Legislatura: 16Seduta di annuncio: 674 del 31/07/2012
Primo firmatario: SCILIPOTI DOMENICO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
Data firma: 31/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2012 FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2012
ACCOLTO IL 31/07/2012
PARERE GOVERNO IL 31/07/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2012
CONCLUSO IL 31/07/2012
La Camera,
premesso che:
sono definiti «circoli», i luoghi di ritrovo nei quali sono ammesse più persone ben individuabili, definite soci, nei quali siano essi aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche;
dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e della legge n. 131 del 2003, il quadro di riferimento legislativo, per quanto attiene alla somministrazione degli alimenti e bevande, è destinato ad essere rivisto dalle regioni in modo compiuto visto che, attualmente, le uniche regioni che hanno legiferato in materia risulterebbero essere l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana;
per la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, inoltre, è necessario presentare al comune la D.I.A., ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, corredata della documentazione a supporto e contestuale copia della D.I.A. stessa, con protocollo A.S.L., con la previsione per i singoli enti pubblici di effettuare controlli ed ispezioni;
i locali dei circoli privati dove avviene la somministrazione devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche (articolo 32 legge n. 383 del 2000), devono essere in possesso della documentazione relativa alla destinazione d'uso e del certificato d'agibilità, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
l'attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altri circoli facenti parte della stessa organizzazione, ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del Tuir, già articolo 111 Tuir (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni), così come richiamato dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, ed il circolo può essere riconosciuto da un Ente Nazionale accreditato dal Ministero dell'interno o autonomo;
con il provvedimento in oggetto si è modificato l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, inserendo, dopo il primo comma, il seguente: «Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma»,
impegna il Governo
a prevedere la possibilità di chiarire la materia in oggetto, attraverso eventuali circolari esplicative.
9/5369/10. (Testo modificato nel corso della seduta). Scilipoti.