dei falsi invalidi sia conforme alle disposizioni del decreto ministeriale 2 agosto 2007, emanato in applicazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, volta a tutelare le grandi invalidità;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere nell'allegato B le parole da: «e relative contrattazioni collettive» fino alla fine del periodo dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per quanto riguarda i dipendenti medici del Servizio sanitario nazionale, che le norme per il collocamento a riposo rimangano quelle previgenti.

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ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO LIVIA TURCO

La XII Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1386 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
evidenziato che, all'articolo 79, il provvedimento in esame conferma al Servizio sanitario nazionale solo gli stanziamenti economici previsti per l'anno 2009, mentre subordina quelli per il 2010 e 2011 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ad una nuova intesa, entro il 31 luglio 2008, fra lo Stato, le Regioni e le Province, mettendo così di fatto in discussione il «Patto per la salute», siglato nel settembre 2006 grazie al quale si era finalmente aperta una nuova stagione di condivisione, collaborazione e responsabilità tra tutti i soggetti interessati per un governo integrato del Servizio sanitario nazionale;
premesso che la rottura unilaterale da parte del Governo Berlusconi del «Patto per la salute» è destinata a porre fine a quella politica di «governo condiviso» che ha consentito di recuperare il controllo sulla spesa sanitaria apertosi negli anni 2000-2006 combinando un adeguamento ex ante delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale e la loro stabilizzazione in quota di PIL con un insieme di misure di riduzione delle spese e soprattutto con un rafforzamento dei vincoli di bilancio regionali in termini di copertura di spese non programmate e automatismi fiscali a carico delle regioni;
premesso che sarebbe sicuramente stato più utile per tutti i soggetti interessati, tanto più che per il 2009 il finanziamento non viene modificato, dare corpo ad un lavoro di elaborazione degli indicatori di costo e di performance che consenta di riprogrammare su basi condivise il finanziamento 2010-2012, invece che imporre da parte del Governo la data del 31 luglio 2008 per stipulare una nuova intesa tra Stato, regioni e province;
evidenziato che, all'articolo 37, si predispone la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini e delle imprese attraverso l'adozione di un decreto interministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata, senza peraltro specificare né i tempi di adozione di tale provvedimento né i criteri a cui uniformarsi, se non quello che le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro permangono, né strumenti ex post di controllo da parte del Parlamento, di fatto esautorando questo dalle sue funzioni legislative;
premesso che, all'articolo 41, si introducono una serie di modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, e al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

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lavoro, disponendo che al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale non si applichino i limiti, previsti dagli articoli 4 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, relativi alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e alla durata minima del riposo giornaliero, ledendo così il diritto di tutti i lavoratori al pieno recupero delle energie psico-fisiche. La necessità di un maggiore fabbisogno orario per garantire i livelli essenziali di assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni deve essere affrontata con una adeguata politica occupazionale e non può ricadere solo sulle spalle di chi già ora svolge con impegno e dedizione le proprie funzioni;
premesso che per quanto attiene alle politiche sociali non vi sono misure positive atte a migliorare sia qualitativamente che quantitativamente quelle già esistenti, prediligendo, invece, una politica di meri accertamenti come quella prevista all'articolo 80 che predispone per il 2009 un Piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, da cui addirittura il Governo, secondo la relazione tecnica, prevede un risparmio di 100 milioni annui, ma nessuno strumento di verifica o di conoscenza ex post del Parlamento, esautorandolo anche in questo dalle sue funzioni, oppure peggiorativa come la non possibilità per chi usufruisce dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 a tutela delle persone con grave disabilità di poter continuare a fruire di questi alternativamente in giorni o in ore, ma soltanto in ore; ed ancora l'abrogazione del certificato di ottemperanza previsto dalla legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio, per cui da ora in poi il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili sarà unicamente fondato su un autocertificazione del titolare dell'impresa;
premesso che l'articolo 11 istituisce un «Piano Casa» per l'emergenza abitativa per categorie sociali svantaggiate, senza peraltro stanziare neanche un euro in più rispetto ai finanziamenti già previsti da provvedimenti legislativi approvati dal precedente governo Prodi, né definendo con precisione chi siano i beneficiari di tale iniziativa e cioè se, ad esempio, nella definizione di «soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio» siano compresi anche i morosi oppure no, chi deve essere compreso tra gli «anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate», né quali siano le modalità con cui si dovrebbe dimostrare la sussistenza dei requisisti richiesti per rientrare tra i beneficiari del provvedimento;
premesso che all'articolo 63, comma 7, si prevede un'integrazione pari a 300 milioni di euro per il solo anno 2009 del Fondo per le politiche sociali, principale misura di finanziamento di tali politiche in Italia nonché strumento per superare la logica delle singole leggi di settore e concepire gli interventi di politica sociale come azioni integrate in un quadro di coerenza con le politiche sanitarie e socio lavorative, laddove la legge n. 244 del 2007 prevede uno stanziamento sempre per il 2009 pari a 1.291.697.000;
premesso che l'articolo 81 istituisce un Fondo speciale destinato alle esigenze di natura alimentare e ed energetica per i cittadini meno abbienti, la cui dotazione per il 2008 ammonta a 260 milioni di euro, mentre per il 2009 e il 2010 a 17,4 milioni di euro, anche se, in realtà, gli unici stanziamenti certi ed iscritti sono 200 milioni per il 2008, cifra irrisoria e puramente demagogia che non affronta né risolve concretamente e seriamente il problema di aiutare le fasce sociali più deboli a vivere in condizioni più dignitose;
premesso che, sempre all'articolo 81, con l'istituzione una carta acquisti, con onere a carico dello Stato, per i cittadini residenti richiedenti che versino in condizione di maggior disagio economico, per l'acquisto esclusivo di genere alimentari e di servizi di carattere energetico, si introduce una misura meramente paternalistica ed invasiva sia rispetto al vincolo delle tipologie merceologiche acquistabili sia rispetto,

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ad esempio, ad un «semplice» aumento delle pensioni minime per un importo analogo;
premesso che tale carta comporta, inoltre, nel momento in cui il soggetto la usi una sua schedatura ed identificazione come «povero», ledendo così la sua privacy e la sua dignità e non risolvendo, nel contempo, i problemi strutturali e di fondo della nostra società relativamente alla perdita del potere d'acquisto dei redditi fissi e ad una più equa distribuzione del reddito,
esprime:

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Atto n. 2).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Atto n. 2),
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
sia corretto, all'articolo 4, il rinvio all'articolo 29 della direttiva 92/32/CEE, sostituendolo con un riferimento all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modificazioni;
sia valutata l'opportunità di redigere l'articolo 7 in forma diversa dalla novella legislativa e di prevedere, per l'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, capoverso 8, del medesimo articolo 7, un termine temporale successivo alla data di entrata in vigore dello schema di decreto;
sia corretta, all'articolo 11, la numerazione dei commi;
sia valutata l'opportunità di escludere, all'articolo 13, la retroattività delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, indicando una diversa data per l'entrata in vigore dello stesso. In particolare, la retroattività deve essere esclusa, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, per le nuove fattispecie di reato e per l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già previste dall'ordinamento, di cui all'articolo 9;
le denominazioni dei ministeri siano adeguate alla riforma prevista dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
sia valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento una clausola di cedevolezza, con riferimento alle competenze normative delle regioni e delle province autonome.