CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 giugno 2008
17.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 117

ALLEGATO

DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria (C. 1212).

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).

I giudici onorari ed i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
*1. 03.Il Governo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).

I giudici onorari ed i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.»
*1. 04. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. All'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiungere infine il seguente comma:
2-bis. In attesa dell'entrata in vigore di apposite norme di attuazione ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni le norme di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle ammissioni al tirocinio e alle nuove nomine relative agli uffici situati nella regione Valle d'Aosta.».
1. 02. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace nella regione Valle d'Aosta, qualora non sia possibile affidarne la reggenza ad un magistrato di un ufficio contiguo nel circondario del Tribunale di Aosta, il Presidente della Corte d'appello di Torino vi provvede nell'ambito del distretto.».
1. 01. Nicco, Brugger, Zeller.