ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04601/064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIORGETTI GIANCARLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 01/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 01/08/2017
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 01/08/2017


Stato iter:
01/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/08/2017
DE VINCENTI CLAUDIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (COESIONE TERRITORIALE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/08/2017

ACCOLTO IL 01/08/2017

PARERE GOVERNO IL 01/08/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/08/2017

CONCLUSO IL 01/08/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04601/064
presentato da
GIORGETTI Giancarlo
testo di
Martedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (cosiddetta manovra correttiva), prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;
    l'applicazione della norma dovrebbe essere subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014);
    se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;
    la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con compartecipazioni erariali;
    la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il Governo non ha accolto, l'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. G/2853/65/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/42/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente ulteriori iniziative legislative al di fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
9/4601/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

impresa di trasporto

regolamentazione finanziaria