ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/173

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: MATTESINI DONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/173
presentato da
DONELLA MATTESINI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il settore del commercio è stato interessato, già da anni, da interventi in materia di liberalizzazioni, a partire dal decreto legislativo 114 del 1998 e dai successivi provvedimenti, all'interno di un modello che presupponeva soluzioni concertate in ambito territoriale, capaci di commisurare i giusti equilibri tra piccola, media e grande distribuzione, la tutela del lavoro, la vivibilità degli spazi urbani e la valorizzazione delle tradizioni locali;
che l'ulteriore liberalizzazione ed ampliamento degli orari, può risultare utile, anche al fine di rendere più accoglienti e fruibili le città ed i paesi, sia per i cittadini residenti che per i turisti, purché accompagnati da una regolamentazione integrativa che coinvolga gli enti territoriali e che salvaguardi gli elementi di equilibrio per il mantenimento della pluralità del commercio, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, tenuto conto che regole minime condivise sono utili anche alla concorrenza ed alla qualità dell'offerta;
che il processo di liberalizzazione non deve penalizzare, bensì salvaguardare, i soggetti più deboli e cioè i piccoli esercizi e quei consumatori che si servono dei negozi di vicinato, tenuto conto che il commercio di prossimità costituisce il tessuto delle nostre città, contribuendo a determinare sicurezza, socialità ed identità;
che il commercio di vicinato rappresenta, non solo una tradizione imprenditoriale tipica del nostro Paese, ma anche una realtà rilevante dal punto di vista economico ed occupazionale;
che con la legge Costituzionale n. 3/2001 le Regioni hanno assunto potestà legislativa piena in materia di commercio ed hanno complessivamente ampliato gli elementi di liberalizzazione, in particolare per gli orari ed i turni di chiusura, come previsto dal decreto 114/98;
che il terziario occupa circa 3 milioni di lavoratori, di cui il 64 per cento sono donne e che la liberalizzazione senza strumenti e luoghi di programmazione condivisa rischia di accentuare notevolmente le difficoltà a rendere compatibili tempi di vita e tempi di lavoro e nella gestione degli equilibri familiari, anche pervia dell'assenza di servizi integrati (per l'infanzia, per gli anziani e di trasporto);
che occorre evitare rischi quali:
1) la cannibalizzazione degli esercizi commerciali medio-piccoli, che avranno più difficoltà e possibilità ad organizzarsi e competere con le grandi strutture dei centri commerciali, con il conseguente degrado del tessuto urbano e sociale dei nostri territori;
2) i problemi conseguenti dall'effetto dell'aggravio dei costi in capo alle Aziende, indotti dall'apertura sette giorni su sette, compresa la tenuta occupazionale ed il rispetto di condizioni dignitose di lavoro e dei rapporti familiari dei lavoratori e delle lavoratrici di un intero settore;
3) ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro nella grande distribuzione;
l'attuale grave flessione della domanda interna è determinata in primo luogo dalla crisi economica ed occupazionale e dalla conseguente minor capacità di spesa delle persone e delle famiglie;
che la maggiore liberalizzazione degli orari, per essere funzionale e funzionante deve essere inserita all'interno di un disegno complessivo degli orari di una città e di tutti i suoi servizi;
che la legge 53 del 2000 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», al Capo VII (Tempi delle città) ed esattamente agli articoli 22 (compiti delle Regioni) e 23 (compiti dei Comuni) stabilisce che le Regioni approvino norme per il coordinamento da parte dei Comuni degli orari dei negozi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti, dei servizi pubblici e degli Uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, anche prevedendo da parte delle Regioni incentivi finanziari per i Comuni, mentre l'articolo 24 (Piano territoriale degli orari) stabilisce che il Piano territoriale degli orari è uno strumento unitario per finalità ed indirizzi, relativo al funzionamento dei diversi sistemi del servizi urbani ed alla loro graduale armonizzazione e coordinamento, e che nella elaborazione del piano si debba tenere conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita;
che all'articolo 25 della legge 53 del 2000 si stabilisce che per l'attuazione e la verifica contenuti nel Piano regolatore degli orari, il Sindaco istituisce un tavolo di concertazione cui partecipano: prefetto, presidente Provincia, un dirigente per ciascuna pubblica amministrazione coinvolta, rappresentanti sindacali e degli imprenditori, provveditore agli studi e presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani;
che la liberalizzazione degli orari del commercio, necessita di essere inserita in un piano generale che ridisegni la funzionalità della vita cittadina,

impegna il Governo

a riaprire un tavolo di confronto con le Regioni e gli Enti Locali, necessario alla armonizzazione delle norme relative ai processi di liberalizzazione con le norme contenute nella legge n. 53 del 2000.
9/5025/173.(Testo modificato nel corso della seduta) Mattesini.