ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04620/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIORGETTI GIANCARLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 17/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 17/10/2017
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2017


Stato iter:
17/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/10/2017
AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 17/10/2017

PARERE GOVERNO IL 17/10/2017

RESPINTO IL 17/10/2017

CONCLUSO IL 17/10/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04620/005
presentato da
GIORGETTI Giancarlo
testo di
Martedì 17 ottobre 2017, seduta n. 872

   La Camera,
   premesso che:
    le recenti crisi che hanno investito alcune delle nostre banche hanno rivelato come il nostro sistema bancario sia fragile e come, evidentemente, la soluzione più rapida ed efficace sia il ricorso agli aiuti di Stato (come ad esempio si è fatto con il decreto-legge n. 237 del 2016);
    allo stesso tempo si è assistiti ad un ingresso, da parte di alcune banche, in altri settori diversi dal credito, quali il commercio e l'intermediazione immobiliare;
    la concomitanza di questi due settori solleva quindi una questione che non può essere ignorata dal legislatore, ossia quella della concorrenza sleale tra imprese del credito, che estendono la loro attività ad altri settori, ed imprese che operano nei medesimi settori;
    con l'approvazione dei recenti decreti-legge in materia di aiuti di Stato alle banche, la concorrenza sleale non è più solo limitata alla disparità di risorse (umane ed economiche), ma si estende anche all'intervento dello Stato che sostiene finanziariamente le banche, le quali poi potranno utilizzare i medesimi fondi per fare concorrenza alle imprese che, invece, per la funzione sociale che gli è propria dovrebbero sostenere;
    negli Stati Uniti, a seguito del fallimento di Lehman Brothers, la legge « Omnibus Appropriations Act» ha separato il settore immobiliare da quello del credito, proibendo in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell'intermediazione immobiliare, per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitti di interesse nelle decisioni su prestiti bancari;
    tra le motivazioni che hanno portato all'adozione di questa legge ci sono non solo le concentrazioni anticoncorrenziali che si sarebbero generate ed i conflitti di interesse che sarebbero derivati a scapito dei consumatori, ma anche il riferimento ai sussidi federali che avrebbero potuto essere concessi alle banche che, quindi, avrebbero goduto di ulteriori risorse per affossare ancora di più la concorrenza;
    anche nel nostro Paese sussistono dunque rischi per il consumatore connessi al controllo da parte delle banche proprietarie di agenzie immobiliari legati all'indebito condizionamento nella scelta casa-mutuo, all'assenza di terzietà tipica del mediatore e al «patto marciano»; esiste inoltre il rischio, prodotto dai recenti interventi emergenziali attuati dal Governo nel sistema bancario italiano (specie con il decreto-legge n. 237 del 2016), che gli aiuti di Stato destinati dalle banche beneficiarie per promuovere od incrementare attività si pongano in contrasto con la funzione sociale propria delle banche, ad ulteriore scapito della concorrenza;
    l'articolo 8 del provvedimento in esame contiene la delega, per il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. Il comma 3 dello stesso articolo specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra cui rileva la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Nello specifico, il Governo deve modificare la normativa vigente, rivedendo la disciplina degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (di cui all'articolo 116 del TUF), in modo da garantire la tutela degli investitori e attribuire alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
    non sono però previsti interventi al fine di regolarizzare l'attività immobiliare svolta dagli istituti bancari che, come sopra detto, potrebbe causare importanti casi di concorrenza sleale e mettere i piccoli risparmiatori, ancora una volta, in una posizione di svantaggio di fronte alla potenza contrattuale delle banche, lasciandoli senza alcuna protezione;
    in sede di esame dell'A.C. 4565, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., il Governo ha espresso parere contrario all'impegno proposto con l'ordine del giorno n. 9/4565-A/14, è dunque necessario in questa sede ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel settore immobiliare, in cui l'ingresso degli istituti bancari potrebbe essere nocivo non soltanto per gli altri operatori del settore, ma anche per gli stessi consumatori che, notoriamente, si trovano in una posizione di svantaggio e di debolezza contrattuale, anche prevedendo il divieto, per le banche e gli intermediari finanziari, di acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società del settore.
9/4620/5Giancarlo Giorgetti, Gianluca Pini, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

restrizione alla concorrenza

protezione del consumatore