ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/167

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: CONTE GIORGIO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/167
presentato da
GIORGIO CONTE
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di semplificazione delle procedure inerenti il mercato dell'energia e delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
in tema di autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica, l'articolo 2 del decreto legislativo 79 del 1999 reca una definizione di «autoproduttore» che non coglie alcuni aspetti dell'attuale configurazione del sistema italiano della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento;
da tale definizione vengono di fatto escluse le pluralità di utilizzatori finali intesi come «unico utilizzatore finale collettivo o aggregato»;
tale configurazione normativa lascia emergere una evidente discriminazione che determina, di fatto, una disparità di trattamento tra persone giuridiche collegate da vincolo societario e persone giuridiche non collegate tra loro da vincolo societario ma da altro vincolo finalizzato in ogni caso al miglioramento di efficienza energetica sul medesimo sito, quali ad es. il condominio;
per valorizzare l'autoproduzione e con essa l'autoconsumo di energia elettrica analogamente a quanto avviene con l'energia termica, si rende dunque necessaria l'individuazione di una ulteriore definizione di autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, che consenta di estendere la disciplina ed il trattamento citato in premessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un intervento sulla normativa vigente, al fine di consentire la ridefinizione di «autoproduttore» che tenga conto della reale configurazione del sistema di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento.
9/5025/167.(Testo modificato nel corso della seduta) Giorgio Conte, Di Biagio.