Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: TRAPPOLINO CARLO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 PEPE MARIO (PD) PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
INVITO AL RITIRO IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RITIRATO IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
premesso che:
allo scopo di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola l'articolo 65 del provvedimento in esame impedisce agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili;
in particolare il non accesso agli incentivi per i citati impianti fotovoltaici, salve le autorizzazioni in corso, è diretto a salvaguardare la destinazione delle aree a vocazione agricola, ponendo rimedio agli impatti rilevanti e distorsivi della eccessiva diffusione di tali impianti sull'uso dei suoli agricoli e sull'assetto paesaggistico-territoriale, effetti non governati dalla regolamentazione restrittiva già prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011;
per gli impianti solari fotovoltaici non collocati su terreno agricolo dalle stesse aziende agricole è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicuri la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola;
al riguardo è opportuno, in ogni caso, sottolineare la necessità di monitorare le ricadute di tale nuova disciplina, soprattutto laddove si prevede che la priorità di connessione alla rete elettrica sia assicurata per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola, in quanto l'esercizio di tali impianti costituisce una legittima facoltà dell'azienda e una forma di integrazione del reddito agricolo, che nella logica della multifunzionalità dell'attività agricola ha costituito una delle finalità del sistema di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili;
in conclusione non si comprendono le motivazioni alla base della penalizzazione per quelle imprese che invece di realizzare un solo impianto da 200 kW ne realizzino di più utilizzando tetti o comunque superfici che non siano terreno agricolo, laddove le disposizioni attribuiscono una premialità - ossia la priorità di accesso alla rete elettrica - per quelle aziende che si dotano di un solo impianto fino a 200 kW,
impegna il Governo
a verificare l'impatto sul comparto agricolo delle disposizioni contenute nell'articolo 65 con particolare riferimento alla previsione che assicura la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
9/5025/43.Trappolino, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani.