ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/137

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/137
presentato da
ALESSANDRO PAGANO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 34-bis del provvedimento, reca la seguente previsione:
«1. All'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. 2. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro"»;
considerato che:
la formulazione della norma è ambigua, perché, da un lato, il tenore letterale non sembra innovativo rispetto alle previsioni delle clausole contrattuali adottate da tutte le imprese, mentre, dall'altro lato, sarebbe diretta a garantire a chi non provoca sinistri una riduzione del premio rispetto alla tariffa praticata l'anno precedente, escludendo la possibilità di applicare la nuova tariffa che ogni impresa cabala ogni anno in relazione all'effettivo fabbisogno complessivo;
un adeguamento in aumento della tariffa può dipendere, oltre che da un aumento dei costi dei risarcimenti, anche da previsioni normative; ad esempio dal 12 giugno 2012 il massimale minimo di garanzia per la r.c. auto dovrà essere aumentato per adeguarlo ai nuovi valori stabiliti dalla normativa comunitaria, determinando un necessario aumento del prezzo dell'assicurazione;
la tariffa, oltre a penalizzare in misura elevatissima (fino a raggiungere livelli insostenibili) gli assicurati che hanno provocato sinistri, potrebbe, per assurdo, penalizzare anche gli assicurati migliori, che, trovandosi nella migliore classe di merito al di sotto della quale non si può scendere (perché contrattualmente non hanno più diritto a sconto bonus), sarebbero chiamati insieme ai primi a colmare la mancanza di fabbisogno tariffario generata dall'obbligo di far pagare meno tutti gli altri;
considerato inoltre che:
la disposizione in parola può essere sottoposta a censure di illegittimità costituzionale (articolo 3 della Costituzione). È del tutto ovvio infatti che l'impresa di assicurazioni debba periodicamente aggiornare le tariffe applicabili in relazione a documentate variazioni dell'ammontare dei costi dei risarcimenti;
la norma sarebbe illegittima, in quanto contrastante con la normativa comunitaria, che ha istituito la libertà tariffaria e l'abolizione dei controlli preliminari e sistematici sulle tariffe e sui contratti,

impegna il Governo

al fine di evitare tali incertezze interpretative, a valutare la possibilità di prevedere che le variazioni in aumento o in diminuzione del premio si applicano automaticamente alla tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.
9/5025/137.(Testo modificato nel corso della seduta) Pagano.